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Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio del 7 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

La Comunità ha approvato con decisione 98/392/CE1 la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene alcuni principi e norme relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche viventi. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, la Comunità partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

In virtù della decisione 86/238/CEE2 la Comunità è parte contraente, a decorrere dal 14 novembre 1997, della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito «convenzione ICCAT».

La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito «ICCAT», e l’adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

L’ICCAT ha raccomandato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori nell’Atlantico e nel Mediterraneo, in particolare per quanto concerne la taglia e il peso autorizzati del pesce, le restrizioni in materia di catture in determinate zone e in certi periodi oppure con determinati attrezzi, nonché le limitazioni della capacità. Tali raccomandazioni sono vincolanti per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

La Comunità ha approvato con decisione 95/399/CE3 l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano. Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell’Oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, di seguito «IOTC», e l’adozione di risoluzioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

La IOTC ha adottato una raccomandazione che istituisce una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori nell’Oceano Indiano, e segnatamente una limitazione della capacità. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.

La Comunità ha approvato con decisione 2005/938/CE4 l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dall’accordo.

Gli obiettivi dell’accordo comprendono la riduzione progressiva, fino a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con ciancioli nell’Oceano Pacifico orientale mediante la fissazione di limiti annui di cattura, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell’accordo.

La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale e ha partecipato al processo per l’adozione della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, di seguito «convenzione di Antigua». Essa ha firmato la convenzione di Antigua con decisione 2005/26/CE5 e ha avviato la procedura per aderire a detta nuova convenzione. In attesa dell’entrata in vigore della convenzione di Antigua, la Comunità, in qualità di parte non contraente cooperante della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, di seguito «IATTC», ha deciso di applicare le misure tecniche adottate dalla IATTC. È quindi opportuno recepire tali misure nel diritto comunitario.

In virtù della decisione 2005/75/CE6 la Comunità è parte contraente, dal 25 gennaio 2005, della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centro-occidentale, di seguito «convenzione WCPFC».

La convenzione WCPFC istituisce un quadro di cooperazione regionale inteso a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock di grandi migratori nell’Oceano Pacifico centro-occidentale attraverso la creazione di una Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC).

Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dalla convenzione nonché le misure tecniche adottate dalla WCPFC.

Le misure tecniche adottate dalle suddette organizzazioni regionali di pesca sono state recepite nel regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori7.

Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 973/2001 le ORP hanno adottato nuove misure tecniche e aggiornato le misure esistenti; occorre pertanto abrogare tale regolamento e sostituirlo con il presente regolamento.

Le limitazioni della capacità devono essere stabilite in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca8.

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di alcuni stock di specie altamente migratorie di cui all’allegato I nonché alla cattura di specie accessorie.

Art. 2 Campo di applicazione

Fatto salvo l’articolo 9, il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, di seguito «pescherecci comunitari».

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. 1) «specie altamente migratorie»: le specie enumerate nell’allegato I;

  2. 2) «tonnidi e specie affini disciplinate dall’ICCAT»: le specie enumerate nell’allegato II;

  3. 3)

  4. 4) «pesca sportiva»: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi;

  5. 5) «rete da circuizione»: rete che cattura i pesci circondandoli lateralmente e dal basso, eventualmente dotata di un cavo di chiusura;

  6. 6) «cianciolo»: rete da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. Il cianciolo può essere utilizzato per catturare piccoli pelagici, grandi pelagici o specie demersali;

  7. 7) «palangaro»: attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) cui sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio. Il palangaro può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente alla superficie del mare ed essere calato sul fondo o in prossimità di esso (palangaro di fondo) oppure a mezz’acqua o in prossimità della superficie (palangaro derivante);

  8. 8) «amo»: uncino di acciaio appuntito generalmente dotato di ardiglione. La punta dell’amo può essere diritta oppure ritorta e ricurva; il gambo può avere forma e lunghezza variabili e sezione tonda (normale) o piatta (forgiata). La lunghezza totale dell’amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall’estremità dell’amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all’apice del collo. La larghezza dell’amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell’ardiglione;

  9. 9) «dispositivo di concentrazione del pesce (DCP)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci;

  10. 10) «tonniera con lenze e canne»: peschereccio attrezzato per la pesca al tonno con lenze a canna.

Art. 4 Zone

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

§

Titolo II. Misure tecniche applicabili nella zona 1

Titolo III. Misure tecniche applicabili nella zona 2

Capo 1. Limitazione del numero di navi

Capo 2. Specie non bersaglio

Titolo IV. Misure tecniche applicabili nella zona 3

Titolo V. Misure tecniche applicabili nella zona 4

Titolo VI. Disposizioni di applicazione generale

Art. 29 Mammiferi marini

1. È vietato accerchiare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.

2. Il paragrafo 1 si applica a tutti i pescherecci comunitari, ad eccezione di quelli contemplati all’articolo 23.

Titolo VII. Disposizioni finali

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007. Per il Consiglio Il presidente H. Seehofer