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Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 4 bis Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate

8. Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

  1. a) i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

  2. b) il contenuto e qualsiasi ulteriore dettaglio pertinente delle informazioni privilegiate rese pubbliche a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, in modo tale da consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;

  3. c) i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione del paragrafo 5 del presente articolo;

  4. d) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un'IIP di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

  5. e) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

  6. f) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

  7. g) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'IIP.

Art. 5 Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

Art. 5 bis Negoziazione algoritmica

1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche controlli dei sistemi e del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole dell'OMP a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.

2.

L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

3.

L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli di rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ne documenti l'effettiva applicazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE.

Art. 6 Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20:

  1. a) per modificare il presente regolamento:

    1. i) allineando le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1), 2), 3) e 5), al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia;

    2. ii) aggiornando le definizioni di cui a punto i) al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso;

  2. b) per integrare il presente regolamento stabilendo, tenuto conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:

  1. a) del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso, comprese le specificità dei mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;

  2. b) delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale e sui mercati delle merci e dei derivati;

  3. c) del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei consumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e

  4. d) dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei regolamento (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009.

Art. 7 Monitoraggio dei mercati

1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.

2.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l’Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso a livello nazionale.

Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un’azione di monitoraggio del mercato insieme all’autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l’autorità nazionale garante della concorrenza o l’organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e obblighi dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, all’articolo 8, paragrafo 5, prima frase e all’articolo 16.

3. L'Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e sull'applicazione del medesimo da parte dell'Agenzia, e la mette a disposizione del pubblico. In tale relazione l'Agenzia valuta tra l'altro l'operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l'integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se l'introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati possa contribuire ad accrescere la trasparenza del mercato. Tale relazione può essere integrata nella relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942.

Art. 7 bis Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1. L'Agenzia elabora e pubblica una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e un parametro di riferimento quotidiano per il GNL. Ai fini della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento per il GNL, l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi e i divieti imposti agli operatori di mercato stabiliti nel presente regolamento si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all'Agenzia a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Art. 7 ter Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e dei parametri di riferimento per il GNL

1. La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18:00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l'Agenzia pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19:00 CET o non appena tecnicamente possibile.

2. Ai fini del presente articolo l'Agenzia può avvalersi dei servizi di terzi.

Art. 7 quater Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL

1. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all'Agenzia i dati di mercato del GNL a titolo gratuito, attraverso i canali istituiti da quest'ultima, in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18:00 CET).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3. Se del caso, previa consultazione della Commissione, l'Agenzia emana orientamenti riguardo a:

  1. a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d'acquisto; e

  2. b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL necessari.

Art. 7 quinquies Qualità dei dati di mercato del GNL

1. I dati di mercato del GNL comprendono:

  1. a) parti del contratto, compreso l'indicatore acquisto o vendita;

  2. b) parte che segnala i dati;

  3. c) prezzo dell'operazione;

  4. d) quantitativi oggetto del contratto;

  5. e) valore del contratto;

  6. f) finestra temporale di arrivo del carico di GNL;

  7. g) condizioni di consegna;

  8. h) punti di consegna;

  9. i) marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:

    1. i) data e ora di presentazione dell'offerta o dell'offerta d'acquisto;

    2. ii) data e ora dell'operazione;

    3. iii) data e ora di segnalazione dell'offerta, dell'offerta d'acquisto o dell'operazione;

    4. iv) ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell'Agenzia.

2. L'operatore di mercato del GNL fornisce all'Agenzia i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:

  1. a) il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d'acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;

  2. b) i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;

  3. c) la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;

  4. d) il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall'Agenzia figurante nell'elenco degli impianti GNL soggetti all'obbligo di segnalazione conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;

  5. e) se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.

3. L'Agenzia emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.

Art. 7 sexies Continuità operativa

L'Agenzia riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.

Art. 8 Raccolta di dati

1. Gli operatori di mercato, o una persona o un ente di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per loro conto, forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni del mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso comprati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti coinvolte nell'operazione e i beneficiari intermedi o finali dell'operazione come anche qualsiasi altra informazione pertinente. Gli operatori di mercato includono informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale. L’informazione di cui al presente paragrafo è fornita attraverso RRM.

1 bis.

Ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni nel mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, che sono effettuate, concluse o eseguite in OMP, tali OMP, o parti terze per loro conto:

  1. a) mettono a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al book di negoziazione, conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, adempiendo in tal modo per conto degli operatori di mercato gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; o

  2. b) su richiesta dell'Agenzia, le danno accesso senza ritardo al book di negoziazione in modo che possa monitorare le negoziazioni sul mercato dell'energia all'ingrosso.

Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano gli ulteriori dettagli relativi all'esecuzione del presente paragrafo, incluse le modalità specifiche atte a garantire un'efficace comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

1 ter. Gli operatori di mercato del GNL e qualsiasi altra persona o un ente, come indicato al paragrafo 4, lettere da b) a f), del presente articolo, che agiscono per loro conto, forniscono sistematicamente all'Agenzia una registrazione dei dati di mercato del GNL, conformemente alle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.

2.

La Commissione, mediante atti di esecuzione:

  1. a) redige un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono essere segnalati a norma del paragrafo 1, ed eventualmente le opportune soglie minime per la segnalazione delle operazioni;

  2. b) adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1;

  3. c) stabilisce tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei sistemi esistenti di segnalazione delle operazioni per monitorare l'attività di negoziazione al fine di individuare gli abusi di mercato.

3.

Le persone e le entità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), del presente articolo, che hanno segnalato operazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 o (UE) n. 648/2012 non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle operazioni di cui sopra.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, primo comma, gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 bis e 2 possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all’Agenzia il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all’ingrosso.

4. Ai fini dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, le informazioni sono fornite:

  1. a) dall’operatore di mercato;

  2. b) da terzi che agiscono per conto dell’operatore di mercato;

  3. c) da un sistema di segnalazione delle operazioni;

  4. d) da un OMP, da un sistema di riscontro delle operazioni o da un'altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale;

  5. e) da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni; o

  6. f) da un’autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall’ESMA quando quest’ultima ha ricevuto dette informazioni ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.

5. Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, unitamente alle informazioni privilegiate che sono rese pubbliche in conformità dell'articolo 4, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.

6.

La Commissione, mediante atti di esecuzione:

  1. a) adotta regole uniformi sulla segnalazione di informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 5 ed eventualmente sulle opportune soglie per tale segnalazione;

  2. b) stabilisce tempi e forme con cui dette informazioni devono essere segnalate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ai sensi dei regolamento (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009.

Art. 9 Registrazione degli operatori di mercato

1.

Gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti.

Entro l'8 novembre 2024, gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1:

  1. a) designano un rappresentante in uno Stato membro in cui gli operatori di mercato sono attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso e si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro. Il rappresentante è designato mediante un mandato scritto ed è autorizzato ad agire per conto dell'operatore di mercato;

  2. b) incaricano il loro rappresentante designato di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o per loro conto, cui si rivolgono le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni o delle richieste di informazioni emesse in relazione al presente regolamento;

  3. c) attribuiscono al rappresentante designato i poteri e le risorse necessari per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione o con l'Agenzia e per garantire il rispetto delle decisioni e delle richieste di informazioni emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia in relazione al presente regolamento, anche fornendo l'accesso alle informazioni richieste; e

  4. d) notificano il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo postale e il numero di telefono del loro rappresentante designato all‘autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui tale rappresentante designato risiede o è stabilito e all'Agenzia.

La designazione di un rappresentante fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso operatore di mercato.

Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo a un operatore di mercato già registrato in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta.

La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l’obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.

2. Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l’operatore, fra cui i particolari relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, la persona responsabile per le decisioni operative e di compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell’operatore.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'Agenzia in un formato determinato dall'Agenzia stessa. L'Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l'Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso a tale registro. Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia mette a disposizione del pubblico il registro europeo degli operatori di mercato o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.

4. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all’autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

5. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all’autorità nazionale di regolamentazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione.

Art. 9 bis Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

6. Entro l'8 maggio 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

  1. a) i mezzi con i quali gli RRM devono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

  2. b) i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

  3. c) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un RRM di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

  4. d) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

  5. e) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

  6. f) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un RRM.

Art. 10 Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità

1.

L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 con la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA, Eurofisc e altre autorità competenti a livello dell'Unione. Prima di istituire tali meccanismi, l'Agenzia consulta tali autorità.

L'Agenzia dà accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solo alle autorità che hanno istituito sistemi che consentono all'Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2.

Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8 con le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità tributarie nazionali e altre autorità competenti a livello nazionale. Prima di istituire tali meccanismi, le autorità nazionali di regolamentazione consultano l'Agenzia e tali autorità in merito a tali meccanismi, a meno che tali meccanismi non siano stati istituiti prima del 7 maggio 2024. Se del caso, l'Agenzia emana orientamenti non vincolanti tesi ad agevolare l'istituzione di tali meccanismi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione consentono l'accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

3.

I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dell’Agenzia ogni pertinente informazione da essi raccolte in merito ai prodotti energetici all’ingrosso e ai derivati delle quote di emissione.

L’ESMA trasmette all’Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all’Agenzia.

L’Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano all’Agenzia di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo.

Art. 11 Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati14, o gli obblighi che incombono all’Agenzia, nel quadro dell’assolvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati15, in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.

Art. 12 Affidabilità operativa

1.

L’Agenzia assicura la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 8 e 10. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie a impedire l’uso improprio e l’accesso non autorizzato alle informazioni conservate nei loro sistemi.

La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità tributarie nazionali, Eurofisc, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 10, mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni e garantiscono la conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

L’Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati.

2.

Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia predispone un centro di riferimento contenente le informazioni sui dati del mercato dell'energia all'ingrosso dell'Unione (centro di riferimento). Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia rende pubblica, mediante il centro di riferimento, parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile identificare dalle informazioni rese pubbliche, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. L'Agenzia può inoltre rendere pubbliche, mediante il centro di riferimento, informazioni aggregate su OMP, IIP e RRM in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, escluse le informazioni commerciali sensibili.

L’Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell’interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell’energia.

L'Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a mettere a disposizione del pubblico.

Art. 13 Attuazione del divieto di abusi di mercato

1.

Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione e il rispetto dei divieti stabiliti agli articoli 3 e 5 e l'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 4, 7 quater, 8, 9 e 15.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a indagare su tutti gli atti compiuti nei rispettivi mercati nazionali dell'energia all'ingrosso e a far applicare il presente regolamento, indipendentemente dal luogo in cui l'operatore di mercato che compie tali atti sia registrato o abbia l'obbligo di registrarsi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

Ciascuno Stato membro garantisce che la propria autorità nazionale di regolamentazione sia dotata dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e al secondo comma. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

Tali poteri pùossono essere esercitati:

  1. a) direttamente;

  2. b) in collaborazione con altre autorità;

  3. c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie nazionali competenti; o

  4. d) a seguito di una raccomandazione da parte dell'Agenzia.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con gli OMP, i sistemi di riscontro delle operazioni o le altre persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera d).

2. I poteri di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono limitati alle finalità dell’indagine. Essi sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono il diritto di:

  1. a) accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;

  2. b) chiedere informazioni a tutti i pertinenti soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, il diritto di convocarli per ascoltare la loro deposizione o quella del committente;

  3. c) condurre sopralluoghi;

  4. d) richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;

  5. e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di essi;

  6. f) presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi;

  7. g) presentare presso un tribunale o un’autorità competente un’istanza di divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività professionale.

3. Al fine di combattere le violazioni del presente regolamento, sostenere e integrare le attività di controllo dell'applicazione a opera delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire a un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia può, in stretta e attiva cooperazione con le pertinenti autorità nazionali di regolamentazione, svolgere indagini esercitando i poteri che le sono conferiti dagli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, in conformità di tali articoli.

4.

In debito anticipo rispetto all'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3 nella giurisdizione di uno Stato membro in cui sono svolti gli atti che l'Agenzia sospetta ragionevolmente essere in violazione del presente regolamento, quest'ultima ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione e altre autorità interessate di tale Stato membro. L'Agenzia può esercitare i propri poteri in tale giurisdizione, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione vi obietti in quanto:

  1. a) ha formalmente aperto o sta conducendo un'indagine sugli stessi fatti; o

  2. b) ha condotto un'indagine sugli stessi fatti e stabilito l'esistenza o l'assenza di una violazione.

L'Agenzia può continuare a esercitare i suoi poteri nelle restanti giurisdizioni delle autorità nazionali di regolamentazione che non hanno sollevato obiezioni a norma del primo comma, lettera a). L'Agenzia non esercita i suoi poteri se un'indagine sugli stessi fatti è già stata condotta ed è già giunta a una conclusione in merito all'esistenza o all'assenza di una violazione.

L'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia della propria obiezione entro tre mesi dalla comunicazione a norma del primo comma. In questi casi, l'autorità nazionale di regolamentazione coopera con l'Agenzia, anche:

  1. a) condividendo informazioni e risultati affinché l'Agenzia possa esercitare i suoi poteri ai sensi del paragrafo 3 in altre giurisdizioni pertinenti interessate; e

  2. b) partecipando, su richiesta dell'Agenzia, a un gruppo di indagine stabilito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera c).

L'Agenzia informa la Commissione in merito all'istituzione del gruppo di indagine e, su richiesta di una delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, può invitare la Commissione a partecipare, in qualità di osservatore, a tale gruppo di indagine.

5. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 se:

  1. a) sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri;

  2. b) l'autorità nazionale di regolamentazione competente non adotta quanto prima le misure necessarie per soddisfare la richiesta dell'Agenzia di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), qualora vi sia un impatto transfrontaliero, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 5;

  3. c) fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede all'Agenzia di esercitare i propri poteri in relazione ad atti che, anche se non rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a) o b), del presente paragrafo, presentano un impatto transfrontaliero.

6. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 4 se le informazioni privilegiate possono incidere significativamente sui prezzi di prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.

7. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 8 se:

  1. a) una sospetta violazione incide sul monitoraggio di cui all'articolo 7, da parte dell'Agenzia, dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso in almeno due Stati membri; o

  2. b) una sospetta violazione incide sulla qualità della condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10 in almeno due Stati membri.

8. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 15 se le persone di cui a tale articolo predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.

9. Nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dei paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può dare priorità ai casi con l'impatto transfrontaliero più significativo. A tal fine, l'Agenzia stabilisce i criteri per individuare i casi con l'impatto transfrontaliero più significativo, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e in cooperazione con le stesse.

10.

Al fine di stabilire se sono soddisfatte le condizioni per l'esercizio dei poteri dell'Agenzia di cui ai paragrafi 5, lettere a) e b), 6, 7 e 8, la consegna di prodotti energetici all'ingrosso all'interno di una zona di offerta o di bilanciamento che comprende il territorio di almeno due Stati membri è considerata come consegna in un unico Stato membro.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 5, lettera c), o di sollevare obiezioni ai sensi del paragrafo 4.

11. Dopo aver completato le azioni intraprese per esercitare i propri poteri conformemente ai paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia redige una relazione d'indagine contenente le constatazioni dell'Agenzia. La relazione d'indagine include anche tutti gli elementi di prova su cui si sono basati tali constatazioni. Se nella relazione d'indagine l'Agenzia ritiene che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ne informa le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e chiede loro di adottare le misure necessarie e opportune conformemente all'articolo 18. Nella relazione d'indagine l'Agenzia può altresì raccomandare determinate misure di follow-up alle autorità nazionali di regolamentazione competenti e, se necessario, informare la Commissione. Entro tre mesi dalla ricezione della relazione d'indagine, le autorità nazionali di regolamentazione pertinenti comunicano all’Agenzia e, se del caso, alla Commissione le misure che ritengono necessarie.

12. L’Agenzia presenta periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all’anno, sintesi delle relazioni che ha elaborato, in forma aggregata e anonima, al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali sintesi e il loro contenuto sono trattati come riservati.

Art. 13 bis Ispezioni in loco da parte dell’Agenzia

1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione e in coordinamento con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Per adempiere gli obblighi stabiliti all’articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l’Agenzia ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali delle persone oggetto dell’indagine in cui potrebbero essere conservati i documenti aziendali. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, l’Agenzia può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso presso le persone oggetto dell’indagine.

3.

Nella misura necessaria all’ispezione in loco, i funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere tale ispezione hanno, riguardo alle persone soggette a una decisione adottata dall'Agenzia a norma del paragrafo 6, la facoltà di:

  1. a) accedere ai locali pertinenti di tali persone;

  2. b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività della loro azienda, su qualsiasi forma di supporto;

  3. c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

  4. d) apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.

  5. e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale di tali persone chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione in loco e verbalizzarne le risposte.

Salvo in casi debitamente giustificati, i sigilli di cui al primo comma, lettera d), non possono essere apposti per più di 72 ore.

4. Se esiste il ragionevole sospetto che i documenti aziendali relativi all'oggetto di un'ispezione in loco che possono essere pertinenti per provare una violazione del presente regolamento siano conservati in locali privati di direttori, dirigenti o altri membri del personale delle imprese interessate da un'indagine, l'Agenzia può, mediante decisione, svolgere un'ispezione in loco in tali locali privati. In tali casi, la decisione di cui al paragrafo 6 indica anche i motivi che hanno indotto l'Agenzia a concludere che sussiste un ragionevole sospetto.

5. I funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere un'ispezione in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco.

6. Le persone oggetto di un'indagine si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione adottata dall'Agenzia. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco, indica la data d'inizio, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non acconsenta a sottoporsi all'ispezione in loco in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (“Corte di giustizia”). Prima di adottare la decisione, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco.

7. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco e le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Agenzia, ai funzionari dell'Agenzia e alle persone autorizzate o incaricate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al presente articolo. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

8. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si oppone a un'ispezione in loco disposta a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a consentire di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dai paragrafi 7 e 8, l'Agenzia presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'Agenzia può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. Nei casi di cui al paragrafo 4, un'ispezione in loco non può essere svolta senza l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria nazionale.

10.

Se l’Agenzia richiede l’autorizzazione di cui al paragrafo 9 l’autorità giudiziaria nazionale verifica che:

  1. a) la decisione dell’Agenzia sia autentica; e

  2. b) le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non siano arbitrarie né eccessive rispetto all’oggetto dell’ispezione in loco.

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Agenzia di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Agenzia sospetta una violazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto dell'indagine. In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Art. 13 ter Richiesta di informazioni

1. Su richiesta dell'Agenzia, qualunque persona le fornisce le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi che incombono all'Agenzia a norma dell'articolo 13, paragrafi da 5 a 8. Nella richiesta l'Agenzia:

  1. a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

  2. b) dichiara la finalità della richiesta;

  3. c) specifica quali informazioni sono richieste e in quale formato di dati;

  4. d) stabilisce un termine, proporzionato alla richiesta, entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

  5. e) informa la persona che la risposta alla richiesta non deve essere inesatta o fuorviante.

2.

Ai fini delle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia ha inoltre il potere di adottare decisioni. In tali decisioni l'Agenzia, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo, indica l'obbligo della persona di rispondere alla richiesta, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non soddisfi la richiesta e il diritto di chiedere il riesame della decisione da parte della Corte di giustizia.

In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

3. Le persone che ricevono una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 o 2, o i loro rappresentanti, forniscono le informazioni richieste. Tali persone sono pienamente responsabili di garantire la completezza ed esattezza delle informazioni fornite e del fatto che non siano fuorvianti.

4. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona non soddisfi la richiesta di informazioni, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta all'Agenzia, su richiesta della stessa, l'assistenza necessaria a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 3, anche imponendo sanzioni pecuniarie conformemente al diritto nazionale applicabile.

5. Se i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatano che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'Agenzia può trarre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili.

6. L'Agenzia invia senza indugio una copia della richiesta di cui al paragrafo 1 o della decisione di cui al paragrafo 2 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati.

Art. 13 quater Potere di raccogliere dichiarazioni

1. Per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può sentire qualsiasi persona che vi acconsenta, e raccoglierne le dichiarazioni, ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. L'Agenzia può verbalizzare le risposte.

2. Se il colloquio di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali della persona interessata, l'Agenzia ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro possono assistere i funzionari e le persone che li accompagnano autorizzati o incaricati dall'Agenzia a svolgere il colloquio.

Art. 13 quinquies Garanzie procedurali

1.

L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali delle persone oggetto di un'indagine, tra cui:

  1. a) il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;

  2. b) il diritto di essere assistite da una persona di loro scelta;

  3. c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione in loco;

  4. d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che le riguardano prima dell'adozione della relazione d'indagine a norma dell'articolo 13, paragrafo 11.

  5. e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.

L'invito a presentare osservazioni a norma del diritto di cui alla lettera d) contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente motivati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell'ispezione in loco o di un'indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un'autorità nazionale, l'Agenzia può decidere di rinviare l'invito a presentare osservazioni.

2. L'Agenzia raccoglie elementi a favore e contro le persone oggetto di un'indagine, svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni in modo obiettivo e imparziale, attenendosi al principio della presunzione di innocenza.

3. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.

4. L'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942 non si applica alle decisioni dell'Agenzia adottate a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 6, o dell'articolo 13 ter, paragrafo 2.