Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione del 13 marzo 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione per stabilire le condizioni per l'impiego di palloni in condizioni di sicurezza in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento.
Alla luce della specifica natura delle operazioni effettuate con palloni, vi è l'esigenza di apposite regole operative, stabilite in un regolamento autonomo. Tali regole operative dovrebbero basarsi sulle regole generali per le operazioni di volo, stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione2, ma andrebbero ristrutturate e semplificate in modo da garantire che siano proporzionate e fondate su un approccio basato sul rischio, garantendo nel contempo che i palloni siano impiegati in modo sicuro.
Le regole specifiche per le operazioni di volo con palloni non dovrebbero tuttavia estendersi ai requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, poiché tali requisiti non sono specifici di una particolare attività di volo, ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo. Per quanto riguarda la sorveglianza, i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 e all'allegato II di detto regolamento dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi anche alle operazioni di volo con palloni.
Nell'interesse della sicurezza e al fine di garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, tutti gli operatori di palloni interessati dal presente regolamento, ad eccezione delle imprese di progettazione o di produzione che eseguono determinate operazioni, sono soggetti a una serie di requisiti di base.
Al fine di tutelare ulteriormente i passeggeri dei palloni, è opportuno predisporre determinati requisiti supplementari per gli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni, da applicarsi in aggiunta ai requisiti di base.
Tali requisiti supplementari dovrebbero tenere conto della natura meno complessa delle operazioni commerciali effettuate con palloni rispetto ad altre forme di aviazione commerciale e dovrebbero inoltre essere proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio. È pertanto opportuno sostituire l'obbligo di produrre un certificato per le operazioni commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 con l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva all'autorità competente e stabilire le modalità di presentazione di tale dichiarazione e determinati altri requisiti supplementari.
Tuttavia, considerato il livello di complessità relativamente basso e alla luce di un approccio basato sul rischio, gli operatori impegnati in determinate operazioni commerciali con palloni dovrebbero essere esentati dal requisito di certificazione e dai suddetti requisiti supplementari, compreso l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva. Gli operatori dovrebbero essere soggetti solo ai requisiti di base di cui al presente regolamento che si applicano a tutte le operazioni di volo con palloni interessate dal presente regolamento.
Al fine di garantire una transizione agevole e di evitare per quanto possibile eventuali interruzioni durante l'introduzione del nuovo regime specifico per le operazioni con palloni di cui al presente regolamento, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati agli operatori di palloni conformemente alle regole applicabili prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi e siano intesi come una dichiarazione fatta conformemente al presente regolamento per un periodo di tempo limitato. Dopo la scadenza di tale periodo di tempo, tutti gli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni dovrebbero presentare una dichiarazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Al fine di garantire una transizione agevole e di dare a tutte le parti interessate un lasso di tempo sufficiente a preparare la domanda per tale nuovo regime, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a partire da un'opportuna data successiva.
L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere3 alla Commissione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati in materia di palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con palloni a gas frenati.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione2:
(1) «pallone», un aeromobile con equipaggio, più leggero dell'aria, sprovvisto di motore e sostenuto in volo mediante l'uso di un gas più leggero dell'aria o di aria calda, compresi i palloni a gas, i palloni ad aria calda, i palloni misti e, sebbene provvisti di motore, i dirigibili ad aria calda;
(2) «pallone a gas», un pallone libero la cui sostentazione è dovuta a un gas più leggero dell'aria;
(3) «pallone a gas frenato», un pallone a gas con un sistema di ancoraggio che lo assicura costantemente a un punto fisso durante il suo impiego;
(4) «pallone libero», un pallone che non è continuamente ancorato a un punto fisso durante il suo impiego;
(5) «pallone ad aria calda», un pallone libero la cui sostentazione è dovuta all'aria riscaldata;
(6) «pallone misto», un pallone libero la cui sostentazione è dovuta a una combinazione di aria riscaldata e gas non infiammabile più leggero dell'aria;
(7) «dirigibile ad aria calda», un dirigibile ad aria calda provvisto di motore, in cui il motore non contribuisce alla sostentazione;
(7 bis) «operazione commerciale», qualsiasi operazione di un pallone, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nell’ambito di un contratto fra un operatore e un cliente e nella quale quest’ultimo non detiene alcun controllo sull’operatore;
(8) «volo di competizione», operazione di volo con pallone effettuata allo scopo di partecipare a gare o competizioni aeree, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso i luoghi in cui si svolgono le gare o le competizioni;
(9) «volo dimostrativo», operazione di volo con pallone effettuata a scopo di esibizione o intrattenimento nell'ambito di un evento oggetto di pubblicità aperto al pubblico, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso l'evento oggetto di pubblicità;
(10) «volo introduttivo», operazione di volo effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso, consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione o da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto;
(11) «sede principale di attività», sede centrale o sede legale dell'operatore del pallone dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
(12) «contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)», un contratto tra imprese in virtù del quale l'impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatario.
(13) «licenza nazionale», una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;
(14) «licenza conforme alla parte-BFCL», una licenza dell’equipaggio di condotta che soddisfa i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento;
(15) «relazione di conversione», una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte-BFCL.
Art. 3 Operazioni di volo
1.
Gli operatori di palloni impiegano il pallone in conformità ai requisiti di cui alla sottoparte BAS dell'allegato II.
Il primo comma non si applica tuttavia alle imprese di progettazione o di produzione conformi rispettivamente agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione5 e che impiegano il pallone, nell'ambito dei loro privilegi, allo scopo di introdurre o modificare tipi di palloni.
2.
Gli operatori di palloni effettuano operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all’autorità competente di possedere la capacità e i mezzi necessari per adempiere le responsabilità associate all’impiego del pallone.
Il primo comma non si applica alle seguenti operazioni effettuate con palloni:
a) operazioni effettuate in compartecipazione finanziaria da un massimo di quattro persone, compreso il pilota, a condizione che i costi diretti del volo del pallone e una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione del pallone siano sostenuti da tutte le persone suddette;
b) voli di competizione o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o eventuale altro titolo oneroso per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti del volo del pallone e di una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione del pallone e che eventuali premi vinti non superino il valore specificato dall'autorità competente;
c) voli introduttivi con un massimo di quattro persone, compreso il pilota, e voli per lanci con paracadute eseguiti da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro, oppure da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto, a condizione che l’organizzazione impieghi il pallone in quanto proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell’organizzazione e che tali voli rappresentino solo un’attività marginale dell’organizzazione;
d) voli di addestramento effettuati da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro.
Art. 3 bis Licenze di pilota e certificazione medica
1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione4 i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispettano i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma BFCL.215 dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.
3. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi piloti che seguono un corso di addestramento per il conseguimento di una licenza di pilota di pallone («BPL») ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una BPL conformemente all’allegato III (parte-BFCL), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto dell’entità dell’addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;
b) i privilegi devono essere limitati:
i) alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;
ii) ai palloni immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;
c) per l’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una BPL deve ricevere crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un’organizzazione di addestramento approvata («ATO») o da un’organizzazione di addestramento dichiarata («DTO»);
d) ogni 3 anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza;
e) lo Stato membro deve monitorare l’utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e deve adottare misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi problema di sicurezza.
Art. 3 ter Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota
1. Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze.
2. Al momento della riemissione di licenze e di privilegi, abilitazioni e certificati associati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:
a) trasferire al nuovo formato di licenza tutti i privilegi già annotati sulle licenze conformi alla parte-FCL;
b) convertire i privilegi relativi a voli frenati o a operazioni commerciali, associati a una licenza conforme alla parte-FCL, in un’abilitazione ad effettuare voli frenati od operazioni commerciali in conformità alle disposizioni di cui all’allegato III (parte-BFCL), norme BFCL.200 e BFCL.215, del presente regolamento;
c) annotare sul libretto di volo la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte-FCL o a rilasciare un documento equivalente. Dopo tale data i piloti interessati esercitano i privilegi di istruttore solo se rispettano i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL), norma BFCL.360, del presente regolamento.
3. Ai titolari di licenze nazionali per palloni rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento è consentito continuare a esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte-BFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati, in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011.
4. I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, restano validi fino alla data del loro successivo rinnovo oppure, se precedente, fino all’8 aprile 2021. Il rinnovo di tali certificati medici deve soddisfare i requisiti stabiliti nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
Art. 3 quarter Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento
1. In relazione al rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento, a condizione che la BPL sia rilasciata entro e non oltre l’8 aprile 2021. In tal caso si applica quanto segue:
a) l’addestramento per BPL iniziato su palloni che rappresentano la classe dei dirigibili ad aria calda, comprese i relativi test, può essere portato a termine su tali palloni;
b) le ore di addestramento completate su una classe di palloni ad aria calda diversa dal gruppo A sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla norma BFCL.130, lettera b), dell’allegato III.
2. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, viene accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.
3. La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte-BFCL è concesso il credito e precisa, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere una licenza conforme alla parte-FCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali è stato iniziato l’addestramento.
Art. 3 quinquies Organizzazioni di addestramento
1. Le organizzazioni di addestramento per le licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte-ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII, parte-DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento adattano i loro programmi di addestramento, se necessario, entro e non oltre l’8 aprile 2021.
Art. 4 Disposizioni transitorie
I certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati agli operatori di palloni dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2019 in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 o alle disposizioni della legislazione nazionale conformi all'articolo 10, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 restano valide fino all'8 ottobre 2019.
Fino all'8 ottobre 2019 qualsiasi riferimento nel presente regolamento a una dichiarazione è inteso come un riferimento ai certificati, alle autorizzazioni e alle approvazioni rilasciati dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2019.
Art. 5 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dall'8 aprile 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker