Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole3, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 21,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole4, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate5, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra6, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),
Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica7, la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura8, il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/949, e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)10. Per tener conto di tali questioni occorre stabilire condizioni specifiche nel quadro della legislazione comunitaria che disciplina la commercializzazione delle sementi di piante agricole, vale a dire le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.
Al fine di garantire la conservazione in situ e l'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica («varietà da conservare») vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata da semina. A tal fine è necessario prevedere deroghe per quanto riguarda sia l'inserimento di varietà da conservare nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, che la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata delle stesse.
Tali deroghe devono concernere le condizioni essenziali per l'ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole11.
Agli Stati membri va in particolare concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità. Per quanto riguarda in particolare i primi due aspetti tali disposizioni devono basarsi quanto meno sulle caratteristiche enunciate nel questionario tecnico che il richiedente deve compilare all'atto della domanda di ammissione di una varietà, come previsto agli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE. Qualora l'omogeneità sia stabilita sulla base dell'accertamento dei fuori tipo, le disposizioni dovranno fondarsi su norme definite.
Occorre prevedere l'obbligo di rispettare determinate procedure affinché una varietà possa essere accettata senza bisogno di sottoporla ad una esame ufficiale. Per quanto riguarda la denominazione, è inoltre necessario prevedere deroghe agli obblighi definiti dalla direttiva 2002/53/CE e dal regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi12.
Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare, occorre prevedere una deroga all'obbligo di certificazione ufficiale.
Al fine di garantire che la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare avvenga nell'ottica della conservazione delle risorse fitogenetiche vanno stabilite restrizioni, in particolare in merito alla regione di origine. Onde contribuire alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di tali varietà, gli Stati membri dovranno poter approvare ulteriori regioni nelle quali possano essere commercializzate sementi che superino le quantità necessarie per garantire la conservazione della varietà interessata nella regione di origine, a condizione che tali regioni supplementari siano comparabili quanto ad habitat naturali e semi-naturali. Allo scopo di preservare il legame con la regione d'origine, la disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione.
Occorre fissare quantità massime per la commercializzazione di ciascuna varietà da conservare nell'ambito della stessa specie e un quantitativo totale per l'insieme delle stesse. Per fa sì che siano rispettati tali quantitativi, è opportuno che gli Stati membri impongano ai produttori l'obbligo di comunicare le quantità di varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché assegnare loro determinate quote.
Occorre garantire la tracciabilità delle sementi e dei tuberi di patata da semina imponendo norme adeguate in materia di chiusura e etichettatura.
Per provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla presente direttiva, occorre monitorare le coltivazioni di sementi, analizzare le sementi ed effettuare controlli ufficiali a posteriori. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse in commercio.
Dopo tre anni la Commissione deve vagliare l'efficacia delle misure stabilite nella presente direttiva, segnatamente le disposizioni relative alle restrizioni quantitative.
I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce deroghe applicabili alle specie agricole contemplate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, in merito alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:
a) ai fini dell'inclusione nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, conformemente alla direttiva 2002/53/CE, di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;
b) ai fini della commercializzazione di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà.
2. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, si applicano le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «conservazione in-situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b) «erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
c) «ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
d) «sementi», sementi e tuberi di patata da semina, salvo esplicita esclusione di questi ultimi.
Capo II. Ammissione delle varietà da conservare
Art. 3 Varietà da conservare
Gli Stati membri possono ammettere l'iscrizione nei cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole gli ecotipi e le varietà indigene alle quali si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà figurano nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole come «varietà da conservare».
Art. 4 Condizioni essenziali
1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.
2.
In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/90/CE gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità delle varietà da conservare.
In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:
a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE, applicabili alle specie in questione, o
b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell'allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.
Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE.
Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.
Art. 5 Norme procedurali
In deroga al disposto della prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l'ammissione delle varietà da conservare:
a) la descrizione della varietà da conservare e la sua denominazione;
b) i risultati di esami non ufficiali;
c) le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;
d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.
Art. 6 Inammissibilità di ecotipi e varietà
Una varietà da conservare non è ammessa nei cataloghi nazionali delle varietà se:
a) figura già nel catalogo comune delle comune delle varietà di specie di piante agricole, ma non come «varietà da conservare», o è stata soppressa dal catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da due anni a partire dalla scadenza del periodo concesso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE; oppure
b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio13 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.
Art. 7 Denominazione
1. Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà da conservare conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.
2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.
Art. 8 Regione di origine
1.
Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adattata (di seguito: «regione di origine»). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.
Se la regione d'origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all'identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.
Art. 9 Selezione conservatrice
Gli Stati membri garantiscono che la selezione conservatrice di una varietà da conservare avvenga obbligatoriamente nella sua regione d'origine.
Capo III. Produzione e commercializzazione di sementi
Art. 10 Certificazione
1. In deroga agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che le sementi di una varietà da conservare possano venir commercializzate se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell'ambito della selezione volta a conservare la varietà.
3.
Le sementi, salvo quelle di Oryza sativa, soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle sementi certificate stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
Le sementi di Oryza sativa soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate di seconda riproduzione» stabilite dalla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
Le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.
4. Per quanto riguarda i tuberi di patata da semina gli Stati membri possono disporre che non si applichi l'articolo 10 della direttiva 2002/56/CE relativo al calibro.
Art. 11 Regione di produzione delle sementi
1.
Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d'origine.
Se in tale regione risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3 a motivo di un problema specifico connesso all'ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia possono essere utilizzate unicamente nelle regioni d'origine.
2.
Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l'intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all'esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. È adottata, se del caso, una decisione in conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 21 della direttiva 2002/53/CE, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/56/CE, nonché all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/57/CE, che stabilisca eventuali restrizioni o condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.
Nell'ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.