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Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Capo 3. Obbligo di fornire dati sulle negoziazioni in modo separato e a condizioni commerciali ragionevoli

Art. 12 Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 4 e da 6 a 11 bis, fornendo separatamente dati sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione.

2.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare i dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione da fornire, compreso il livello di disaggregazione dei dati, da rendere disponibili al pubblico a norma del paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 13 Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli

1.

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 4, da 6 a 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies e 27 nonies a condizioni commerciali ragionevoli, incluse clausole contrattuali imparziali ed eque.

Tali gestori del mercato e imprese di investimento, APA, CTP e internalizzatori sistematici garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Le politiche in materia di dati di tali gestori del mercato e imprese di investimento, APA, CTP e internalizzatori sistematici sono messe a disposizione del pubblico a titolo gratuito e in modo facilmente accessibile e comprensibile.

2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 a titolo gratuito 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e utilizzabile per tutti gli utenti, compresi gli investitori al dettaglio.

3. Le condizioni commerciali ragionevoli comprendono il livello delle commissioni e altre clausole contrattuali. Il livello delle commissioni è determinato dai costi di produzione e diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e da un margine ragionevole.

4. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici forniscono all'autorità competente, su richiesta, informazioni sui costi effettivi di produzione e diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compreso un margine ragionevole.

5.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  1. a) che cosa si intende per clausole contrattuali imparziali ed eque di cui al paragrafo 1, primo comma;

  2. b) che cosa si intende per accesso non discriminatorio alle informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma;

  3. c) il contenuto, il formato e la terminologia uniformi delle politiche in materia di dati da rendere a disposizione del pubblico a norma del paragrafo 1, secondo comma;

  4. d) l'accesso ai dati e il contenuto e il formato delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico a norma del paragrafo 1;

  5. e) gli elementi da includere nel calcolo dei costi e del margine ragionevole di cui al paragrafo 3;

  6. f) il contenuto uniforme, il formato e la terminologia delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti a norma del paragrafo 4.

L'ESMA monitora e valuta ogni due anni l'evoluzione del costo dei dati e, se del caso, aggiorna tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla base della sua valutazione.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro 29 dicembre 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Titolo III. Trasparenza per gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano negoziazioni otc e regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per gli internalizzatori sistematici

Art. 14 Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.

Le imprese di investimento rendono pubbliche le quotazioni irrevocabili per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione per i quali essi sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido.

Qualora non esista un mercato liquido per gli strumenti finanziari di cui al primo comma, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela.

2. Il presente articolo e gli articoli 15, 16 e 17 si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi non superiori alla soglia determinata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 7, lettera b), del presente articolo.

3. La dimensione minima delle quotazioni degli internalizzatori sistematici è determinata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7, lettera c). Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o altro strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione, ciascuna quotazione include un prezzo irrevocabile di acquisto e di vendita per un quantitativo non superiore alla soglia di cui al paragrafo 2. Il prezzo riflette le condizioni prevalenti di mercato per l'azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o altro strumento finanziario analogo.

4. Le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi sono raggruppati in categorie sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato di quello strumento finanziario. Le normali dimensioni del mercato per ciascuna categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi sono rappresentative della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato per gli strumenti finanziari inclusi in ciascuna categoria.

5. Il mercato di ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell’Unione relativamente allo strumento finanziario, esclusi gli ordini di dimensione elevata rispetto alla dimensione standard del mercato.

6. L’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità, quale definita all’articolo 26, per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo determina almeno ogni anno, sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quello strumento finanziario, la categoria alla quale esso appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti i partecipanti al mercato ed è comunicata all’ESMA, che la pubblica sul suo sito web.

7. Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

  1. a) le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1;

  2. b) la determinazione della soglia di cui al paragrafo 2, che tiene conto delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi e che non è inferiore al doppio della dimensione standard del mercato;

  3. c) la determinazione della dimensione minima delle quotazioni di cui al paragrafo 3, che non supera il 90 % della soglia di cui al paragrafo 2 e non è inferiore alla dimensione standard del mercato;

  4. d) le modalità per stabilire se i prezzi riflettono le condizioni prevalenti del mercato di cui al paragrafo 3; nonché

  5. e) la dimensione standard del mercato di cui al paragrafo 4. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 15 Esecuzione degli ordini dei clienti

1.

Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione. Essi possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento. Hanno facoltà di ritirarle, in presenza di condizioni eccezionali di mercato.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono alla definizione di internalizzatore sistematico ne informino le autorità competenti. La notifica è trasmessa all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici nell’Unione.

Gli internalizzatori sistematici stabiliscono e attuano regole trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi per l'esecuzione efficiente degli ordini. Adottano dispositivi per garantire una gestione solida delle loro operazioni tecniche, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema.

2.

Fatto salvo l’articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti in relazione alle azioni, ai certificati di deposito, ai fondi indicizzati quotati, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi per i quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l’ordine.

Essi possono tuttavia, in casi giustificati, eseguire detti ordini a un prezzo migliore a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.

3. Gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai loro clienti professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni, senza doversi conformare ai requisiti stabiliti nel paragrafo 2, quando si tratta di operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o di ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

4. Quando un internalizzatore sistematico che pubblica un’unica quotazione oppure quotazioni per quantitativi tutti inferiori alla dimensioni standard del mercato, riceve da un cliente un ordine di entità maggiore del quantitativo di riferimento della sua quotazione, ma inferiore alla dimensione standard del mercato, può decidere di eseguire la parte dell’ordine che eccede il quantitativo di riferimento la sua quotazione purché l’ordine sia eseguito al prezzo quotato, salvo disposizioni contrarie di cui ai paragrafi 2 e 3. Nei casi in cui l’internalizzatore sistematico pubblica quotazioni diversificate per dimensioni e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie, che sceglie di eseguire, esegue l’ordine applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto dell’articolo 28 della direttiva 2014/65/UE, salvo disposizioni contrarie dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il formato della notifica di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 17 Accesso alle quotazioni

1. Agli internalizzatori sistematici è consentito decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle loro quotazioni. A tal fine sono stabilite regole chiare per disciplinare l’accesso alle quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d’affari con i clienti in base a considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito del cliente, il rischio di controparte e il regolamento finale dell’operazione.

2. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, agli internalizzatori sistematici è consentito limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Essi possono limitare, in modo non discriminatorio e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 28 della direttiva 2014/65/UE, il numero totale di operazioni eseguite nello stesso momento per più clienti, purché ciò sia consentito unicamente quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti supera notevolmente le dimensioni normali.

3. Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 50 per specificare:

  1. a) i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, per stabilire quando una quotazione è pubblicata su base regolare e continua ed è facilmente accessibile, nonché i mezzi che le imprese di investimento possono usare per ottemperare all’obbligo di rendere pubbliche le loro quotazioni, offrendo tra l’altro le opzioni seguenti:

    1. i) le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l’operazione;

    2. ii) un dispositivo di pubblicazione autorizzato;

    3. iii) dispositivi proprietari;

  2. b) i criteri per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o gli ordini che sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato di cui all’articolo 15, paragrafo 3;

  3. c) i criteri per stabilire cosa possa essere considerato condizioni eccezionali di mercato che consentano il ritiro delle quotazioni e le condizioni per un aggiornamento delle quotazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

  4. d) i criteri per stabilire quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti superano notevolmente le dimensioni normali ai sensi del paragrafo 2;

  5. e) i criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.

Art. 17 bis Dimensioni dei tick di negoziazione

1. Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.

2. I requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e di cui all'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE non impediscono agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.

Art. 18 Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

Art. 20 Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1. Le imprese di investimento che concludono, in proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

1 bis. Ogni singola operazione è resa pubblica una volta mediante un unico APA.

2. Le informazioni rese pubbliche in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell’articolo 6, comprese le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Se le misure adottate a norma dell’articolo 7 prevedono la pubblicazione differita di talune categorie di operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, tale possibilità si applica anche alle operazioni concluse al di fuori di sedi di negoziazione.

3.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:

  1. a) i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi del presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

  2. b) l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.

  3. c)

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 21 Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1. Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati e quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione o derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono rese pubbliche tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

2. Ogni singola operazione è resa pubblica una volta mediante un unico APA.

3. Le informazioni rese pubbliche in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell’articolo 10, comprese le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettere a) e b).

4. Per quanto riguarda le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione, le imprese di investimento possono differire la pubblicazione del prezzo o del volume alle stesse condizioni di cui all’articolo 11.

4 bis. Per quanto riguarda i derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, le imprese di investimento possono differire la pubblicazione del prezzo o del volume alle stesse condizioni previste all’articolo 11 bis.

5.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale da permettere la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 27 octies per specificare le informazioni seguenti:

  1. a) i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati conformemente al presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

  2. b) l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.

  3. c)

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 21 bis Soggetto di pubblicazione designato

1. Le autorità competenti concedono alle imprese di investimento, su richiesta delle stesse, lo status di soggetto di pubblicazione designato per specifiche categorie di strumenti finanziari. L'autorità competente comunica tali richieste all'ESMA.

2. Se solo una parte di un'operazione è un soggetto di pubblicazione designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, essa ha la responsabilità di rendere pubbliche le operazioni tramite un APA conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 21, paragrafo 1.

3. Qualora nessuna o entrambe le parti di un'operazione siano soggetti di pubblicazione designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, solo il soggetto che vende lo strumento finanziario in questione ha la responsabilità di rendere pubblica l'operazione tramite un APA conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 21, paragrafo 1.

4. Entro il 29 settembre 2024 l'ESMA istituisce un registro di tutti i soggetti di pubblicazione designati, specificandone l'identità nonché gli strumenti o le categorie di strumenti finanziari per i quali sono considerati tali, e lo aggiorna periodicamente. L’ESMA pubblica tale registro sul suo sito web.

Art. 22 Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli

1. Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11 bis, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32 che sono applicabili agli strumenti finanziari e per preparare relazioni per la Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 11 bis, paragrafo 1, l'ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:

  1. a) alle sedi di negoziazione;

  2. b) agli APA; e

  3. c) ai CTP.

2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.

3.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a rispondere alle richieste di dati di cui al paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.

Art. 22 bis Trasmissione di dati al CTP

1. Per quanto concerne azioni, fondi indicizzati quotati e obbligazioni negoziati in una sede di negoziazione e per quanto concerne i derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, le sedi di negoziazione e gli APA («contributori di dati») trasmettono al centro dati del CTP quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, i dati richiesti dalla regolamentazione e i dati richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 4, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 20 e 21, e, qualora siano adottate norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera d), conformemente ai requisiti ivi specificati. Tali dati sono trasmessi in un formato armonizzato, attraverso un protocollo di trasmissione di alta qualità.

2. Un'impresa di investimento che gestisca un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato il cui volume annuo delle negoziazioni di azioni rappresenta l'1 % o meno del volume annuale di scambi di azioni nell'Unione non ha l'obbligo di trasmettere i propri dati al CTP se:

  1. a) tale impresa di investimento o gestore del mercato non fa parte di un gruppo che comprende o ha stretti legami con un'impresa di investimento o un gestore del mercato il cui volume annuale degli scambi di azioni rappresenta più dell'1 % del volume annuale delle negoziazioni di azioni nell'Unione; o

  2. b) il mercato regolamentato o il mercato di crescita per le PMI gestito da tale impresa di investimento o gestore del mercato rappresenta oltre l'85 % del volume annuale degli scambi di azioni che sono state inizialmente ammesse alla negoziazione in tale mercato regolamentato o mercato di crescita per le PMI.

3. In deroga al paragrafo 2, un'impresa di investimento che gestisce un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato che soddisfi le condizioni previste da tale paragrafo può decidere di trasmettere dati al CTP conformemente al paragrafo 1, purché ne informi l'ESMA e il CTP. Tale impresa di investimento o gestore del mercato inizia a trasmettere i dati al CTP entro 30 giorni lavorativi dalla data della notifica all'ESMA.

4. L'ESMA pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle imprese di investimento che gestiscono mercati di crescita per le PMI e dei gestori del mercato che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, indicando quali di essi hanno deciso di applicare il paragrafo 3.

5. Ciascun CTP sceglie, tra i tipi di protocolli di trasmissione che i contributori di dati offrono ad altri utenti, quale protocollo di trasmissione debba essere utilizzato per la trasmissione diretta dei dati di cui al paragrafo 1 al centro dati del CTP.

6. I contributori di dati non percepiscono alcuna remunerazione per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo o del protocollo di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo diversa dalle entrate percepite a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafi 5, 6 e 7.

7. I contributori di dati applicano, se del caso, i differimenti di cui agli articoli 7, 11 e 11 bis, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 4, ai dati da trasmettere al CTP.

8. Se ritiene che la qualità dei dati sia insufficiente, il CTP ne informa l'autorità competente del contributore di dati. L'autorità competente adotta le misure necessarie a norma dell'articolo 38 octies del presente regolamento e degli articoli 69 e 70 della direttiva 2014/65/UE.

Art. 22 ter Qualità dei dati

1. I dati trasmessi al CTP a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, e i dati diffusi dal CTP a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), sono conformi alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera a), salvo se diversamente disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, lettere b) e d), del presente articolo.

2.

La Commissione istituisce un gruppo di esperti fra i portatori di interessi entro il 29 giugno 2024 affinché fornisca consulenza sulla qualità e sulla sostanza dei dati e sulla qualità del protocollo di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1. Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi e l'ESMA collaborano strettamente. Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi rende pubblica la sua consulenza.

Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi è composto da membri con un bagaglio sufficientemente ampio di esperienza, competenze e conoscenze per fornire una consulenza adeguata.

I membri del gruppo di esperti fra i portatori di interessi sono selezionati secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Nel selezionare i membri del gruppo di esperti fra i portatori di interessi, la Commissione garantisce che riflettano la diversità dei partecipanti al mercato in tutta l'Unione.

Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi elegge un presidente tra i suoi membri per un mandato di due anni. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo di esperti fra i portatori di interessi a rilasciare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a domande poste dai deputati ogniqualvolta gli sia richiesto.

3.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la qualità del protocollo di trasmissione, le misure per far fronte a comunicazioni errate delle operazioni e gli standard applicativi in relazione alla qualità dei dati, compresi gli accordi relativi alla cooperazione tra i contributori di dati e il CTP e, se necessario, la qualità e la sostanza dei dati per il funzionamento dei sistemi consolidati di pubblicazione.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano in particolare:

  1. a) i requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1;

  2. b) la presentazione dei dati di mercato fondamentali che devono essere diffusi dal CTP, conformemente alle norme e alle prassi vigenti nel settore;

  3. c) in cosa consiste la trasmissione dei dati «quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile»;

  4. d) se necessario, i dati da trasmettere al CTP in modo che questo sia operativo, tenendo conto del parere del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma del paragrafo 2, compresi la sostanza e il formato di tali dati, conformemente agli standard e alle prassi vigenti nel settore.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ESMA tiene conto della consulenza del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma del paragrafo 2 del presente articolo, degli sviluppi internazionali e degli standard concordati a livello di Unione o internazionale. L'ESMA garantisce che i progetti di norme tecniche di regolamentazione tengano conto degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 e 27 octies.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 22 quater Sincronizzazione degli orologi

1. Le sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati, gli APA e i CTP sincronizzano gli orologi per registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere oggetto di segnalazione.

2.

Conformemente alle norme internazionali, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il grado di precisione della sincronizzazione degli orologi.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 23 Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento

1. Un'impresa di investimento assicura che le transazioni che effettua su azioni che hanno un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello Spazio economico europeo (SEE) e che sono negoziate in una sede di negoziazione si svolgano in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico, o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, se opportuno, fatto salvo il caso in cui:

  1. a) tali azioni siano negoziate in una sede di un paese terzo in una valuta locale o in una valuta non SEE; o

  2. b) tali operazioni siano effettuate tra controparti qualificate, tra controparti professionali o tra controparti qualificate e professionali e non contribuiscano al processo di formazione del prezzo.

2. Un’impresa di investimento che gestisce un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi su base multilaterale deve assicurare di possedere l’autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e rispetti tutte le pertinenti disposizioni relative a tali autorizzazioni.

3.

Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le particolari caratteristiche delle operazioni su azioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei seguenti casi:

  1. a) transazioni relative a liquidità non utilizzabile; o

  2. b) quando lo scambio di tali strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 23 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio10. L'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

  1. a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

  2. b) sono corredate dei metadati seguenti:

    1. i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;

    2. ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

    3. iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

    4. iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Titolo IV. Segnalazione delle operazioni

Art. 24 Obbligo di sostenere l’integrità dei mercati

Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti coordinate dall’ESMA conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sorvegliano le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l’integrità del mercato.

Art. 25 Obbligo di conservare le registrazioni

1. Le imprese di investimento tengono a disposizione dell’autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27. L’ESMA può chiedere di accedere a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi in un formato leggibile meccanicamente e utilizzando un modello comune. L’autorità competente della sede di negoziazione può richiedere tali dati su base continuativa. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell’ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3. L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.

3.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni e i formati riguardanti i dati rilevanti dell’ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all'articolo 26.

Sono inclusi in tali progetti di norme tecniche di regolamentazione il codice identificativo del membro o partecipante che ha trasmesso l’ordine, il codice identificativo dell’ordine, la data e l’ora di trasmissione dell’ordine, le sue caratteristiche, incluso il tipo di ordine, il prezzo limite se applicabile, il periodo di validità, eventuali istruzioni specifiche dell’ordine, informazioni su eventuali modifiche, cancellazione, esecuzione parziale o integrale, la veste in cui interviene nell’operazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 26 Obbligo di segnalare le operazioni

1.

Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.

Le autorità competenti, a norma dell'articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche le seguenti autorità competenti ricevano tali informazioni:

  1. a) l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari;

  2. b) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle imprese di investimento trasmittenti;

  3. c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali che hanno partecipato all’operazione; e

  4. d) l'autorità competente responsabile della vigilanza delle sedi di negoziazione utilizzate.

L'autorità competente di cui al primo comma rende accessibili all’ESMA, senza indebito ritardo, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.

2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:

  1. a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione, ad eccezione delle operazioni in derivati OTC diverse da quelle di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, alle quali l’obbligo si applica solo se effettuate in una sede di negoziazione;

  2. b) agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione;

  3. c) agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione;

  4. d) ai derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione.

3.

Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, le date effettive, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione delle parti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all’interno dell’impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare il soggetto sottoposto all’obbligo di segnalazione nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate. Le segnalazioni su un’operazione effettuata presso la sede di negoziazione includono un codice identificativo dell’operazione generato e diffuso dalla sede di negoziazione ai membri acquirenti e venditori di tale sede.

Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento. Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l’operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.

4. Le imprese di investimento che trasmettono ordini includono nella trasmissione di un determinato ordine le informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3. Invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, un’impresa di investimento può scegliere di segnalare l’ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un’operazione, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 1. In tal caso, l’impresa di investimento dichiara, nella segnalazione dell’operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.

5. Il gestore di una sede di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da qualsiasi membro, partecipante o utente al quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.

6.

Nel segnalare l’elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano l’identificativo della persona giuridica elaborato al fine di identificare i clienti che sono persone giuridiche.

Entro il 3 gennaio 2016 l’ESMA elabora orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, atti a garantire che l’applicazione degli identificativi delle persone giuridiche all’interno dell’Unione sia conforme alle norme internazionali, in particolare quelle stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria.

7.

Le segnalazioni sono effettuate all’autorità competente dalla stessa impresa di investimento, da un meccanismo di segnalazione autorizzato che opera per suo conto o dalla sede di negoziazione tramite il cui sistema viene conclusa l’operazione, conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.

Le imprese di investimento sono responsabili della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all’autorità competente.

In deroga a tale responsabilità, qualora un’impresa di investimento comunichi le informazioni riguardanti tali operazioni mediante un ARM che agisce per suo conto o una sede di negoziazione, l’impresa di investimento non è responsabile per le mancanze, attribuibili all’ARM o alla sede di negoziazione, riguardanti la completezza, l’esattezza e la tempestiva trasmissione delle comunicazioni. In tali casi e a norma dell’articolo 66, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l’ARM o la sede di negoziazione sono responsabili per tali mancanze.

Le imprese di investimento devono comunque adottare misure ragionevoli per verificare la completezza, l’esattezza e la puntualità delle comunicazioni relative alle operazioni, che sono state presentate per suo conto.

Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione, al momento di elaborare segnalazioni per conto dell’impresa di investimento, adotti efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni mantenendo in ogni momento la natura confidenziale dei dati. Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione mantenga risorse adeguate e si doti di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

I sistemi di riscontro o segnalazione delle operazioni, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o autorizzati a norma del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012, possono essere approvati dall’autorità competente come meccanismi di segnalazione autorizzati, al fine di trasmettere segnalazioni di operazioni all’autorità competente conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.

Se le operazioni sono state segnalate a un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora tali segnalazioni contengano le informazioni richieste a norma dei paragrafi 1, 3 e 9 e siano trasmesse all’autorità competente dal repertorio di dati sulle negoziazioni entro i termini di cui al paragrafo 1, l’obbligo dell’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

Qualora vi siano errori o omissioni nelle comunicazioni delle operazioni, l’ARM, l’impresa di investimento o la sede di negoziazione che comunicano l’operazione correggono le informazioni e trasmettono all’autorità competente la comunicazione corretta.

8.

L’impresa di investimento segnala le operazioni eseguite interamente o parzialmente tramite la propria succursale all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento. La succursale di un’impresa di un paese terzo presenta le proprie segnalazioni delle operazioni all’autorità competente che ha autorizzato la succursale. Se un’impresa di un paese terzo ha istituito succursali in più di uno Stato membro, tali succursali determinano l’autorità competente che deve ricevere tutte le segnalazioni delle operazioni.

Quando, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, le segnalazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette tali informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.

9.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  1. a) gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;

  2. b) i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;

  3. c) i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, le date effettive, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente, l’elemento di identificazione delle parti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, l’elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all’impresa responsabile della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, l'elemento di identificazione del soggetto al quale si applica l’obbligo di segnalazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell'operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l’analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3;

  4. d)

  5. e) le categorie di indici pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2, lettera c);

  6. f) le condizioni alle quali gli identificativi delle persone giuridiche sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6, e le condizioni alle quali tali identificativi delle persone giuridiche sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di identificazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a elaborare a norma del paragrafo 1;

  7. g) l’applicazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni a succursali di imprese di investimento;

  8. h) che cosa costituisce un’operazione e l’esecuzione di un’operazione ai fini del presente articolo;

  9. i) quando si intende che l’impresa di investimento ha trasmesso un ordine ai fini del paragrafo 4.

  10. j) le condizioni per correlare determinate operazioni alle modalità di identificazione degli ordini aggregati che comportano l’esecuzione di un’operazione; nonché

  11. k) la data entro la quale le operazioni devono essere segnalate.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale, e della coerenza di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione con gli obblighi di segnalazione di cui ai regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 settembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Entro il 3 gennaio 2020 l’ESMA presenta una relazione alla Commissione in merito al funzionamento del presente articolo, indicando in particolare la sua interazione con gli obblighi correlati in materia di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni ricevute e scambiate tra le autorità competenti consentano di monitorare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell’articolo 24 del presente regolamento. La Commissione può adottare misure per proporre eventuali modifiche, compresa la possibilità di segnalare le operazioni solo a un sistema unico designato dall’ESMA, invece che alle autorità competenti. La Commissione trasmette la relazione dell’ESMA al Parlamento europeo e al Consiglio.

11.

Entro il 29 marzo 2028, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione che valuta la fattibilità di una maggiore integrazione nella segnalazione delle operazioni e nella razionalizzazione dei flussi di dati ai sensi del presente articolo al fine di:

  1. a) ridurre duplicazioni o incoerenze per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione dei dati sulle operazioni, in particolare quelli stabiliti nel presente regolamento e nei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 e in altri atti giuridici dell'Unione in materia;

  2. b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità pertinente a livello dell'Unione o nazionale.

Nel preparare tale relazione, l'ESMA opera, se del caso, in stretta cooperazione con gli altri organi del sistema europeo di vigilanza finanziaria e con la Banca centrale europea.