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Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

§ b. Aiuti per lo sviluppo urbano

Art. 16 Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

1. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:

  1. a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;

  2. b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;

  3. c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.

3. L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 22 milioni di EUR.

4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 37 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Gli aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

6. Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti, quali definiti all'articolo 2, punto 72), a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 20 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.

7. Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati possono fornire contributi in denaro o in natura o una combinazione di entrambi. I contributi in natura sono considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

8. Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

  2. b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

  3. c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;

  4. d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito;

  5. e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

  6. f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.

9. I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

  2. b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

  3. c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici;

  4. d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano;

  5. e) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

10. Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni:

  1. a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito;

  2. b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.

11. Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano a un'entità delegata.

Sezione 2. Aiuti alle PMI

Art. 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:

  1. a) i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;

  2. b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

  3. c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).

3.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

  1. a) in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; o

  2. b) nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento ai sensi del presente paragrafo.

3 bis. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

  1. a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;

  2. b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

  2. b) sono ammortizzabili;

  3. c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

  4. d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

  2. b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

  3. c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

  1. a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

  2. b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Art. 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Art. 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere

1. Gli aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Art. 19 bis Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1060 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I seguenti costi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD:

  1. a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;

  2. b) la realizzazione delle operazioni approvate;

  3. c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;

  4. d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD;

  5. e) l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3. L'intensità di aiuto non supera i tassi massimi di sostegno previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno del CLLD.

Art. 19 ter Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi per progetto non supera 200000 EUR.

Art. 19 quater Aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore

1. Gli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:

  1. a) agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi al fine di ridurre i prezzi applicati dai fornitori alle microimprese per unità di energia elettrica, gas o calore;

  2. b) ai pagamenti effettuati alle microimprese, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore, che compensano una parte dei costi di tale consumo.

2. Le misure di cui al paragrafo 1:

  1. a) non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le microimprese;

  2. b) prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle microimprese sulla stessa base;

  3. c) prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;

  4. d) determinano un prezzo superiore ai costi, ad un livello che permette l'esercizio di un'effettiva concorrenza relativa ai prezzi.

3. L'importo degli aiuti è pari al pagamento concesso o, nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia elettrica, di gas e/o di calore consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico.

Art. 19 quinquies Aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina

1. Gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore nella misura in cui è prodotto a partire da gas naturale o da energia elettrica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:

  1. a) agli interventi pubblici relativi alla fissazione dei prezzi che riducono i prezzi applicati dai fornitori per unità di energia elettrica, gas o calore;

  2. b) ai pagamenti concessi alle PMI, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore che compensano una parte dei costi di tale consumo.

2. Le misure di cui al paragrafo 1:

  1. a) non superano il 70 % del consumo del beneficiario di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica nel periodo di validità della misura di aiuto;

  2. b) non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le PMI;

  3. c) prevedono una compensazione dei fornitori, se l'intervento pubblico impone loro di fornire ad un prezzo inferiore ai costi;

  4. d) prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore sulla stessa base;

  5. e) prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;

  6. f) determinano un prezzo unitario medio delle forniture pari almeno al prezzo medio per unità di energia elettrica, gas o calore rispettivamente applicato ai clienti finali nello Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.

3. I pagamenti ai fornitori per le forniture effettuate nei confronti delle PMI dettati da interventi pubblici volti a fissare i prezzi a un livello inferiore ai costi sostenuti dal fornitore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:

  1. a) l'intervento pubblico nella fissazione dei prezzi soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2;

  2. b) il pagamento della compensazione non supera la differenza tra il prezzo che il fornitore avrebbe potuto prevedere di ottenere applicando alla fornitura un prezzo di mercato senza l'intervento pubblico e il prezzo inferiore ai costi fissato dall'intervento pubblico.

4. Il presente articolo si applica agli aiuti concessi per i costi dell'energia elettrica, del gas o del calore consumati in un periodo in cui gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi a favore delle PMI che ricevono forniture di gas, di energia elettrica o di calore sono espressamente autorizzati a norma del diritto derivato basato sull'articolo 122 del trattato. Gli aiuti sono concessi entro 12 mesi dalla fine di tale periodo.

5. L'importo degli aiuti è pari al pagamento concesso alle PMI o ai fornitori o, nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico.

Sezione 2 bis. Aiuti per la cooperazione territoriale europea

Art. 20 Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1059 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/201438 o, a seconda dei casi, negli articoli da 38 a 44 del regolamento (UE) 2021/1059:

  1. a) costi del personale;

  2. b) spese d’ufficio e amministrative;

  3. c) spese di viaggio e soggiorno;

  4. d) costi per consulenze e servizi esterni;

  5. e) spese per le apparecchiature;

  6. f) spese per infrastrutture e lavori.

3. L’intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 2021/1060 e/o del regolamento (UE) 2021/1059.

Art. 20 bis Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea

1. Gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1059 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 22000 EUR.

Sezione 3. Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

Art. 21 Aiuti al finanziamento del rischio

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli Stati membri, direttamente o tramite un'entità delegata, attuano la misura di finanziamento del rischio tramite uno o più intermediari finanziari. Gli Stati membri o le entità delegate forniscono un contributo pubblico agli intermediari finanziari conformemente ai paragrafi da 9 a 13 e gli intermediari finanziari, conformemente ai paragrafi da 14 a 17, effettuano investimenti per il finanziamento del rischio conformemente ai paragrafi da 4 a 8 in imprese ammissibili che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 3. Né gli Stati membri né le entità delegate investono direttamente nelle imprese ammissibili senza il coinvolgimento di un intermediario finanziario.

3. Sono ammissibili le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) non hanno operato in alcun mercato;

  2. b) operano in un qualsiasi mercato:

    1. i) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o

    2. ii) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

    Se ad una determinata impresa è stato applicato uno dei periodi di ammissibilità di cui ai punti i) e ii), agli eventuali ulteriori aiuti al finanziamento del rischio concessi alla stessa impresa può essere applicato soltanto tale periodo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 % del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità di cui al punto i), se viene applicato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un'imposizione fiscale per le sue attività economiche;

  3. c) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, tale soglia viene ridotta al 30 % per quanto riguarda i seguenti investimenti, che sono considerati investimenti iniziali in una nuova attività economica:

    1. i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;

    2. ii) altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852;

    3. iii) investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV.

4. Gli investimenti per il finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

  1. a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 8;

  2. b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;

  3. c) l'impresa oggetto degli investimenti ulteriori non è diventata una «impresa collegata», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante non sia una PMI.

5. Gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

6. Se sono fornite garanzie, la garanzia non supera l'80 % del relativo prestito concesso all'impresa ammissibile.

7. Per gli investimenti per il finanziamento del rischio in forma di investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può coprire il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

8. L'importo totale in essere degli investimenti per il finanziamento del rischio di cui al paragrafo 5 non supera 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura di finanziamento del rischio. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'investimento per il finanziamento del rischio si tiene conto di quanto segue:

  1. a) nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale in essere dello strumento;

  2. b) nel caso delle garanzie, l'importo nominale in essere del relativo prestito.

9. Il contributo pubblico fornito agli intermediari finanziari può assumere una delle seguenti forme:

  1. a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

  2. b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

  3. c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

10. I meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici tra, da una parte, lo Stato membro (o la sua entità delegata) e, dall'altra, gli investitori privati, gli intermediari finanziari o i gestori del fondo sono adeguati e si conformano alle seguenti condizioni:

  1. a) per gli aiuti al finanziamento del rischio diversi dalle garanzie, si privilegia la partecipazione prioritaria agli utili (ripartizione asimmetrica degli utili o incentivi inerenti alla partecipazione agli utili) rispetto alla protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi);

  2. b) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'investimento per il finanziamento del rischio;

  3. c) nel caso di aiuti al finanziamento del rischio in forma di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate ad un massimo del 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

11. Se il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario assume la forma di equity e di quasi-equity di cui al paragrafo 9, lettera a), non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

12. Per le misure di finanziamento del rischio volte a fornire investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity, di quasi-equity o di prestiti a favore delle imprese ammissibili, il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:

  1. a) il 10 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera a);

  2. b) il 40 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso all'impresa ammissibile di cui al paragrafo 3, lettera b);

  3. c) il 60 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera c), e per gli investimenti per il finanziamento del rischio ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b).

I finanziamenti forniti da investitori privati indipendenti che beneficiano di aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali a norma dell'articolo 21 bis non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento del tasso aggregato di partecipazione privata di cui al primo comma del presente paragrafo. I tassi di partecipazione privata di cui al primo comma, lettere b) e c), sono ridotti al 20 %, per quanto riguarda la lettera b) e al 30 %, per quanto riguarda la lettera c), per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio59; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio60.

13. Se una misura è attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto ai paragrafi 3 e 4, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 12, a meno che la partecipazione di investitori privati indipendenti richiesta non sia raggiunta a livello delle imprese ammissibili.

14. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri possono esigere che gli intermediari finanziari e i gestori di fondi ammissibili soddisfino criteri predefiniti, oggettivamente giustificati dalla natura degli investimenti. La procedura si basa su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria e soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

  1. a) garantisce che gli intermediari finanziari e i gestori del fondo ammissibili siano istituiti conformemente alla normativa applicabile;

  2. b) non opera discriminazioni tra intermediari finanziari e gestori del fondo sulla base del loro luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro;

  3. c) mira a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici, come specificato al paragrafo 10, e decisioni orientate al profitto, come specificato al paragrafo 15.

15. Le misure di finanziamento del rischio garantiscono che gli intermediari finanziari che ricevono il contributo pubblico adottino decisioni orientate al profitto quando forniscono investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili. Tale obbligo è rispettato se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

  1. a) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;

  2. b) gli investimenti per il finanziamento del rischio concessi alle imprese ammissibili sono basati su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la sostenibilità finanziaria;

  3. c) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

16. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione risulta soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

  1. a) sono tenuti per legge o contratto ad agire conformemente alle migliori prassi e con la diligenza di un gestore professionale che opera in buona fede e ad evitare i conflitti di interesse; se del caso, si applica la vigilanza regolamentare;

  2. b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando essi sono selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, conformemente al paragrafo 14;

  3. c) condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con le loro risorse o ricevendo una remunerazione in base ai risultati, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dello Stato membro o della sua entità delegata;

  4. d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;

  5. e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo, se del caso.

17. In una misura per il finanziamento del rischio in cui un investimento per il finanziamento del rischio è fornito ad imprese ammissibili in forma di garanzie, prestiti o investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'intermediario finanziario realizza investimenti per il finanziamento del rischio in imprese ammissibili che, in assenza dell'aiuto, non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, alle imprese ammissibili sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.

18.

Le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

  1. a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione61, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione62 o al regolamento (UE) n. 717/2014, a seconda dei casi;

  2. b) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 8, 12 e/o 13;

  3. c) per le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio ad imprese ammissibili in forma di equity, quasi-equity o prestiti, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

Il tasso di partecipazione privata di cui al primo comma, lettera c), è ridotto al 30 % per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nell'ambito del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 o da fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

Art. 21 bis Aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali agli investitori privati indipendenti che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le imprese ammissibili sono quelle che soddisfano i criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3. L'investimento per il finanziamento del rischio totale di cui all'articolo 21 e al presente articolo per ciascuna impresa ammissibile non supera l'importo massimo di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

3. Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, l'investimento ammissibile assume la forma di acquisizione di azioni o partecipazioni nell'intermediario finanziario, il quale a sua volta fornisce investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili conformemente all'articolo 21, paragrafi da 5 a 8. I servizi resi dall'intermediario finanziario o dai suoi gestori non possono beneficiare di incentivi fiscali.

4. Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, solo l'acquisizione di azioni ordinarie «full-risk» di nuova emissione emesse da un'impresa ammissibile costituisce un investimento ammissibile. Tali quote sono detenute per almeno tre anni. Il capitale di sostituzione è coperto soltanto alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. Per quanto riguarda le possibili forme di incentivi fiscali, le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito. Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sul reddito. I proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sulle plusvalenze o l'imposta dovuta su tali proventi può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

5.

Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, al fine di garantire un'adeguata partecipazione dell'investitore privato indipendente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera le seguenti soglie massime:

  1. a) il 50 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a);

  2. b) il 35 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b);

  3. c) il 20 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), o di un investimento ulteriore ammissibile in un'impresa ammissibile dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b).

Le soglie dello sgravio fiscale per gli investimenti diretti di cui al primo comma possono essere aumentate fino al 65 % nei casi di cui alla lettera a), fino al 50 % nei casi di cui alla lettera b) e fino al 35 % nei casi di cui alla lettera c) per gli investimenti che: sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.

6. Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, e conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera il 30 % dell'investimento ammissibile effettuato dall'investitore privato indipendente in un'impresa ammissibile di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Le soglie dello sgravio fiscale possono essere aumentate fino al 50 % per gli investimenti effettuati in zone assistite che: sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 22 Aiuti alle imprese in fase di avviamento

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.

È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

  1. a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;

  2. b) non ha ancora distribuito utili;

  3. c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle im.

3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

  1. a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni;

  2. b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;

  3. c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

  4. d) incentivi fiscali alle imprese ammissibili fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

6. Se un regime di aiuti all'avviamento è attuato tramite uno o più intermediari finanziari, si applicano le condizioni applicabili agli intermediari finanziari di cui all'articolo 21, paragrafi 10, 14, 15, 16 e 17.

7. Oltre agli importi stabiliti nei paragrafi 3, 4 e 5, i regimi di aiuti all'avviamento possono assumere la forma di un trasferimento di proprietà intellettuale (PI) o della concessione dei relativi diritti di accesso, a titolo gratuito o al di sotto del valore di mercato. Il trasferimento o la concessione sono effettuati, a beneficio di un'impresa ammissibile ai sensi del paragrafo 2, da parte di un organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze ai sensi dell'articolo 2, punto 83), che ha sviluppato la PI sottostante attraverso una attività di ricerca e sviluppo indipendente svolta in proprio o in collaborazione. Il trasferimento o la concessione devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

  1. a) il trasferimento della PI o la concessione dei relativi diritti di accesso hanno lo scopo di immettere sul mercato un nuovo prodotto o un nuovo servizio;

  2. b) il valore della PI è fissato al prezzo di mercato, ovvero è stato fissato utilizzando uno dei seguenti metodi:

    1. i) l'importo è stato stabilito mediante una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

    2. ii) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo è pari almeno al prezzo di mercato;

    3. iii) nei casi in cui l'impresa ammissibile ha il diritto di primo rifiuto rispetto alla PI generata in collaborazione con l'organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze, se quest'ultimo esercita il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa ammissibile che collabora debba adeguare la sua offerta di conseguenza.

    Il valore degli eventuali contributi, finanziari e non finanziari, dell'impresa ammissibile ai costi delle attività dell'organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze che hanno generato la PI in questione può essere detratto dal valore della PI di cui alla presente lettera;

  3. c) l'importo dell'aiuto relativo al trasferimento della PI o alla concessione dei relativi diritti di accesso a norma del presente paragrafo non supera 1 milione di EUR. L'importo dell'aiuto corrisponde al valore della PI di cui alla lettera b), diminuito della detrazione di cui alla lettera b), ultima frase, e dell'eventuale remunerazione dovuta dal beneficiario per tale PI. Il valore della PI di cui alla lettera b) può superare 1 milione di EUR, nel qual caso l'importo eccedente può essere coperto dall'impresa ammissibile con fondi propri o altri mezzi.

Art. 23 Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI

1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.

Se il gestore della piattaforma è una piccole impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma, nel qual caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 22.

Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafi 2 e 5.

Art. 24 Aiuti ai costi di esplorazione

1. Gli aiuti ai costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

  1. a) i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 22;

  2. b) i costi della ricerca in materia di investimenti, così come definita all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione63, in una singola impresa ammissibile a norma degli articoli 21, 21 bis e 22, a condizione che tale ricerca sia divulgata pubblicamente e, se è stata divulgata ai clienti del fornitore di ricerca in materia di investimenti prima della divulgazione pubblica, sia divulgata pubblicamente nella stessa forma e non oltre tre mesi dalla prima diffusione ai clienti.

3. La ricerca in materia di investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo soddisfa i requisiti di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2017/565.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Sezione 4. Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Art. 25 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, i progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati e, se del caso, le azioni di Teaming cofinanziate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

  1. a) ricerca fondamentale;

  2. b) ricerca industriale;

  3. c) sviluppo sperimentale;

  4. d) studi di fattibilità.

3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

  1. a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

  2. b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

  3. c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

  4. d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

  5. e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

  1. a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

  2. b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

  3. c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

  4. d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

6. Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili, conformemente alle lettere da a) a d) e tenendo conto del fatto che le lettere b), c) e d) non possono essere combinate tra loro:

  1. a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

  2. b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    1. i) il progetto:

      prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o

      prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

    2. ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

    3. iii) il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso;

    4. iv) il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

  3. c) di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

  4. d) di 25 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo;

    1. i) è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE; e

    2. ii) prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o di almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa; e

    3. iii) se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:

      i risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffusi in almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; o

      il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.

7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Art. 25 bis Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità

1. Gli aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4. L’importo massimo dell’aiuto non supera i 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.

5. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Art. 25 ter Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell’ambito della«verifica concettuale»(proof of concept) del CER

1. Gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e delle azioni nell’ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa.

Art. 25 quater Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati

1. Gli aiuti concessi a un progetto di ricerca e sviluppo o a uno studio di fattibilità cofinanziati (compresi i progetti di ricerca e sviluppo attuati nell’ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull’articolo 185 o sull’articolo 187 del trattato, o un’azione di cofinanziamento del programma, quale definita nelle norme del programma Orizzonte Europa), attuati da almeno tre Stati membri o, in alternativa, da due Stati membri e da almeno un paese associato, e selezionati in base alla valutazione e alla graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, in linea con le norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione ai sensi delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

5. Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa copre almeno il 30 % dei costi ammissibili totali di un’azione di ricerca e innovazione o di un’azione di innovazione quale definita nell’ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

Art. 25 quinquies Aiuti a favore delle azioni di Teaming

1. Gli aiuti concessi ad azioni di Teaming cui partecipano almeno due Stati membri, selezionate sulla base della valutazione e della graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili dell’azione di Teaming cofinanziata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Sono escluse le attività che vanno al di là delle attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto.

4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l’aiuto non supera il 70 % dei costi di investimento.

5. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell’ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

  1. a) se l’infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;

  2. b) il prezzo applicato per la gestione o l’uso dell’infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;

  3. c) l’accesso all’infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell’infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell’impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;

  4. d) se l’infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l’intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

Art. 25 sexies Aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

1. Gli aiuti concessi per cofinanziare un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dal Fondo europeo per la difesa o nel quadro del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa che sia stato valutato, immesso in graduatoria e selezionato conformemente alle norme previste dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili del progetto sovvenzionato sono quelli definiti ammissibili in base alle norme del Fondo europeo per la difesa o del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

3. Il finanziamento pubblico totale previsto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili del progetto, il che significa che i costi del progetto non coperti dal finanziamento dell'Unione possono essere coperti da aiuti di Stato.

4. Se l'intensità di aiuto ricevuta dal beneficiario supera l'intensità massima di aiuto che il beneficiario avrebbe potuto ricevere a norma dell'articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7, questi deve pagare all'autorità che concede l'aiuto un prezzo di mercato per utilizzare per applicazioni non relative alla difesa i diritti di proprietà intellettuale o i prototipi derivanti dal progetto. L'importo massimo da versare all'autorità che concede l'aiuto per tale utilizzo non supera in nessun caso la differenza tra l'aiuto ricevuto dal beneficiario e l'importo massimo di aiuto che il beneficiario avrebbe potuto ricevere applicando l'intensità massima di aiuto consentita per tale beneficiario a norma dell'articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7.