Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE1, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 12, l'articolo 23, paragrafo 4, l'articolo 24, paragrafo 13, l'articolo 25, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 9, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 8, l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 54, paragrafo 4, l'articolo 58, paragrafo 6, l'articolo 64, paragrafo 7, l'articolo 65, paragrafo 7, e l'articolo 79, paragrafo 8,
La direttiva 2014/65/UE introduce una cornice per un regime di regolamentazione relativo ai mercati finanziari nell'Unione, che disciplina le condizioni di esercizio applicabili alla prestazione, da parte delle imprese di investimento, di servizi di investimento e, se del caso, di servizi accessori e attività di investimento; i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che svolgono tali servizi e attività, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati; i requisiti di segnalazione in relazione alle operazioni su strumenti finanziari; i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni per gli strumenti derivati su merci; i requisiti di trasparenza in relazione alle operazioni su strumenti finanziari.
La direttiva 2014/65/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare una serie di atti delegati. Affinché i nuovi requisiti possano funzionare efficacemente, è importante che tutte le norme integrative particolareggiate relative all'autorizzazione, al normale funzionamento e alla trasparenza e all'integrità del mercato, che sono aspetti indissolubilmente correlati all'accesso ed esercizio dei servizi e attività coperti dalla direttiva 2014/65/UE, si applichino a decorrere dalla stessa data della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire la coerenza e agevolare una visione complessiva nonché un accesso unico a dette disposizioni da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti e agli investitori, è auspicabile includere nel presente regolamento gli atti delegati relativi a dette norme.
È necessario precisare i criteri per determinare in quali circostanze i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica ai fini della limitazione dell'ambito di applicazione stabilita nell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire che l'ambito di questa esenzione sia limitato ad evitare lacune, è necessario che tali contratti richiedano che sia l'acquirente sia il venditore abbiano predisposto meccanismi proporzionati per effettuare o ricevere la consegna delle merci sottostanti alla scadenza del contratto. Al fine di evitare lacune in caso di accordi di bilanciamento con gestori del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas, tali accordi di bilanciamento dovrebbero essere considerati meccanismi proporzionati solo se le parti dell'accordo hanno l'obbligo di consegnare fisicamente l'energia elettrica o il gas. I contratti dovrebbero inoltre stabilire chiari obblighi di consegna fisica che non possano essere compensati, riconoscendo al contempo che le forme di compensazione operativa definite nel regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 o nel diritto nazionale non dovrebbero essere considerate compensazioni. I contratti che devono essere regolati con consegna fisica dovrebbero ammettere la consegna con vari metodi; tutti i metodi consentiti dovrebbero prevedere tuttavia una forma di trasferimento del diritto di natura proprietaria sulla merce sottostante o su una sua pertinente quantità.
Allo scopo di chiarire quando i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica, è necessario precisare in quali casi si sia in presenza di circostanze come la forza maggiore o una situazione di impossibilità di assolvimento caratterizzata da buona fede e che queste non dovrebbero alterare la classificazione di tali contratti tra quelli «da regolare con consegna fisica». È inoltre importante chiarire in che modo i derivati energetici sul carbone o sul petrolio debbano essere intesi ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto i contratti riguardanti scisti bituminosi non dovrebbero essere intesi come derivati energetici sul carbone.
Un contratto derivato dovrebbe essere considerato uno strumento finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE solo se concerne una merce e soddisfa i criteri che determinano se un contratto debba essere considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non avere scopi commerciali. Dovrebbero essere inclusi i contratti che sono standardizzati e negoziati nelle sedi, o i contratti ad essi equivalenti che hanno termini totalmente equivalenti a quelli dei contratti negoziati nelle sedi. In questo caso, i termini di tali contratti dovrebbero inoltre essere intesi come inclusivi di clausole quali la qualità della merce o il luogo di consegna.
Al fine di chiarire le definizioni dei contratti relativi a variabili sottostanti di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere forniti criteri relativi ai termini e alle variabili sottostanti di tali contratti. L'inclusione della statistica attuariale in riferimento a voci dell'elenco di sottostanti non dovrebbe essere inteso come ampliamento dell'ambito di applicazione di tali contratti alle attività di assicurazione e riassicurazione.
La direttiva 2014/65/UE stabilisce il quadro generale per una regolamentazione dei mercati finanziari nell'Unione, riportando nell'allegato I, sezione C, l'elenco degli strumenti finanziari coperti. L'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE comprende gli strumenti finanziari connessi a valute, che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva 2014/65/UE, è necessario chiarire le definizioni dei termini di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE per gli altri contratti su strumenti derivati connessi a valute e chiarire che i contratti a pronti su valute non sono altri strumenti derivati ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE.
Il periodo di regolamento per un contratto a pronti è generalmente accettato nella maggior parte delle valute principali come pari a 2 giorni o meno, ma quando questa non è la prassi di mercato è necessario permettere che il regolamento avvenga secondo la normale prassi di mercato. In questi casi, il regolamento fisico non richiede necessariamente l'uso di cartamoneta e può comprendere il regolamento elettronico.
I contratti in cambi possono anche essere utilizzati allo scopo di effettuare pagamenti e tali contratti non dovrebbero essere considerati strumenti finanziari a condizione che non vengano negoziati in una sede di negoziazione. Pertanto è opportuno considerare contratti a pronti i contratti sui tassi di cambio utilizzati per effettuare pagamenti per strumenti finanziari nel caso in cui il periodo di regolamento di tali contratti sia superiore a 2 giorni di negoziazione e inferiore a 5 giorni di negoziazione. È inoltre opportuno considerare mezzi di pagamento i contratti sui tassi di cambio stipulati allo scopo di assicurare la certezza del livello dei pagamenti per beni, servizi e investimenti reali. Di conseguenza verranno esclusi dalla definizione di strumenti finanziari i contratti sui tassi di cambio stipulati da imprese non finanziarie che ricevono pagamenti in valuta estera per l'esportazione di beni e servizi identificabili e da imprese non finanziarie che effettuano pagamenti in valuta estera per importare specifici beni e servizi.
La compensazione dei pagamenti è essenziale per l'efficacia e l'efficienza di funzionamento dei sistemi di regolamento in valuta e pertanto la classificazione di un contratto in valuta come operazione a pronti non dovrebbe richiedere il regolamento indipendente di ciascun contratto a pronti in valuta.
I contratti a termine non cedibili sono contratti differenziali tra un tasso di cambio concordato in precedenza e il tasso di cambio effettivo alla scadenza e pertanto non dovrebbero essere considerati contratti a pronti, indipendentemente dal loro periodo di regolamento.
Un contratto di scambio di una valuta con un'altra valuta dovrebbe essere inteso come relativo a uno scambio diretto e incondizionato di tali valute. Nel caso di un contratto con scambi multipli, ciascuno scambio dovrebbe essere considerato separatamente. Tuttavia, un'opzione o uno swap su una valuta non dovrebbero essere considerati un contratto di vendita o di scambio di una valuta e pertanto non potrebbero costituire né un contratto a pronti né un mezzo di pagamento indipendentemente dalla durata dello swap o dell'opzione e indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione.
I pareri sugli strumenti finanziari destinati al vasto pubblico non dovrebbero essere considerati raccomandazioni personalizzate ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui alla direttiva 2014/65/UE. Considerato il crescente numero di intermediari che forniscono raccomandazioni personalizzate attraverso l'uso di canali di distribuzione, è opportuno chiarire che una raccomandazione pubblicata, anche in modo esclusivo, attraverso canali di distribuzione come internet potrebbe costituire una raccomandazione personalizzata. Pertanto, le situazioni in cui, ad esempio, venga utilizzata una corrispondenza di posta elettronica per fornire raccomandazioni personalizzate a una specifica persona, invece di rivolgere le informazioni al vasto pubblico, possono costituire una forma di consulenza in materia di investimenti.
I pareri generici riguardo a un tipo di strumento finanziario non sono considerati consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inidoneo per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE. Nello specifico, è probabile che un'impresa che fornisce a un cliente tale parere contravvenga all'obbligo dell'articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei propri clienti. Analogamente o alternativamente, tale parere sarebbe probabilmente in contrasto con il requisito, di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della stessa direttiva, che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti.
Gli atti compiuti dall'impresa di investimento in preparazione della prestazione di un servizio di investimento o dello svolgimento di un'attività di investimento dovrebbero essere considerati parte integrante di tale servizio o attività. Tra tali atti rientrerebbe ad esempio la fornitura di pareri generici da parte dell'impresa di investimento a clienti o potenziali clienti prima o nel corso della prestazione di consulenza in materia di investimenti o di qualsiasi altro servizio o attività di investimento.
La formulazione di una raccomandazione generale riguardante un'operazione su uno strumento finanziario o un tipo di strumento finanziario costituisce la prestazione di un servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 5, della direttiva 2014/65/UE e di conseguenza la direttiva 2014/65/UE e le sue protezioni si applicano alla formulazione di tale raccomandazione.
Al fine di assicurare l'applicazione obiettiva ed efficace della definizione di internalizzatore sistematico nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere precisati i limiti prefissati applicabili per stabilire che cosa costituisca una negoziazione fuori listino (OTC) frequente, sistematica e sostanziale. I limiti prefissati dovrebbero essere stabiliti a un livello tale da assicurare che la negoziazione OTC di dimensioni tali da avere un effetto sostanziale sulla formazione dei prezzi rientri nell'ambito di applicazione e al contempo da escluderne la negoziazione OTC di dimensioni così ridotte da rendere sproporzionato l'obbligo di rispettare i requisiti applicabili agli internalizzatori sistematici.
Ai sensi della direttiva 2014/65/UE, l'internalizzatore sistematico non dovrebbe essere autorizzato a far incontrare interessi di acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione. L'internalizzatore sistematico non dovrebbe disporre di un sistema interno di abbinamento che esegua gli ordini dei clienti su base multilaterale, attività, questa, che necessita di autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Un sistema interno di abbinamento in questo contesto è un sistema volto ad abbinare gli ordini dei clienti, per cui l'impresa di investimento effettua operazioni «matched principal» in modo regolare e non occasionale.
Ai fini della chiarezza, della certezza giuridica e di un'applicazione uniforme, è opportuno prevedere disposizioni supplementari in relazione alle definizioni riguardanti la negoziazione algoritmica, le tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e l'accesso elettronico diretto. Nelle negoziazioni automatizzate vengono adoperate varie modalità tecniche. È fondamentale chiarire come tali modalità debbano essere categorizzate in relazione alle definizioni di negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto. I processi di negoziazione basati sull'accesso elettronico diretto non si escludono reciprocamente con quelli che prevedono la negoziazione algoritmica o il relativo sottosegmento della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. La negoziazione di una persona che ha accesso elettronico diretto può pertanto rientrare anche nella definizione di negoziazione algoritmica, compresa la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.
La negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe comprendere le modalità in cui il sistema prende decisioni diverse dalla mera determinazione della sede o delle sedi di negoziazione in cui deve essere presentato l'ordine in qualsiasi fase dei processi di negoziazione, tra cui la fase di inizializzazione, generazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini. È pertanto opportuno chiarire che la negoziazione algoritmica, che comprende la negoziazione in assenza o con un limitato intervento umano, dovrebbe fare riferimento non solo alla generazione automatica degli ordini ma anche all'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini mediante mezzi automatizzati.
La negoziazione algoritmica dovrebbe comprendere gli smart order router (SOR) che per l'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini utilizzano algoritmi che stabiliscono i parametri dell'ordine diversi dalla sede o delle sedi in cui dovrebbe essere presentato l'ordine. La negoziazione algoritmica non dovrebbe comprendere gli automated order router (AOR) che, sebbene utilizzino algoritmi, determinano solamente la sede o le sedi di negoziazione in cui dovrebbe essere presentato l'ordine senza cambiare alcun altro parametro dell'ordine.
La tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE, che rappresenta un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbe essere precisata stabilendo i criteri che definiscono l'elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o modifiche o cancellazioni. L'uso di soglie quantitative assolute basate sul traffico di messaggi conferisce certezza giuridica consentendo alle imprese e alle autorità competenti di valutare la singola attività di negoziazione delle imprese. Il livello e l'ambito di applicazione di tali soglie dovrebbero essere sufficientemente ampi da coprire le negoziazioni rappresentative di una tecnica di negoziazione ad alta frequenza, comprese quelle relative a strumenti singoli e a strumenti multipli.
Dal momento che l'utilizzo della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è predominante negli strumenti liquidi, nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi dovrebbero essere compresi solo gli strumenti per cui vi è un mercato liquido. Dato che la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbero essere compresi nel calcolo del traffico infragiornaliero di messaggi anche i messaggi introdotti con finalità di negoziazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di non considerare attività di negoziazione diverse dalle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, tenute in considerazione le relative caratteristiche indicate al considerando 61 della direttiva 2014/65/UE, in particolare il fatto che tale negoziazione sia generalmente utilizzata da operatori che impegnano capitale proprio per attuare strategie di negoziazione più tradizionali come le attività di supporto agli scambi (market making) e l'arbitraggio tramite l'uso di tecnologie sofisticate, dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi unicamente i messaggi introdotti ai fini di trattare per conto proprio e non quelli introdotti al fine di ricevere e trasmettere ordini o eseguire ordini per conto dei clienti. Tuttavia, i messaggi introdotti attraverso tecniche diverse da quelle che si basano sulla negoziazione per conto proprio dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi quando, considerati nella loro totalità e tenuto conto di tutte le circostanze, l'esecuzione della tecnica è strutturata in modo tale da non permettere l'esecuzione per conto proprio, ad esempio tramite la trasmissione di ordini fra entità appartenenti allo stesso gruppo. Per tenere conto dell'identità del cliente al quale è riconducibile l'attività in ultima analisi nel determinare che cosa costituisce elevato traffico infragiornaliero di messaggi, i messaggi originati dai clienti dei fornitori di accesso elettronico diretto dovrebbero essere esclusi dal calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi in relazione a tali fornitori.
È opportuno precisare la definizione di accesso elettronico diretto. La definizione di accesso elettronico diretto non dovrebbe comprendere nessun'altra attività oltre alla fornitura di accesso diretto al mercato e di accesso sponsorizzato. È pertanto opportuno distinguere le modalità per cui gli ordini del cliente vengono intermediati attraverso mezzi elettronici dai membri o dai partecipanti di una sede di negoziazione, come l'intermediazione online e le modalità per cui i clienti hanno un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione.
In caso di intermediazione dell'ordine, chi presenta l'ordine non ha un controllo sufficiente sui parametri della modalità di accesso al mercato e pertanto non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto. Pertanto, le modalità che consentono ai clienti di trasmettere gli ordini a una impresa di investimento in forma elettronica, come l'intermediazione online, non dovrebbero essere considerate accesso elettronico diretto a condizione che i clienti non abbiano la possibilità di stabilire la frazione di secondo dell'inserimento dell'ordine e la durata degli ordini in tale lasso di tempo.
Le modalità per cui il cliente di un membro o partecipante di una sede di negoziazione, incluso il cliente di clienti diretti di sistemi organizzati di negoziazione (OTF), presenta i propri ordini attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso deve essere presentato attraverso SOR integrati nell'infrastruttura del fornitore e non nell'infrastruttura del cliente dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto, perché il cliente del fornitore non ha il controllo sulla tempistica di presentazione dell'ordine e sulla sua durata. Quando si utilizzano SOR la caratterizzazione dell'accesso elettronico diretto dovrebbe pertanto dipendere dal fatto che il SOR sia integrato nei sistemi dei clienti e non in quelli del fornitore.
Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che prestano servizi di investimento e, laddove appropriato, prestano servizi accessori e esercitano attività di investimento a titolo professionale, per i mercati regolamentati, e ai fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo della direttiva 2014/65/UE. Tali norme dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di integrità, competenza e solidità alle imprese di investimento e alle entità che gestiscono i mercati regolamentati, gli MTF o gli OTF e ad assicurare un'applicazione uniforme.
È necessario specificare in concreto i requisiti organizzativi e le procedure applicabili alle imprese di investimento che prestano detti servizi o esercitano dette attività. In particolare, è opportuno prevedere procedure rigorose in ambiti quali il controllo della conformità, la gestione del rischio, il trattamento dei reclami, le operazioni personali, l'esternalizzazione e l'individuazione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse.
I requisiti organizzativi e le condizioni per l'autorizzazione delle imprese di investimento dovrebbero tradursi in un quadro di regole che assicuri l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia della direttiva 2014/65/UE. Ciò è necessario al fine di assicurare che le imprese di investimento abbiano pari accesso a tutti i mercati nell'Unione a condizioni equivalenti e al fine di eliminare gli ostacoli connessi alle procedure di autorizzazione che intralciano le attività transfrontaliere nel settore dei servizi di investimento.
Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti le condizioni operative per la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori e per l'esercizio delle attività di investimento dovrebbero riflettere l'obiettivo di tali disposizioni. Dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di tutela degli investitori applicato in modo uniforme attraverso l'introduzione di criteri e requisiti chiari che disciplinino la relazione tra l'impresa di investimento e la sua clientela. D'altro canto, per quanto riguarda la tutela degli investitori ed in particolare la comunicazione di informazioni agli investitori o la richiesta di informazioni agli investitori, si dovrebbe tenere conto della natura del cliente o potenziale cliente, ovvero della sua qualità di cliente al dettaglio o di cliente professionale.
Per assicurare l'applicazione uniforme delle varie disposizioni in materia contenute nella direttiva 2014/65/UE, è necessario stabilire una serie armonizzata di requisiti organizzativi e di condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento.
Le imprese di investimento variano ampiamente quanto a dimensioni, struttura e natura dell'attività esercitata. La regolamentazione dovrebbe, da un lato, tenere conto di tale varietà, e, dall'altro, imporre taluni requisiti fondamentali che siano appropriati per tutte le imprese. Le entità regolamentate dovrebbero conformarsi ai loro obblighi di alto livello e dovrebbero concepire e adottare misure il più possibile adeguate alla loro particolare natura e alle loro particolari caratteristiche.
Al fine di garantire un'attuazione armonizzata e rigorosa dell'esenzione prevista dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire criteri comuni per valutare se una data persona presti un servizio di investimento a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale. L'esenzione si applicherebbe solo se il servizio di investimento ha un collegamento intrinseco all'area principale dell'attività professionale e ad essa è subordinato.
I requisiti organizzativi stabiliti in applicazione della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere senza pregiudizio per i sistemi istituiti dal diritto nazionale in materia di registrazione o monitoraggio, da parte di autorità competenti o imprese, delle persone fisiche che lavorano nelle imprese di investimento.
Ai fini dell'obbligo per le imprese di investimento di adottare, applicare e mantenere una politica di gestione del rischio idonea, i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa dovrebbero includere i rischi connessi con l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Tali rischi dovrebbero includere quelli collegati alla relazione tra l'impresa e il fornitore del servizio e i rischi potenziali esistenti qualora le funzioni esternalizzate di più imprese di investimento o di altre entità regolamentate siano concentrate presso un numero limitato di fornitori di servizi.
Il fatto che le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità siano espletate dalla stessa persona non compromette necessariamente l'esercizio indipendente di ciascuna funzione. Il requisito che le persone incaricate della funzione di controllo della conformità non debbano essere altresì incaricate dello svolgimento delle funzioni che sono chiamate a controllare e che il metodo utilizzato per determinare la remunerazione di tali persone non debba essere tale da comprometterne l'obiettività potrebbe non essere proporzionato in caso di piccole imprese di investimento. Per contro, per le imprese più grandi tale requisito sarebbe sproporzionato solo in circostanze eccezionali.
Ai clienti o potenziali clienti dovrebbe essere consentito di esprimere insoddisfazione per i servizi di investimento forniti dalle imprese di investimento, nell'interesse della tutela degli investitori e ai fini di una maggiore conformità ai propri obblighi da parte dell'impresa di investimento. I reclami dei clienti o dei potenziali clienti dovrebbero essere gestiti in modo efficace e indipendente attraverso una funzione di gestione dei reclami. In linea con il principio di proporzionalità, tale funzione potrebbe essere svolta dalla funzione di controllo della conformità.
Le imprese di investimento sono tenute a raccogliere e conservare le informazioni relative ai clienti e ai servizi forniti ai clienti. Se l'assolvimento di questi obblighi implica la raccolta e il trattamento di dati personali, dovrebbe essere garantito il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, che disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito in applicazione del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali eseguito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in applicazione del presente regolamento è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Dovrebbe essere introdotta una definizione di retribuzione al fine di assicurare l'applicazione efficiente e coerente degli obblighi in materia di conflitti di interesse e di norme di comportamento nell'area della retribuzione, definizione nella quale dovrebbero essere comprese tutte le forme di beneficio finanziario o non finanziario concesso direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, quali: contanti, azioni, opzioni, cancellazione di prestiti al termine del rapporto di lavoro, contributi pensionistici, retribuzione da soggetti terzi ad esempio attraverso modelli di commissioni di performance, aumenti salariali o promozioni, assicurazione sanitaria, sconti o indennità speciali, generosi rimborsi spese o seminari in destinazioni esotiche.
Affinché gli interessi dei clienti non risultino compromessi, le imprese di investimento dovrebbero adottare e attuare politiche retributive per tutte le persone che potrebbero influire sul servizio fornito o sulla condotta aziendale dell'impresa, incluse le persone impiegate nel front-office, gli addetti alle vendite o altro personale indirettamente coinvolto nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori. Tra le persone soggette alle norme sulla retribuzione dovrebbero essere comprese anche le persone che supervisionano gli addetti alle vendite, come i superiori diretti, che potrebbero essere incentivate a fare pressione sul personale di vendita, gli analisti finanziari, i cui materiali potrebbero essere utilizzati dal personale di vendita per indurre i clienti a prendere decisioni sugli investimenti, o i soggetti rilevanti incaricati della gestione dei reclami o della progettazione e sviluppo dei prodotti. Dovrebbero essere compresi anche gli agenti collegati. Per stabilire la retribuzione degli agenti collegati, le imprese dovrebbero prendere in considerazione lo status particolare degli agenti collegati e le rispettive specificità nazionali. Tuttavia, in tali casi, le politiche e prassi retributive dell'impresa dovrebbero comunque definire i criteri appropriati da utilizzare per valutare la prestazione dei soggetti rilevanti, ivi compresi i criteri qualitativi che li spronano ad agire secondo il migliore interesse del cliente.
Qualora siano eseguite operazioni personali consecutive per conto di una persona conformemente a istruzioni predeterminate da essa impartite, gli obblighi relativi alle operazioni personali non si dovrebbero applicare separatamente a ciascuna operazione consecutiva se le istruzioni restano valide e non vengono modificate. Analogamente, tali obblighi non dovrebbero applicarsi in caso di scadenza o revoca di tali istruzioni, purché gli strumenti finanziari in precedenza acquistati conformemente alle istruzioni non siano ceduti nello stesso momento in cui le istruzioni scadono o sono ritirate. Tuttavia, se tali istruzioni vengono modificate o se sono emesse nuove istruzioni, tali obblighi dovrebbero applicarsi in relazione ad un'operazione personale o all'avvio di operazioni personali consecutive eseguite per conto della stessa persona.
Le autorità competenti non dovrebbero subordinare l'autorizzazione a prestare servizi di investimento o ad esercitare attività di investimento ad un divieto generale di esternalizzazione di una o più funzioni essenziali o importanti. Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di esternalizzare tali funzioni, purché gli accordi di esternalizzazione conclusi dall'impresa soddisfino talune condizioni.
L'esternalizzazione di servizi o attività di investimento o di funzioni essenziali o importanti può costituire una modifica rilevante delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione dell'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Se gli accordi di esternalizzazione sono stabiliti dopo che l'impresa di investimento ha ottenuto l'autorizzazione conformemente al titolo II, capo I, della direttiva 2014/65/UE, tali accordi dovrebbero essere notificati all'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 21, paragrafo 2, della stessa direttiva.
Tra le circostanze che dovrebbero essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali esiste un conflitto tra gli interessi dell'impresa, o di persone collegate all'impresa o al gruppo dell'impresa, e gli obblighi dell'impresa nei confronti di un cliente oppure tra i diversi interessi di due o più dei clienti nei confronti dei quali l'impresa ha degli obblighi. Non è sufficiente per rientrare in tali circostanze che l'impresa possa conseguire un utile se non vi è nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale l'impresa ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro di tali clienti.
I conflitti di interesse dovrebbero essere regolamentati solo quando un'impresa di investimento presta un servizio di investimento o un servizio accessorio. Lo status del cliente al quale il servizio è fornito — sia esso cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata — è irrilevante a tal fine.
Nell'adempiere all'obbligo di elaborare una politica di gestione dei conflitti di interesse conformemente alla direttiva 2014/65/UE, che individui le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interesse, l'impresa di investimento dovrebbe prestare particolare attenzione alle attività di ricerca e consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, gestione del portafoglio e prestazione di servizi finanziari alle imprese, ivi comprese la sottoscrizione o la vendita nel quadro di un'offerta di titoli e i servizi di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni. In particolare, è opportuno prestare tale attenzione particolare quando l'impresa o una persona ad essa collegata, direttamente o indirettamente, da una relazione di controllo svolgono due o più di tali attività.
Le imprese di investimento dovrebbero mirare ad individuare e a prevenire o a gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione ai loro diversi rami di attività e alle attività del loro gruppo nell'ambito di una politica globale di gestione dei conflitti di interesse. Sebbene richiesta dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, la comunicazione di specifici conflitti di interesse dovrebbe essere utilizzata come ultima ratio quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia scongiurato il rischio di nuocere agli interessi del cliente. Non dovrebbe essere consentito un eccessivo affidamento sulla comunicazione di detti conflitti senza un'adeguata considerazione del modo adeguato per evitarli o gestirli. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un'impresa di investimento non dovrebbe esentarla dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative efficaci previste all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
Le imprese dovrebbero rispettare sempre le norme sugli incentivi di cui all'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE, anche quando prestano servizi di collocamento. In particolare, le commissioni ricevute dalle imprese di investimento che collocano gli strumenti finanziari emessi ai loro clienti investitori dovrebbero rispettare tali disposizioni e il laddering e lo spinning sarebbero da considerarsi pratiche abusive.
La ricerca in materia di investimenti dovrebbe essere una sottocategoria del tipo di informazioni definite come raccomandazioni nel regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6 (abusi di mercato).
Le misure e le disposizioni adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere a seguito della produzione e della divulgazione di materiale presentato come ricerche in materia di investimenti dovrebbero essere atte a tutelare l'obiettività e l'indipendenza degli analisti finanziari e della ricerca in materia di investimenti da loro prodotta. Tali misure e disposizioni dovrebbero garantire che gli analisti finanziari godano di un grado adeguato di indipendenza rispetto agli interessi delle persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti.
Tra le persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti dovrebbero rientrare il personale incaricato dei servizi finanziari alle imprese e il personale incaricato delle vendite e della negoziazione per conto dei clienti o dell'impresa.
Tra le circostanze eccezionali nelle quali gli analisti finanziari e altre persone collegate con l'impresa di investimento che contribuiscono alla produzione di ricerche in materia di investimenti possono, previa autorizzazione scritta, realizzare operazioni personali su strumenti ai quali si riferisce la ricerca dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali, per motivi personali collegati a difficoltà finanziarie, gli analisti finanziari o le altre persone di cui sopra siano costretti a liquidare una posizione.
Gli onorari, le commissioni e i benefici monetari o non monetari che l'impresa che effettua la ricerca in materia di investimenti riceve da soggetti terzi dovrebbero essere accettabili solo quando corrisposti in conformità con i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione7.
Il concetto di divulgazione delle ricerche in materia di investimenti ai clienti o al pubblico non dovrebbe includere la diffusione esclusiva a persone all'interno del gruppo dell'impresa di investimento. Dovrebbero essere considerate raccomandazioni correnti le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute. L'alterazione sostanziale di una ricerca in materia di investimenti prodotta da un soggetto terzo dovrebbe essere regolamentata dagli stessi requisiti della produzione della ricerca.
Gli analisti finanziari non dovrebbero svolgere attività diverse dalla preparazione della ricerca in materia di investimenti, se lo svolgimento di tali attività è incompatibile con il mantenimento della loro obiettività. Tra queste attività è compresa la partecipazione ad attività proprie di una banca di investimenti, quali ad esempio la prestazione di servizi finanziari alle imprese e l'assunzione a fermo, o la partecipazione a manifestazioni per il lancio di nuove attività o di nuove emissioni di strumenti finanziari o ancora la partecipazione in altro modo alla preparazione del marketing dell'emittente.
Date le specificità dei servizi di assunzione a fermo e di collocamento e i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere in relazione a tali servizi, nel presente regolamento dovrebbero essere indicati requisiti più dettagliati e specifici. In particolare, tali requisiti dovrebbero garantire che il processo di assunzione a fermo e di collocamento sia gestito in modo da rispettare gli interessi dei diversi attori. Le imprese di investimento dovrebbero assicurare che i loro interessi o gli interessi dei loro altri clienti non influenzino in modo inappropriato la qualità dei servizi forniti al cliente emittente. Prima di accettare di impegnarsi nell'offerta, l'impresa dovrebbe illustrare le disposizioni applicabili a tale cliente, unitamente alle altre informazioni pertinenti in merito al processo di offerta.
Le imprese di investimento che svolgono attività di assunzione a fermo e collocamento dovrebbero stabilire adeguate disposizioni affinché il processo di formazione del prezzo, compreso il book building, non vada a discapito degli interessi dell'emittente.
Il processo di collocamento implica che l'impresa di investimento eserciti un giudizio circa l'assegnazione di un'emissione e si basa sui fatti e sulle circostanze particolari del caso che sollevano questioni di conflitto di interesse. L'impresa dovrebbe aver stabilito efficaci requisiti organizzativi al fine di assicurare che le assegnazioni effettuate nell'ambito del processo di collocamento non portino l'interesse dell'impresa a prevalere sull'interesse del cliente emittente o gli interessi di un cliente investitore a prevalere su quelli di un altro cliente investitore. In particolare, le imprese dovrebbero stabilire in modo chiaro, in una strategia di assegnazione, il processo di elaborazione delle raccomandazioni di assegnazione.
I requisiti imposti dal presente regolamento, compresi quelli relativi alle operazioni personali, alla negoziazione con conoscenza della ricerca in materia di investimenti e alla produzione o diffusione della ricerca in materia di investimenti, dovrebbero applicarsi senza pregiudizio dei requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative misure di esecuzione.
Il presente regolamento stabilisce i requisiti riguardanti le informazioni indirizzate ai clienti o ai potenziali clienti, ivi comprese le comunicazioni di marketing, al fine di garantire che siano corrette, chiare e non fuorvianti conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento non obbliga le autorità competenti ad approvare il contenuto e la forma delle comunicazioni di marketing. Tuttavia, neppure glielo impedisce, nella misura in cui l'approvazione preliminare sia subordinata unicamente all'osservanza della regola prevista dalla direttiva 2014/65/UE che le informazioni ai clienti o ai potenziali clienti, comprese le comunicazioni di marketing, siano corrette, chiare e non fuorvianti.
È opportuno stabilire obblighi di informazione che tengano conto dello status del cliente: cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Uno degli obiettivi della direttiva 2014/65/UE è assicurare un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e gli obblighi di comunicazione che si applicano alle imprese di investimento. A tal fine è opportuno stabilire per i clienti professionali obblighi specifici di informazione meno rigorosi di quelli che si applicano per i clienti al dettaglio.
Le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti o ai potenziali clienti le necessarie informazioni sulla natura degli strumenti finanziari e sui rischi associati all'investimento in essi, così che i clienti siano adeguatamente informati. Il livello di dettaglio dell'informazione da fornire può variare a seconda del fatto che il cliente sia un cliente al dettaglio o un cliente professionale e della natura e del profilo di rischio degli strumenti finanziari offerti, ma dovrebbe sempre comprendere tutti gli elementi essenziali. Gli Stati membri possono specificare i termini precisi, o i contenuti, della descrizione dei rischi prevista dal presente regolamento, tenendo in considerazione gli obblighi di informazione previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Le condizioni che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti e potenziali clienti devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti dovrebbero applicarsi alle comunicazioni destinate ai clienti al dettaglio o professionali in modo appropriato e proporzionato, tenuto conto, ad esempio, del mezzo di comunicazione e delle informazioni che la comunicazione intende trasmettere ai clienti o potenziali clienti. In particolare, non sarebbe opportuno applicare tali condizioni alle comunicazioni di marketing composte solo da uno o più dei seguenti dati: nome dell'impresa, logo o altra immagine associata all'impresa, recapito, riferimento ai tipi di servizi di investimento forniti dall'impresa.
Al fine di migliorare la coerenza delle informazioni ricevute dagli investitori, le imprese di investimento dovrebbero garantire che le informazioni fornite a ciascun cliente siano presentate sistematicamente nella stessa lingua in tutte le forme di materiale informativo e di marketing che gli è fornito. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare per le imprese l'obbligo di tradurre i prospetti forniti ai clienti e realizzati conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 o alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.
Al fine di offrire una presentazione corretta e equilibrata dei benefici e dei rischi, quando fanno riferimento a qualsiasi potenziale beneficio di un servizio o strumento finanziario le imprese di investimento dovrebbero sempre fornire un'indicazione chiara ed evidente dei rischi associati, inclusi gli svantaggi e le carenze.
Le informazioni dovrebbero essere considerate fuorvianti se hanno la tendenza a indurre in errore la persona o le persone alle quali sono indirizzate o dalle quali verranno probabilmente ricevute, indipendentemente dal fatto che la persona che le fornisca le consideri fuorvianti o voglia che lo siano.
Laddove le imprese di investimento siano tenute a fornire informazioni ad un cliente prima della prestazione di un servizio, ciascuna operazione relativa allo stesso tipo di strumento finanziario non dovrebbe essere considerata prestazione di un servizio nuovo o diverso.
Informazioni dettagliate sul fatto che la consulenza sia offerta o no su base indipendente e che sia basata su un'analisi ampia o ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e sul processo di selezione usato dovrebbero aiutare i clienti a valutare il campo coperto dalla consulenza fornita. Ai clienti dovrebbero essere forniti dettagli sufficienti sul numero di strumenti finanziari analizzati dalle imprese. Il numero e la varietà degli strumenti finanziari da considerare, diversi da quelli forniti dall'impresa di investimento o dalle entità ad essa vicine, dovrebbero essere proporzionati al campo coperto dalla consulenza da fornire e alle preferenze e esigenze del cliente. Tuttavia, indipendentemente dalla gamma di servizi offerti, tutte le valutazioni dovrebbero basarsi su un numero adeguato di strumenti finanziari disponibili sul mercato così da consentire una valutazione adeguata delle alternative a disposizione.
La consulenza fornita dalle imprese di investimento su base indipendente può variare da ampia e generale a specializzata e specifica. Al fine di assicurare che il campo coperto dalla consulenza consenta un confronto corretto e adeguato tra i diversi strumenti finanziari, i consulenti in materia di investimenti specializzati in determinate categorie di strumenti finanziari e concentrati su criteri che non si basano sulla struttura tecnica dello strumento in sé, come per gli investimenti «verdi» o «etici», dovrebbero rispettare determinate condizioni se si presentano come consulenti indipendenti.
Consentire allo stesso consulente di fornire consulenze sia indipendenti sia non indipendenti potrebbe generare confusione nel cliente. Al fine di assicurare che i clienti comprendano la natura e la base della consulenza in materia di investimenti fornita, è opportuno stabilire determinati requisiti organizzativi.
La situazione in cui l'impresa di investimento fornisce al cliente una copia di un prospetto redatto e pubblicato conformemente alla direttiva 2003/71/CE non dovrebbe essere trattata come la situazione in cui l'impresa fornisce informazioni al cliente ai fini delle disposizioni sulle condizioni operative di cui alla direttiva 2014/65/UE riguardanti la qualità e il contenuto di tali informazioni, se l'impresa non è responsabile a norma di tale direttiva per le informazioni date nel prospetto.
La direttiva 2014/65/UE inasprisce gli obblighi delle imprese di investimento riguardo alla divulgazione delle informazioni su tutti i costi e gli oneri e li estende ai rapporti con i clienti professionali e le controparti qualificate. Al fine di assicurare che tutte le categorie di clienti beneficino da tale maggiore trasparenza sui costi e sugli oneri, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate in determinate situazioni, quando prestano servizi di investimento a clienti professionali o a controparti qualificate, a concordare con tali clienti di limitare i requisiti dettagliati stabiliti nel presente regolamento. Ciò tuttavia non dovrebbe mai portare a una disapplicazione degli obblighi imposti alle imprese di investimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti professionali di tutti i costi e gli oneri stabiliti dal presente regolamento, quando sono forniti servizi di consulenza in materia di finanziamento o di gestione del portafoglio oppure quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, gli strumenti finanziari incorporano un derivato. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre informare le controparti qualificate di tutti i costi e gli oneri così come stabilito dal presente regolamento quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, lo strumento finanziario incorpora un derivato ed è destinato a essere distribuito ai clienti di tali imprese. In altri casi, quando forniscono servizi di investimento a clienti professionali o controparti qualificate, le imprese di investimento potrebbero tuttavia, su richiesta del cliente interessato, convenire, ad esempio, di non fornire l'illustrazione indicante l'effetto complessivo dei costi sul rendimento o l'indicazione della valuta coinvolta e dei tassi e dei costi di cambio applicabili se una parte dei costi e degli oneri totali è espressa in valuta estera.
Considerato l'obbligo generale di agire nel rispetto del miglior interesse dei clienti e l'importanza di informare anticipatamente i clienti di tutti i costi e gli oneri da sostenere, il riferimento agli strumenti finanziari raccomandati o commercializzati dovrebbe riguardare in particolare le imprese di investimento che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio e le imprese che formulano raccomandazioni generali riguardanti strumenti finanziari o che promuovono determinati strumenti finanziari nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti. Sarebbe ad esempio il caso delle imprese di investimento che hanno sottoscritto accordi di distribuzione o di collocamento con un produttore di beni o un emittente.
In conformità con l'obbligo generale di agire nel migliore interesse dei clienti e di tenere conto degli obblighi derivanti dalla normativa specifica dell'Unione che disciplina determinanti strumenti finanziari (in particolare, le quote di organismi di investimento collettivo e i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)), le imprese di investimento dovrebbero divulgare e aggregare tutti i costi e gli oneri, inclusi i costi dello strumento finanziario, in tutti i casi in cui sono obbligate a fornire al cliente informazioni sui costi di uno strumento finanziario in conformità con la legislazione dell'Unione.
Le imprese di investimento, se non hanno commercializzato o raccomandato uno strumento finanziario o non sono obbligate, a norma del diritto dell'Unione, a fornire ai clienti informazioni sui costi di uno strumento finanziario, potrebbero non essere nella posizione di tenere conto di tutti i costi associati a tale strumento finanziario. Anche in questi casi residui, le imprese di investimento dovrebbero informare anticipatamente i clienti di tutti i costi e gli oneri associati al servizio di investimento e del prezzo di acquisto dello strumento finanziario. Inoltre, le imprese di investimento dovrebbero rispettare tutti gli altri obblighi di fornire informazioni adeguate sui rischi dello strumento finanziario in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di fornire ai clienti, ex-post, adeguate relazioni sui servizi forniti in conformità con l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE, inclusi gli elementi di costo.
Affinché i clienti siano consapevoli di tutti i costi e oneri da sostenere, della valutazione delle informazioni al riguardo e del confronto con altri strumenti finanziari e servizi di investimento, le imprese di investimento dovrebbero fornire loro informazioni chiare e comprensibili su tutti i costi e oneri in tempo utile prima della prestazione dei servizi. Informazioni anticipate sui costi collegati allo strumento finanziario o al servizio accessorio possono essere fornite sulla base dell'importo ipotizzato dell'investimento. Tuttavia, i costi e gli oneri comunicati dovrebbero rappresentare i costi che il cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato. Ad esempio, se un'impresa di investimento offre una gamma di servizi correnti con oneri diversi associati a ciascun servizio, l'impresa dovrebbe comunicare i costi associati al servizio che il cliente ha sottoscritto. Per le comunicazioni ex-post le informazioni relative ai costi e agli oneri dovrebbero riflettere l'importo effettivo dell'investimento del cliente al momento in cui è effettuata la comunicazione.
Al fine di assicurare che gli investitori ricevano informazioni su tutti i costi e gli oneri conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, il rischio di mercato sottostante dovrebbe essere inteso come relativo solo alle oscillazioni del valore del capitale investito causate direttamente dalle oscillazioni del valore delle attività sottostanti. Anche i costi delle operazioni e le spese correnti per gli strumenti finanziari dovrebbero pertanto essere inclusi nella necessaria aggregazione dei costi e degli oneri e dovrebbero essere stimati in base a presupposti ragionevoli, accompagnati da una spiegazione del fatto che tali stime si basano sui presupposti e possono deviare dai costi e dagli oneri che saranno effettivamente sostenuti. Con lo stesso obiettivo di divulgazione integrale, le prassi che implicano una «compensazione» dei costi non dovrebbero essere escluse dall'obbligo di fornire informazioni su costi e oneri. La divulgazione dei costi e degli oneri si basa sul principio che ogni differenza tra il prezzo di una posizione per l'impresa e il relativo prezzo per il cliente dovrebbe essere comunicata, incluse le maggiorazioni e i ribassi.
Sebbene debbano aggregare tutti i costi e gli oneri in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e comunicare ai clienti i costi complessivi espressi sia come importo monetario sia come percentuale, le imprese di investimento dovrebbero anche poter fornire ai clienti o ai potenziali clienti dati separati comprendenti i costi e gli oneri iniziali aggregati, i costi e le spese correnti aggregati e i costi di uscita aggregati.
Le imprese di investimento che distribuiscono strumenti finanziari per i quali le informazioni sui costi e sugli oneri sono insufficienti, dovrebbero altresì informare i clienti di tali costi e di tutti gli altri costi e oneri associati relativi alla prestazione dei servizi di investimento in relazione a tali strumenti finanziari, così da salvaguardare il diritto dei clienti alla divulgazione integrale dei costi e oneri. Si tratterebbe del caso delle imprese di investimento che distribuiscono quote di un organismo di investimento collettivo per le quali, ad esempio, i costi dell'operazione non sono stati comunicati dalla società di gestione dell'organismo collettivo di investimento in valori mobiliari (OICVM). In tali casi le imprese di investimento dovrebbero rapportarsi con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni d'interesse.
Al fine di migliorare la trasparenza per i clienti in merito ai costi associati agli investimenti effettuati e alla prestazione di questi nel tempo rispetto ai relativi costi e oneri, dovrebbero essere effettuate anche divulgazioni ex-post quando le imprese di investimento hanno o hanno avuto un rapporto continuativo con il cliente durante l'anno. La divulgazione ex-post di tutti i costi e gli oneri pertinenti dovrebbe avvenire in modo personalizzato. La divulgazione periodica ex-post può avvenire sulla base degli obblighi di notifica esistenti, come gli obblighi per le imprese che eseguono ordini diversi dalla gestione del portafoglio, la gestione del portafoglio o la detenzione di fondi o strumenti finanziari del cliente.
Le informazioni che l'impresa di investimento è tenuta a fornire ai clienti per quanto concerne i costi e gli oneri connessi includono le informazioni circa le modalità di pagamento o di esecuzione del contratto di prestazione di servizi di investimento e di qualsiasi altro accordo relativo ad uno strumento finanziario offerto. A tal fine, le modalità di pagamento saranno in genere pertinenti se i contratti relativi a strumenti finanziari cessano con un regolamento a pronti. Le modalità di esecuzione saranno in genere pertinenti se, al momento della cessazione del contratto, uno strumento finanziario richiede la consegna di azioni, obbligazioni, warrant, lingotti o altro strumento o merce.
È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva. Tali valutazioni hanno un ambito di applicazione diverso per quanto riguarda i servizi di investimento ai quali si riferiscono e hanno funzioni e caratteristiche diverse.
Le imprese di investimento dovrebbero inserire nella relazione sull'idoneità, segnalandole all'attenzione dei clienti, informazioni che indichino che i servizi o gli strumenti raccomandati potrebbero imporre al cliente al dettaglio di richiedere un riesame delle modalità applicabili. Questo comprende le situazioni in cui un cliente potrebbe aver bisogno di richiedere consulenza per riportare gli investimenti in linea con l'assegnazione raccomandata iniziale, nel caso in cui vi sia una probabilità che il portafoglio possa allontanarsi dall'assegnazione delle attività ricercata.
Al fine di prendere in considerazione gli sviluppi del mercato e assicurare lo stesso grado di tutela degli investitori, è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero rimanere responsabili dello svolgimento delle valutazioni dell'idoneità nel caso in cui i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio siano prestati, in tutto o in parte, attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato.
In conformità dell'obbligo di valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero svolgere tale valutazione non solo in relazione alle raccomandazioni di acquisto di uno strumento finanziario, ma per tutte le decisioni sull'opportunità di negoziare, ivi compresa l'opportunità di acquistare, tenere o vendere un investimento.
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere idonea per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali idonea se considerata singolarmente, può risultare inidonea se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere idonea anche quando produce un portafoglio inidoneo.
Una raccomandazione o una richiesta fatta, o una consulenza data, da un gestore del portafoglio ad un cliente affinché questi gli dia o modifichi il mandato che definisce i limiti della sua discrezionalità dovrebbe essere considerata una raccomandazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
Al fine di offrire certezza giuridica e consentire ai clienti di comprendere meglio la natura dei servizi prestati, le imprese di investimento che forniscono ai clienti servizi di investimento o servizi accessori dovrebbero concludere per iscritto un accordo di base con il cliente che stabilisca i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente.
Il presente regolamento non dovrebbe obbligare le autorità competenti ad approvare il contenuto dell'accordo di base tra l'impresa di investimento e i suoi clienti. Né dovrebbe impedire loro di prevedere l'approvazione, nella misura in cui questa sia subordinata unicamente all'osservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi, di cui alla direttiva 2014/65/UE, di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e di predisporre una registrazione in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle imprese di investimento e dei loro clienti e le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi ai clienti.
Le registrazioni che un'impresa di investimento deve tenere dovrebbero essere adatte al tipo di attività e alla gamma di servizi e attività di investimento svolti, a condizione che siano rispettati gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio11, dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 e dal presente regolamento e che le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro compiti di vigilanza e di intervenire con misure di esecuzione ai fini della tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati.
Alla luce dell'importanza delle relazioni e delle comunicazioni periodiche a tutti i clienti e dell'estensione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE al rapporto con le controparti qualificate, i requisiti di comunicazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere applicati a tutte le categorie di clienti. Considerata la natura delle interazioni con le controparti qualificate, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a sottoscrivere accordi sul contenuto specifico e le tempistiche delle comunicazioni diversi da quelli applicabili ai clienti al dettaglio e professionali.
Laddove le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio siano tenute a fornire ai clienti o ai potenziali clienti informazioni sui tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e sui tipi di operazioni che possono essere eseguite su tali strumenti, dette informazioni dovrebbero indicare separatamente se l'impresa di investimento avrà il mandato per investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o ad alta volatilità o per procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite fondi presi a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.
I clienti dovrebbero essere informati delle prestazioni del loro portafoglio e dei deprezzamenti degli investimenti iniziali. Nel caso della gestione del portafoglio, tale automatismo dovrebbe innescarsi a un deprezzamento del 10 % e ai successivi multipli del 10 % del valore totale del portafoglio complessivo e non dovrebbe essere applicato alle singole partecipazioni.
Ai fini degli obblighi di comunicazione per quanto riguarda la gestione del portafoglio, un'operazione con passività potenziali dovrebbe comprendere qualsiasi passività effettiva o potenziale per il cliente che supera il costo di acquisto dello strumento.
Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla tipologia dell'ordine andrebbe inteso come riferimento al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine.
Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla natura dell'ordine andrebbe inteso come riferimento ad ordini di sottoscrivere titoli o di esercitare un'opzione o a ordini analoghi di clienti.
Quando stabilisce la strategia di esecuzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento dovrebbe determinare l'importanza relativa dei fattori menzionati all'articolo 27, paragrafo 1, della stessa direttiva o almeno stabilire la procedura attraverso la quale determinare l'importanza relativa di tali fattori, in modo da poter fornire il migliore risultato possibile ai propri clienti. Per poter applicare efficacemente tale strategia le imprese di investimento dovrebbero selezionare le sedi di esecuzione che consentono loro di ottenere sistematicamente il migliore risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti. Per conformarsi all'obbligo giuridico dell'esecuzione alle condizioni migliori le imprese di investimento, quando applicano i criteri per l'esecuzione alle condizioni migliori per i clienti professionali, di norma non utilizzeranno le stesse sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e per le altre operazioni. Questo perché le SFT sono utilizzate come fonte di finanziamento soggetta all'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi e le condizioni delle SFT sono generalmente stipulate bilateralmente tra le controparti prima dell'esecuzione. Pertanto, la scelta delle sedi di esecuzione per le SFT è più limitata rispetto al caso delle altre operazioni, dato che dipende dalle particolari condizioni preventivamente definite fra le controparti e dalla presenza di una specifica domanda degli strumenti finanziari d'interesse in quelle sedi di esecuzione. Di conseguenza, la strategia di esecuzione degli ordini stabilita dalle imprese di investimento dovrebbe tenere conto delle particolari caratteristiche delle SFT e elencare separatamente le sedi di esecuzione utilizzate per esse. Le imprese di investimento dovrebbero applicare la strategia di esecuzione a ciascun ordine di clienti da loro eseguito, al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente conformemente a tale strategia.
Al fine di assicurare che le imprese di investimento che trasmettono o collocano gli ordini dei clienti presso altre entità per l'esecuzione agiscano secondo il migliore interesse dei loro clienti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE in termini di comunicazione ai clienti di informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che offre, le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti informazioni adeguate sulle prime cinque entità per ciascuna classe di strumenti finanziari a cui trasmettono o presso cui collocano gli ordini dei clienti e fornire a questi informazioni sulla qualità dell'esecuzione in conformità con l'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE e le relative misure di esecuzione. Le imprese di investimento che trasmettono o collocano ordini presso altre entità per l'esecuzione possono selezionare un'unica entità per l'esecuzione solo se possono dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per i propri clienti e se possono ragionevolmente aspettarsi che l'entità selezionata permetterà loro di ottenere per i clienti risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragionevolmente aspettarsi utilizzando per l'esecuzione entità alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata da dati pubblicati in conformità all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da un'analisi interna condotta dalle stesse imprese di investimento.
Al fine di garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente al dettaglio quando esegue un suo ordine in assenza di istruzioni specifiche, l'impresa di investimento dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori che le consentiranno di fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi connessi all'esecuzione. A fattori quali la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'ordine, l'impatto sul mercato ed altri costi impliciti dell'operazione può essere data precedenza rispetto al corrispettivo immediato costituito da prezzo e costo soltanto se servono a fornire al cliente al dettaglio il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale.
Quando le imprese di investimento eseguono un ordine seguendo le istruzioni specifiche del cliente, si dovrebbe considerare che abbiano soddisfatto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori soltanto per la parte o l'aspetto dell'ordine ai quali si riferiscono le istruzioni del cliente. Il fatto che il cliente abbia dato istruzioni specifiche riguardanti soltanto una parte o un aspetto dell'ordine non dovrebbe sollevare l'impresa di investimento dagli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le altre parti o gli altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano. L'impresa di investimento non dovrebbe indurre il cliente, indicandogli espressamente o suggerendogli implicitamente il contenuto, a darle istruzioni finalizzate all'esecuzione di un ordine in un determinato modo quando dovrebbe ragionevolmente sapere che dette istruzioni le impedirebbero probabilmente di ottenere il migliore risultato possibile per tale cliente. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire all'impresa di invitare il cliente a scegliere tra due o più sedi di negoziazione specifiche, purché tali sedi siano in linea con la strategia di esecuzione dell'impresa.
La negoziazione per conto proprio con i clienti da parte dell'impresa di investimento dovrebbe essere considerata esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto dovrebbe essere soggetta agli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE e al presente regolamento, in particolare agli obblighi inerenti all'esecuzione alle condizioni migliori. Tuttavia, se l'impresa di investimento offre ad un cliente una quotazione che soddisferebbe gli obblighi imposti dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE qualora fosse eseguita nel momento in cui è presentata, è opportuno che l'impresa soddisfi questi stessi obblighi se esegue la quotazione offerta dopo che il cliente l'ha accettata, purché, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e la sua accettazione, la quotazione non sia manifestamente superata.
L'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile quando si eseguono gli ordini dei clienti si applica in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari. Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari può essere difficile individuare ed applicare, per l'esecuzione alle condizioni migliori, un criterio ed una procedura uniformi che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti. Pertanto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori dovrebbero essere applicati in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini relativi a particolari tipi di strumenti finanziari. Ad esempio, le operazioni su uno strumento finanziario OTC personalizzato che comportano una relazione contrattuale particolare adattata alle caratteristiche del cliente e dell'impresa di investimento possono non essere comparabili, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, con le operazioni su azioni negoziate in sedi di esecuzione centralizzate. Dal momento che gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori si applicano a tutti gli strumenti finanziari, siano essi negoziati in sedi di negoziazione o OTC, le imprese di investimento dovrebbero raccogliere i dati di mercato pertinenti al fine di controllare se il prezzo OTC offerto per un cliente è corretto e consono agli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori.
Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la strategia di esecuzione dovrebbero essere senza pregiudizio dell'obbligo generale delle imprese di investimento, di cui all'articolo 27, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, di controllare l'efficacia dei loro dispositivi e strategia di esecuzione degli ordini e di valutare periodicamente le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione.
Il presente regolamento non dovrebbe imporre, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, una duplicazione degli sforzi tra l'impresa di investimento che fornisce il servizio di ricezione e trasmissione di ordini o di gestione del portafoglio e l'impresa di investimento alla quale la prima trasmette gli ordini a fini di esecuzione.
L'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori previsto dalla direttiva 2014/65/UE impone alle imprese di investimento di adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i loro clienti. La qualità dell'esecuzione, che include aspetti quali la rapidità e la probabilità di esecuzione (come il fill rate) e la disponibilità e l'incidenza del miglior prezzo, è un fattore importante per poter assicurare l'esecuzione alle condizioni migliori. La disponibilità, la comparabilità e il consolidamento dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione offerta dalle varie sedi di esecuzione è fondamentale per consentire alle imprese di investimento e agli investitori di individuare le sedi di esecuzione che offrono la migliore qualità di esecuzione per i loro clienti. Al fine di ottenere il risultato dell'esecuzione alle condizioni migliori per un cliente le imprese di investimento dovrebbero comparare e analizzare i dati pertinenti, compresi quelli resi pubblici a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e delle relative misure di esecuzione.
È opportuno consentire alle imprese di investimento che eseguono gli ordini di includere nella strategia un'unica sede di esecuzione solo se sono in grado di dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori per i propri clienti. Le imprese di investimento dovrebbero selezionare un'unica sede di esecuzione solo se possono ragionevolmente aspettarsi che la sede di esecuzione selezionata consentirà loro di ottenere per il cliente risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragionevolmente aspettarsi utilizzando sedi di esecuzione alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata dai dati pubblicati conformemente all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da altre analisi interne condotte dalle stesse imprese.
La riassegnazione delle operazioni dovrebbe essere considerata pregiudizievole per il cliente se, in seguito ad essa, è data precedenza in modo scorretto all'impresa di investimento o ad un dato cliente.
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai fini delle disposizioni del presente regolamento relative alla gestione degli ordini dei clienti, questi ordini non dovrebbero essere trattati come ordini per il resto comparabili se sono ricevuti tramite canali diversi e non sarebbe possibile trattarli in successione. Qualsiasi uso da parte dell'impresa di investimento di informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati, dovrebbe essere considerato un abuso di tali informazioni. Tuttavia, non dovrebbe di per sé essere considerato abuso di informazioni il mero fatto che i market maker o gli organismi autorizzati ad agire come controparti si limitino alla legittima attività di acquistare e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate ad eseguire ordini per conto di terzi si limitino ad eseguirli come di dovere.
Nel valutare se un mercato soddisfa il requisito di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE per cui almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione devono essere piccole e medie imprese (PMI), le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio flessibile in relazione ai mercati senza precedente storia operativa, alle PMI di nuova costituzione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione da meno di tre anni e agli emittenti esclusivamente di strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale.
Data la diversità dei modelli operativi degli attuali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che nell'Unione si concentrano sulle PMI e con l'obiettivo di assicurare il successo della nuova categoria del mercato di crescita per le PMI, è opportuno concedere ai mercati di crescita per le PMI un adeguato grado di flessibilità circa la valutazione dell'adeguatezza degli emittenti per l'ammissione nella loro sede. In ogni caso, il mercato di crescita per le PMI non dovrebbe prevedere norme che impongono agli emittenti oneri maggiori rispetto a quelli loro applicabili nei mercati regolamentati.
Per quanto concerne il contenuto del documento di ammissione che un emittente dovrebbe produrre all'ammissione iniziale alla negoziazione dei suoi titoli su un mercato di crescita per le PMI se non si applica il requisito di pubblicare un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, è opportuno che le autorità competenti mantengano la discrezionalità di valutare se le norme stabilite dal gestore del mercato di crescita per le PMI consentono un'informazione adeguata degli investitori. Sebbene la piena responsabilità delle informazioni contenute nel documento di ammissione debba ricadere sull'emittente, dovrebbe spettare al gestore del mercato di crescita per le PMI definire il modo in cui esaminare adeguatamente il documento di ammissione. Ciò non dovrebbe obbligatoriamente prevedere un'approvazione formale da parte dell'autorità competente o del gestore.
La pubblicazione da parte degli emittenti di relazioni finanziarie annuali o semestrali rappresenta un'appropriata norma minima di trasparenza coerente con la migliore prassi prevalente negli attuali mercati che si concentrano sulle PMI. Per quanto riguarda il contenuto delle relazioni finanziarie, il gestore di un mercato di crescita per le PMI dovrebbe essere libero di prescrivere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati nella sua sede l'uso dei principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) o dei principi di informativa finanziaria ammessi dalle leggi e dai regolamenti locali oppure di entrambi. I termini per la pubblicazione delle relazioni finanziarie dovrebbero essere meno rigidi di quelli prescritti dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13, perché una tempistica meno stringente pare più adatta alle necessità e alle circostanze delle PMI.
Dal momento che le norme sulla divulgazione delle informazioni sugli emittenti in mercati regolamentati previste dalla direttiva 2004/109/CE sarebbero troppo onerose per gli emittenti negoziati sui mercati di crescita per le PMI, è opportuno che il sto internet del gestore del mercato di crescita per le PMI diventi il punto di convergenza degli investitori che cercano informazioni sugli emittenti negoziati in tale sede. La pubblicazione sul sito internet del gestore del mercato di crescita per le PMI può avvenire anche inserendo un link diretto al sito internet dell'emittente qualora le informazioni siano pubblicate lì, purché il link diriga direttamente alla parte del sito internet dell'emittente in cui gli investitori possono con facilità trovare le informazioni regolamentari.
È necessario precisare quando la sospensione o l'esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante all'interesse dell'investitore o al funzionamento ordinato del mercato. Al riguardo una convergenza è necessaria per assicurare che i partecipanti al mercato dello Stato membro in cui la negoziazione di strumenti finanziari è stata sospesa o in cui gli strumenti finanziari ne sono stati esclusi non siano svantaggiati rispetto ai partecipanti al mercato di un altro Stato membro in cui la negoziazione è ancora in corso.
Al fine di assicurare il necessario livello di convergenza, è opportuno compilare un elenco di circostanze che costituiscono un danno rilevante per gli interessi degli investitori e l'ordinato funzionamento del mercato, su cui potrebbe basarsi la decisione dell'autorità nazionale competente, del gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato o dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF di non richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione o di non seguire una notifica in tal senso. È opportuno che tale elenco non sia esaustivo, perché in tal modo fornirebbe alle autorità nazionali competenti un quadro per l'esercizio del loro giudizio lasciando loro il necessario grado di flessibilità nella valutazione dei singoli casi.
L'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE impongono alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un MTF o un OTF così come agli operatori di mercato in mercati regolamentati di informare immediatamente la rispettiva autorità nazionale competente in presenza di determinate circostanze. Quest'obbligo mira ad assicurare che le autorità nazionali competenti possano espletare i loro compiti di regolamentazione ed essere informate in modo tempestivo degli eventi che possono avere un impatto negativo sul funzionamento e sull'integrità dei mercati. Le informazioni ricevute dai gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire alle autorità nazionali competenti di individuare e valutare i rischi per i mercati e per i relativi partecipanti, nonché di reagire in modo efficiente intervenendo se necessario.
È opportuno compilare un elenco non esaustivo delle circostanze di alto livello in cui possono essere presunte significative violazioni delle regole di una sede di negoziazione, condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, facendo pertanto scattare per i gestori delle sedi di negoziazione l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti così come stabilito all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tale scopo, il riferimento alle «regole di una sede di negoziazione» dovrebbe essere inteso in senso ampio e dovrebbe comprendere tutte le norme, i regolamenti, le ordinanze e i termini e le condizioni generali degli accordi contrattuali tra la sede di negoziazione e i suoi partecipanti in cui sono previste le condizioni per la negoziazione e per l'ammissione alla sede di negoziazione.
Anche in merito agli atti che potrebbero indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno compilare un elenco non esaustivo dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui il gestore di una sede di negoziazione dovrebbe tenere conto quando esamina le operazioni o gli ordini di compravendita al fine di stabilire se si applica l'obbligo di informare l'autorità nazionale competente imposto dall'articolo 31, paragrafo 2, e dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, il riferimento all'«ordine di compravendita» dovrebbe comprendere tutti i tipi di ordine, compresi gli ordini iniziali, le modifiche, gli aggiornamenti e le cancellazioni degli ordini, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti e indipendentemente dal mezzo usato per accedere alla sede di negoziazione.
L'elenco dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non dovrebbe essere esaustivo né determinativo dell'abuso di mercato o del tentato abuso di mercato, dal momento che ciascuno dei segnali non necessariamente costituisce di per sé un abuso di mercato o un tentato abuso di mercato. Le operazioni o gli ordini di compravendita caratterizzati da uno o più segnali potrebbero essere giustificati da motivi legittimi o realizzati nel rispetto delle regole della sede di negoziazione.
Al fine di garantire trasparenza agli attori del mercato, al contempo prevenendo gli abusi di mercato e preservando l'identità dei titolari di posizioni, la pubblicazione di relazioni settimanali delle posizioni aggregate relativamente alle posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE dovrebbe riguardare solo i contratti negoziati da un determinato numero di persone al di sopra di determinate soglie specificate nel presente regolamento.
Per garantire che i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli in modo uniforme nell'Unione, il presente regolamento specifica le condizioni che devono rispettare gli APA e i CTP. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei fornitori dei dati.
Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati può comprendere una porzione adeguata dei costi derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato.
I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debba essere offerto lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi pubblicati.
Per consentire agli utenti dei dati di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati di mercato quando acquistano serie di dati da distributori di dati di mercato diversi, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi, data la portata e l'entità della fornitura dei dati di mercato dell'APA e del CTP.
Per consentire agli utenti dei dati e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che tutte le condizioni essenziali di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati di mercato, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi.
È opportuno stabilire i criteri per determinare quando le operazioni di un mercato regolamentato, un MTF o un OTF siano di importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante, in modo tale da non obbligare una sede di negoziazione a trattare con più di una autorità competente o a essere soggetta alla vigilanza di più di una autorità competente quando ciò non sarebbe necessario a norma della direttiva 2014/65/UE. Per gli MTF e gli OTF è opportuno che solo quelli con una quota di mercato significativa siano considerati di importanza sostanziale, in modo tale che non tutte le ricollocazioni o le acquisizioni di MTF o OTF economicamente non significativi determinino automaticamente la conclusione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di impresa, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale previsti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001.
L'ESMA, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio14, è stata consultata per un parere tecnico.
Al fine di consentire alle autorità competenti e alle imprese di investimento di adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento in modo che possano essere applicati in modo efficiente ed efficace, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata con la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1.
2. I riferimenti alle imprese di investimento comprendono gli enti creditizi e i riferimenti agli strumenti finanziari comprendono i depositi strutturati in relazione a tutti i requisiti indicati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE e le relative disposizioni di esecuzione previste dal presente regolamento.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «soggetto rilevante» in relazione all'impresa di investimento: uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
2) «analista finanziario»: un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
3) «esternalizzazione»: accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento;
3 bis) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una delle seguenti persone: a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata;
4) «operazione di finanziamento tramite titoli» (SFT): un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
5) «retribuzione»: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;
6) «merce»: qualsiasi bene di natura fungibile che può essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia, come ad esempio l'energia elettrica.
7) «preferenze di sostenibilità»: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari: a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio3; b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio4; c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente;
8) «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;
9) «rischio di sostenibilità»: rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088.
Art. 3 Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni
1. Quando, ai fini del presente regolamento, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;
b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.
2. Quando, conformemente all'articolo 46, 47, 48, 49 o 50 ovvero all'articolo 66, paragrafo 3, l'impresa di investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;
b) il cliente deve acconsentire espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;
c) al cliente deve essere comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;
d) le informazioni devono essere aggiornate;
e) le informazioni devono essere sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.
3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.
Art. 4 Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio (Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:
a) esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale;
b) la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell'attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale;
c) la persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività professionale principale.
Art. 5 Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1.
Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto energetico all'ingrosso deve essere regolato con consegna fisica in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) contiene disposizioni che assicurano che le parti del contratto abbiano predisposto meccanismi proporzionati che consentano loro di effettuare o ricevere la consegna della merce sottostante; un accordo di bilanciamento con il gestore del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas è considerato un meccanismo proporzionato quando le parti dell'accordo devono assicurare la fornitura fisica dell'energia elettrica o del gas.
b) impone alle parti del contratto obblighi incondizionati, illimitati e eseguibili di consegna e di presa in consegna della merce sottostante;
c) non consente alle parti di sostituire la fornitura fisica con regolamento a pronti;
d) gli obblighi derivanti dal contratto non possono essere compensati con obblighi di altri contratti tra le parti del contratto, fatto salvo il diritto di tali parti di compensare gli obblighi di pagamento in contanti.
Ai fini della lettera d) la compensazione operativa nei mercati dell'energia elettrica e del gas non è considerata compensazione degli obblighi di un contratto con obblighi derivanti da altri contratti.
2. La compensazione operativa è intesa come una nomina delle quantità di energia elettrica e gas da riversare in una rete quando previsto dalle norme o richiesto da un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 per un soggetto che svolge una funzione equivalente a quella del gestore del sistema di trasmissione a livello nazionale. La nomina delle quantità sulla base della compensazione operativa non è a discrezione delle parti del contratto.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, la forza maggiore comprende qualsiasi evento eccezionale o insieme di circostanze al di fuori del controllo delle parti di un contratto che queste non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere o evitare esercitando una diligenza adeguata e ragionevole e che impedisce a una o a entrambe le parti del contratto di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
4. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, l'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede comprende ogni evento o insieme di circostanze non qualificabili come forza maggiore ai sensi dal paragrafo 3 che sono definite in modo obiettivo ed espresso nei termini contrattuali e che impediscono a una o a entrambe le parti del contratto, operanti in buona fede, di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
5. L'esistenza di disposizioni sulla forza maggiore o sull'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede non osta a che un contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
6. L'esistenza di clausole di inadempimento secondo cui una parte ha diritto alla compensazione finanziaria in caso di mancata esecuzione o di esecuzione difettosa del contratto non osta a che il contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
7. I metodi di consegna per i contratti considerati «regolati con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE comprendono almeno:
a) la fornitura fisica delle merci stesse;
b) la consegna di un documento che attribuisce i diritti di proprietà sulle merci o sulla quantità di merci interessata;
c) altri metodi che comportano il trasferimento dei diritti di proprietà in relazione alla quantità di merci interessata senza la loro consegna fisica, tra cui la notifica, la programmazione o la nomina del gestore di una rete di fornitura energetica che assegna al ricevente la quantità di merci interessata.
Art. 6 Derivati energetici su petrolio e carbone e prodotti energetici all'ingrosso (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul petrolio sono contratti il cui sottostante è l'olio minerale, di qualsiasi descrizione, e i gas di petrolio, sotto forma sia di liquido sia di vapore, compresi i prodotti, i componenti e i derivati del petrolio e i carburanti petroliferi per il trasporto, ivi compresi quelli con additivi di biocarburante.
2. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul carbone sono contratti il cui sottostante è il carbone, definito come sostanza minerale combustibile nera o marrone scura composta da materia vegetale carbonizzata, usato come carburante.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati che posseggono le caratteristiche di prodotti energetici all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono derivati il cui sottostante è l'energia elettrica o il gas naturale, in conformità dell'articolo 2, punto 4, lettere b) e d), di detto regolamento.
Art. 7 Altri strumenti finanziari derivati (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, un contratto che non è un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2 e che non è a scopi commerciali ai sensi del paragrafo 4, è considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati quando soddisfa le seguenti condizioni:
a) soddisfa uno dei seguenti criteri:
i) è negoziato in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o a un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
ii) è espressamente indicato come negoziato in, o disciplinato dalle regole di, un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o tale sede di negoziazione di un paese terzo;
iii) è equivalente a un contratto negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in detta sede di negoziazione di un paese terzo per quanto attiene il prezzo, il lotto, la data di consegna e altri termini contrattuali;
b) è standardizzato in modo tale che il prezzo, il lotto, la data di consegna e gli altri termini siano stabiliti principalmente mediante riferimento a prezzi pubblicati periodicamente, lotti standard o date di consegna standard.
2.
Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per la vendita di una merce, di un bene o di un diritto secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
a) 2 giorni di negoziazione;
b) il periodo generalmente accettato nel mercato di tale merce, bene o diritto come periodo di consegna standard.
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna del sottostante sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo di cui al paragrafo 2.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all'articolo 8 del presente regolamento è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati se soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) è regolato a pronti o può essere regolato a pronti a discrezione di una o più delle parti, per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che ne determina la cessazione;
b) è negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un MTF o a un OTF;
c) soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.
4. Un contratto è considerato a scopi commerciali ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE e non è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati ai fini della stessa sezione C, punti 7 e 10, quando soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
a) è sottoscritto con o da un gestore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell'energia o di una rete di condotte;
b) è necessario per bilanciare l'approvvigionamento e l'uso dell'energia in un dato momento, incluso il caso in cui la capacità di riserva contrattualizzata da un gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE è trasferita da un fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato a un altro fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato con il consenso del gestore del sistema di trasmissione interessato.
Art. 8 Derivati ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE (Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
In aggiunta ai contratti derivati a cui è fatto esplicito riferimento all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, un contratto derivato è soggetto alle disposizioni contenute in detta sezione qualora soddisfi i criteri esposti in detta sezione e nell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e sia relativo a uno dei seguenti elementi:
a) larghezza di banda delle telecomunicazioni;
b) capacità di stoccaggio di merci;
c) capacità di trasmissione o trasporto relativa alle merci, sia tramite cavo, condotta o altri mezzi, ad eccezione dei diritti di trasmissione relativi alle capacità interzonali di trasmissione dell'energia elettrica ove siano, nel mercato primario, sottoscritti con o da un gestore di un sistema di trasmissione o da qualsiasi persona agente come fornitore di servizi per conto di questi e finalizzati all'assegnazione della capacità di trasmissione;
d) una quota, un credito, un permesso, un diritto o un bene analogo direttamente collegati all'approvvigionamento, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da risorse rinnovabili, tranne il caso in cui il contratto rientri già nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
e) una variabile geologica, ambientale o di altro genere, fatta eccezione del caso in cui il contratto è relativo a unità riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5;
f) qualsiasi altro bene o diritto di natura fungibile, diverso dal diritto a ricevere un servizio, in grado di essere trasferito;
g) un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi bene, diritto, servizio o obbligazione;
h) un indice o una misura basati sulla statistica attuariale.
Art. 9 Consulenza in materia di investimenti (Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.
Detta raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di:
a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
b) esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Una raccomandazione non è considerata una raccomandazione personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico.
Art. 10 Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto rientra in una delle seguenti fattispecie:
a) un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2;
b) un mezzo di pagamento che:
i) deve essere regolato fisicamente per motivi diversi dall'inadempimento o altro evento di cessazione del contratto;
ii) è sottoscritto almeno da una persona che non è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6;
iii) è sottoscritto al fine di facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti diretti identificabili;
iv) non è negoziato in una sede di negoziazione.
2.
Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per lo scambio di una valuta con un'altra secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
a) 2 giorni di negoziazione per qualsiasi coppia di valute principali di cui al paragrafo 3;
b) per qualsiasi coppia di valute in cui almeno una non è una valuta principale, il periodo più lungo tra 2 giorni di negoziazione e il periodo generalmente accettato nel mercato per tale coppia di valute come periodo di consegna standard;
c) quando il contratto di cambio di tali valute è utilizzato al fine principale di vendere o acquistare un valore mobiliare o una quota di un organismo di investimento collettivo, il periodo più breve tra il periodo generalmente accettato nel mercato per il regolamento di tale valore mobiliare o quota di un organismo di investimento collettivo come periodo di consegna standard e 5 giorni lavorativi.
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna della valuta sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo stabilito dal primo comma.
3. Ai fini del paragrafo 2 sono comprese tra le valute principali solamente il dollaro USA, l'euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro australiano, il franco svizzero, il dollaro canadese, il dollaro di Hong Kong, la corona svedese, il dollaro neozelandese, il dollaro di Singapore, la corona norvegese, il peso messicano, la kuna croata, il lev bulgaro, la corona ceca, la corona danese, il fiorino ungherese, lo zloty polacco e il leu rumeno.
4. Ai fini del paragrafo 2 per giorno di negoziazione s'intende qualsiasi giorno di normale negoziazione nella giurisdizione di entrambe le valute scambiate in virtù del contratto di cambio di tali valute e nella giurisdizione di una terza valuta laddove sussista una delle seguenti condizioni:
a) il cambio delle due valute ne prevede la conversione attraverso tale terza valuta ai fini della liquidità;
b) il periodo di consegna standard per il cambio delle due valute fa riferimento alla giurisdizione di tale terza valuta.
Art. 11 Strumenti del mercato monetario (Articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE)
Gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE comprendono i buoni del tesoro, i certificati di deposito, le carte commerciali e gli altri strumenti con caratteristiche sostanzialmente equivalenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) hanno un valore che può essere determinato in qualsiasi momento;
b) non sono derivati;
c) hanno una scadenza all'emissione di 397 giorni o meno.