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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Testo vigente

Capo III. Controlli in loco nell’ambito del sistema integrato

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 30 Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente

Per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (di seguito denominato «pagamento per l’inverdimento»), il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

  1. a) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

  2. b) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  3. c) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a norma del titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  4. d) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  5. e) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  6. f) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  7. g) il 30 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  8. h) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Art. 31 Percentuale di controllo del pagamento per l’inverdimento

1. Nel caso del pagamento per l’inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

  1. a) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in appresso «le pratiche di inverdimento») e che non fanno parte delle popolazioni di controllo di cui alle lettere b) e c) (in appresso «la popolazione di controllo per l’inverdimento»); tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio17 o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  2. b) il 3 %:

    1. i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;

    2. ii) oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

  3. c) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  4. d) il 5 % di tutti i beneficiari che partecipano a un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  5. e) il 5 % dell’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  6. f) il 100 % delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

  7. g) il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

  8. h) il 20 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

2. I beneficiari che osservano le pratiche di inverdimento tramite pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, o che partecipano al regime per i piccoli agricoltori in conformità all’articolo 61 dello stesso regolamento, o che applicano all’intera azienda i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio19 per quanto riguarda l’agricoltura biologica, non fanno parte del campione di controllo e non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di controllo di cui al presente articolo.

3.

Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari della rispettiva popolazione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli articoli 43 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, il primo comma non si applica quando il sistema di gestione e di controllo garantisce che tutte le aree di interesse ecologico dichiarate sono identificate e, ove applicabile, registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prima del pagamento.

Art. 32 Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale

1.

Il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5 % è raggiunta a livello di singola misura.

Tale campione di controllo rappresenta inoltre almeno il 5 % dei beneficiari dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluse le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo della percentuale di controllo di cui al paragrafo 1.

2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il campione per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

  1. a) il 5 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva; il campione riguarda, comunque, almeno il 5 % della superficie totale dichiarata nella domanda collettiva in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 3; e

  2. b) il 5 % degli impegni comunicati in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 5.

3.

Per i beneficiari del sostegno pluriennale concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o dell’articolo 36, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti i), iii) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % di tali beneficiari.

Il primo comma si applica al sostegno erogato a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dopo il quinto anno di pagamento per l’impegno di cui trattasi.

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il presente paragrafo non si applica ai collettivi.

4. I beneficiari oggetto dei controlli di cui al paragrafo 3 non sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.

Art. 33 Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale

1.

Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.

La percentuale è tuttavia elevata al 10 % del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.

Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5 % di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.

2. Se del caso, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Art. 33 bis Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

1.

I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

Gli Stati membri possono decidere di escludere da detti controlli in loco i beneficiari la cui sanzione amministrativa ridotta corrisponderebbe agli importi per i quali gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del presente regolamento siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Art. 34 Selezione del campione di controllo

1. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi o in loco non fanno parte della popolazione di controllo.

2.

Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione garantisce che:

  1. a) una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 30, lettere da a) a f) e lettera h), e all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sia selezionata in modo casuale;

  2. b) una percentuale compresa tra lo 0,6 e lo 0,75 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), sia selezionata in modo casuale;

  1. c) una percentuale compresa tra il 4 e il 5 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), sia selezionata in modo casuale;

  2. d) il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e lettera h), sia selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

  3. e)

  4. f)

  5. g)

  6. h)

  1. i)

Ai fini dell'articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.

Gli ulteriori beneficiari da sottoporre a controlli in loco ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi.

Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi di cui al secondo comma, lettera d), tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno precedente di domanda.

3.

Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l’articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi. Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno di domanda precedente.

Ai fini degli articoli 32 e 33, la componente casuale del campione può anche comprendere i beneficiari già selezionati in modo casuale conformemente al paragrafo 2, lettere a), b) e c), o gli ulteriori beneficiari selezionati in modo casuale conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, o entrambi. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la loro proporzione nella popolazione di controllo.

Ai fini dell'articolo 32, gli Stati membri, in seguito all'analisi dei rischi, possono selezionare misure di sviluppo rurale specifiche che si applicano ai beneficiari.

4. Se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di beneficiari di cui agli articoli da 30 a 33, la percentuale dei beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

4 bis.

Ai fini degli articoli da 30 a 33 e dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera c), è possibile utilizzare lo stesso beneficiario per rispettare alcune delle percentuali minime di controllo previste, purché ciò non pregiudichi l'efficacia della selezione dei campioni basati sul rischio ivi contemplata.

Il controllo in loco riguardante i beneficiari selezionati può essere limitato al regime di aiuto o alla misura di sviluppo rurale per i quali essi sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto o delle altre misure di sostegno per cui essi hanno presentato domanda risultano già rispettate.

5. L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua come segue:

  1. a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;

  2. b) confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale;

  3. c) tenendo conto della situazione specifica e, se del caso, dell’evoluzione della pertinenza dei fattori di rischio nello Stato membro;

  4. d) tenendo conto della natura dell’inadempienza che determina un aumento della percentuale di controllo in conformità all’articolo 35.

6. L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun beneficiario da sottoporre a un controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.

7. Se del caso, prima del termine ultimo di cui all’articolo 13 può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Tale campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le pertinenti domande di aiuto o di pagamento.

Art. 35 Aumento della percentuale di controllo

Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.

Art. 36 Riduzione della percentuale di controllo

1. Le percentuali di controllo di cui al presente capo possono essere ridotte soltanto in relazione ai regimi di aiuto o alle misure di sostegno contemplati dal presente articolo.

2.

In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre al 3 % il livello minimo dei controlli in loco da effettuare annualmente per ciascun regime.

Il primo comma si applica solo se è posto in essere, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, un sistema di intersezione spaziale di tutte le domande di aiuto con il sistema di identificazione delle parcelle agricole per tutti i beneficiari.

Per l'anno di domanda 2015 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dei due esercizi finanziari precedenti. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia consolidata, elaborata a livello dell'Unione.

Per l'anno di domanda 2016 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dell'esercizio finanziario precedente. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla nuova metodologia elaborata a livello dell'Unione tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione20.

3.

In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre il campione di controllo al campione selezionato in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), se sono svolti controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il primo comma si applica solo se gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti i beneficiari situati nell’intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all’anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, tale percentuale di copertura minima annuale non si applica agli Stati membri con meno di 150000 ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Prima di applicare il primo comma gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente.

Le ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento non possono avere più di 15 mesi alla data del loro utilizzo ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nei due anni che precedono l’applicazione del primo comma, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell’aiuto.

La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Ai fini del presente comma, una regione comprende l’intera superficie interessata da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole.

Il paragrafo 2, terzo e quarto comma, si applica mutatis mutandis.

4.

In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco svolti ogni anno civile al 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Tuttavia, il primo comma non si applica ai beneficiari che includono le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai collettivi e agli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco di cui all'articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Se una qualsiasi di tali condizioni o le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo non sono più soddisfatte, lo Stato membro revoca immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco e applica il livello minimo dei controlli in loco previsto all’articolo 30, lettere a), b) e f), e/o all’articolo 32 a decorrere dall’anno di domanda successivo per i regimi di aiuto o le misure di sostegno in questione.

6.

In deroga all’articolo 30, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell’anno che precede l’applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo.

Sezione 2. Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Art. 37 Elementi dei controlli in loco

1.

I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.

Sulla base dei risultati dei controlli l’autorità competente valuta, considerato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento.

2.

I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell’ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1.

Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi elencati all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell’attività minima svolta su tali superfici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.

I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario. Se del caso, rientra nei controlli in loco la conformità con i limiti massimi di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l’esenzione dalle pratiche. Il presente comma si applica anche ai controlli in loco svolti con riguardo ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se il controllo in loco riguarda un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fanno parte del controllo anche la misurazione della superficie e la verifica degli obblighi imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari.

Se il controllo in loco riguarda un’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso comprende:

  1. a) la verifica dei criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate nelle immediate vicinanze, stabiliti all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

  2. b) la misurazione della superficie e la verifica dei criteri in base ai quali le aree di interesse ecologico sono considerate adiacenti;

  3. c) se del caso, gli obblighi supplementari imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari;

  4. d) gli obblighi individuali di inverdimento che devono essere rispettati dal beneficiario che partecipa all’attuazione collettiva.

4.

Per i collettivi selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera a), i controlli in loco riguardano la misurazione della superficie, la verifica dei criteri di ammissibilità e gli altri obblighi della superficie dichiarata nella domanda collettiva.

Per gli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera b), il controllo in loco riguarda la verifica degli impegni comunicati.

Art. 38 Misurazione della superficie

1. La misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell’ambito di un controllo in loco può limitarsi a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, si procede alla misurazione di tutte le parcelle agricole oppure all’estrapolazione di conclusioni dal campione.

2. La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale.

3. Ove possibile, l’autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all’articolo 40 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

4.

Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari.

Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile. A tal fine si può applicare, se del caso, il sistema proporzionale di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

6. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 3, primo e secondo comma, dello stesso regolamento, o coltivata a colture miste a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento.

7. Ove l’ articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 possa portare a una divisione artificiale della superficie di parcelle agricole adiacenti, aventi una tipologia di copertura omogenea del terreno, in parcelle agricole distinte, si procede a una misurazione unica combinata di tutta la superficie occupata dalle parcelle agricole adiacenti con una tipologia di copertura omogenea del terreno.

8. Ove appropriato, sono effettuate misurazioni distinte sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.

9. Se la superficie ammissibile, misurata conformemente ai paragrafi da 1 a 8 è diversa dalla superficie stabilita come base per il calcolo dell’aiuto o del sostegno per cui vigono controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 40 bis, prevale la superficie misurata a norma dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo.

10. Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la misurazione reale può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.

Art. 39 Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. La verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle parcelle agricole nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie. Tuttavia, per le misure di sviluppo rurale, se alcuni criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi connessi alle parcelle agricole non possono essere adeguatamente controllati limitando i controlli a un campione casuale in conformità al primo comma, si seleziona un campione supplementare basato sul rischio che consenta di verificare tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi. Se il campione casuale o il campione basato sul rischio rivela la presenza di inadempienze, tutte le parcelle agricole sono sottoposte alla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi o sono estrapolate conclusioni dal campione. L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

2. Per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, il coefficiente di riduzione di cui all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può essere applicato, se del caso, per la superficie ammissibile misurata in conformità all’articolo 38 del presente regolamento. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione della medesima fra i singoli beneficiari proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.

3. Gli elementi caratteristici del paesaggio dichiarati dai beneficiari come area di interesse ecologico che non sono compresi nella superficie ammissibile a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sono verificati sulla base degli stessi principi applicabili alla superficie ammissibile.

4. Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.

Art. 40 Controlli effettuati mediante telerilevamento

Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l’autorità competente:

  1. a) provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;

  2. b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione o altre prove pertinenti da essa richieste non consentano di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera ritenuta soddisfacente;

  3. c) effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;

  4. d) adotta misure alternative per misurare la superficie, in conformità all’articolo 38, paragrafo 1, di tutte le parcelle non oggetto di immagini.

Art. 40 bis Controlli tramite monitoraggio

1.

L'autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:

  1. a) istituisce una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;

  2. b) effettua, ove necessario, attività di follow-up adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;

  3. c) effettua controlli sul 5 % dei beneficiari soggetti ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi che non possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente e che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno. Una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % dei beneficiari è selezionata a caso. La percentuale restante è selezionata sulla base di un'analisi dei rischi;

  4. d) informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno ai risultati provvisori a livello di parcella della procedura istituita in conformità della lettera a), alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b) e c). L’autorità competente assicura una comunicazione tempestiva con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi e consentire loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo di cui all’articolo 41.

Ai fini del primo comma, lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che sono pertinenti per stabilire l’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche comprendono la misurazione della superficie solo se necessario per stabilire la conformità ai criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.

Ai fini del primo comma, lettera c), i controlli dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che non possono essere monitorati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente possono essere limitati a un campione costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole dichiarate dal beneficiario. L’autorità competente può selezionare il campione in modo casuale o sulla base di altri criteri. Se il campione di parcelle agricole è selezionato in modo casuale e i controlli evidenziano inadempienze, l’autorità competente estrapola dal campione le conclusioni oppure controlla tutte le parcelle agricole. Se il campione è selezionato sulla base di altri criteri e i controlli evidenziano inadempienze, l’autorità competente controlla tutte le parcelle agricole.

2. Nel caso in cui l'autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l'esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7, 17 e 29 del presente regolamento e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014:

  1. a) non si applicano gli articoli 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, l'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 38 e 40 del presente regolamento;

  2. b) la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa effettuata a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è svolta sul 30 % della superficie o sul 20 % nel caso in cui lo Stato membro disponga di un sistema di autorizzazione preventiva.

3.

L'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio a ciascun regime di aiuto per superficie o misura di sostegno o tipo di intervento, oppure nei confronti di determinati gruppi di beneficiari soggetti a controlli in loco relativi al pagamento per l'inverdimento, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad h).

L’autorità competente può decidere di applicare controlli tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. L’autorità competente estende in misura sostanziale dette superfici in ogni anno consecutivo.

Se l'autorità competente decide di effettuare i controlli conformemente al primo o al secondo comma, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai beneficiari soggetti ai controlli tramite monitoraggio.

4. Se la procedura di cui al paragrafo 1, lettera a), evidenzia risultanze utili per i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale e i criteri e/o le norme non controllati tramite monitoraggio, l’autorità competente può decidere di tenerne conto solo in relazione ai beneficiari selezionati in conformità degli articoli 30, 31, 32 e 68 per i controlli in loco dei regimi di pagamento diretto, delle misure di sviluppo rurale e dei criteri e/o delle norme non controllati tramite monitoraggio. La deroga è limitata ai tre anni successivi al 1o gennaio dell’anno civile in cui l’autorità competente ha iniziato a svolgere i controlli tramite monitoraggio.

Art. 40 ter Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio di ogni anno civile, la loro decisione di optare per i controlli tramite monitoraggio nel corso di detto anno civile e precisano tutti i regimi o le misure o i tipi di interventi e tutte le superfici soggette a controlli tramite monitoraggio.

Entro il 1o novembre di ogni anno civile la Commissione fornisce il modello per la presentazione delle comunicazioni, in cui sono specificati gli elementi da includere nella comunicazione.

Art. 41 Relazione di controllo

1.

Ciascun controllo in loco di cui alla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi. Tale relazione indica segnatamente:

  1. a) i regimi di aiuto o le misure di sostegno, le domande di aiuto o le domande di pagamento sottoposti a controllo;

  2. b) le persone presenti;

  3. c) le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;

  4. d) se del caso, i risultati della misurazione delle superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale e le tecniche di misurazione impiegate;

  5. e) se il controllo era stato annunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

  6. f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto o regimi di sostegno;

  7. g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;

  8. h) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre misure di sostegno e/o alla condizionalità;

  9. i) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere controlli negli anni successivi.

Quando si effettuano controlli tramite monitoraggio conformemente all'articolo 40 bis, le lettere da b) a e) del primo comma non si applicano. La relazione di controllo indica i risultati di tali controlli a livello di parcella.

2.

Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

In deroga al primo comma, lo Stato membro, se si avvale della possibilità di introdurre domande collettive, può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal controllo non risultano inadempienze. Se i controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.

Se il controllo in loco è effettuato mediante telerilevamento a norma dell’articolo 40 o tramite monitoraggio a norma dell’articolo 40 bis, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento o dal monitoraggio non risultano inadempienze. Se i controlli o il monitoraggio evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative. Se si applicano controlli tramite monitoraggio, tale obbligo si considera soddisfatto se i beneficiari sono informati delle inadempienze attraverso gli strumenti predisposti per comunicare con i beneficiari a norma dell’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), e se hanno la possibilità di contestare le inadempienze prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.

Sezione 3. Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali

Art. 42 Controlli in loco

1.

I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 35 è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali. Se, tuttavia, non si applica alcun periodo di detenzione, se il periodo di detenzione non può essere fissato in anticipo o se inizia prima che la domanda di aiuto o di pagamento sia stata presentata, tutti i controlli in loco di cui agli articoli 32, 33 e 35 sono ripartiti sul periodo nel corso del quale l’animale può beneficiare del pagamento o del sostegno.

Qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 21, paragrafo 3, sono sottoposti a controllo anche gli animali potenzialmente ammissibili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 17, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

2.

I controlli in loco verificano inoltre:

  1. a) l’esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;

  2. b) che i bovini o gli ovini/i caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

Le verifiche di cui al primo comma, lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, tutti gli animali sono sottoposti a controllo o sono estrapolate conclusioni dal campione.

Art. 43 Relazione di controllo per i regimi di aiuti per animale e le misure di sostegno connesse agli animali

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

  1. a) i regimi di aiuto per animale e/o le misure di sostegno connesse agli animali, le domande di aiuto per animale e/o le domande di pagamento sottoposti a controllo;

  2. b) le persone presenti;

  3. c) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata degli animali, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;

  4. d) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso. In particolare nel caso in cui sia stato superato il limite di 48 ore di cui all’articolo 25, il motivo è dichiarato nella relazione di controllo;

  5. e) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto per animale e/o misure di sostegno connesse agli animali;

  6. f) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

3. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione è integrata dalle relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

4. Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino casi di inadempienza al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o al regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l’applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui al presente articolo.

Capo IV. Norme specifiche

Art. 44 Norme sui risultati dei controlli relativi alle aree di interesse ecologico regionali o collettive

In caso di attuazione regionale o collettiva in conformità all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie delle aree di interesse ecologico adiacenti comuni determinate è assegnata a ciascun partecipante in proporzione alla sua quota nelle aree di interesse ecologico comuni sulla base di quanto da lui dichiarato a norma dell’articolo 18 del presente regolamento.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ad ogni partecipante a un’attuazione regionale o collettiva, l’area di interesse ecologico determinata è la somma della quota assegnata delle aree di interesse ecologico comuni determinate di cui al primo comma del presente articolo e delle aree di interesse ecologico determinate in relazione all’obbligo individuale.

Titolo IV. Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali

Capo I. Disposizione introduttiva

Art. 46 Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35, 36, 39 ter e 39 quater e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii), per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Capo II. Controlli

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 47 Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle altre dichiarazioni relative alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

2. Per le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario presenta una domanda di pagamento annuale.