Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione del 18 maggio 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 11 Misure intese a rispettare le limitazioni quantitative
1.
Al fine di rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, e secondo l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, la Commissione decide:
(a) di chiudere gli acquisti all'intervento a prezzo fisso;
(b) qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto comporti il superamento del quantitativo massimo, di fissare un coefficiente di attribuzione applicabile al quantitativo totale delle offerte pervenute e comunicate alla Commissione da ciascun operatore in quel giorno;
(c) ove opportuno, di rifiutare le offerte in corso presentate agli organismi d'intervento degli Stati membri.
La Commissione decide entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ed entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera a).
Ai fini del presente articolo, quando la data della comunicazione è un giorno festivo per la Commissione, il computo del termine ha inizio il primo giorno lavorativo dopo tale festività. Se l'intervallo di tempo per la decisione della Commissione contiene giorni festivi, sono contati solo i giorni lavorativi.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.
Sezione 3. Acquisto all'intervento mediante gara
Art. 12 Procedura di gara
1. La gara per l'acquisto all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indetta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara, che contiene, in particolare, le informazioni seguenti:
(a) i prodotti contemplati e:
i) per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;
ii) per le carni bovine, se l'offerta riguarda carcasse acquistate per essere disossate o destinate all'ammasso senza disossamento;
(b) la durata della gara («periodo di gara») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte.
2. La Commissione può indire una gara per l'acquisto all'intervento di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base alle due più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato. La Commissione può chiudere detta gara, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, in base alle più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato.
3. Se la Commissione ha indetto una gara a procedura limitata di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013, il regolamento di esecuzione recante apertura di tale gara menziona specificamente lo Stato membro o la o le regioni dello Stato membro interessati.
4. Per quanto riguarda il riso, la gara può essere limitata a specifiche varietà o a uno o più tipi di risone, vale a dire «riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B», definiti nell'allegato II, parte I, punto I.2, lettere a), b) o c) del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Per quanto riguarda le carni bovine si applicano le seguenti norme:
(a) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro tiene conto dei prezzi delle qualità U, R, e O, espressi in qualità R3 secondo i coefficienti di conversione di cui all'allegato III, parte II, nello Stato membro o nella regione in questione;
(b) i prezzi medi di mercato sono rilevati secondo le modalità del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione16;
(c) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato di tutte le qualità di cui alla lettera b), ponderate in base alla proporzione di ognuna di esse rispetto al totale delle macellazioni di tale Stato membro o regione. Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d'intervento seguenti:
i) regione I: Gran Bretagna;
ii) regione II: Irlanda del Nord.
Art. 13 Presentazione e ammissibilità delle offerte
1.
Oltre alle condizioni generali di cui agli articoli 2 e 7, sono ammissibili solo le offerte che indicano il prezzo proposto per unità di misura del prodotto, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa.
Per i cereali e il riso, il prezzo proposto per tonnellata di prodotto corrisponde alla qualità minima per i cereali definita all'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 o alla qualità tipo del riso definita alla sezione A dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, consegnati al luogo di ammasso, non scaricati.
Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo proposto è per 100 kg di prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.
Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), espresso in tonnellate di prodotto di qualità R3, e precisa se si riferisce a carne non disossata destinata al disossamento, o destinata all'ammasso senza disossamento.
2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, il prezzo offerto non può superare il livello di intervento pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013.
Art. 14 Decisioni sul prezzo d'acquisto
1. In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 9, la Commissione decide:
(a) di non fissare un prezzo massimo di acquisto; oppure
(b) di fissare un prezzo massimo di acquisto.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 15 Decisioni individuali sulle offerte
1. Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, tutte le offerte sono respinte.
2.
Se è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori all'importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte.
L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 9.
3.
L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.
La comunicazione non è necessaria quando l'offerta è accettata se l'organismo pagatore rilascia un buono di consegna di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione. In caso di accettazione non possono essere concesse proroghe del termine per il rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma.
Art. 16 Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine
Gli organismi pagatori che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle regioni d'intervento a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.
Nell'eventualità di tale limitazione gli organismi pagatori provvedono ad assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate.
Sezione 4. Spese di consegna e di trasporto
Art. 17 Buono di consegna
1.
L'organismo pagatore, dopo aver verificato l'ammissibilità dell'offerta a norma degli articoli 8 e 13, rilascia il buono di consegna entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, o dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
L'organismo pagatore può decidere di prorogare il termine per il rilascio del buono di consegna se ciò è necessario a causa dei quantitativi elevati di cereali o di riso accettati. Tuttavia, la data definitiva di consegna dei prodotti non può essere posteriore a 65 giorni dopo la scadenza del termine o l'entrata in vigore di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
2. Il buono di consegna, datato e numerato, riporta le seguenti informazioni:
(a) quantitativo da consegnare;
(b) termine per la consegna della merce;
(c) luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;
(d) prezzo al quale l'offerta è accettata.
3. Il buono di consegna è rilasciato soltanto per i quantitativi comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 9.
Art. 18 Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso
1. L'organismo pagatore designa il luogo di ammasso presso il quale i cereali o il riso sono consegnati al minor costo possibile.
2. La merce è consegnata presso il luogo di ammasso nei 60 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare per un massimo di 14 giorni il termine suddetto. In tali casi il termine di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, può essere prorogato di conseguenza. L'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
3. Sono a carico dell'operatore le spese relative alle analisi seguenti, condotte sui cereali secondo il metodo di cui all'allegato I, parte IV:
i) test di attività amilasica (Hagberg);
ii) test di dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;
iii) test di Zélény;
iv) test di lavorabilità a macchina;
v) analisi dei contaminanti.
Art. 19 Spese di trasporto per i cereali e il riso
1.
Le spese di trasporto di cereali e riso dal luogo di stoccaggio al momento della presentazione dell'offerta al luogo di ammasso indicato sul buono di consegna sono a carico dell'operatore se la distanza è pari o inferiore a 50 km.
Al di là di tale distanza, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo pagatore e rimborsate dalla Commissione al tasso di EUR 0,05 per tonnellata e per chilometro.
2. Se l'organismo pagatore acquirente di cereali o riso ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è stoccato il prodotto offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino dell'operatore e la frontiera dello Stato membro dell'organismo pagatore acquirente.
Art. 20 Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine
1. Il prezzo d'acquisto delle carni bovine è quello della merce consegnata al luogo di pesatura situato all'entrata del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, presso il laboratorio di sezionamento.
2. Le spese di scarico sono a carico dell'operatore.
3. Gli operatori consegnano i prodotti nei 15 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi aggiudicati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
Art. 21 Disposizioni specifiche per il confezionamento, la consegna e l'ammasso di burro e latte scremato in polvere
1. Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II.
2. Il latte scremato in polvere è confezionato e consegnato in pacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte II.
3.
L'operatore consegna il burro o il latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso entro 21 giorni dalla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
Il burro e il latte scremato in polvere sono consegnati su pallet di qualità adatta all'ammasso di lunga durata, da scambiare con pallet equivalenti. In alternativa, l'organismo pagatore può riconoscere un sistema equivalente.
Le spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.
4. L'organismo pagatore esige che burro e latte scremato in polvere siano collocati e conservati all'ammasso su pallet in modo da costituire partite facilmente identificabili e agevolmente accessibili.
Art. 22 Consegna
1. La data della consegna:
(a) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, è la data di conferma che l'intero quantitativo indicato nel buono di consegna è entrato nel luogo di ammasso designato. Tale data non può essere anteriore al giorno successivo al rilascio del buono di consegna;
(b) per ciascuna partita di carni bovine, è la data di entrata nel luogo di pesatura del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, nel laboratorio di sezionamento.
2. L'organismo pagatore può decidere che la presa in consegna di cereali, riso, burro o latte scremato in polvere avvenga nel luogo di ammasso in cui i prodotti si trovano al momento della presentazione dell'offerta, sempreché tale luogo di ammasso soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento. In tal caso la data della consegna è il giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna ed è considerata la data rilevante ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
3. I prodotti sono presi in consegna dall'organismo pagatore o da un suo rappresentante, che è indipendente dall'operatore.
Sezione 5. Controllo e presa in consegna
Art. 23 Bolletta di presa in consegna
1. La bolletta di presa in consegna è rilasciata dall'organismo pagatore una volta accertata con i necessari controlli e analisi la conformità ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:
(a) i quantitativi consegnati e, per il riso, la varietà;
(b) le caratteristiche dei prodotti evidenziate dalle analisi, nella misura in cui sono rilevanti per il calcolo del prezzo;
(c) se opportuno, i quantitativi che non sono stati presi in consegna. In tal caso, l'operatore è informato di conseguenza.
2. La bolletta è datata e trasmessa all'operatore e al responsabile del magazzino di ammasso.
Art. 24 Obblighi dell'operatore
I prodotti soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Se dai dovuti controlli risulta che i prodotti non soddisfano i requisiti di ammissibilità, l'operatore:
(a) riprende, a proprie spese, i prodotti in questione;
(b) si fa carico delle relative spese dalla data di entrata dei prodotti nel luogo di ammasso fino all'uscita dall'ammasso.
Le spese a carico dell'operatore sono calcolate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e permanenza fissate a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione17.
Art. 25 Obbligo di disossamento delle carni bovine
Se il disossamento è una condizione necessaria della gara, l'organismo pagatore provvede affinché tutte le carni bovine acquistate all'intervento siano disossate secondo le disposizioni dell'allegato III, parte III.
Sezione 6. Adattamento dei prezzi e pagamento
Art. 26 Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso
1. L'adattamento dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013 si svolge secondo le disposizioni di cui:
(a) all'allegato I, parti V e VI, del presente regolamento per i cereali;
(b) all'allegato II, parte II, del presente regolamento per il riso.
2. Se l'organismo pagatore prende in consegna e colloca i cereali e il riso nel luogo di ammasso conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, si applica una riduzione di 5 EUR/tonnellata sul prezzo di acquisto.
Art. 27 Pagamenti
1. I pagamenti relativi ai quantitativi indicati nella bolletta di presa in consegna sono effettuati entro il 65o giorno successivo alla data della consegna di cui all'articolo 22, salvo se è in corso un'indagine amministrativa.
2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia, se il quantitativo è superiore a quello indicato sul buono di consegna, è pagato soltanto il quantitativo indicato sul buono di consegna.
Capo III. Vendita dei prodotti all'intervento
Art. 28 Apertura della gara
1. I prodotti presi in consegna in regime d'intervento pubblico e disponibili per la vendita sono venduti mediante gara.
2.
La gara è aperta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara.
Il primo termine di presentazione delle offerte scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione del suddetto regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Si possono indire gare per la vendita di prodotti conservati in una o più regioni dell'Unione o di uno Stato membro.
4. Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara contiene, in particolare, i seguenti dati:
(a) i prodotti contemplati, in particolare:
i) per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;
ii) per le carni bovine, i tagli pertinenti;
(b) la durata della gara («periodo di gara») e i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte;
(c) per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta;
(d) l'importo della cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta. Inoltre, il regolamento di esecuzione può contenere:
(a) i quantitativi globali oggetto della gara;
(b) se opportuno, disposizioni relative alle spese di trasporto per i cereali e il riso.
5. La gara può essere limitata a determinati usi o destinazioni e comprende disposizioni per verificarli.
Art. 29 Bando di gara e disposizioni connesse
1. Ogni organismo pagatore che detiene scorte d'intervento da mettere in vendita redige un bando di gara e lo pubblica almeno quattro giorni prima della data iniziale di presentazione delle offerte.
2. Il bando reca in particolare:
(a) nome e indirizzo dell'organismo pagatore che bandisce la gara;
(b) riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;
(c) termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale;
(d) per ogni luogo di ammasso, nome e indirizzo del responsabile del magazzino e, se opportuno:
i) per i cereali e il riso, i quantitativi disponibili suddivisi in partite in modo da assicurare la parità di accesso agli operatori, con la descrizione della la qualità di ciascuna partita;
ii) per le carni bovine, i quantitativi disponibili per taglio, conformemente all'allegato III, parte IV, e la data di consegna;
iii) per il burro e il latte scremato in polvere, i quantitativi disponibili e la data di consegna;
(e) la fase di consegna di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera d), e se del caso, il tipo di imballaggio;
(f) l'eventuale attrezzatura disponibile presso il luogo di ammasso per il carico della merce su un mezzo di trasporto;
(g) per il burro, se del caso, il quantitativo disponibile di burro di crema dolce per luogo di ammasso, di cui al punto 2, lettera d), dell'allegato IV, parte II.
3. L'organismo pagatore provvede all'adeguata pubblicità dei bandi di gara.
4. L'organismo pagatore prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di:
(a) ispezionare e prelevare ed esaminare, a loro spese, campioni di cereali e riso in vendita prima di presentare un'offerta;
(b) consultare, secondo i casi, i risultati delle analisi di cui all'allegato I, parte IV, all'allegato II, parte I, all'allegato IV, parte I, e all'allegato V, parte I.
Art. 30 Presentazione e ammissibilità delle offerte
1. È ammissibile l'offerta conforme ai requisiti indicati all'articolo 2 e al regolamento di esecuzione recante apertura della gara. L'offerta soddisfa le seguenti condizioni:
(a) contiene un riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara e indica la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte;
(b) per le carni bovine, indica i tagli pertinenti;
(c) per cereali e riso, indica il quantitativo totale della partita;
(d) indica il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa, come segue:
i) cereali e riso: per il prodotto caricato sul mezzo di trasporto;
ii) burro o latte scremato in polvere: per il prodotto consegnato su pallet alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su pallet caricati sui mezzi di trasporto se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario;
iii) carni bovine: per il prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.
(e) per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, riguarda almeno il quantitativo minimo di cui al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;
(f) indica il luogo di ammasso in cui si trova il prodotto e, per il burro e il latte scremato in polvere, può specificare un luogo di ammasso in alternativa;
(g) l'operatore ha costituito la cauzione prevista dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara.
2. Per i cereali, il prezzo offerto si riferisce alla qualità minima definita nell'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e, per il riso, alla qualità tipo definita nell'allegato III, sezione A, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3.
Per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo offerto si applica al peso netto.
Per il burro, se del caso, l'offerta può specificare che è presentata esclusivamente per il burro di crema dolce di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera g).
Art. 31 Comunicazione delle offerte alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA.
3. Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».