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Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1-3, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) e e),

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3 e stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'intervento pubblico si applica a frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti ammissibili.

Al fine di agevolare la gestione e il controllo dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, la partecipazione deve essere di norma consentita soltanto agli operatori stabiliti e titolari di partita IVA in uno Stato membro.

Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.

Date le differenze tra i prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto. Per lasciare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime, per i cereali alcune condizioni dovrebbero applicarsi solo dalla campagna di commercializzazione 2017-2018.

A garanzia della serietà dell'offerta o della domanda e del buon fine dell'operazione di acquisto, vendita e smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato, occorre prevedere requisiti per la costituzione di una cauzione.

È necessario inoltre prevedere disposizioni di svincolo e incameramento della cauzione per l'acquisto, la vendita e lo smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato.

Per le vendite all'intervento, la procedura di gara può svolgersi correttamente solo se le offerte presentate sono autentiche. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la cauzione sia svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.

Per assicurare la massima efficacia e semplicità operativa del regime d'intervento pubblico nell'insieme dell'Unione per quanto riguarda, da un lato, l'acquisto di prodotti ammissibili e, dall'altro, la vendita di prodotti presi in consegna dagli organismi pagatori, occorre definire le condizioni che devono soddisfare i luoghi di ammasso.

È necessario che gli organismi pagatori responsabili dell'intervento pubblico negli Stati membri, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione4, assicurino il rispetto di tali condizioni in relazione ai luoghi di ammasso.

Qualora l'aggiudicazione delle carni bovine per l'acquisto superi la capacità di ammasso refrigerato disponibile in uno Stato membro, occorre prevedere che questi possa avvalersi della capacità di ammasso refrigerato di un altro Stato membro.

Ai fini di una gestione efficiente dell'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire norme specifiche relative al versamento dell'aiuto stesso.

Dato che il presente regolamento e l'atto di esecuzione che occorre adottare in materia d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato sono intesi a semplificare e adeguare le disposizioni applicabili ai prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio5, il presente regolamento dovrebbe sostituire le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 3427/876, (CEE) n. 2351/917, (CE) n. 720/20088, (CE) n. 826/20089, (CE) n. 1130/200910, (UE) n. 1272/200911 e (UE) n. 807/2010 della Commissione12. A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

  1. a) l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del suddetto regolamento; e

  2. b) la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del suddetto regolamento.

Capo II. Disposizioni generali

Art. 2 Ammissibilità degli operatori

1. Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano:

  1. a) un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure

  2. b) un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo.

2. Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

  1. a) macelli bovini riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio13;

  2. b) commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.

3. Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

  1. a) nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII;

  2. b) nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.

Art. 3 Ammissibilità dei prodotti

1. I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.

Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue:

  1. a) per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento;

  2. b) per il riso: nell'allegato II del presente regolamento;

  3. c) per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento;

  4. d) per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione14;

  5. e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento.

3. Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Art. 4 Cauzione

Gli operatori costituiscono una cauzione a favore dell'organismo pagatore competente a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 quando:

  1. a) presentano un'offerta per l'acquisto o la vendita di prodotti all'intervento, o per lo smaltimento di tali prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  2. b) presentano un'offerta o una domanda di aiuto all'ammasso privato, salvo se altrimenti disposto da un regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Art. 5 Svincolo e incameramento della cauzione

1. Se l'offerta o la domanda è inammissibile o non è stata accettata, la cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata.

2. Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è svincolata quando:

  1. a) l'operatore ha consegnato il quantitativo indicato entro la data ultima indicata nel buono di consegna di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; e

  2. b) è stata accertata la conformità ai requisiti di ammissibilità del prodotto di cui all'articolo 3 del presente regolamento; oppure

  3. c) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; oppure

  4. d) l'offerta è ritirata dall'operatore cui si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

3. Per la vendita di prodotti all'intervento, la cauzione è svincolata:

  1. a) per gli operatori non accettati, una volta presa la decisione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

  2. b) per gli operatori accettati, relativamente ai quantitativi pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

  3. c) se sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

4. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è svincolata quando:

  1. a) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato;

  2. b) l'offerta è ritirata in seguito alla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

  3. c) sono soddisfatti gli obblighi contrattuali relativamente al quantitativo contrattuale.

5. La cauzione è incamerata se l'offerta o la domanda è:

  1. a) ritirata per motivi diversi dalla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; oppure

  2. b) modificata dopo essere stata presentata.

6.

Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è incamerata quando:

  1. a) i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 relativamente ai quantitativi non accettati;

  2. b) salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non consegna i prodotti entro la data ultima indicata sul buono di consegna, in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto è annullato per tali quantitativi.

Tuttavia, per cereali, riso e carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità indicata nel buono di consegna, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %.

7. Per la vendita di prodotti all'intervento, salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata:

  1. a) relativamente ai quantitativi non pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, e la vendita è annullata relativamente a tali quantitativi;

  2. b) se non sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

8. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è incamerata quando:

  1. a) meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

  2. b) una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, anche nel caso dello zucchero immagazzinato sfuso nel silo indicato dall'operatore, per il periodo stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;

  3. c) è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo l, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

  4. d) dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

  5. e) non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Capo III. Norme specifiche relative all'intervento pubblico

Art. 6 Luoghi di ammasso all'intervento

1. Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento («luoghi di ammasso») consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7.

2. Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.

Art. 7 Requisiti dei luoghi di ammasso

1. Ogni luogo di ammasso soddisfa i seguenti requisiti:

  1. a) dispone degli impianti tecnici necessari alla presa in consegna dei prodotti;

  2. b) è in grado di svincolare i quantitativi per conformarsi al periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

  3. c) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, ha una capacità minima di ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

2. Gli organismi pagatori possono adottare norme tecniche per i luoghi di ammasso e prendono tutte le altre misure necessarie a garanzia della corretta conservazione dei prodotti presi all'ammasso.

3.

Per le carni bovine, i luoghi di ammasso permettono:

  1. a) il magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti prese in consegna e disossate;

  2. b) il congelamento di tutte le carni disossate da conservare tali e quali.

Tuttavia, se il disossamento non è nelle condizioni di offerta, il luogo di ammasso permette la presa in consegna delle carni con osso.

Se il laboratorio di sezionamento e l'impianto frigorifero di un luogo di ammasso sono dipendenti dal macello o dall'operatore, l'organismo pagatore esegue i controlli opportuni per assicurare che le carni bovine oggetto dell'intervento siano trattate e immagazzinate secondo il presente regolamento.

I magazzini frigoriferi situati nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore consentono il magazzinaggio di tutte le carni bovine attribuite dall'organismo pagatore, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.

Tuttavia, se in uno Stato membro la capacità di magazzinaggio frigorifero per le carni bovine attribuite è insufficiente, l'organismo pagatore interessato può disporre che le carni suddette siano immagazzinate in un altro Stato membro e informarne la Commissione.

Capo IV. Norme specifiche relative all'aiuto all'ammasso privato

Art. 8 Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

1.

Se il quantitativo durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 99 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale.

Tuttavia, per i prodotti seguenti, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 97 % del quantitativo contrattuale:

  1. a) zucchero immagazzinato separatamente dall'altro zucchero nel silo designato dall'operatore;

  2. b) olio di oliva;

  3. c) fibre di lino;

  4. d) carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, mentre il quantitativo contrattuale si riferisce alle carni fresche in entrata nel magazzino;

  5. e) formaggi;

  6. f) latte scremato in polvere in «grandi sacchi» (big bags) di cui all'allegato VI, parte VI, lettera c).

2. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, anche per lo zucchero immagazzinato sfuso nel silo designato dall'operatore, è inferiore alla percentuale del quantitativo contrattuale di cui al paragrafo 1, non è versato alcun aiuto. Tuttavia, per i formaggi, se l'organismo pagatore ritiene che siano soggetti a perdita naturale di peso durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto né incameramento della cauzione.

3. L'aiuto è versato solo se il periodo di ammasso contrattuale rispetta il periodo di ammasso stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

4.

Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

La stessa regola si applica quando una parte di un lotto o partita all'ammasso è svincolata perché difettosa prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del primo termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo all'ammasso di cui al paragrafo 1.

5.

Salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %.

Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

6. Se il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 non è rispettato, non si versa alcun aiuto all'ammasso privato.

Capo V. Disposizioni comuni e finali

Art. 10 Abrogazione e disposizioni transitorie

I regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 sono abrogati.

L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti che sostituiscono il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione15.

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle offerte o alle domande ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016. Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico, l'allegato I, parte II, si applica dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker