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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione del 18 maggio 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 20, lettere a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) e o), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), c) e i), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli3, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 4,

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio4, stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. È opportuno che tali atti sostituiscano i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3427/875, (CEE) n. 2351/916, (CE) n. 720/20087, (CE) n. 826/20088, (CE) n. 1130/20099 e (UE) n. 1272/200910. I suddetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione11.

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'intervento pubblico si applica a frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere conformemente alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento.

A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del suddetto regolamento.

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 stabilisce norme riguardanti i prezzi di intervento pubblico, le limitazioni quantitative all'acquisto all'intervento pubblico e la fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può decidere l'acquisto all'intervento di frumento duro, orzo, granturco e risone qualora lo richieda la situazione del mercato. L'intervento pubblico può essere aperto anche alle carni bovine, se il prezzo medio di mercato nel corso di un periodo rappresentativo è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In questi casi l'intervento avviene mediante una procedura di gara.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione può stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara o fissando l'aiuto in anticipo.

Per rendere efficienti i regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, gli operatori dovrebbero avvalersi del metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore riguardo alla procedura per la presentazione delle offerte e delle domande.

Ai fini di una corretta gestione dei regimi, è opportuno stabilire norme relative all'intervento a prezzo fisso, le procedure di gara per l'acquisto all'intervento, le vendite di intervento o che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato e l'aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo nonché la presentazione e l'ammissibilità delle offerte e delle domande.

Al fine di aumentare l'efficienza del regime d'intervento pubblico, cessando di ricorrere alle piccole strutture di ammasso disseminate sul territorio di una regione, occorre stabilire la capacità di magazzinaggio minima dei luoghi di ammasso, eccetto nel caso in cui il luogo di ammasso abbia accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.

Date le differenze tra i prodotti oggetto dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto.

Per una gestione sana dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, è necessario fissare un quantitativo minimo al di sotto del quale l'organismo pagatore non può accettare un'offerta, sia per gli acquisti che per le vendite, né decidere se fissare o meno l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Tuttavia, se le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro giustificano quantità minime superiori a quelle stabilite nel presente regolamento, l'organismo pagatore interessato dovrebbe essere autorizzato a esigere tali quantità minime superiori per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso.

A garanzia della serietà dell'offerta all'intervento e per far sì che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato, sia in caso d'intervento a prezzo fisso, sia in caso di procedura di gara, occorre fissare l'importo della cauzione.

Ai fini della gestione efficace del regime d'intervento pubblico, è opportuno prevedere la notifica, tra gli Stati membri e la Commissione, della presentazione delle offerte. Dovrebbero essere adottate misure per rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

In base alle offerte ricevute si può stabilire il prezzo massimo di acquisto o l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Possono tuttavia verificarsi situazioni sul mercato in cui, per ragioni economiche o di altra natura, è necessario non fissare il prezzo né l'aiuto e respingere tutte le offerte ricevute.

Ai fini di un funzionamento efficace e trasparente del regime d'intervento pubblico, è necessario stabilire le modalità generali del rilascio del buono di consegna e della consegna dei prodotti al luogo di ammasso designato dall'organismo pagatore. Inoltre, data la specificità dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine, del burro e del latte scremato in polvere, per tali settori è necessario stabilire disposizioni specifiche.

Ai fini della corretta gestione delle scorte d'intervento all'ammasso e data la specificità dei settori dei cereali e del riso, occorre precisare gli obblighi a carico degli Stati membri per quanto riguarda la distanza massima dal luogo di ammasso e le spese da sostenere in caso di superamento di tale distanza.

In applicazione delle norme comuni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione12, è opportuno disporre che i controlli sui prodotti all'ammasso debbano essere eseguiti secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto regolamento. In base a tali controlli e analisi va rilasciata una bolletta di presa in consegna.

Per garantire la qualità dei prodotti giacenti all'intervento pubblico, qualora essi non soddisfino le condizioni di ammissibilità applicabili occorre disporre che l'operatore sia tenuto a riprenderli in carico e a sostenere tutte le spese relative al periodo di giacenza nei luoghi di ammasso.

In caso di disossamento obbligatorio delle carni bovine, per tale settore è necessario stabilire disposizioni specifiche ad integrazione di quelle generali.

È opportuno stabilire regole di pagamento, salvo aggiustamento dei prezzi in funzione della qualità del prodotto o dell'ubicazione del luogo di ammasso. Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime d'intervento pubblico, alcune condizioni relative all'aggiustamento dei prezzi per i cereali dovrebbero essere applicabili solo dall'inizio della campagna di commercializzazione 2017/18.

Per fornire le informazioni necessarie sulle caratteristiche dei prodotti e sul luogo in cui sono immagazzinati, i bandi di gara dovrebbero essere redatti e pubblicati dall'organismo pagatore detentore delle scorte d'intervento in vendita. A questo scopo, tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte dovrebbe trascorrere un congruo periodo di tempo.

In base alle offerte e alla situazione del mercato unionale, la Commissione dovrebbe decidere se fissare o meno un prezzo minimo di vendita all'intervento. In funzione di tale decisione, gli organismi pagatori accetteranno o respingeranno le offerte sui prodotti in vendita. È opportuno adottare disposizioni specifiche per l'assegnazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere.

Per agevolare la vendita di esigui quantitativi rimanenti nei luoghi di ammasso di uno Stato membro e provvedere ad un'oculata gestione del sistema, è opportuno che l'organismo pagatore sia autorizzato ad avviare, sotto la propria responsabilità, la procedura di gara per la rivendita di detti quantitativi di prodotti in regime d'intervento, applicando mutatis mutandis le regole che disciplinano le gare indette dall'Unione al fine di assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate. Per gli stessi motivi, l'organismo pagatore deve essere autorizzato a mettere direttamente in vendita quei prodotti che, ad un esame visivo nel quadro dell'inventario annuale o nel corso dell'ispezione svolta all'atto dell'entrata all'intervento, non è più possibile imballare nuovamente o che risultano deteriorati.

Ai fini del corretto monitoraggio del regime di aiuto all'ammasso privato, occorre indicare nei dettagli le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso, gli obblighi delle parti contraenti e le condizioni di conferimento all'ammasso, segnatamente quelle che consentono all'autorità preposta al controllo delle operazioni di procedere ad un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso. Occorre inoltre definire le regole sul periodo di ammasso contrattuale.

Ai fini dell'efficienza del regime d'intervento pubblico, occorre stabilire le disposizioni generali di svincolo dei prodotti dall'ammasso e di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato. Per il burro e il latte scremato in polvere, data la specificità di questi prodotti, le modalità generali devono essere integrate da disposizioni specifiche.

Quando l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato in anticipo, è opportuno prevedere un periodo di riflessione per poter valutare la situazione di mercato prima di notificare le decisioni sulle domande di aiuto. Inoltre, laddove opportuno, occorre prevedere misure specifiche applicabili in particolare alle domande in sospeso per prevenire l'uso eccessivo o speculativo del regime di ammasso privato. Queste misure richiedono un'azione rapida e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a prendere rapidamente tutte le disposizioni necessarie.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare le misure di controllo del caso contro irregolarità e frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete corredate di controlli in loco. Portata, contenuto, periodicità e modalità di comunicazione di tali misure dovrebbero essere definiti in modo da assicurare un approccio equo ed uniforme nei diversi Stati membri.

Gli importi indebitamente versati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione13.

Ai fini di un'efficiente gestione dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, è necessario disporre che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione sulla situazione delle scorte, sui prodotti in entrata e in uscita dai luoghi d'ammasso e sulla situazione dei prezzi e della produzione in ordine ai prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda:

  1. (a) l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  2. (b) la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti di esecuzione:

  1. (a) recanti apertura di gara per l'acquisto di prodotti all'intervento o apertura della vendita dei prodotti all'intervento; oppure

  2. (b) recante apertura di gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

Capo II. Disposizioni generali

Art. 2 Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1. Gli operatori presentano le offerte all'intervento pubblico e le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato con il metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore dello Stato membro interessato.

2. L'offerta o la domanda è ammissibile se presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'offerta o la domanda è presentata e contiene, sul modulo messo a disposizione dall'organismo pagatore, almeno le seguenti informazioni:

  1. (a) nome dell'operatore, indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui svolge la propria attività principale;

  2. (b) prodotto o tipo di prodotto, con corrispondente codice NC, ove del caso;

  3. (c) quantitativo offerto o richiesto, subordinato alle quantità minime di cui all'articolo 5, ove del caso.

3. L'offerta o la domanda non contiene altre condizioni supplementari dell'operatore oltre a quelle del presente regolamento o del corrispondente regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

4. Se il termine per la presentazione delle offerte o delle domande è un giorno festivo, le offerte o le domande sono presentate al più tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente.

5. Le offerte o le domande presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo d'intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.

6. Una volta presentate, né le offerte né le domande possono essere ritirate o modificate.

7. L'organismo pagatore registra le offerte o le domande ammissibili e i relativi quantitativi il giorno in cui sono ricevute.

8. Diritti e obblighi derivanti dall'accettazione dell'offerta o della domanda non sono trasferibili.

Titolo II. Intervento pubblico

Capo I. Disposizioni specifiche relative all'intervento pubblico

Art. 3 Luoghi di ammasso all'intervento

1.

Ogni luogo di ammasso all'intervento («luogo di ammasso») possiede una capacità minima di ammasso di:

  1. (a) per i cereali: 5000 tonnellate, 7500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10000 tonnellate dal periodo 2018/19, 15000 tonnellate dal periodo 2019/20;

  2. (b) per il riso: 5000 tonnellate, 7500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10000 tonnellate dal periodo 2018/19;

  3. (c) per il burro e il latte scremato in polvere: 400 tonnellate, 600 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017, 800 tonnellate dal periodo 2018;

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono continuare ad applicare, dal periodo 2019/20, una capacità minima di ammasso di 10000 tonnellate.

2. Ai fini del presente articolo, per «capacità minima di ammasso» s'intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento.

3. L'organismo pagatore può derogare al paragrafo 1 soltanto se dimostra che la capacità minima di ammasso specificata in tale paragrafo non è disponibile e se i luoghi di ammasso sostitutivi hanno accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.

Art. 4 Accertamento dell'ammissibilità dei prodotti

1. L'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico è accertata secondo i metodi previsti nelle seguenti disposizioni:

  1. (a) per i cereali: nell'allegato I, parti I, II, III e IV;

  2. (b) per il riso: nell'allegato II, parte I;

  3. (c) per le carni bovine: nell'allegato III, parte I;

  4. (d) per il burro: nell'allegato IV, parti I e I bis, del presente regolamento;

  5. (e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e I bis, del presente regolamento.

2. I metodi per determinare la qualità dei cereali, del burro e del latte scremato in polvere ammissibili all'intervento pubblico di cui agli allegati I, IV e V rispettivamente, sono definiti nell'ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso, in vigore almeno 6 mesi prima del primo giorno del periodo d'intervento pubblico quale definito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Capo II. Acquisto di prodotti all'intervento

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 5 Quantitativi minimi di prodotti offerti

1.

I quantitativi minimi dei prodotti offerti all'intervento sono i seguenti:

  1. (a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco: 160 tonnellate;

  2. (b) per il frumento (grano) duro: 20 tonnellate;

  3. (c) per il riso: 40 tonnellate;

  4. (d) per le carni bovine: 20 tonnellate;

  5. (e) per il burro: 30 tonnellate;

  6. (f) per il latte scremato in polvere: 30 tonnellate.

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono decidere di applicare un quantitativo minimo di 120 tonnellate per frumento (grano) tenero, orzo e granturco.

2. L'organismo pagatore può fissare un quantitativo minimo superiore a quello indicato al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro in questione.

Art. 6 Livello della cauzione per l'acquisto di prodotti all'intervento

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 al momento di presentare l'offerta per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico è:

  1. (a) per i cereali: 20 EUR/tonnellata;

  2. (b) per il riso: 30 EUR/tonnellata;

  3. (c) per le carni bovine: 300 EUR/tonnellata;

  4. (d) per il burro: 50 EUR/tonnellata

  5. (e) per il latte scremato in polvere: 50 EUR/tonnellata.

Art. 7 Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1. L'offerta è considerata valida se è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 e, in caso di gara, al regolamento di esecuzione recante apertura della gara di cui all'articolo 12. L'offerta soddisfa inoltre le seguenti condizioni:

  1. (a) essa comprende almeno le informazioni seguenti:

    1. i) per il riso, indicazione del tipo e della varietà;

    2. ii) tranne per le carni bovine, luogo in cui si trova il prodotto al momento di presentare l'offerta;

    3. iii) per i cereali e il riso, luogo di ammasso per il quale è presentata l'offerta;

    4. iv) per i cereali e il riso, annata del raccolto e zona o zone di produzione dei cereali e del riso nell'Unione;

    5. v) per il burro e il latte scremato in polvere, data di produzione;

    6. vi) per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero di riconoscimento dell'impresa di produzione;

  2. (b) l'operatore ha costituito una cauzione conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238;

  3. (c) per i cereali e il riso, l'operatore ha dichiarato:

    1. i) che i prodotti sono originari dell'Unione;

    2. ii) che l'offerta si riferisce ad una partita omogenea che, per il riso, deve essere composta da risone della stessa varietà;

    3. iii) se siano stati effettuati o meno trattamenti dopo il raccolto e, nel caso, il nome del prodotto utilizzato, che esso è stato applicato secondo le istruzioni per l'uso e che è autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

2. Per i prodotti diversi dalle carni bovine, l'operatore può chiedere, nel modulo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che il prodotto sia preso in consegna nel luogo di ammasso in cui si trova al momento di presentare l'offerta, sempreché tale luogo risponda ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 8 Verifica delle offerte a cura dell'organismo pagatore

1.

Gli organismi pagatori decidono dell'ammissibilità delle offerte in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 7.

L'organismo pagatore, se decide che un'offerta è inammissibile, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Se l'operatore non riceve la suddetta informazione, l'offerta è considerata ammissibile.

2. Per quanto riguarda i cereali e il riso, la conformità delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), può essere controllata per via amministrativa una volta che l'organismo pagatore abbia verificato l'ammissibilità delle offerte, se necessario con la collaborazione dell'organismo pagatore responsabile del luogo di ammasso indicato dall'operatore, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2.

Art. 9 Comunicazione delle offerte alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro i seguenti termini:

  1. (a) per le offerte, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi di prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta ammissibile, con le relative informazioni. Quando i quantitativi offerti si avvicinano alle limitazioni fissate all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione comunica agli Stati membri a decorrere da quale data trasmettere le comunicazioni alla Commissione ogni giorno lavorativo. A decorrere da tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi conferiti all'intervento durante il giorno lavorativo precedente.

  2. (b) Per le gare si applicano i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non contengono nome, indirizzo e numero di partita IVA dell'operatore né, per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero che identifica l'impresa riconosciuta.

3. Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Sezione 2. Acquisto all'intervento a prezzo fisso

Art. 10 Presentazione di offerte per gli acquisti di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso

Le offerte possono essere presentate all'organismo pagatore sin dall'inizio dei periodi d'intervento pubblico indicati all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 11 Misure intese a rispettare le limitazioni quantitative

1.

Al fine di rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, e secondo l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, la Commissione decide:

  1. (a) di chiudere gli acquisti all'intervento a prezzo fisso;

  2. (b) qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto comporti il superamento del quantitativo massimo, di fissare un coefficiente di attribuzione applicabile al quantitativo totale delle offerte pervenute e comunicate alla Commissione da ciascun operatore in quel giorno;

  3. (c) ove opportuno, di rifiutare le offerte in corso presentate agli organismi d'intervento degli Stati membri.

La Commissione decide entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ed entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera a).

Ai fini del presente articolo, quando la data della comunicazione è un giorno festivo per la Commissione, il computo del termine ha inizio il primo giorno lavorativo dopo tale festività. Se l'intervallo di tempo per la decisione della Commissione contiene giorni festivi, sono contati solo i giorni lavorativi.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.