Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 6 Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido [Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13.
Art. 6 bis Classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione per le quali non esiste un mercato liquido (Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Per determinare se un’obbligazione, uno strumento finanziario strutturato o una quota di emissione debba essere considerata o considerato non avente un mercato liquido, le autorità competenti applicano la seguente determinazione statica della liquidità:
a) per tutti i tipi di obbligazioni, ad eccezione degli ETC e degli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.2 dell’allegato III;
b) per gli ETC e gli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.4 dell’allegato III;
c) per gli strumenti finanziari strutturati, la determinazione di cui alla tabella 3.1 dell’allegato III;
d) per le quote di emissione, la determinazione di cui alla tabella 12.1 dell’allegato III.
Capo III. Trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano la negoziazione al di fuori delle sedi di negoziazione
Art. 7 Obblighi di trasparenza post-negoziazione [Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1.
Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
I nomi dei campi di cui alla tabella 2 dell’allegato II sono resi pubblici utilizzando le stesse convenzioni sui nomi indicate nell’identificativo dei campi di tale tabella.
2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II;
b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
4. Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro cinque minuti dall’esecuzione dell’operazione.
5.
6.
7. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.
8. Per le operazioni a pacchetto le informazioni includono l’indicatore di operazione a pacchetto o l’indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico specificato alla tabella 3 dell’allegato II. Se l’operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell’articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l’operazione.
Art. 8 Pubblicazione differita delle operazioni [Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;
b) l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13;
c) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6, e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10;
d) l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:
i) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari non aventi un mercato liquido;
ii) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;
iii) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE, e un'altra controparte e una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari superiori alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10.
2. Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'articolo 11.
3. Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7.
Art. 8 bis Pubblicazione differita delle operazioni relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione (Articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni relative alle obbligazioni, ad eccezione degli ETC e degli ETN, conformemente a quanto segue:
a) un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano i 15 minuti, per le operazioni di categoria 1 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
b) un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano la fine del giorno di negoziazione, per le operazioni di categoria 2 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
c) un differimento del prezzo che non supera la fine del primo giorno di negoziazione successivo alla data dell’operazione e un differimento del volume che non supera la settimana successiva alla data dell’operazione, per le operazioni di categoria 3 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
d) un differimento del prezzo che non supera la fine del secondo giorno di negoziazione successivo alla data dell’operazione e un differimento del volume che non supera le due settimane successive alla data dell’operazione, per le operazioni di categoria 4 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
e) un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano le quattro settimane successive alla data dell’operazione, per le operazioni di categoria 5 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III.
2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni relative a ETC, ETN e strumenti finanziari strutturati, conformemente a quanto segue:
a) un differimento del prezzo che non supera la fine del secondo giorno di negoziazione successivo alla data dell’operazione, per operazioni di qualsiasi dimensione; e
b) un differimento del volume che non supera le due settimane successive alla data dell’operazione, per operazioni di qualsiasi dimensione.
3. I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione relativa a quote di emissione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione, purché l’operazione sia superiore alla dimensione post-negoziazione per le quote di emissione di cui alla tabella 12.2 dell’allegato III.
Art. 9 Operazioni di dimensione elevata [Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Art. 10 (Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014) Dimensione specifica dello strumento finanziario
Un'operazione è considerata superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Art. 11 Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti [Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all'articolo 8:
i) tutti i dettagli dell'operazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei dettagli relativi al volume;
ii) operazioni in forma aggregata giornaliera per un numero minimo di 5 operazioni eseguite nello stesso giorno, da rendere pubbliche il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
b) nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane;
c) per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale;
d)
2. Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:
a) per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
b)
c)
3. Per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, tutti i dettagli delle singole operazioni sono pubblicati quattro settimane dopo la pubblicazione dei dettagli aggregati conformemente al paragrafo 1, lettera c), entro le 09:00 ora locale.
4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni in relazione ai derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:
a) il prezzo medio ponderato;
b) il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II;
c) il numero complessivo di operazioni.
5. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN. In mancanza del codice ISIN, le operazioni sono aggregate al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.
6. Se il giorno della settimana per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione è effettuata il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.
Art. 11 bis Requisiti di trasparenza per gli strumenti di debito sovrano in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti (Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. La pubblicazione di informazioni su più operazioni in forma aggregata di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 riguarda le operazioni che sono state eseguite nel corso di una settimana di calendario ed è effettuata il martedì successivo entro le 9:00 ora locale.
2. I dati settimanali aggregati di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti per ogni settimana di calendario del periodo considerato:
a) il prezzo medio ponderato;
b) il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell’allegato II;
c) il numero complessivo di operazioni.
3. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN.
4. Se il giorno della settimana per la pubblicazione di cui al paragrafo 1 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione è effettuata il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.
Art. 12 Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni [Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applicano alle operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione2.
Capo IV. Disposizioni comuni in materia di trasparenza pre- e post-negoziazione
Art. 13 Metodologia di calcolo a fini di trasparenza [Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività:
a) Determinazione statica della liquidità per:
i) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III;
ii) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: opzioni su indici azionari, future/forward su indici azionari, opzioni su azioni, future/forward su azioni, opzioni su dividendi di azioni, future/forward su dividendi di azioni, opzioni su indici di dividendi, future/forward su indici di dividendi, opzioni su indici di volatilità, future/forward su indici di volatilità, opzioni su ETF, future/forward su ETF e altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;
iii) la classe di attività dei derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.1 dell'allegato III;
iv) la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD) e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 13.1 dell’allegato III;
b) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per:
i)
ii)
iii) la classe di attività dei derivati su tassi di interesse, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III;
iv) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: swap e swap di portafogli di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;
v) la classe di attività dei derivati su merci, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su merci, di cui alla tabella 7.1 dell'allegato III;
vi) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: indici di credit default swap e credit default swap su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;
vii) la classe di attività dei derivati C10, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati C10, di cui alla tabella 10.1 dell'allegato III;
viii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): contratti differenziali su valute e contratti differenziali su merci di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;
ix)
x) la classe di attività dei derivati su quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su quote di emissione, di cui alla tabella 13.1 dell'allegato III;
c) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per:
i) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: opzioni su indici di CDS e opzioni su CDS su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;
ii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): CFD su strumenti rappresentativi di capitale, CFD su obbligazioni, CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale e CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;
d)
2. Per determinare gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’articolo 3, si applicano le metodologie seguenti:
a) il valore della soglia per:
i)
ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;
iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;
iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;
v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;
vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.3 dell’allegato III.
vii)
viii)
b) il valore più elevato tra la dimensione dell’operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per:
i)
ii) ogni sottoclasse avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;
iii) ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.2 dell’allegato III;
iv)
3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie:
a) il valore della soglia per:
i)
ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;
iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;
iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;
v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;
vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per la classe di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.3 dell’allegato III;
vii)
viii)
b)
c) la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;
d) il valore più elevato tra la dimensione dell’operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per i derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.2 dell’allegato III.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), quando la dimensione dell'operazione corrispondente al percentile del volume per la determinazione dell'operazione che è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato è superiore al 97,5 percentile delle operazioni, non si tiene conto del volume delle operazioni, e la dimensione specifica dello strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione dell'operazione di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono determinate come il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima.
5.
Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare:
a) gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1;
b) la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui al paragrafo 3.
I dati di cui al primo comma sono raccolti conformemente all'allegato V.
6. Le autorità competenti che effettuano i calcoli per una classe di strumenti finanziari mettono in atto accordi di cooperazione tra di loro al fine di assicurare l'aggregazione nell'Unione dei dati necessari per i calcoli.
7. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell’Unione tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
8. La dimensione dell’operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell’allegato II. Quando la dimensione dell’operazione specificata ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell’operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell’anno precedente.
9. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono convertire la dimensione dell'operazione determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3 nel corrispondente numero di lotti predefinito dalla sede di negoziazione per la rispettiva sottoclasse o sottoclasse di attività. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono mantenere la dimensione dell'operazione fino all'applicazione dei risultati dei successivi calcoli eseguiti in conformità al paragrafo 17.
10.
11. Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1000, il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3, lettere c) e d), non si applicano. In tal caso, si applicano invece i valori soglia specificati al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a).
12. Tranne se riferiti ai derivati su quote di emissione, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettera c), sono arrotondati ai successivi:
a) 100000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione;
b) 500000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni;
c) 5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni;
d) 25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni.
13. Ai fini del paragrafo 1, i criteri di liquidità quantitativi specificati nell'allegato III per ogni classe di attività sono determinati conformemente alla sezione 1 dell'allegato III.
14. Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’articolo 3 e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell’importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene.
15. Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’articolo 3 e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all’applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’articolo 3 e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività.
16. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato IV per effettuare i calcoli di cui al paragrafo 5, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.
17. Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. I risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal primo lunedì di giugno di ogni anno dopo la pubblicazione fino al giorno precedente il primo lunedì di giugno dell'anno successivo.
18.
19.
20.
Art. 14 Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 [Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;
b) l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014;
c) l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria.
Art. 15 Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 [Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14:
a) operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri;
b) operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale;
c) operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale.
Art. 16 Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza (Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido, determinato sulla base della metodologia di cui all’articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all’articolo 13 per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell’allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido, determinato sulla base della metodologia di cui all’articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all’articolo 13 per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 se, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell’allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
3. Nell’effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell’Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. Le autorità competenti effettuano tali calcoli a livello della classe di strumenti finanziari cui si applica il test di liquidità stabilito all’articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all’articolo 13 per i derivati.
4. Prima di sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti verificano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.
Art. 17 Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni
Art. 18 Disposizioni transitorie
Art. 19 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'articolo 18 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker