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Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 26, paragrafo 9, terzo comma,

Ai fini dell'efficace analisi dei dati da parte delle autorità competenti, gli standard e i formati utilizzati per la segnalazione delle operazioni dovrebbero essere coerenti.

Alla luce delle prassi di mercato, dell'esperienza in materia di vigilanza e degli sviluppi del mercato, la definizione di operazione a fini di segnalazione dovrebbe essere ampia. Essa dovrebbe coprire gli acquisti e le vendite di strumenti da segnalare nonché altri casi di acquisizione o cessione di strumenti da segnalare, poiché anche questi possono far sorgere timori in materia di abusi di mercato. Inoltre, possono far sorgere timori di eventuali abusi di mercato le modifiche dell'importo nozionale in quanto sono per natura analoghe a operazioni aggiuntive di acquisto o di vendita. Affinché le autorità competenti possano distinguere tali modifiche da altri acquisti o vendite, occorre riportare specificamente nelle segnalazioni delle operazioni le informazioni relative a tali modifiche.

Il concetto di operazione non dovrebbe includere atti o eventi che non occorre segnalare alle autorità competenti ai fini della sorveglianza del mercato. Per garantire che le informazioni su tali atti ed eventi non siano incluse nelle segnalazioni delle operazioni, occorre escluderle specificamente dalla definizione di operazione.

Per chiarire quali imprese di investimento hanno l'obbligo di segnalare le operazioni, occorre specificare le attività o i servizi che conducono a un'operazione. Di conseguenza, occorre considerare che un'impresa di investimento esegue un'operazione quando effettua un servizio o un'attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 1, 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, prende la decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente, o trasferisce strumenti finanziari da o verso conti, purché in ciascun caso tali servizi o attività abbiano dato luogo a un'operazione. Tuttavia, conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che si considera abbiano trasmesso ordini che danno luogo a operazioni non dovrebbero essere considerate come imprese che hanno eseguito tali operazioni.

Per evitare la mancata segnalazione o la doppia segnalazione da parte delle imprese di investimento che si trasmettono reciprocamente ordini, l'impresa di investimento che intende trasmettere l'ordine dovrebbe decidere insieme all'impresa che riceve l'ordine se l'impresa ricevente segnalerà tutti i dettagli dell'operazione risultante oppure se inoltrerà l'ordine a un'altra impresa di investimento. In mancanza di accordo, l'ordine dovrebbe essere considerato non trasmesso e ciascuna impresa di investimento dovrebbe presentare la propria segnalazione contenente [tutti] i dettagli inerenti all'operazione che ciascuna impresa di investimento sta segnalando. Inoltre, occorre specificare i dettagli relativi all'ordine che deve essere trasmesso tra le imprese, al fine di garantire che le autorità competenti ricevano informazioni pertinenti, accurate e complete.

Per individuare in modo certo ed efficiente le imprese di investimento responsabili dell'esecuzione delle operazioni, tali imprese dovrebbero provvedere a identificarsi nella segnalazione dell'operazione presentata in ottemperanza al loro obbligo di segnalazione delle operazioni tramite gli identificativi dei soggetti giuridici convalidati, rilasciati e debitamente rinnovati (LEI).

Per assicurare l'identificazione coerente e solida delle persone fisiche indicate nelle segnalazioni delle operazioni, queste dovrebbero essere identificate dalla concatenazione del paese di cui hanno la cittadinanza seguito dagli identificativi assegnati dal paese di cui tali persone hanno la cittadinanza. Qualora tali identificativi non siano disponibili, le persone fisiche dovrebbero essere identificate mediante identificativi creati a partire dalla concatenazione della loro data di nascita e del loro nome.

Per agevolare la sorveglianza del mercato, l'identificazione del cliente dovrebbe essere coerente, unica e solida. Le segnalazioni delle operazioni dovrebbero pertanto comprendere il nome completo e la data di nascita dei clienti costituiti da persone fisiche e dovrebbero identificare i clienti costituiti da soggetti giuridici mediante il rispettivo codice LEI.

Le persone o gli algoritmi informatici che prendono le decisioni di investimento possono essere responsabili di abusi di mercato. Pertanto, al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, ove le decisioni di investimento siano prese da una persona diversa dal cliente o da un algoritmo informatico, la persona o l'algoritmo dovrebbero essere identificati nella segnalazione dell'operazione tramite identificativi unici, solidi e coerenti. Se in un'impresa di investimento la decisione di investimento è presa da più di una persona, dovrebbe essere identificata nella segnalazione la persona che assume la responsabilità primaria della decisione.

Le persone o gli algoritmi informatici responsabili della determinazione della sede cui accedere o dell'impresa di investimento cui devono essere trasmessi gli ordini o di qualsivoglia altra condizione relativa all'esecuzione dell'ordine possono rendersi responsabili di abusi di mercato. Pertanto, al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, nella segnalazione dell'operazione si dovrebbe identificare la persona o l'algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile di tali attività. Ove siano interessati una persona e un algoritmo informatico, oppure più persone o algoritmi, l'impresa di investimento dovrebbe determinare, in modo coerente secondo criteri prestabiliti, quale persona o algoritmo è il responsabile principale di tali attività.

Per consentire l'efficace monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle operazioni dovrebbero comprendere informazioni precise su qualsivoglia variazione della posizione di un'impresa di investimento o del suo cliente derivante da un'operazione da segnalare nel momento in cui ha avuto luogo l'operazione. Le imprese di investimento dovrebbero pertanto compilare i campi collegati di una singola segnalazione in modo coerente e dovrebbero segnalare un'operazione o «gambe» diverse di un'operazione in modo tale che l'insieme delle loro segnalazioni fornisca un quadro generale chiaro che rispecchia esattamente le variazioni della posizione.

Le operazioni di vendita allo scoperto dovrebbero essere specificamente contrassegnate come tali, a prescindere dal fatto che si tratti di un'operazione di vendita allo scoperto integrale o parziale.

Nel caso di un'operazione riguardante una combinazione di strumenti finanziari l'efficace sorveglianza del mercato presenta sfide particolari. È necessario che l'autorità competente disponga del quadro globale e sia in grado di visualizzare separatamente l'operazione in relazione a ciascuno strumento finanziario che fa parte di un'operazione che interessa più strumenti finanziari. Pertanto, le imprese di investimento che eseguono operazioni riguardanti una combinazione di strumenti finanziari dovrebbero segnalare l'operazione separatamente per ciascuno strumento finanziario e collegare tali segnalazioni al gruppo delle segnalazioni delle operazioni inerenti a tale esecuzione tramite un identificativo unico a livello dell'impresa.

Per salvaguardare l'efficacia della vigilanza sugli abusi di mercato delle persone giuridiche, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i codici LEI siano sviluppati, attribuiti e conservati secondo principi sanciti a livello internazionale, per garantire che le persone giuridiche siano identificate in modo coerente e univoco. Le imprese di investimento dovrebbero acquisire i codici LEI dai loro clienti prima di prestare servizi che comportano obblighi di segnalazione in relazione a operazioni svolte per conto di tali clienti e utilizzare tali codici LEI nelle loro segnalazioni delle operazioni.

Al fine di garantire l'efficiente ed efficace monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle operazioni dovrebbero essere presentate una sola volta e a un'unica autorità competente che può inoltrarle alle altre autorità competenti pertinenti. Pertanto, ove un'impresa di investimento esegua un'operazione, dovrebbe presentare la segnalazione all'autorità competente del suo Stato membro d'origine, a prescindere dall'eventuale partecipazione di una succursale o dal fatto che l'impresa che effettua la segnalazione abbia o no eseguito l'operazione tramite una succursale in un altro Stato membro. Inoltre, ove un'operazione sia eseguita integralmente o parzialmente tramite una succursale di un'impresa di investimento situata in un altro Stato membro, la segnalazione dovrebbe essere presentata una sola volta all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, se non diversamente convenuto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. Per garantire che le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano esercitare la vigilanza sui servizi prestati dalle succursali presenti nel loro territorio, è necessario che ricevano le segnalazioni delle operazioni relative alle attività delle succursali. Per questo motivo, e per consentire l'inoltro delle segnalazioni delle operazioni a tutte le pertinenti autorità competenti per le succursali che partecipano a tali operazioni, è necessario inserire nelle segnalazioni dati granulari sull'attività delle succursali.

Ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato è essenziale che i dati delle segnalazioni delle operazioni siano completi ed esatti. Le sedi di negoziazione e le imprese di investimento dovrebbero pertanto disporre di metodi e disposizioni che garantiscano la presentazione alle autorità competenti di segnalazioni delle operazioni complete ed esatte. I meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento poiché sono oggetto di un regime specifico definito nel regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione3, e sono soggetti a requisiti analoghi per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati.

Per poter seguire gli annullamenti o le rettifiche, l'impresa di investimento dovrebbe conservare i dettagli degli annullamenti e rettifiche fornitile dall'ARM qualora quest'ultimo, conformemente alle istruzioni impartite dall'impresa di investimento, annulli o rettifichi la segnalazione di un'operazione presentata per conto di un'impresa di investimento.

La determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità consente di inoltrare le segnalazioni delle operazioni ad altre autorità competenti e consente agli investitori di individuare le autorità competenti alle quali devono segnalare le loro posizioni corte a norma degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Le norme per la determinazione della pertinente autorità competente stabilite dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno funzionato in modo efficace per la maggior parte degli strumenti finanziari e dovrebbero pertanto rimanere invariate. Tuttavia, dovrebbero essere introdotte nuove norme specifiche per gli strumenti non contemplati dalla direttiva 2004/39/CE, ossia per gli strumenti di debito emessi da un'entità di un paese terzo, le quote di emissioni e i derivati il cui sottostante non ha un identificativo globale, oppure è un paniere o un indice non-SEE.

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker