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Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 5 Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate [Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Sono considerate operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi le operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione per le quali si verifica una delle situazioni seguenti:

  1. a) due membri o partecipanti della sede di negoziazione partecipano all'operazione in una delle seguenti capacità:

    1. i) uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente;

    2. ii) entrambi agiscono per conto proprio;

    3. iii) entrambi agiscono per conto di un cliente;

  2. b) un membro o partecipante della sede di negoziazione agisce in una delle seguenti capacità:

    1. i) agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore;

    2. ii) negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.

Art. 6 Operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato [Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario nei seguenti casi:

  1. a) l’operazione è stata eseguita con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo, laddove i momenti per il calcolo del prezzo coprono un periodo sufficientemente lungo da garantire che non vi sia alcuna relazione con il prezzo di mercato corrente;

  2. b) l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio;

  3. c) l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario, quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico;

  4. d)

  5. e)

  6. f)

  7. g)

  8. h)

  9. i)

  10. j) ogni altra operazione equivalente ad una di quelle di cui alle lettere da a) a c), subordinata a caratteristiche tecniche che non sono in relazione con il prezzo corrente di mercato degli strumenti finanziari negoziati;

  11. k) l’operazione non è un’operazione ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come determinato sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590, o l’operazione è un tipo di operazione figurante nell’elenco di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

Art. 7 Ordini di dimensione elevata [Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Un ordine relativo ad un'azione, un certificato di deposito, un certificato o altro strumento finanziario analogo è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore alle dimensioni minime degli ordini di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.

2. Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 3000000 EUR.

3. Per determinare gli ordini di dimensione elevata, le autorità competenti calcolano, conformemente al paragrafo 4, il volume medio giornaliero degli scambi per le azioni, i certificati di deposito, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione.

4.

Il calcolo di cui al paragrafo 3 presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) include le operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario, sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse;

  2. b) copre il periodo avente inizio il 1o gennaio dell'anno civile precedente e avente fine il 31 dicembre dell'anno civile precedente oppure, se del caso, la parte dell'anno civile in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione tra il 1o e il 31 dicembre del precedente anno civile.

5. A meno che vengano modificati il prezzo o le altre condizioni pertinenti per l'esecuzione dell'ordine, la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 continua ad applicarsi agli ordini di dimensione elevata inseriti in un book di negoziazione che, a seguito dell'esecuzione parziale, scendano al di sotto della soglia applicabile allo strumento finanziario stabilita a norma dei paragrafi 1 e 2.

6. Prima che l’azione, il certificato di deposito, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell’Unione, l’autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di:

  1. a) eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario;

  2. b) altri strumenti finanziari analoghi o precedenti dello stesso emittente;

  3. c) altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche analoghe.

L’autorità competente pubblica tale stima del volume medio giornaliero degli scambi.

7. La stima del volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 6 è utilizzata per il calcolo degli ordini di dimensione elevata durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, il certificato o lo strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.

8. L'autorità competente calcola il volume medio giornaliero degli scambi, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 7.

9. Il volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 8 è utilizzato per il calcolo degli ordini di dimensione elevata fino a quando non si applichi il valore medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente al paragrafo 3.

10. Ai fini del presente articolo, il volume medio giornaliero degli scambi è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi di un particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato. Il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato è il numero di giorni di negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario stabilito conformemente all'articolo 4.

Art. 8 Tipo e dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini [Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:

  1. a) è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema;

  2. b) per gli ordini diversi dagli ordini iceberg, non può interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;

  3. c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.

2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, hanno una delle seguenti dimensioni:

  1. a) nel caso di ordini iceberg, dimensioni pari o superiore a 10000 EUR;

  2. b) per tutti gli altri ordini, dimensioni pari o superiori al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema.

3. L’ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte dell’importo e in un ordine non pubblicato per la parte restante dell’importo, in cui l’ordine relativo all’importo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l’esecuzione dell’ordine relativo all’importo pubblicato.

Sezione 2. Trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione

Art. 9 Modalità di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili [Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le modalità che l'internalizzatore sistematico adotta per rispettare l'obbligo di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) le modalità includono tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che le informazioni da pubblicare siano attendibili, continuamente verificate per individuare eventuali errori, e corrette non appena gli errori vengano scoperti;

  2. b) le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;

  3. c) le modalità consentono di rendere le informazioni accessibili al pubblico su base non discriminatoria;

  4. d) le modalità includono la pubblicazione della data e dell'ora in cui le quotazioni sono state immesse o modificate conformemente all'articolo 50 della direttiva 2014/65/UE, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/5749.

Art. 10 Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato (Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)

I prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se al momento della pubblicazione sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4.

Se non esistono quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all’articolo 4 per tale strumento finanziario, i prezzi pubblicati dall’internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario in sedi di negoziazione diverse dal mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all’articolo 4.

Tuttavia, i prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico relativamente alle azioni e ai certificati di deposito sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato solo se tali prezzi sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo e rispettano gli incrementi di prezzo minimi corrispondenti alle dimensioni dei tick di cui all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/5887.

Art. 11 Dimensione standard del mercato [Articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. La dimensione standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento finanziario, calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e alle tabelle 3 e 3 bis dell’allegato II.

2. Per determinare la dimensione standard del mercato applicabile ad un determinato strumento finanziario ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il valore medio delle operazioni riguardo a tutte le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione per i quali esiste un mercato liquido e per i quali esse sono l'autorità competente.

3.

Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) tiene conto delle operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario in questione sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse;

  2. b) copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione;

  3. c) esclude le operazioni con «modalità post-negoziazione per dimensione elevata» di cui alla tabella 4 dell'allegato I.

I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente.

4. Prima che l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il valore medio delle operazioni, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche simili, e assicura la pubblicazione della stima.

5. La stima del valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 4 è utilizzata per determinare la dimensione standard del mercato per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.

6. L'autorità competente calcola il valore medio delle operazioni, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 5.

7. Il valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 6 si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione e fino all'applicazione di un nuovo valore medio delle operazioni calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

8. Ai fini del presente articolo, il valore medio delle operazioni è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi relativo al particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero complessivo delle operazioni eseguite per tale strumento finanziario nel periodo considerato.

Art. 11 bis Dimensione delle quotazioni al di sotto della quale si applicano gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento (UE) n. 600/2014 (Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014)

L’obbligo di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi si applica agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi fino a due volte la dimensione standard del mercato determinata conformemente all’articolo 11.

Art. 11 ter Dimensione minima delle quotazioni (Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)

La dimensione minima delle quotazioni per ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato o altro strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione è pari alla dimensione standard del mercato determinata conformemente all’articolo 11.

Capo III. Trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione e per le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione

Art. 12 Obblighi di trasparenza post-negoziazione [Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.

I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di ogni operazione applicando le tabelle di riferimento 2, 3 e 4 dell’allegato I.

I nomi dei campi di cui alla tabella 3 dell’allegato I sono resi pubblici utilizzando le stesse convenzioni sui nomi specificate nell’identificativo dei campi di tale tabella.

2. In caso di annullamento della comunicazione dell’operazione precedentemente pubblicata, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell’operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l’indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell’allegato I.

3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:

  1. a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I;

  2. b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I.

4. Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

5.

6.

Art. 13 Applicazione della trasparenza post-negoziazione a taluni tipi di operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni [Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'obbligo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica alle seguenti operazioni:

  1. a) le operazioni escluse elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione10, ove applicabile;

  2. b) le operazioni give-up o le operazioni give-in, che sono una delle operazioni seguenti:

    1. i) un’operazione in cui un’impresa di investimento passa l’operazione di un cliente a un’altra impresa di investimento o riceve l’operazione di un cliente da un’altra impresa di investimento per il trattamento post-negoziazione;

    2. ii) un’operazione in cui un’impresa di investimento che esegue un’operazione la passa a un’altra impresa di investimento o la riceve da un’altra impresa di investimento allo scopo di coprire la posizione che si è impegnata ad assumere nei confronti di un cliente.

  3. c)

  4. d)

Art. 14 Pubblicazione in tempo reale delle operazioni [Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, le informazioni post-negoziazione sono pubblicate:

  1. a) se l'operazione è effettuata durante l'orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro un minuto dall'operazione in questione;

  2. b) se l'operazione è effettuata fuori dall'orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione, prima dell'apertura del giorno di negoziazione successivo della sede di negoziazione.

2. Per le operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione, le informazioni post-negoziazione sono pubblicate:

  1. a) se l'operazione è effettuata durante l'orario di contrattazione giornaliero del mercato più rilevante in termini di liquidità determinato in conformità all'articolo 4 per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato e altro strumento finanziario analogo o durante l'orario di contrattazione giornaliero dell'impresa di investimento, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro un minuto dall'operazione in questione;

  2. b) se l'operazione ha luogo in un caso non contemplato alla lettera a), immediatamente dopo l'inizio dell'orario di contrattazione giornaliero dell'impresa di investimento e, al più tardi, prima dell'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità determinato in conformità dell'articolo 4.

3. Le informazioni relative ad un'operazione di portafoglio sono pubblicate per ciascuna operazione componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di attribuire un prezzo a ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato e altro strumento finanziario analogo. Ciascuna operazione componente è valutata separatamente al fine di determinare se la pubblicazione differita sia applicabile all'operazione ai sensi dell'articolo 15.

Art. 15 Pubblicazione differita delle operazioni [Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi al termine del periodo pertinente di cui alle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

  1. a) si tratta di un'operazione tra un'impresa di investimento, che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, e un'altra controparte;

  2. b) le dimensioni dell'operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili specificate nelle tabelle 4, 5 o 6 dell'allegato II, a seconda dei casi.

2. Le pertinenti dimensioni minime ammissibili ai fini del paragrafo 1, lettera b), sono determinate in conformità del volume medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente all'articolo 7.

3.

Per le operazioni per le quali è autorizzata la pubblicazione differita fino alla fine del giorno di negoziazione, come specificato nelle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli delle operazioni:

  1. a) per quanto possibile in tempo reale dopo la fine del giorno di negoziazione, compresa l'asta di chiusura, se del caso, per le operazioni eseguite oltre due ore prima della fine del giorno di negoziazione;

  2. b) entro l'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità, per le operazioni non contemplate alla lettera a).

Per le operazioni effettuate al di fuori delle sedi di negoziazione, il giorno di negoziazione e l'asta di chiusura sono quelli del mercato più rilevante in termini di liquidità stabilito ai sensi dell'articolo 4.

4. Quando un’operazione tra due imprese di investimento è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l’autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l’autorità competente dell’impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell’operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell’articolo 21 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Art. 16 Riferimento al giorno di negoziazione e all'orario giornaliero di contrattazione

1. In relazione alle sedi di negoziazione, per giorno di negoziazione si intendono i giorni in cui la sede di negoziazione è aperta alla negoziazione.

2. Per orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione o di un'impresa di investimento si intendono le ore che la sede di negoziazione o l'impresa di investimento ha precedentemente stabilito come orario di contrattazione e comunicato al pubblico.

3. Per apertura del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende l'inizio dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione.

4. Per fine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende la fine dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione.

Capo IV. Disposizioni comuni in materia di calcoli a fini di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

Art. 17 Metodologia, data di pubblicazione e data di applicazione dei calcoli a fini di trasparenza [Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Entro il 1o marzo di ogni anno successivo alla data di applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e l’ESMA, in relazione a ciascuno strumento finanziario per il quale esse sono l’autorità competente, raccolgono i dati, effettuano i calcoli e assicurano la pubblicazione di quanto segue:

  1. a) la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;

  2. b) il volume medio giornaliero degli scambi al fine di stabilire le dimensioni degli ordini di dimensione elevata, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3;

  3. c) il valore medio delle operazioni per determinare la dimensione standard del mercato di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e le soglie di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.

2. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 per il periodo compreso tra il primo lunedì di aprile dell’anno in cui le informazioni sono pubblicate e il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell’anno successivo.

3. Le autorità competenti assicurano che le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del paragrafo 1 siano regolarmente aggiornate ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 e che tutte le modifiche di ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato o altro strumento finanziario analogo che incidono significativamente sui precedenti calcoli e sulle informazioni pubblicate siano incluse negli aggiornamenti.

4. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, il volume degli scambi in relazione ad uno strumento finanziario è calcolato sommando il risultato ottenuto moltiplicando, per ciascuna operazione eseguita durante un determinato periodo di tempo, il numero di unità dello strumento finanziario scambiate tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario applicabile all'operazione.

5. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.

6. Quando l'ESMA o le autorità competenti chiedono informazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono tali informazioni conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

7. Quando la dimensione dell’operazione determinata ai fini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 11 ter e dell’articolo 15, paragrafo 1, è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell’operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 20 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 19 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker