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Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 3,

Un elevato livello di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), attraverso internalizzatori sistematici o al di fuori di tali strutture. Questo elevato livello di trasparenza dovrebbe altresì assicurare che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari negoziati in diverse sedi di negoziazione non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e che gli investitori non ne siano penalizzati.

Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste deroghe alla trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza post-negoziazione per evitare che l'obbligo di comunicare gli ordini e le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. È pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione.

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento.

Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati e tutte le piattaforme multilaterali di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione.

È opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i servizi finanziari nell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e per gli strumenti simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento.

Il regolamento (UE) n. 600/2014 ricomprende nell'ambito di applicazione del regime di trasparenza gli strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, ETF, certificati, azioni e altri strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale negoziati solo negli MTF. Per creare un regime di trasparenza complessivo e uniforme, è necessario calibrare il contenuto delle informazioni pre-negoziazione che devono essere pubblicate dalle sedi di negoziazione.

Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione (request for quote) dovrebbero rendere pubblici almeno i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio.

La metodologia specifica e i dati necessari per effettuare i calcoli necessari per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e agli strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicati assieme agli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati da presentare alle sedi di negoziazione, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione a fini di trasparenza e degli altri calcoli previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/577, della Commissione2.

Il regime di trasparenza pre-negoziazione e di trasparenza post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. In particolare, una determinazione statica dei mercati più rilevanti in termini di liquidità, degli ordini di dimensione elevata e della dimensione standard del mercato non rifletterebbe adeguatamente le modifiche periodiche dei modelli di negoziazione che riguardano gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e gli strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale. Pertanto, è essenziale stabilire i necessari calcoli da eseguire, compresi i periodi di tempo di cui tener conto nell'effettuare i calcoli, i periodi di tempo durante i quali i risultati dei calcoli sono applicabili, i metodi di calcolo e l'indicazione dell'autorità competente cui spetta eseguire i calcoli conformemente alla determinazione dell'autorità competente ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione3. A tal fine, per evitare distorsioni del mercato, i periodi per il calcolo dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati per riflettere le condizioni di mercato. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web.

Per effettuare i calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, dovrebbero essere determinati il contenuto, la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione devono rispondere alle richieste, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. I risultati dei calcoli effettuati sulla base dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 devono essere pubblicati, in modo che i partecipanti al mercato ne siano informati e che la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sia garantita nella pratica. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i risultati dei calcoli all'ESMA, la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web.

Per gli ETF, diversamente che per azioni, certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, il volume medio giornaliero degli scambi non appare un parametro adeguato per calibrare le soglie per determinare gli ordini di dimensione elevata. Per questi strumenti, il volume giornaliero degli scambi non riflette adeguatamente la misura della liquidità effettiva, dato che i meccanismi di creazione e di rimborso inerenti agli ETF permettono di accedere ad una liquidità supplementare non dichiarata. Per ridurre il rischio di elusione, è altresì importante che due EFT aventi lo stesso sottostante abbiano le stesse soglie per gli ordini di dimensione elevata, indipendentemente dal fatto che abbiano o no lo stesso volume giornaliero degli scambi. Pertanto, è opportuno fissare un'unica soglia per gli ordini di dimensione elevata, valida per tutti gli EFT, che dovrebbe applicarsi indipendentemente dal sottostante o dalla liquidità.

Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il soggetto interessato assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali, quando i sistemi disponibili non consentono una pubblicazione entro un periodo più breve.

Le imprese di investimento dovrebbero pubblicare le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato. Di conseguenza, è opportuno stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero comunicare i dettagli delle operazioni ai dispositivi di pubblicazione autorizzati, e le relative disposizioni dovrebbero applicarsi in combinazione con i requisiti applicabili ai dispositivi di pubblicazione autorizzati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione.

Gli investitori hanno bisogno di disporre di informazioni attendibili e aggiornate sul livello degli interessi di negoziazione negli strumenti finanziari. Le informazioni su taluni tipi di operazioni, quale il trasferimento di strumenti finanziari come garanzie reali, non fornirebbero informazioni utili agli investitori per quanto riguarda il livello dei veri interessi di negoziazione in uno strumento finanziario. Imporre alle imprese di investimento l'obbligo di rendere pubbliche tali operazioni causerebbe notevoli problemi operativi e costi, senza migliorare il processo di formazione dei prezzi. Pertanto, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione dovrebbero applicarsi solo nel caso di acquisto o di vendita di azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altro strumento finanziario analogo. È essenziale che determinate operazioni, quali quelle che prevedono l'uso di uno dei predetti strumenti a fini di garanzia, di prestito o altro, quando lo scambio è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato, non siano pubblicate, dato che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo e rischierebbero di creare confusione per gli investitori, oltre a ostacolare l'esecuzione alle condizioni migliori.

Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente.

Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione.

È importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-to-back), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubblicazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.

Per assicurare che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, è opportuno prevedere la raccolta di taluni dati e la tempestiva pubblicazione dei mercati più rilevanti in termini di liquidità, degli ordini di dimensione elevata, delle soglie per la pubblicazione differita e della dimensione standard del mercato.

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, per assicurare che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. (1) «operazione di portafoglio»: operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente come un unico lotto e ad uno specifico prezzo di riferimento;

  2. (2)

  3. (3)

  4. (4) «internalizzatore sistematico»: impresa di investimento di cui alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 2 Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo [Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le operazioni su azioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo in uno dei casi seguenti:

  1. a) l’operazione è stata eseguita con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo, laddove i momenti per il calcolo del prezzo coprono un periodo sufficientemente lungo da garantire che non vi sia alcuna relazione con il prezzo di mercato corrente;

  2. b) l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio che comprende cinque o più azioni diverse;

  3. c) l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico;

  4. j) l’operazione non è un’operazione ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come determinato sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione5, o è un tipo di operazione figurante nell’elenco di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

  5. d)

  6. e)

  7. f)

  8. g)

  9. h)

  10. i)

Capo II. Trasparenza pre-negoziazione

Sezione 1. Trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione

Art. 3 Obblighi di trasparenza pre-negoziazione [Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici la gamma di prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi. Le informazioni sono rese pubbliche conformemente al tipo di sistema di negoziazione che gestiscono, secondo la tabella 1 dell'allegato I.

I dettagli dei dati pre-negoziazione da rendere pubblici sono quelli specificati alla tabella 1 ter dell’allegato I.

2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi «indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione», secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento.

Art. 4 Mercato più rilevante in termini di liquidità [Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, per mercato più rilevante in termini di liquidità per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi si intende la sede di negoziazione nell'Unione che presenta il volume più elevato degli scambi dello strumento finanziario.

2. Per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il volume degli scambi in base alla metodologia di cui all'articolo 17, paragrafo 4, per ciascuno strumento finanziario per il quale esse sono l'autorità competente e per ogni sede di negoziazione in cui lo strumento finanziario è negoziato.

3. Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) include, per ciascuna sede di negoziazione, le operazioni eseguite secondo le regole della sede di negoziazione, escludendo il prezzo di riferimento e le operazioni concordate che riportano uno degli indicatori di cui alla tabella 4 dell'allegato I, e le operazioni eseguite sulla base di almeno un ordine che ha beneficiato di una deroga relativa agli ordini di dimensione elevata e le cui dimensioni sono superiori alla soglia applicabile per gli ordini di dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 7;

  2. b) copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

4. Fino a quando il mercato più rilevante in termini di liquidità per uno specifico strumento finanziario è determinato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3, il mercato più rilevante in termini di liquidità è uno tra i seguenti:

  1. a) il mercato regolamentato nel quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta;

  2. b) se lo strumento finanziario non è reso disponibile per la negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione, il sistema multilaterale di negoziazione nel quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione tra il 1o e il 31 dicembre del precedente anno civile.

6. La determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui al paragrafo 4 si applica a partire dal giorno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.

Art. 5 Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate [Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Sono considerate operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi le operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione per le quali si verifica una delle situazioni seguenti:

  1. a) due membri o partecipanti della sede di negoziazione partecipano all'operazione in una delle seguenti capacità:

    1. i) uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente;

    2. ii) entrambi agiscono per conto proprio;

    3. iii) entrambi agiscono per conto di un cliente;

  2. b) un membro o partecipante della sede di negoziazione agisce in una delle seguenti capacità:

    1. i) agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore;

    2. ii) negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.

Art. 6 Operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato [Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario nei seguenti casi:

  1. a) l’operazione è stata eseguita con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo, laddove i momenti per il calcolo del prezzo coprono un periodo sufficientemente lungo da garantire che non vi sia alcuna relazione con il prezzo di mercato corrente;

  2. b) l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio;

  3. c) l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario, quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico;

  4. d)

  5. e)

  6. f)

  7. g)

  8. h)

  9. i)

  10. j) ogni altra operazione equivalente ad una di quelle di cui alle lettere da a) a c), subordinata a caratteristiche tecniche che non sono in relazione con il prezzo corrente di mercato degli strumenti finanziari negoziati;

  11. k) l’operazione non è un’operazione ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come determinato sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590, o l’operazione è un tipo di operazione figurante nell’elenco di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

Art. 7 Ordini di dimensione elevata [Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Un ordine relativo ad un'azione, un certificato di deposito, un certificato o altro strumento finanziario analogo è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore alle dimensioni minime degli ordini di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.

2. Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 3000000 EUR.

3. Per determinare gli ordini di dimensione elevata, le autorità competenti calcolano, conformemente al paragrafo 4, il volume medio giornaliero degli scambi per le azioni, i certificati di deposito, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione.

4.

Il calcolo di cui al paragrafo 3 presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) include le operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario, sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse;

  2. b) copre il periodo avente inizio il 1o gennaio dell'anno civile precedente e avente fine il 31 dicembre dell'anno civile precedente oppure, se del caso, la parte dell'anno civile in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione tra il 1o e il 31 dicembre del precedente anno civile.

5. A meno che vengano modificati il prezzo o le altre condizioni pertinenti per l'esecuzione dell'ordine, la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 continua ad applicarsi agli ordini di dimensione elevata inseriti in un book di negoziazione che, a seguito dell'esecuzione parziale, scendano al di sotto della soglia applicabile allo strumento finanziario stabilita a norma dei paragrafi 1 e 2.

6. Prima che l’azione, il certificato di deposito, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell’Unione, l’autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di:

  1. a) eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario;

  2. b) altri strumenti finanziari analoghi o precedenti dello stesso emittente;

  3. c) altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche analoghe.

L’autorità competente pubblica tale stima del volume medio giornaliero degli scambi.

7. La stima del volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 6 è utilizzata per il calcolo degli ordini di dimensione elevata durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, il certificato o lo strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.

8. L'autorità competente calcola il volume medio giornaliero degli scambi, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 7.

9. Il volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 8 è utilizzato per il calcolo degli ordini di dimensione elevata fino a quando non si applichi il valore medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente al paragrafo 3.

10. Ai fini del presente articolo, il volume medio giornaliero degli scambi è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi di un particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato. Il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato è il numero di giorni di negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario stabilito conformemente all'articolo 4.

Art. 8 Tipo e dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini [Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:

  1. a) è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema;

  2. b) per gli ordini diversi dagli ordini iceberg, non può interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;

  3. c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.

2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, hanno una delle seguenti dimensioni:

  1. a) nel caso di ordini iceberg, dimensioni pari o superiore a 10000 EUR;

  2. b) per tutti gli altri ordini, dimensioni pari o superiori al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema.

3. L’ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte dell’importo e in un ordine non pubblicato per la parte restante dell’importo, in cui l’ordine relativo all’importo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l’esecuzione dell’ordine relativo all’importo pubblicato.

Sezione 2. Trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione

Art. 9 Modalità di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili [Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le modalità che l'internalizzatore sistematico adotta per rispettare l'obbligo di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) le modalità includono tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che le informazioni da pubblicare siano attendibili, continuamente verificate per individuare eventuali errori, e corrette non appena gli errori vengano scoperti;

  2. b) le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;

  3. c) le modalità consentono di rendere le informazioni accessibili al pubblico su base non discriminatoria;

  4. d) le modalità includono la pubblicazione della data e dell'ora in cui le quotazioni sono state immesse o modificate conformemente all'articolo 50 della direttiva 2014/65/UE, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/5749.

Art. 10 Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato (Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)

I prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se al momento della pubblicazione sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4.

Se non esistono quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all’articolo 4 per tale strumento finanziario, i prezzi pubblicati dall’internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario in sedi di negoziazione diverse dal mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all’articolo 4.

Tuttavia, i prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico relativamente alle azioni e ai certificati di deposito sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato solo se tali prezzi sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo e rispettano gli incrementi di prezzo minimi corrispondenti alle dimensioni dei tick di cui all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/5887.

Art. 11 Dimensione standard del mercato [Articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. La dimensione standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento finanziario, calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e alle tabelle 3 e 3 bis dell’allegato II.

2. Per determinare la dimensione standard del mercato applicabile ad un determinato strumento finanziario ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il valore medio delle operazioni riguardo a tutte le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione per i quali esiste un mercato liquido e per i quali esse sono l'autorità competente.

3.

Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) tiene conto delle operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario in questione sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse;

  2. b) copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione;

  3. c) esclude le operazioni con «modalità post-negoziazione per dimensione elevata» di cui alla tabella 4 dell'allegato I.

I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente.

4. Prima che l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il valore medio delle operazioni, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche simili, e assicura la pubblicazione della stima.

5. La stima del valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 4 è utilizzata per determinare la dimensione standard del mercato per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.

6. L'autorità competente calcola il valore medio delle operazioni, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 5.

7. Il valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 6 si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione e fino all'applicazione di un nuovo valore medio delle operazioni calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

8. Ai fini del presente articolo, il valore medio delle operazioni è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi relativo al particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero complessivo delle operazioni eseguite per tale strumento finanziario nel periodo considerato.