Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 25 e l'articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli3, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
La parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede due regimi di aiuti intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli agli allievi degli istituti scolastici. Il primo riguarda la fornitura di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati (programma «Frutta e verdura nelle scuole») e il secondo riguarda la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari (programma «Latte nelle scuole»). Questi due programmi sono sostituiti da un programma unico introdotto dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio4, con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Tale programma unico prevede un nuovo inquadramento comune per gli aiuti dell'Unione destinati alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici (in appresso: «il programma destinato alle scuole»). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione, modificato dal regolamento (UE) 2016/791, conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma destinato alle scuole conformemente al nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1047/20145 e (UE) 2016/2476, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione7 e il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione8. Tali atti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione9.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole elaborano una strategia per la sua attuazione. Per poter valutare l'applicazione del programma destinato alle scuole, è opportuno definire gli elementi della strategia. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno distinguere gli elementi da includere nella strategia da quelli che dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione su richiesta, segnatamente in caso di audit, se non inclusi nella strategia.
Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano il programma destinato alle scuole dovrebbero richiedere l'aiuto dell'Unione su base annuale. Inoltre, il contenuto di tale domanda dovrebbe essere definito.
È opportuno determinare il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre dovrebbero essere specificati gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto. Dovrebbero altresì essere stabilite le sanzioni applicabili dall'autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto sia presentata in ritardo.
Le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere ulteriormente chiarite per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l'esecuzione delle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Il contenuto della documentazione necessaria a sostegno di ciascuna domanda di pagamento dell'aiuto dovrebbe inoltre essere specificato.
Dovrebbero essere definiti i termini relativi ai trasferimenti fra le ripartizioni finanziarie per la frutta e verdura e il latte nelle scuole e la presentazione, il formato e il contenuto delle notifiche di trasferimento alla Commissione.
Al fine di massimizzare l'intero potenziale dei fondi disponibili, la Commissione dovrebbe adottare le misure per riassegnare gli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa dell'aiuto dell'Unione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013. Si dovrebbero definire le condizioni per tali trasferimenti di fondi fra Stati membri.
Al fine di valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole e aiutare gli Stati membri a migliorare ulteriormente le strategie nazionali e regionali, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del monitoraggio e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione dei risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio e la relazione di valutazione. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.
Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare misure di controllo efficaci contro le irregolarità e le frodi. Tali misure dovrebbero prevedere verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto, integrate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma destinato alle scuole.
Gli importi indebitamente erogati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione10.
Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico dovrebbe essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma destinato alle scuole. Oltre alla disposizione concernente il manifesto di cui al regolamento delegato (UE) 2017/40, è opportuno stabilire norme in materia di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e dell'uso dell'emblema dell'Unione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Campo di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 per quanto concerne gli aiuti dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati («Frutta e verdura nelle scuole») e di latte e prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi negli istituti scolastici, alle misure educative di accompagnamento e a taluni costi correlati nell'ambito del programma di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («il programma destinato alle scuole»).
2. Ai fini del programma destinato alle scuole, per «anno scolastico» si intende il periodo che va dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
Art. 2 Strategia degli Stati membri
1. La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/40 include i seguenti elementi:
a) il livello amministrativo al quale il programma destinato alle scuole sarà applicato;
b) le esigenze da affrontare mediante l'attuazione del programma destinato alle scuole e loro classifica in termini di priorità;
c) i risultati previsti da ottenere mediante la realizzazione del programma destinato alle scuole e gli indicatori per misurare il raggiungimento dei risultati ottenuti;
d) la situazione iniziale in relazione alla quale saranno misurati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi, sulla base dei dati disponibili;
e) il bilancio previsto per gli elementi principali del programma destinato alle scuole per quanto attiene alla Frutta e verdura nelle scuole e al Latte nelle scuole nonché il bilancio per gli elementi relativi all'intero programma destinato alle scuole;
f) il gruppo bersaglio;
g) l'elenco di prodotti, per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4, 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole;
h) se i prodotti non sono messi a disposizione a titolo gratuito nell'ambito del programma destinato alle scuole, le disposizioni messe in atto per garantire che l'importo degli aiuti dell'Unione si ripercuota sul prezzo di detti prodotti;
i) se si autorizzano tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione; se si usa un sistema basato sui costi, le disposizioni per valutare la ragionevolezza dei costi presentati dai richiedenti;
j) gli obiettivi e il contenuto delle misure educative di accompagnamento;
k) le procedure per coinvolgere le autorità e parti interessate pertinenti;
l) le procedure per selezionare i fornitori di prodotti, materiali e servizi nell'ambito del programma destinato alle scuole;
m) le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione a titolo del programma.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione su richiesta le seguenti informazioni, se non incluse nella strategia:
a) i criteri di scelta dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole e la o le priorità di cui all'articolo 23, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) le disposizioni per la fornitura e/o la distribuzione dei prodotti, anche in merito ai costi ammissibili, la frequenza e la periodicità previste e, se la distribuzione è consentita nell'ambito dei pasti scolastici abituali, le misure adottate per la conformità con l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/40;
c) se si stabiliscono prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i prodotti, i materiali e i servizi messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione;
d) l'importo degli aiuti nazionali se tali aiuti sono concessi oltre agli aiuti dell'Unione al programma destinato alle scuole;
e) nel caso in cui un programma nazionale esistente sia ampliato o reso più efficace tramite gli aiuti dell'Unione, le disposizioni adottate per garantire il valore aggiunto del programma destinato alle scuole,
e bis) qualora gli Stati membri decidano di versare anticipi degli aiuti a norma dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio1, l’importo massimo dell’anticipo espresso in percentuale degli aiuti cui i richiedenti hanno diritto e le disposizioni per la concessione di tale anticipo;
f) se si distribuiscono i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni adottate per garantire che gli aiuti dell'Unione siano pagati unicamente per la componente latte di tali prodotti e non superino l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013;
g) le strutture, le disposizioni e i formulari messi in atto per il monitoraggio e la valutazione del programma destinato alle scuole conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 e per i controlli di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
3. La Commissione pubblica le strategie degli Stati membri.
Art. 3 Domande di aiuto dell'Unione da parte degli Stati membri
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri presentano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico successivo e, se del caso, aggiornano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico in corso. Tali domande contengono le seguenti informazioni:
a) informazioni relative all'anno scolastico successivo:
i) la ripartizione indicativa degli aiuti per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione1;
ii) l'intenzione di trasferire parte della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole» o il Latte nelle scuole verso l'altra ripartizione, fino alla percentuale massima di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché la percentuale e l'importo del trasferimento;
iii) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole e l'importo massimo aggiuntivo richiesto nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare;
iv) l'importo della ripartizione indicativa non richiesto, se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole«;
v) l'importo totale richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole o Latte nelle scuole;
b) informazioni relative all'anno scolastico in corso:
i) il trasferimento fra le ripartizioni definitive di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
ii) se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole», l'importo non richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole e/o per il Latte nelle scuole;
iii) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore dell'intero importo della ripartizione definitiva degli aiuti per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole messo a loro disposizione per l'anno scolastico in corso, nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare.
Gli importi di cui al presente articolo sono espressi in euro.
Art. 3 bis Domande di anticipo degli aiuti presentate dai richiedenti
1. Gli Stati membri che decidono di versare anticipi degli aiuti, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116, stabiliscono la forma, il contenuto, la frequenza e il termine delle domande di anticipo degli aiuti presentate dai richiedenti.
2. Gli Stati membri specificano i documenti da presentare a sostegno delle domande di anticipo degli aiuti, compresi i documenti necessari per calcolare l’importo cui i richiedenti hanno diritto.
Art. 4 Domanda di aiuto presentata dai richiedenti
1. Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 6.
1 bis. I richiedenti presentano una domanda di aiuto, anche nel caso in cui sia stato versato un anticipo, per chiedere il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività del programma destinato alle scuole. La domanda di aiuto può essere presentata solo dopo la piena attuazione delle attività cui si riferisce la domanda di aiuto.
2. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni:
a) i quantitativi di prodotti distribuiti per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) l'identificazione del richiedente e il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione unico degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi;
c) il numero di bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico nel registro scolastico dell'istituto scolastico aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma destinato alle scuole durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.
2 bis. Nel caso in cui sia stato versato un anticipo, la domanda di aiuto contiene informazioni sull’importo di tale anticipo.
3. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti e le misure educative di accompagnamento possono coprire periodi di durata compresa fra due settimane e l'intero anno scolastico.
4. Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dal termine del periodo che coprono o, in caso di domande di aiuto relative al monitoraggio, alla valutazione e alla pubblicità, dalla data di consegna del materiale o della prestazione dei servizi.
5.
Qualora il superamento del termine di cui al paragrafo 4 sia inferiore a 60 giorni di calendario, l'aiuto è ridotto:
a) del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni di calendario;
b) del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni di calendario;
Quando il termine è superato di più di 60 giorni di calendario, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.
6. Gli Stati membri specificano i documenti da presentare a sostegno delle domande di aiuto. Come requisito minimo, gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono suffragati da documenti giustificativi attestanti:
a) che i quantitativi sono stati forniti o distribuiti e/o che i materiali o i servizi sono stati forniti ai fini del programma destinato alle scuole; e,
b) qualora lo Stato membro utilizzi un sistema basato sui costi, il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, distribuiti o consegnati, corredato di una ricevuta o di una prova di pagamento o equivalente. Per le domande di aiuto relative a misure educative di accompagnamento e a monitoraggio, valutazione e pubblicità, il documento giustificativo contiene anche la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.
Art. 5 Pagamento dell’aiuto, compreso il versamento di anticipi
1. Gli anticipi dell’aiuto sono versati dall’autorità competente solo su presentazione di una domanda a norma dell’articolo 3 bis del presente regolamento e, qualora sia richiesta la costituzione della cauzione di cui all’articolo 15 ter del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione3, del documento giustificativo della costituzione di tale cauzione, a meno che l’autorità competente non disponga già della prova che la cauzione è stata costituita.
2.
L’aiuto per il rimborso delle spese sostenute per l’attuazione del programma destinato alle scuole è versato dall’autorità competente solo su presentazione di una domanda corredata dei documenti giustificativi richiesti a norma dell’articolo 4. Gli aiuti sono pagati entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto, salvo avvio di indagini amministrative.
Se è stato versato un anticipo, il pagamento degli aiuti è pari alla differenza tra l’importo dell’aiuto da versare e l’importo dell’anticipo versato.
3.
4.
Art. 6 Trasferimenti fra ripartizioni
1. I trasferimenti fra le ripartizioni indicative a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono effettuati nella domanda di aiuti dell'Unione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2.
I trasferimenti fra le ripartizioni definitive a norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui non siano stati effettuati trasferimenti fra ripartizioni indicative, sono notificati nella domanda di aiuto dell’Unione di cui all’articolo 3 del presente regolamento o nella notifica di cui al secondo comma del presente paragrafo.
Gli Stati membri che effettuano trasferimenti fra le ripartizioni definitive dopo il 31 gennaio conformemente al primo comma del presente paragrafo li notificano alla Commissione entro il 31 agosto successivo all’anno scolastico in questione.
Art. 7 Riassegnazione degli aiuti dell'Unione
1.
Sulla base degli importi di aiuti dell'Unione richiesti a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione riassegna le ripartizioni indicative non richieste o loro quote non richieste conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013.
Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.
Se uno Stato membro non presenta una domanda a norma dell'articolo 3, le ripartizioni indicative di detto Stato membro sono considerate non richieste.
2.
La Commissione ha la facoltà di ridistribuire le ripartizioni definitive non richieste o loro quote non richieste per l'anno scolastico in corso come notificato conformemente all'articolo 3, lettera b), fra quegli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della propria ripartizione definitiva.
Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.
La redistribuzione è effettuata nell'ambito della ripartizione per la Frutta e verdura nelle scuole o il Latte nelle scuole, in base alle ripartizioni indicative degli Stati membri richiedenti. Se del caso, gli importi non richiesti dagli Stati membri nella medesima ripartizione possono essere distribuiti agli Stati membri che hanno richiesto importi supplementari per l'altra ripartizione.
3.
L’importo delle ripartizioni indicative che può essere riassegnato a un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 è basato sul livello di utilizzo, da parte di tale Stato membro, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico, rispettivamente, per «Frutta e verdura nelle scuole» e «Latte nelle scuole». Tenendo in considerazione le dichiarazioni trasmesse alla Commissione per le spese effettuate fino al 31 dicembre dell’anno che precede la presentazione della domanda di aiuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione1, l’importo della ripartizione definitiva è calcolato come segue:
a) se l’utilizzo della ripartizione definitiva è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare;
b) se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 50 %, ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa;
c) se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata.
Il calcolo di cui al primo comma non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole o ad una delle sue componenti nei primi due anni di attuazione.
Art. 8 Monitoraggio e valutazione
1.
Il monitoraggio, come stabilito all'articolo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di monitoraggio annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di controllo annuale sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 ottobre dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.
2.
La relazione di valutazione o, se uno Stato membro attua il programma destinato alle scuole a livello regionale, il numero corrispondente di relazioni di valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 riguardano l’attuazione del programma destinato alle scuole nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo incluso nella strategia elaborata a livello nazionale o regionale a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione o le relazioni di valutazione entro il 1o marzo dell’anno civile successivo al termine dei suddetti cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono presentate entro il 1o marzo 2023.
I requisiti minimi in materia di formato e di contenuto della relazione o delle relazioni di valutazione figurano nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione o le relazioni presentate alla Commissione non contengano dati personali.
3. La Commissione pubblica le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione presentate a norma del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2.
Art. 9 Controlli amministrativi
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali disposizioni comprendono le verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di anticipo degli aiuti di cui all’articolo 3 bis e di tutte le domande di aiuto di cui all’articolo 4, prima del pagamento. Gli Stati membri controllano, per ogni domanda, un campione rappresentativo dei documenti giustificativi allegati alla domanda.
2.
3. I controlli amministrativi effettuati con riguardo agli aiuti richiesti per il monitoraggio, la valutazione, la pubblicità e le misure educative di accompagnamento includono la verifica della consegna del materiale e della prestazione dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate.
4. In caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi effettuati per le domande di aiuto di cui all’articolo 4 sono integrati da controlli in loco a norma dell’articolo 10.
Art. 10 Controlli in loco
1. I controlli in loco comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:
a) i registri di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, corredando e integrando i controlli amministrativi con una documentazione pertinente, che includa documenti finanziari quali fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, estratti bancari o altre prove di pagamento e la relativa iscrizione nel registro contabile;
b) l’uso dei prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/40 e del presente regolamento;
c) l’attuazione di misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione di prodotti, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico o se il controllo in loco riguarda l’aiuto richiesto per misure educative di accompagnamento;
d) l’uso di adeguati strumenti pubblicitari, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico.
2.
I controlli in loco sono effettuati durante l’anno scolastico a cui si riferiscono (periodo N) e/o durante i nove mesi successivi (periodo N + 1).
I controlli in loco possono aver luogo durante la realizzazione delle misure educative di accompagnamento.
Ogni controllo in loco è ritenuto completato una volta rilasciata la corrispondente relazione di controllo di cui al paragrafo 6.
3.
Il numero complessivo di controlli in loco riguarda almeno il 5 % dell'aiuto richiesto a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure educative di accompagnamento relativamente a ciascun anno scolastico.
Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di almeno cinque richiedenti.
Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di tutti i richiedenti.
Nel caso in cui un richiedente che non sia un istituto scolastico presenti una domanda di aiuto relativa alla fornitura e alla distribuzione di prodotti, i controlli in loco effettuati presso i locali di tale richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell'articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40.
Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di aiuto relativa alle misure educative di accompagnamento, i controlli in loco presso i locali del richiedente possono essere sostituiti, sulla base di un'analisi dei rischi, da controlli in loco nei luoghi in cui sono realizzate le misure di accompagnamento. Sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri fissano il livello di tali controlli in loco.
4.
Sulla base di un'analisi dei rischi l'autorità competente seleziona i richiedenti da sottoporre a controlli in loco.
A tale scopo, tale autorità tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
a) le diverse aree geografiche;
b) il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato;
c) l'importo dell'aiuto;
d) il tipo di richiedenti;
e) il tipo di misura di accompagnamento, se del caso.
5. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.
6.
L'autorità di controllo competente redige una relazione di controllo su ciascun controllo in loco, in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
Detta relazione consta delle seguenti parti:
a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
i) il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti per i quali è stato richiesto l'aiuto nel caso delle domande relative alla fornitura e distribuzione di prodotti, gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;
ii) i responsabili presenti;
b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
i) i documenti verificati;
ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii) osservazioni e risultati.
Tutte le relazioni di controllo sono completate entro nove mesi dalla fine dell’anno scolastico.
7.
Art. 11 Recupero di importi indebitamente erogati
Per il recupero di pagamenti indebitamente erogati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.
Art. 12 Pubblicità
1. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/40, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione al programma destinato alle scuole.
2. I mezzi di comunicazione e le misure di pubblicità di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/40 nonché i materiali e gli strumenti da usare in abbinamento alle misure educative di accompagnamento recano l'emblema europeo e la menzione «programma destinato alle scuole», e salvo nel caso che le dimensioni dei materiali e degli strumenti lo escludano, del contributo finanziario dell'Unione.
3. Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono un programma destinato alle scuole dello Stato membro.
4. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le scorte esistenti di manifesti e di altri strumenti di pubblicità prodotti conformemente ai regolamenti (UE) 2016/248 e (CE) n. 657/2008.
Art. 13 Notifiche
1. Le notifiche degli Stati membri alla Commissione avvengono per via elettronica avvalendosi delle specifiche tecniche per il trasferimento di dati messe a disposizione dalla Commissione.
2. La forma e il contenuto di tali notifiche è definito sulla base di modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione, dopo averne informato il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Art. 14 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker