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Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione del 28 novembre 2017 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose1, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2003/106/CE del Consiglio2.

La sostanza 3-decen-2-one non è stata approvata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carbendazim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tepralossidim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

Le sostanze cibutrina e triclosano non sono state approvate ai fini del loro uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4, pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

La sostanza triflumuron non è stata approvata ai fini del suo uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, pertanto ne è vietato l'uso nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi» e occorre quindi iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

Le sostanze 5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, benzil-butil-ftalato (BBP), diisobutil ftalato (DIBP), pentaossido diarsenico e fosfato di tris(2-cloroetile) sono elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 in quanto identificate come sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern — SVHC). Di conseguenza, tali sostanze sono soggette ad autorizzazione. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, l'uso di dette sostanze è rigorosamente limitato a fini industriali. Occorre pertanto aggiungere tali sostanze alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il metamidofos nell'allegato III di tale convenzione e pertanto tale sostanza è ora soggetta alla procedura PIC prevista da detta convenzione. La conferenza delle parti ha altresì deciso di sopprimere la voce esistente all'allegato III per «Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)». Di conseguenza, queste modifiche devono essere rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio6, ha deciso di includere le sostanze esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati nell'allegato A della convenzione. Si tratta di sostanze elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e dovrebbero quindi essare aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di attuare la convenzione di Stoccolma.

Tramite regolamento (UE) 2016/293 della Commissione8, a seguito della decisione adottata alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, di elencare tale sostanza nella parte 1 dell'allegato A di detta convenzione, la sostanza chimica esabromociclododecano (HBCDD) è stata aggiunta alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza detta sostanza chimica deve essere inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012.

La convenzione di Stoccolma consente il riciclaggio di articoli che contengono o potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere oppure esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, nonché l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono tali sostanze, a condizione che vengano adottate misure per impedire l'esportazione di eventuali articoli contenenti livelli o concentrazioni di dette sostanze che superano quelli consentiti per la vendita, l'uso, l'importazione o la fabbricazione di tali articoli all'interno del territorio della rispettiva parte. Al fine di attuare tale obbligo nell'Unione, attraverso la loro aggiunta alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 dovrebbe essere vietata l'esportazione degli articoli contenenti una concentrazione delle sostanze menzionate pari o superiori allo 0,1 % in peso quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo.

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

  1. 1) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

  2. 2) L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker