Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 69, l'articolo 89, l'articolo 145, paragrafo 4, l'articolo 147, paragrafo 3, e l'articolo 223, paragrafo 2, e l'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 5, di tale regolamento,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 89, paragrafo 5,
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3. La parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la sua gestione, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite e gli obblighi di comunicazione nel settore vitivinicolo e conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 555/20084 e (CE) n. 436/20095 della Commissione, nonché alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 606/20096 e (CE) n. 607/20097 della Commissione relative alla certificazione dei vini varietali e alle norme amministrative relative ai registri delle entrate e delle uscite. Ai fini della semplificazione, il nuovo atto delegato dovrebbe inoltre comprendere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione8.
Per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione9. È opportuno definire i vari tipi di superfici vitate e di operatori in relazione ai diritti e obblighi specifici disposti per ciascuno di essi in entrambi i regolamenti.
L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per gli impianti viticoli su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. Tuttavia, a norma del paragrafo 4 di tale articolo, alcune superfici sono esentate dal sistema di autorizzazioni. Occorre stabilire norme sulle condizioni di applicazione di tale esenzione. Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze dovrebbero essere usate solo per gli scopi specificati onde evitare l'elusione del nuovo sistema. I prodotti vitivinicoli ottenuti da tali superfici non dovrebbero essere commercializzati salvo se gli Stati membri ritengono che non vi siano rischi di turbativa del mercato. È opportuno che le sperimentazioni viticole in corso e i vivai di piante madri per marze proseguano in conformità alle disposizioni loro applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/560. Al fine di garantire che le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori non contribuiscano a perturbare il mercato, è opportuno stabilire un limite alle dimensioni di tali superfici e subordinare l'esenzione alla condizione che il viticoltore non produca vino a scopi commerciali. Analogamente, tale esenzione dovrebbe essere estesa anche alle organizzazioni che non esercitano un'attività commerciale. Per le superfici stabilite da un produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, è opportuno stabilire una condizione per quanto riguarda l'estensione massima della nuova superficie in modo da evitare di compromettere gli obiettivi generali del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
L'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare. È opportuno definire condizioni specifiche abbinate ad alcuni dei criteri di ammissibilità e di priorità, in modo da garantire la parità delle loro condizioni di attuazione ed evitare l'elusione del sistema da parte dei produttori ai quali le autorizzazioni sono concesse. Inoltre dovrebbero essere mantenuti i tre criteri supplementari introdotti dal regolamento delegato (UE) 2015/560: un criterio di ammissibilità relativo al rischio di usurpazione della notorietà delle indicazioni geografiche protette; un criterio di priorità a favore dei produttori che rispettano le regole del sistema e non hanno vigneti abbandonati nelle loro aziende; e un criterio di priorità a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Il criterio di ammissibilità risponde al bisogno di proteggere la notorietà di specifiche indicazioni geografiche analogamente alla notorietà di specifiche denominazioni di origine, garantendo che non siano minacciate dai nuovi impianti. Il primo criterio di priorità favorisce taluni richiedenti in base al loro comportamento precedente da cui risulta che rispettano le regole del sistema di autorizzazioni e che, finché possiedono superfici vitate fuori produzione che potrebbero generare autorizzazioni di reimpianto, non presentano richiesta di autorizzazione per nuovi impianti. Il secondo criterio di priorità è volto a favorire le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo, al fine di promuovere l'uso sociale di terreni che rischierebbero altrimenti di andare fuori produzione.
In considerazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per tener conto delle diversità naturali e socio-economiche e delle differenti strategie di crescita degli operatori economici nelle diverse zone di un particolare territorio, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i tre criteri supplementari di ammissibilità e di priorità, in modo differenziato a livello regionale, a seconda che si tratti di zone specifiche ammissibili alla denominazione di origine protetta (DOP), di zone specifiche ammissibili all'indicazione geografica protetta (IGP) o di zone senza indicazione geografica. Tali differenze nell'applicazione di tali criteri nelle varie zone di un particolare territorio dovrebbero sempre essere basate sulle diversità tra tali zone.
Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni, quando le loro azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità.
L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato a estirpare e di vigneti con nuovi impianti. Al fine di prevenire irregolarità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di assicurare con mezzi adeguati l'effettiva esecuzione dell'estirpazione e di subordinare la concessione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato all'obbligo di costituire una cauzione. È inoltre necessario specificare che, se l'estirpazione non è eseguita entro il termine di 4 anni stabilito nella suddetta disposizione, i vigneti impiantati sulla superficie oggetto dell'impegno devono essere considerati non autorizzati.
L'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di limitare i reimpianti, sulla base di una raccomandazione di organizzazioni professionali riconosciute e rappresentative, nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. È opportuno definire i motivi o le ragioni di tali decisioni di limitazione per precisarne la portata, assicurando la coerenza del sistema ed evitandone l'elusione. È opportuno far sì che l'automaticità del rilascio delle autorizzazioni al reimpianto di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non comprometta la possibilità, per gli Stati membri, di limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche zone conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3 di detto regolamento. Nondimeno è opportuno precisare che taluni casi specifici possono non essere considerati un'elusione del sistema.
L'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede l'obbligo per alcuni Stati membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. I dettagli delle informazioni da includere nello schedario viticolo dovrebbero essere fissati nel presente regolamento.
L'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti vitivinicoli possono circolare nel territorio dell'Unione soltanto se scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. È opportuno stabilire le norme relative all'uso di tale documento di accompagnamento.
L'esperienza maturata negli Stati membri ha dimostrato che la portata delle esenzioni dall'obbligo di trasportare i prodotti vitivinicoli con un documento di accompagnamento può coprire anche distanze maggiori e una gamma più ampia di operazioni, facilitando così gli spostamenti di vino, senza impedire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. In particolare, è opportuno esonerare anche il succo e il mosto di uva di cui ai codici NC da 200961 a 200969 consegnati a operatori che non sono coinvolti nel processo di vinificazione, in quanto tali operatori non sono soggetti al controllo delle autorità incaricate del settore vitivinicolo e la tracciabilità di tali prodotti può essere garantita per mezzo di un documento commerciale.
La direttiva 2008/118/CE del Consiglio10 contiene disposizioni armonizzate per taluni prodotti sottoposti ad accisa, comprese alcune bevande alcoliche, e prevede un documento amministrativo elettronico e altri documenti che devono accompagnare le partite di tali merci. Al fine di stabilire norme uniformi applicabili all'interno dell'Unione e di semplificare le formalità amministrative per gli operatori, è opportuno disporre che, per l'applicazione della normativa in materia di accise, i documenti di accompagnamento delle partite di prodotti vitivinicoli siano considerati anche documenti di accompagnamento riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Tenuto conto dell'articolo 40 della direttiva 2008/118/CE e al fine di accelerare le formalità amministrative per gli operatori e di presentare maggiori garanzie di affidabilità per la certificazione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno riconoscere l'uso di un sistema d'informazione semplificato per il rilascio dei documenti di accompagnamento elettronici predisposto dagli Stati membri, che stabilisca l'uso di un documento commerciale che contenga almeno i dettagli necessari a identificare il prodotto e a tracciarne la circolazione per quanto riguarda le partite di prodotti vitivinicoli di piccoli produttori e le partite di prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa. Tuttavia, per consentire agli Stati membri che non dispongono ancora di tale sistema d'informazione di predisporlo, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere utilizzati documenti di accompagnamento sia elettronici sia cartacei.
Tenuto conto dell'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare procedure e documenti semplificati che consentano loro di monitorare i movimenti di prodotti vitivinicoli che si svolgono esclusivamente sul loro territorio.
I documenti di accompagnamento possono anche servire a certificare alcune caratteristiche dei prodotti vitivinicoli in generale e l'annata o le varietà di uve da vino e le relative DOP o IGP in particolare. Per garantire la parità di trattamento a tutti gli operatori, il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni alle quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati ai fini di tale certificazione. Per semplificare le formalità amministrative degli operatori e per sollevare le autorità competenti da incombenze ripetitive, è opportuno prevedere la possibilità che queste ultime autorizzino gli speditori a compilare i documenti di accompagnamento e ad autocertificare l'origine o la provenienza e le caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, l'annata e le varietà di uve da vino da cui sono stati ottenuti i prodotti e la DOP o l'IGP del vino.
Quando gli operatori, su richiesta di paesi terzi, hanno l'obbligo di fornire certificati specifici riguardanti le caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di utilizzare una certificazione per prodotti vitivinicoli esportati e stabilirne le condizioni di autenticità e d'uso.
In aggiunta ai documenti di accompagnamento, alcuni documenti complementari, quali le dichiarazioni di esportazione, sono richiesti dalla normativa doganale come prova dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli. È opportuno pertanto definire procedure supplementari per la redazione e la convalida di tali documenti in conformità alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 o in forza dello stesso.
I prodotti vitivinicoli sfusi sono maggiormente esposti a manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati. Per tali partite è pertanto opportuno richiedere informazioni preliminari delle autorità competenti del luogo di carico relativamente ai dettagli inseriti nel documento di accompagnamento, sempre che non sia in uso un sistema d'informazione che consenta all'autorità competente del luogo di scarico di essere a conoscenza di tali dettagli.
Per facilitare i controlli, da parte delle autorità competenti, dei trasporti di partite di prodotti di paesi terzi immessi in libera pratica o di prodotti dell'Unione che sono stati inizialmente esportati e successivamente reimportati nell'Unione, è opportuno richiedere, sui documenti che accompagnano le partite di tali prodotti dopo l'immissione in libera pratica, l'apposizione di un riferimento ai documenti utilizzati per l'immissione in libera pratica o, nel caso di prodotti originari dell'Unione, al documento di accompagnamento rilasciato per la spedizione iniziale o a un altro documento accettato attestante l'origine dei prodotti.
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire norme per armonizzare le misure che il destinatario deve adottare in caso di rifiuto di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento e specificare con quale documento di accompagnamento il prodotto può essere successivamente trasportato.
Per affrontare i casi in cui l'autorità competente ritiene o ha un valido motivo di sospettare che uno speditore abbia commesso una violazione grave delle norme dell'Unione o nazionali nel settore vitivinicolo per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli con documenti di accompagnamento o le condizioni di produzione o la composizione di tali prodotti e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la successiva circolazione o di decidere in merito all'uso futuro del prodotto in questione, è opportuno stabilire norme dettagliate concernenti la procedura che può essere richiesta dall'autorità competente per quanto riguarda i documenti di accompagnamento e lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti in tali casi.
Al fine di garantire un effetto dissuasivo o di ripristinare la legalità in caso di violazioni non gravi riguardanti i documenti di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire norme che consentono all'autorità competente che ha accertato l'irregolarità di adottare le misure appropriate per regolarizzare il trasporto o di adottare misure proporzionate rispetto alle irregolarità, compreso il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione, e di informare l'autorità competente del luogo di carico.
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che siano previste norme relative ai casi di forza maggiore o di eventi imprevisti nel corso del trasporto, in modo tale che il trasportatore sia a conoscenza dei requisiti per regolarizzare il trasporto in questione.
L'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che i prodotti vitivinicoli importati contemplati da detto articolo siano scortati da un certificato redatto da un organismo competente del paese di origine del prodotto e da un bollettino di analisi redatto da un organismo o dipartimento designato dal paese terzo di origine. Al fine di ridurre il numero di documenti richiesti per le importazioni nell'Unione e agevolare i controlli da parte delle autorità competenti degli Stati membri, il certificato e il bollettino di analisi dovrebbero essere combinati per essere integrati in un unico documento, il documento VI-1. Al fine di garantire la certezza del diritto e agevolare gli scambi, è opportuno stabilire disposizioni affinché tale documento sia considerato attestante le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, l'annata o la varietà di uve o una DOP o un'IGP.
Per motivi di armonizzazione e per alleggerire l'onere amministrativo per gli operatori e gli Stati membri, le esenzioni dall'obbligo di presentare il documento VI-1 per i prodotti vitivinicoli importati nell'Unione dovrebbero essere allineate con le esenzioni applicabili ai documenti di accompagnamento delle partite di prodotti vitivinicoli dopo la loro immissione in libera pratica all'interno dell'Unione, con il regime unionale delle franchigie doganali previste dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio12 e con le esenzioni derivanti dalle convenzioni specifiche concernenti le relazioni diplomatiche concluse con i paesi terzi.
Al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di applicare procedure armonizzate e di utilizzare lo stesso tipo di documento indipendentemente dallo Stato membro di destinazione dei prodotti importati, è opportuno fornire un modello del documento VI-1 e del suo estratto, l'estratto VI-2, nonché le modalità dettagliate relative alla procedura da seguire per il loro rilascio.
È opportuno stabilire norme per l'uso del documento VI-1 e dell'estratto VI-2, per garantire che tutte le parti interessate seguano la medesima procedura per l'immissione in libera pratica di una partita. In considerazione della prassi commerciale è opportuno chiarire che, in caso di frazionamento della partita di vino, alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di rilasciare sotto il proprio controllo un estratto del documento VI-1 per scortare ogni nuova partita derivante dal frazionamento.
Al fine di agevolare gli scambi e semplificare le importazioni indirette, è opportuno stabilire norme che specificano i casi in cui non sono necessarie ulteriori analisi per le importazioni da un paese terzo diverso dal paese di origine del prodotto vitivinicolo.
Al fine di affrontare le peculiarità di determinati vini come i vini liquorosi e i vini alcolizzati nonché i vini recanti un'indicazione geografica, è opportuno stabilire norme riguardanti l'uso del documento VI-1 per le partite di tali vini. Al fine di alleviare il compito degli esportatori e delle autorità, la presentazione del documento VI-1 dovrebbe essere sufficiente ad attestare l'indicazione geografica o l'origine vinica dell'alcole addizionato ai vini liquorosi o ai vini alcolizzati, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
Al fine di facilitare gli scambi con paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione europea che prevedono clausole relative al rafforzamento della cooperazione in materia di prevenzione delle frodi e mantengono buone relazioni commerciali con l'Unione, è opportuno autorizzare i produttori stessi di tali paesi a rilasciare i documenti VI-1 e considerare tali documenti come documenti rilasciati da organismi competenti dei paesi terzi, o organismi o dipartimenti designati dai paesi terzi, di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013, analogamente a quanto già autorizzato per i vini originari dell'Unione.
Tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatizzati nel settore vitivinicolo e al fine di facilitare il monitoraggio dei movimenti e dei controlli dei prodotti vitivinicoli, è opportuno autorizzare anche l'utilizzo di sistemi informatizzati e il rilascio di documenti elettronici da parte degli organismi competenti di paesi terzi o direttamente da parte degli operatori di paesi terzi sotto la supervisione delle autorità competenti. L'utilizzazione di sistemi informatizzati, tuttavia, deve essere subordinata al rispetto di determinate condizioni minime e al riconoscimento, da parte dell'Unione, che il sistema di controlli stabiliti in un paese terzo offre sufficienti garanzie in merito alla natura, all'origine e alla tracciabilità dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione da tale paese terzo. È pertanto necessario stabilire tali condizioni minime. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di rilascio degli estratti VI-2 per gli operatori e le autorità competenti, è opportuno autorizzare le autorità degli Stati membri a rilasciare tali estratti mediante sistemi informatizzati, secondo modalità da essi stabilite.
A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite per tali prodotti. Tuttavia, per determinati operatori le cui giacenze o vendite non superano determinate soglie o che vendono unicamente nei propri locali, il mantenimento di un registro costituirebbe un onere sproporzionato. Essi dovrebbero pertanto essere esonerati da tale obbligo. Gli Stati membri dovrebbero tenere un elenco degli operatori che hanno l'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite a fini di trasparenza e di controllo. Inoltre, al fine di garantire la tracciabilità e il monitoraggio della circolazione e delle giacenze di prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire norme per quanto riguarda la necessità di un registro separato per ciascuna impresa, i dettagli sulle modalità di tenuta dello stesso e le operazioni da iscrivere nel registro.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme comuni applicabili a tutti gli operatori. Al fine di agevolare i controlli, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di stabilire norme complementari sui dati da iscrivere nel registro concernenti alcuni prodotti o operazioni da iscrivere nel registro e di richiedere agli operatori di notificare alcuni trattamenti destinati ad essere iscritti nel registro. Tuttavia, poiché tale richiesta potrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati per alcuni operatori, è giustificato limitare la possibilità degli Stati membri di imporre tali notifiche.
Per facilitare la raccolta di informazioni relative al mercato ai fini del monitoraggio e della gestione del mercato, pur limitando gli oneri amministrativi, è opportuno stabilire disposizioni per garantire che siano presentate dichiarazioni di produzione e di giacenza da parte degli operatori interessati stabiliti negli Stati membri che hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo. Tuttavia gli Stati membri che non sono tenuti a mantenere uno schedario viticolo dovrebbero avere la possibilità di chiedere tali dichiarazioni. Al fine di evitare la duplicazione dei dati, gli Stati membri che hanno introdotto lo schedario viticolo contenente informazioni aggiornate annualmente sulla superficie vitata in relazione a ciascun viticoltore dovrebbero essere in grado di esonerare gli operatori dalla dichiarazione di tale superficie nella dichiarazione di produzione.
Al fine di migliorare la tracciabilità e la gestione del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di raccogliere dati complementari per quanto riguarda la produzione di uve e di mosto destinato alla vinificazione. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere dichiarazioni di vendemmia.
Al fine di migliorare la tracciabilità e la gestione del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di raccogliere i dati sulle operazioni che possono intervenire tra la data effettiva di vendemmia e le date di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione relative al trattamento o alla commercializzazione delle uve raccolte e del mosto o del succo di uva da esse derivanti.
Al fine di migliorare la trasparenza e la gestione del mercato, le norme stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni più complete. Inoltre, in caso di assenza di produzione o di giacenze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esentare gli operatori dalla presentazione delle dichiarazioni.
Ai fini dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è opportuno stabilire regole uniformi sui controlli da eseguire in relazione al mercato interno. Pertanto le autorità responsabili del monitoraggio della detenzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli dovrebbero essere dotate degli strumenti necessari a eseguire controlli efficaci secondo norme uniformi applicabili in tutta l'Unione per quanto riguarda il potenziale di produzione, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento, la certificazione e il registro delle entrate e delle uscite.
Ai fini del normale svolgimento dei controlli e del prelievo dei campioni di uve e di prodotti vitivinicoli, è opportuno adottare disposizioni che impediscano agli interessati di ostacolare tali controlli e che impongano loro di agevolare il prelievo dei campioni e di fornire le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
Al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti efficaci per far fronte al rischio di manipolazione fraudolenta dei vini, presso il centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo del Centro comune di ricerca è stata istituita la banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 89, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'impiego di metodi di analisi isotopica di riferimento permette controlli efficaci per quanto riguarda l'arricchimento di prodotti vitivinicoli o l'individuazione dell'aggiunta di acqua in tali prodotti. Insieme ad altre tecniche di analisi, la banca dati analitica di dati isotopici contribuisce a verificare la conformità dei prodotti vitivinicoli all'origine e alla varietà dichiarate. A tal fine è opportuno stabilire disposizioni per l'uso di metodi di analisi isotopica di riferimento e per il mantenimento e l'aggiornamento della banca dati analitica.
Gli Stati membri devono garantire l'efficienza operativa delle autorità preposte ai controlli nel settore vitivinicolo. A tal fine le operazioni di controllo dovrebbero essere coordinate tra le autorità competenti negli Stati membri in cui vi sono più autorità incaricate dei controlli vitivinicoli e gli Stati membri dovrebbero designare un organismo unico responsabile del collegamento tra di essi e con la Commissione.
Ai fini di agevolare i controlli in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per far sì che gli agenti delle autorità competenti dispongano dei poteri d'indagine necessari per garantire il rispetto delle norme.
Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e la conformità alle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, è opportuno mantenere il coordinamento dei controlli e l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti nel settore vitivinicolo. Per rispondere pienamente a questo approccio coordinato, le varie autorità coinvolte nei controlli dei prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa dovrebbero avere accesso alle informazioni sui movimenti di tali prodotti avvenuti ai sensi della direttiva 2008/118/CE e del regolamento (CE) n. 684/2009. A tal fine è opportuno tener conto del sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13.
L'interdipendenza dei mercati del settore vitivinicolo e gli scambi tra gli Stati membri e paesi terzi richiedono una stretta collaborazione tra le varie autorità preposte ai controlli. Allo scopo di rendere più efficace la collaborazione tra gli Stati membri per l'applicazione della normativa nel settore vitivinicolo, è opportuno che le autorità competenti di uno Stato membro possano collaborare con le autorità competenti di un altro Stato membro. A tal fine è opportuno stabilire le norme che disciplinano la mutua assistenza su richiesta. Al fine di semplificare la gestione amministrativa delle spese del prelievo e alla spedizione di campioni, degli esami analitici e organolettici e del ricorso ad un esperto, è opportuno stabilire il principio secondo il quale tali spese sono a carico dall'autorità competente dello Stato membro che richiede il prelievo dei campioni o i servizi di un esperto.
Al fine di migliorare l'efficacia dell'assistenza reciproca delle autorità competenti, è opportuno che il presente regolamento contenga una disposizione sulla forza probante dei risultati dei controlli effettuati a norma del presente regolamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è avvenuto il controllo.
Per lottare efficacemente contro le frodi, per evitare gravi rischi di frode o per adottare misure appropriate in caso di sospetto o di individuazione di una mancata conformità dei prodotti vitivinicoli alle norme dell'Unione, gli organismi di contatto degli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di comunicare reciprocamente in merito a tali casi. A tal fine gli Stati membri interessati dovrebbero utilizzare i sistemi d'informazione messi a disposizione dalla Commissione.
L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede sanzioni amministrative per i casi di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. A norma dell'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative in relazione a impianti non autorizzati. Per assicurare un effetto dissuasivo, gli Stati membri dovrebbero potere graduare tali sanzioni in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti in questione. Il livello minimo di tali sanzioni dovrebbe corrispondere al reddito medio annuale per ettaro delle superfici vitate a livello unionale, calcolate in margine lordo per ettaro di superficie vitata. È opportuno stabilire una graduazione progressiva a partire da questo livello minimo, in funzione della durata della mancata osservanza. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di applicare sanzioni minime più elevate ai produttori in una data zona, se il livello minimo stabilito a livello unionale è inferiore al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in questione. Tale maggiorazione del livello minimo delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in cui si trova la superficie vitata non autorizzata.
Tenuto conto della necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l'utilizzo dei documenti di accompagnamento e delle procedure di certificazione per gli operatori per cui sia accertata o sospettata la mancata osservanza delle norme dell'Unione in materia di produzione o di trasporto di prodotti vitivinicoli, oppure l'utilizzo delle modalità semplificate o delle procedure elettroniche per le importazioni in caso di frode o di rischio per la salute dei consumatori.
Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento e un adeguato monitoraggio del mercato del vino, è opportuno prevedere sanzioni con un effetto dissuasivo che gli Stati membri applicano in funzione della gravità e della ripetizione della mancata osservanza nei casi in cui non sono rispettati l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni.
Per garantire la parità di trattamento degli operatori, è opportuno stabilire norme per i casi di errori palesi e di circostanze eccezionali.
Conformemente all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire norme relative alle comunicazioni da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione. A tal fine è opportuno stabilire la natura e il tipo delle informazioni da fornire e le condizioni di pubblicazione di dette informazioni.
Al fine di agevolare il controllo dei documenti per l'importazione di prodotti vitivinicoli rilasciati da paesi terzi, la Commissione dovrebbe elencare e rendere pubblici gli organismi competenti, gli organismi o i dipartimenti designati e i produttori di vino autorizzati notificati dai paesi terzi ai fini della redazione di tali documenti. Al fine di facilitare le richieste di comunicazione e di assistenza tra gli Stati membri e la Commissione, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro, la Commissione dovrebbe altresì rendere pubblico l'organismo di contatto designato in ciascun paese terzo per i contatti con la Commissione e gli Stati membri.
Al fine di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire disposizioni per l'attuazione del divieto di sovrappressione delle uve. La verifica della corretta applicazione di questo divieto richiede un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale. A tal fine è opportuno fissare norme sulla percentuale minima di alcole contenuto nei sottoprodotti dopo la pressatura delle uve, nonché sulle condizioni dell'obbligo di smaltimento dei sottoprodotti detenuti da persone fisiche o giuridiche o da gruppi di persone, sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Poiché tali condizioni sono direttamente connesse al processo di vinificazione, esse dovrebbero essere elencate insieme alle pratiche enologiche e alle restrizioni applicabili alla produzione di vino di cui al regolamento (CE) n. 606/2009. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto regolamento.
A fini di chiarezza e per garantire la certezza del diritto, dovrebbero essere soppresse le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 che sono sostituite da quelle del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. Per lo stesso motivo, il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/560 dovrebbero essere abrogati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni introduttive
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano, rispettivamente, i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:
a) il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
b) lo schedario viticolo;
c) i documenti di accompagnamento riconosciuti, la certificazione e le norme per le importazioni di vino;
d) il registro delle entrate e delle uscite;
e) le dichiarazioni obbligatorie;
f) i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici;
g) le autorità competenti e la relativa assistenza reciproca;
h) le sanzioni;
i) le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, si applicano le seguenti definizioni:
a) «viticoltore», una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
b) «prodotti vitivinicoli», i prodotti elencati nella parte XII dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dell'aceto di vino di cui ai codici NC 22090011 e 22090019;
c) «particella viticola», parcella agricola quale definita all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
d) «superficie vitata abbandonata», una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, fatti salvi i casi specifici definiti dagli Stati membri, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) «produttore di uva», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarle in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, a fini commerciali;
f) «trasformatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che effettua la trasformazione del vino o per conto della quale è effettuata la trasformazione del vino, il cui risultato sono vini, vini liquorosi, vini spumanti e frizzanti, vini spumanti e frizzanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
g) «rivenditore al minuto», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;
h) «imbottigliamento», il condizionamento finale del vino, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;
i) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento;
j) «commerciante», una persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie;
k) «campagna viticola», la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
l) «collezione di varietà di viti», la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante.
2. Ai fini dei capi da IV a VIII del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 47, e dei capi da IV a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, per «produttore» si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li fa trasformare per proprio conto.
3.
Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, per «piccolo produttore» si intende un produttore che produce in media meno di 1000 ettolitri di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media annua di almeno tre campagne viticole consecutive.
Gli Stati membri possono decidere che la definizione di «piccolo produttore» non comprende i produttori che acquistano uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione per trasformarli in vino.
Capo II. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
Art. 3 Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica all'impianto o al reimpianto delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che soddisfino le condizioni pertinenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.
L’impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione, alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l’esperimento, verrà mantenuta la collezione di varietà di viti o sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.
Quando si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di cui al primo comma l'uva prodotta nelle suddette superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati. Al termine di tali periodi, il produttore:
a) ottiene un’autorizzazione a norma degli articoli 64, 66 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l’uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; o
b) estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze impiantate prima del 1o gennaio 2016 in seguito al rilascio di nuovi diritti d'impianto sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite per fruire di tali diritti fino al termine del periodo di sperimentazione o del periodo di produzione della coltura di piante madri per marze loro concesso. Al termine di tali periodi, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma.
L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alle superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti solo se lo scopo della costituzione di tale collezione è la preservazione delle risorse genetiche delle varietà di viti tipiche di una determinata regione viticola e se la superficie coperta da ciascuna collezione non supera i 2 ettari.
Gli Stati membri possono redigere un elenco delle varietà di uve da vino del loro territorio, classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono ammissibili a livello nazionale o regionale ai fini della costituzione di una collezione di varietà finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono inoltre stabilire una superficie massima della collezione di tali varietà di viti inferiore a 2 ettari, nonché un numero massimo di viti per varietà inferiore al massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento.
3.
L’impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che non sono viticoltori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono soggetti alle condizioni seguenti:
a) la superficie non supera 0,1 ha;
b) la persona fisica o il gruppo di persone fisiche non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un’attività commerciale, equivalenti alla famiglia della persona fisica.
Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.
4. Il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. La nuova superficie impiantata è registrata nello schedario viticolo.
5. L'estirpazione delle superfici che beneficiano dell'esenzione di cui ai paragrafi 2 e 3 non dà luogo a un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, tale autorizzazione è rilasciata nel caso di estirpazione di nuove superfici impiantate nell'ambito dell'esenzione di cui al paragrafo 4.
Art. 4 Criteri di rilascio delle autorizzazioni
1.
Quando gli Stati membri applicano il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni della sezione A dell'allegato I del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio secondo il quale la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio.
Le norme relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella sezione B dell'allegato I.
2. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché il criterio aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti possono applicare tali criteri a livello nazionale o a un livello territoriale inferiore.
3.
Se gli Stati membri applicano uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni delle sezioni da A a H dell'allegato II del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio del comportamento precedente del produttore e delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Le disposizioni relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella sezione I dell'allegato II.
4. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti possono applicare tali criteri uniformemente a livello nazionale oppure secondo diversi livelli d'importanza nelle diverse zone degli Stati membri.
5. L'uso di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto criterio di ammissibilità a uno dei livelli geografici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, è considerato debitamente giustificato ai fini dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento se l'uso è volto a risolvere un problema specifico del settore vitivinicolo a quel particolare livello geografico, che si può risolvere solo grazie a tale restrizione.
6. Fatte salve le disposizioni di cui agli allegati I e II relative ai criteri specifici di ammissibilità e di priorità, gli Stati membri adottano misure aggiuntive, se necessario, per evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano i criteri di ammissibilità e di priorità contenuti nei suddetti allegati.
Art. 5 Autorizzazioni di reimpianto anticipato
Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'obbligo di costituire una cauzione.
In ogni caso, se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 6 Restrizioni al reimpianto
Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento e purché tale decisione sia giustificata dall’esigenza di evitare un palese rischio di svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).
Il rischio di svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:
a) la superficie specifica destinata al reimpianto è situata nella stessa zona a DOP o a IGP della superficie estirpata e se il reimpianto di viti rispetta lo stesso disciplinare della DOP o dell'IGP della superficie estirpata;
b) il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica purché il richiedente si assuma gli stessi impegni figuranti al punto 2, sezioni A e B dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i nuovi impianti.
Capo III. Schedario viticolo
Art. 7 Informazioni minime contenute nello schedario viticolo
1. Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno i dettagli e le specifiche di cui agli allegati III e IV del presente regolamento per ciascun viticoltore.
2. Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che non attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ma che attuano programmi nazionali di sostegno per la ristrutturazione o riconversione dei vigneti, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno le informazioni e le specifiche semplificate di cui all'allegato III del presente regolamento.
Capo IV. Documenti di accompagnamento e norme per le importazioni di prodotti vitivinicoli
Sezione I. Documenti di accompagnamento per il monitoraggio e la certificazione di prodotti vitivinicoli
Art. 8 Norme generali
1.
Ai fini dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ciascun trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti, oppure tra detti operatori e i rivenditori al minuto, è scortato da un documento di accompagnamento.
Gli operatori di cui al primo comma devono essere in grado di presentare il documento di accompagnamento alle autorità competenti in qualsiasi momento del trasporto.
2. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per una sola partita.
3. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori di cui al presente articolo. Se tale elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.
Art. 9 Esenzioni
1. In deroga all'articolo 8 non sono richiesti documenti di accompagnamento nei seguenti casi:
a) prodotti vitivinicoli trasportati dal vigneto ai locali di vinificazione, tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori, senza cambiamento di proprietario, a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati;
b) trasporto di vinacce e di fecce di vino:
i) diretto a una distilleria o a un acetificio, se scortato da una bolla di consegna del produttore alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto; o
ii) se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione o da qualsiasi altra trasformazione delle uve sotto supervisione delle autorità competenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;
c) succo o mosto di uva di cui ai codici NC 200961 e 200969 consegnato a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali;
d) prodotti vitivinicoli prodotti e trasportati esclusivamente all'interno del territorio degli Stati membri che non sono soggetti all'obbligo di tenere lo schedario viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) i seguenti casi di prodotti vitivinicoli trasportati esclusivamente nel territorio di uno Stato membro in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri:
i) prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera:
5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato,
100 litri per tutti gli altri prodotti;
ii) vini o succo di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e a organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;
iii) vino o succo di uve:
compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,
caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;
iv) vini, vini parzialmente fermentati, mosti di uve parzialmente fermentati e mosti di uve, trasportati da privati e destinati al consumo del destinatario o della sua famiglia, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri;
v) prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;
vi) campioni commerciali;
vii) campioni destinati all'autorità competente o laboratorio ufficiale.
2. Quando il documento di accompagnamento non è richiesto, lo speditore deve essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le informazioni iscritte nel registro delle entrate e delle uscite di cui al capo V o in altri registri previsti dallo Stato membro nel quale inizia il trasporto.
Art. 10 Documenti di accompagnamento riconosciuti
1.
Le autorità competenti riconoscono i seguenti documenti come documenti di accompagnamento, a condizione che essi rispettino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 e all'allegato V:
a) per i prodotti vitivinicoli spediti all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri, fatta salva la lettera b) del presente comma:
i) uno dei documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE per i prodotti trasportati in regime di sospensione dell'accisa all'interno dell'Unione, a condizione che esso indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, di detta direttiva («numero ARC»), sia redatto in conformità al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione14 e, in caso di utilizzo del documento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE, lo speditore sia conforme a tale paragrafo 1;
ii) per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio dell'Unione, dopo l'immissione in consumo nello Stato membro nel quale inizia il trasporto, il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto e utilizzato in conformità al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione15;
iii) per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori a norma dell'articolo 40 della direttiva 2008/118/CE e per i prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa, uno dei documenti seguenti redatti conformemente alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione:
se lo Stato membro utilizza un sistema d'informazione, una copia stampata del documento amministrativo elettronico redatto tramite tale sistema o qualsiasi documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico («codice MVV») attribuito al documento amministrativo elettronico dal sistema, a condizione che il documento sia redatto nel rispetto delle norme nazionali applicabili;
se lo Stato membro non utilizza un sistema d'informazione, un documento amministrativo o commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall'autorità competente, a condizione che il documento e la relativa copia siano convalidati in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;
b) per i prodotti vitivinicoli spediti a destinazione di un paese terzo o di un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, uno dei documenti di cui alla lettera a), punti i) o iii).
I documenti al primo comma, lettera a), punto iii), secondo trattino, possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2020.
2.
I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), riportano le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V, oppure permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni.
Se tali documenti recano il numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o il codice MVV attribuito dal sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), primo trattino, le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V del presente regolamento sono conservate nel sistema utilizzato.
3.
I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) punto iii), secondo trattino, e la relativa copia devono essere convalidati prima della spedizione:
a) con la data, la firma dell'agente dell'autorità competente e l'apposizione del timbro da parte di tale agente; o
b) con la data, la firma dello speditore e l'apposizione da parte di quest'ultimo, secondo il caso:
i) di un timbro speciale conforme al modello figurante nella sezione C dell'allegato V;
ii) di una marca prescritta dalle autorità competenti; oppure
iii) dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dalle autorità competenti.
Il timbro speciale o la marca prescritta di cui alla lettera b) possono essere prestampati sui modelli quando la stampa avviene a mezzo stampante appositamente approvata.
4. Per i prodotti vitivinicoli importati da un paese terzo, i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), devono fare riferimento al certificato redatto nel paese di origine in conformità all'articolo 20.
5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.
Art. 11 Certificato di origine o provenienza, caratteristiche, annata o varietà di uve da vino e DOP o IGP
1. I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), sono considerati attestanti l'origine o la provenienza, la qualità e le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, l'annata o la varietà o le varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, la DOP o l'IGP di cui beneficia. A tal fine lo speditore o la persona autorizzata che agisce per conto dello speditore deve indicare nella casella 17 l di detti documenti le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI.
2. Lo speditore certifica l'esattezza delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 sulla base del registro delle entrate e delle uscite da tenere in conformità del capo V o delle informazioni certificate contenute nei documenti corredanti le precedenti partite del prodotto in questione e i controlli di conformità effettuati dalle autorità competenti a norma del capo VII.
3. Se, per i prodotti vitivinicoli prodotti sul loro territorio, gli Stati membri richiedono la redazione di un attestato di DOP o di IGP da parte di un organismo di controllo appositamente designato, il documento di accompagnamento contiene il riferimento a tale attestato, il nome e, se del caso, l'indirizzo elettronico dell'organismo di controllo.