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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/20071, in particolare gli articoli 70 e 72, l'articolo 91, lettere da d) a g), l'articolo 123, l'articolo 145, paragrafo 3, l'articolo 147, paragrafo 4, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b),

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3. La parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la relativa gestione, lo schedario viticolo, i documenti d'accompagnamento, il registro delle entrate e delle uscite, le autorità competenti ai fini di controllo e gli obblighi di comunicazione nel settore vinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni pertinenti dei regolamenti della Commissione (CE) n. 555/20084 e (CE) n. 436/20095, nonché alcune disposizioni dei regolamenti della Commissione (CE) n. 606/20096 e (CE) n. 607/20097, che sono, rispettivamente, abrogate o soppresse dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione8.

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per l'impianto viticolo su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. L'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti in base al quale gli Stati membri sono tenuti a concedere ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, ma possono fissare limiti inferiori sulla base di valide motivazioni. L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare.

È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione relative alla procedura che gli Stati membri devono seguire con riguardo alle decisioni sul meccanismo di salvaguardia e sulla scelta dei criteri di ammissibilità e di priorità. Tali norme dovrebbero comprendere i termini per l'adozione delle decisioni e le conseguenze nel caso in cui alcune decisioni non siano adottate.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e assicurare che i produttori dell'Unione siano soggetti alle stesse norme quando chiedono le autorizzazioni per i nuovi impianti, le norme in materia di rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti dovrebbero includere anche il trattamento delle domande, la procedura di selezione e la concessione annuale. Scopo di tali norme è garantire un funzionamento trasparente, equo e tempestivo del sistema, adeguato alle esigenze del settore vitivinicolo. Esse dovrebbero inoltre evitare che i richiedenti siano oggetto di ineguaglianze ingiustificate o debbano far fronte a ritardi eccessivi od oneri amministrativi sproporzionati. In particolare, poiché la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo ha inizio il 1o agosto, il fatto che le autorizzazioni per nuovi impianti siano concesse entro tale data sembra corrispondere alle esigenze del settore vitivinicolo e garantisce che gli impianti viticoli possano essere effettuati entro lo stesso anno civile. È opportuno fissare una data appropriata per garantire che tutte le pertinenti decisioni adottate dallo Stato membro siano rese pubbliche in tempo utile prima dell'apertura del bando e per consentire ai produttori di essere a conoscenza delle norme applicabili prima di presentare domanda.

Se il numero totale di ettari chiesti nelle domande ammissibili supera in larga misura il numero di ettari messi a disposizione dagli Stati membri, si può verificare che un gran numero di singoli richiedenti ottenga solo una frazione degli ettari chiesti e pertanto rifiuti le autorizzazioni corrispondenti, divenendo così passibile di sanzioni amministrative. Per risolvere tali situazioni è opportuno non imporre le sanzioni nei casi in cui le autorizzazioni concesse corrispondano a una percentuale inferiore alla percentuale chiesta. Inoltre, per evitare la perdita delle corrispondenti autorizzazioni, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di trasferirle all'anno successivo oppure di ridistribuirle entro lo stesso anno fra i richiedenti la cui domanda non è stata pienamente accolta e che non hanno respinto le autorizzazioni concesse.

L'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/5609 stabiliscono norme relative alla concessione di autorizzazioni per reimpianti nella stessa azienda. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche con riguardo alla procedura che gli Stati membri devono seguire quando concedono tali autorizzazioni per reimpianti e ai termini per la concessione di tali autorizzazioni da parte degli Stati membri. Al fine di consentire ai produttori di tener conto dei vincoli, dovuti a motivi fitosanitari, ambientali o operativi, concernenti il reimpianto nella stessa azienda, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire ai produttori di presentare una domanda entro un termine ragionevole, ma limitato, successivo all'estirpazione. Inoltre, considerato che la presentazione e il trattamento delle domande di autorizzazione per il reimpianto comportano notevoli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei produttori, dovrebbe essere altresì possibile applicare una procedura semplificata nei casi specifici in cui la superficie da reimpiantare corrisponda alla superficie estirpata o in cui non siano decise restrizioni in materia di reimpianti.

L'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme per la concessione di autorizzazioni sulla base della conversione di diritti di impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche per quanto riguarda la procedura che gli Stati membri devono seguire per la concessione di tali autorizzazioni. Dovrebbero essere stabiliti i termini per la presentazione e il trattamento delle richieste, in modo che gli Stati membri possano ricevere e trattare le richieste di conversione in maniera appropriata e tempestiva.

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni devono essere concesse per una superficie specifica dell'azienda del produttore identificata nella domanda. In casi debitamente giustificati, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di modificare tale superficie specifica durante il periodo di validità dell'autorizzazione. In alcuni casi, tuttavia, tale possibilità dovrebbe essere esclusa per evitare l'elusione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

L'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 impone agli Stati membri di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al fine di garantire procedure di certificazione, approvazione e verifica, in modo da garantire la veridicità delle informazioni fornite nell'etichettatura e nella presentazione dei vini senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta. Al fine di garantire la protezione e la corretta informazione dei consumatori e la parità di trattamento degli operatori, è opportuno stabilire norme per quanto concerne la procedura e i criteri tecnici applicabili alla certificazione amministrativa, all'approvazione e alla verifica dei prodotti vitivinicoli senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta destinati a essere commercializzati. È inoltre opportuno stabilire norme per quanto riguarda i costi della certificazione amministrativa e le condizioni alle quali gli operatori possono redigere i certificati per i loro prodotti sotto la supervisione delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per tali prodotti. Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e di consentire agli Stati membri di verificarne l'origine, le caratteristiche o la conformità alle pratiche enologiche autorizzate o alle norme sulla sicurezza alimentare, è necessario stabilire norme concernenti i prodotti da inserire nel registro e le informazioni relative a tali prodotti. Per le stesse ragioni, è opportuno stabilire anche norme per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni condotte su tali prodotti.

I prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti. È pertanto opportuno tenere registrazioni e indicazioni dettagliate di tali pratiche e sostanze per consentire alle autorità competenti di controllarne il movimento e l'uso durante l'intero processo di produzione del vino.

Poiché i vini spumanti e i vini liquorosi sono addizionati di altri prodotti durante il processo di elaborazione, è opportuno fornire informazioni supplementari oltre alle registrazioni effettuate per i vini fermi.

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata e la parità di trattamento degli operatori, i requisiti applicabili alla tenuta del registro delle entrate e delle uscite dovrebbero essere precisati e adeguati a seconda del tipo di operazione e di prodotto. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire misure per quanto riguarda la composizione, i termini per l'iscrizione dei dati e la chiusura del registro, nonché le misure riguardanti le percentuali ammissibili per le perdite dovute all'evaporazione dei prodotti o ad altre variazioni di volume dei prodotti.

Al fine di agevolare la gestione e il monitoraggio delle operazioni di mercato, è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle dichiarazioni di produzione, di giacenza e di vendemmia. Per tener conto dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, è opportuno disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni.

Al fine di facilitare la rendicontazione, gli Stati membri dovrebbero indicare la forma e le modalità in cui gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni da inserire nelle dichiarazioni di produzione, di giacenza, di vendemmia e di trattamento o di commercializzazione.

Il capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273 sui controlli, le autorità competenti, gli organismi di contatto e l'assistenza reciproca prevede che l'organismo di contatto di uno Stato membro possa chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere al prelievo di campioni di vino, di mosto di uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido per finalità di controllo. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme applicabili alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alle analisi dei campioni prelevati e determinare il laboratorio in cui devono essere effettuate le analisi.

Una banca dati analitica di dati isotopici deve essere tenuta e aggiornata a livello dell'Unione in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Per facilitare l'interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi isotopiche effettuate nei laboratori dell'Unione che possiedono le attrezzature idonee e per consentire la comparabilità dei risultati di analisi ottenuti in tali laboratori, è opportuno definire norme uniformi per il prelievo dei campioni di uve e per la relativa vinificazione. Inoltre, per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici è opportuno applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori designati a cui gli Stati membri affidano l'analisi isotopica dei campioni per la banca di dati.

L'analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli e l'interpretazione dei relativi risultati sono procedure delicate. La banca dati analitica dovrebbe concorrere ad armonizzare l'interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori designati degli Stati membri mediante i metodi di analisi. Al fine di raggiungere un'interpretazione uniforme dei risultati di tali analisi, la banca dati analitica dovrebbe, su richiesta, essere accessibile ai laboratori designati che comunicano i dati utilizzando i metodi di analisi isotopica e alle autorità competenti designate dagli Stati membri per garantire la conformità alle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, nel rispetto della tutela dei dati personali e del fine per cui è stata istituita la banca dati.

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la necessità di stabilire disposizioni sui controlli in loco che sono tenuti a svolgere gli Stati membri in relazione all'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Sono necessarie norme generali in materia di controllo per chiarire che il principale strumento di verifica della conformità al sistema è costituito dallo schedario viticolo. Tali disposizioni dovrebbero stabilire un quadro generale che consenta agli Stati membri di elaborare disposizioni più dettagliate a livello nazionale finalizzate a evitare impianti non autorizzati e ad assicurare il rispetto delle norme del sistema di autorizzazioni, compreso il rispetto del termine per l'utilizzo delle autorizzazioni e per l'estirpazione nel caso di reimpianto anticipato, nonché il rispetto degli impegni assunti dai produttori per ottenere le autorizzazioni.

Per poter verificare la conformità delle misure attuate dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al diritto dell'Unione nel settore vitivinicolo, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni sui controlli e prevedere, a tal fine, l'uso dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013. È inoltre opportuno stabilire le condizioni per la verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di informazioni aggiornate per il monitoraggio e la verifica del rispetto delle norme previste per il settore vitivinicolo a cui le informazioni si riferiscono. A tal fine dovrebbe essere prevista l'attuazione di controlli amministrativi e di controlli in loco annuali concernenti tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo, stabilendo una percentuale minima di controlli all'anno e norme comuni.

In conformità all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire le norme relative alle informazioni da comunicare da parte delle imprese, degli Stati membri e dei paesi terzi, i metodi di comunicazione delle informazioni e le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare.

Per agevolare la comunicazione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione per quanto riguarda tutti i pertinenti aspetti della gestione e del controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e per consentire un corretto monitoraggio dell'attuazione di tale sistema, è opportuno stabilire norme riguardo al contenuto, alla forma, al calendario, alla frequenza e alle scadenze delle notifiche annuali per il sistema in questione.

Ai fini di una corretta gestione del settore vitivinicolo, è opportuno prevedere che tutte le notifiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2018/273 e al presente regolamento siano effettuate in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione10 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione11 e stabilire per quanto tempo i documenti di accompagnamento, le informazioni, i dati e i registri debbano essere conservati.

Le norme in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione12 sono incluse nel presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

  1. a) il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,

  2. b) la certificazione,

  3. c) il registro delle entrate e delle uscite,

  4. d) le dichiarazioni obbligatorie,

  5. e) i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici,

  6. f) le notifiche.

Capo II. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Art. 2 Autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono concesse in conformità al presente regolamento.

2. Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al paragrafo 1 riguardano nuovi impianti, reimpianti e diritti di impianto da convertire.

3. Le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rilasciate annualmente.

Art. 3 Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti

1. Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all’articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni soggiacenti entro il 1o marzo del rispettivo anno; nella decisione è specificato inoltre se la superficie totale disponibile per nuovi impianti è calcolata a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), oppure a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

2. Gli Stati membri possono fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, affinché tali raccomandazioni siano presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Le raccomandazioni pervenute sono rese pubbliche.

Art. 4 Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Gli Stati membri che decidono di avvalersi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo del rispettivo anno.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 riguardano:

  1. a) l'applicazione di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la debita giustificazione qualora gli Stati membri decidano di applicare l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), nonché i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

  2. b) il numero di ettari disponibili per la concessione di autorizzazioni a livello nazionale:

    1. i) su base proporzionale;

    2. ii) secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273.

3. Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati e se saranno applicati a livello nazionale o regionale. Essi possono inoltre decidere di ponderare l’importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale o regionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell’osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.

Art. 5 Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti

1. Se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 1o marzo del rispettivo anno, le seguenti norme per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti si applicano per l'anno corrispondente:

  1. a) disponibilità di autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, secondo quanto indicato all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza altri limiti;

  2. b) distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti ammissibili in base alla superficie per cui hanno presentato domanda, qualora le domande superino la superficie messa a disposizione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle norme applicabili alla concessione di autorizzazioni in un determinato anno a norma del paragrafo 1 siano rese pubbliche.

Art. 6 Presentazione delle domande per nuovi impianti

1. Una volta rese pubbliche le decisioni di cui agli articoli 3 e 4 o le informazioni applicabili alla concessione di autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e non oltre il 1o maggio, gli Stati membri danno inizio al periodo di presentazione delle singole domande della durata di almeno un mese.

2.

Le domande indicano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione.

Se non è stata presa alcuna decisione in merito ai limiti o ai criteri da applicare in conformità, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda per cui l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

3.

Se gli Stati membri decidono di avvalersi di determinati criteri per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti in conformità all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:

  1. a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273: le domande indicano il prodotto o i prodotti vitivinicoli che il richiedente intende produrre sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto specificando se il richiedente intende produrre uno o più dei prodotti seguenti:

    1. i) vini a denominazione di origine protetta (DOP)

    2. ii) vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    3. iii) vini senza indicazione geografica, inclusi quelli con indicazione varietale;

  2. aa) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: se del caso, le domande indicano le varietà di viti che il richiedente intende coltivare sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto, che devono figurare in un elenco delle varietà ammissibili per la conservazione delle risorse genetiche delle viti stabilito e reso pubblico dall’autorità competente dello Stato membro interessato e che sono state classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento;

  3. b) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare la sostenibilità economica del rispettivo progetto sulla base di una o più delle metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo menzionate nell'allegato II, parte E, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

  4. c) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare l’aumento da parte dell’azienda dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati in base alle considerazioni di cui all’allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

  5. d) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni atte a dimostrare il potenziale di miglioramento di prodotti con indicazione geografica in base a una delle condizioni di cui all'allegato II, parte G, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

  6. e) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che l’area della superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente che non beneficia delle esenzioni di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispetta, al momento della domanda, le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all’allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

  7. f) ove gli Stati membri chiedano ai richiedenti di assumere gli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, e all'allegato II, parti A, B, D, E, F, G e parte I, punto II, del regolamento delegato (UE) 2018/273 in relazione ai rispettivi criteri, le domande includono tali impegni.

Se gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a f), possono essere ricavati direttamente dagli Stati membri, questi possono esentare i richiedenti dall'includere detti elementi nelle loro domande.

4. Dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti non ammissibili in merito alla non ammissibilità delle loro domande a titolo della decisione sui criteri di ammissibilità adottata dagli Stati membri a norma dell'articolo 4. Tali domande sono escluse dalle fasi successive della procedura.

Art. 7 Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate non supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni per la totalità della superficie chiesta dai produttori.

2.

Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri applicano la procedura di selezione di cui all'allegato I.

Entro il 1o agosto gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti selezionati sulla base dell'esito di tale procedura di selezione di cui al primo comma. Se le domande ammissibili non sono state pienamente soddisfatte, i richiedenti sono informati dei motivi di tale decisione.

3.

Se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50 % della superficie chiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa.

Nel caso di cui al primo comma il richiedente non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono decidere che il numero corrispondente di ettari sia messo a disposizione nello stesso anno, al più tardi il 1o ottobre, per il rilascio di autorizzazioni ai richiedenti cui è stata concessa solo una parte della superficie chiesta, in conformità all'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 2, e che non hanno rifiutato le autorizzazioni corrispondenti. Gli Stati membri possono inoltre decidere di mettere a disposizione tali ettari l'anno successivo in aggiunta all'1 % della superficie vitata totale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 8 Restrizioni al rilascio di autorizzazioni per reimpianti

1.

Gli Stati membri che decidono di limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti nelle zone ammissibili per la produzione di vini a DOP o a IGP a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo.

Le organizzazioni professionali o i gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano le raccomandazioni che devono essere prese in considerazione dallo Stato membro conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, in tempo utile affinché siano esaminate prima dell'adozione della decisione di cui al primo comma. Lo Stato membro interessato rende pubbliche dette raccomandazioni.

2.

Le decisioni di cui al paragrafo 1 si applicano per un anno a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche.

Se una raccomandazione di un'organizzazione professionale o di un gruppo di produttori interessato riguarda un periodo di tempo superiore a un anno ma non superiore a tre anni, come previsto all'articolo 65, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali decisioni possono essere applicate anche per un periodo di tempo massimo di tre anni.

Se tali organizzazioni professionali o gruppi di produttori interessati non trasmettono le relative raccomandazioni in tempo utile per il loro esame conformemente al paragrafo 1, o se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro il 1o marzo, gli Stati membri autorizzano il reimpianto automaticamente secondo quanto previsto all'articolo 9.

Art. 9 Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti

1.

Le domande di autorizzazione per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare un termine per le domande di autorizzazione per reimpianti che non superi la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Se tali termini non sono rispettati, gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il reimpianto.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici estirpate e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 8 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni di cui all'allegato I, parte A, punto 2, lettera b), e parte B, punto 2, lettera b), e all'allegato II, parte B, punto 4, e parte D, del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande gli Stati membri concedono automaticamente le autorizzazioni. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 6 e 7, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie estirpata o se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, una procedura semplificata può essere applicata a livello nazionale o per talune zone all'interno del territorio dello Stato membro. In tal caso l'autorizzazione per il reimpianto può essere considerata concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata. A tal fine il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata intrapresa l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

3.

Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici da estirpare e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda gli Stati membri concedono automaticamente l'autorizzazione. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 6 e 7, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

Art. 10 Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie

1.

Se, in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 1308/2013, gli Stati membri hanno deciso di prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni, e hanno reso pubblica tale decisione entro il 14 settembre 2015, le richieste di conversione del produttore possono essere presentate in qualsiasi momento fino alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro in tale decisione.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione è indicata nelle domande. Gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

2. Dopo aver verificato che i diritti di impianto per i quali è stata chiesta la conversione in conformità al paragrafo 1 sono ancora validi, gli Stati membri concedono le autorizzazioni automaticamente. Il periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di conversione e la concessione delle autorizzazioni non può essere superiore a tre mesi.

3. Gli Stati membri che decidono di mettere a disposizione autorizzazioni a norma dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in aggiunta all’1 % della superficie vitata totale di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento notificano alla Commissione la superficie interessata da tali autorizzazioni aggiuntive entro il 1o marzo degli anni 2023, 2024 e 2025.

Art. 11 Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l'autorizzazione sia ancora valida a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all'ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione.