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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione del 2 maggio 2018 relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/20041, in particolare l'articolo 80,

Le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») si compongono di un contributo dell'Unione e dei diritti e corrispettivi versati dai richiedenti per il trattamento delle domande di certificati, autorizzazioni e decisioni di approvazione, per il trattamento di ricorsi e per altri servizi prestati dall'Agenzia a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/796.

I diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dovrebbero essere fissati in una maniera trasparente, giusta e uniforme, in particolare con l'obiettivo di una semplificazione, e non dovrebbero comportare un onere economico superfluo per le imprese, né compromettere la competitività del settore ferroviario europeo.

Il calcolo dei diritti e dei corrispettivi dovrebbe tenere conto dei costi del personale e degli esperti esterni che partecipano al trattamento delle domande, se del caso, nonché dei costi dei servizi di supporto e delle attività connesse al trattamento delle domande e di altri costi operativi legati alla prestazione di tali servizi. Tali costi devono essere collegati e proporzionati alle rispettive attività e dovrebbero essere non discriminatori.

I diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia dovrebbero essere tali da coprire l'intero costo dei servizi prestati dalla medesima.

Il tempo impiegato dall'Agenzia per la prestazione di tali servizi dovrebbe essere fatturato secondo una tariffa oraria fino al momento in cui il sistema raggiungerà una maturità tale da consentire un regime di tariffe fisse. I diritti e i corrispettivi dell'Agenzia dovrebbero essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo di eccedenze, in conformità al regolamento (UE) 2016/796.

Gli importi pagabili non dovrebbero dipendere dal luogo in cui è stabilito il richiedente o dalla lingua utilizzata per la domanda. Le spese di viaggio e i costi di traduzione sostenuti in relazione alla parte della domanda trattata dall'Agenzia dovrebbero pertanto essere aggregati e suddivisi tra tutte le domande.

I diritti e i corrispettivi dovrebbero essere istituiti in modo da rispettare le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate, se necessario.

I richiedenti godono del diritto di ricorso sancito dal regolamento (UE) 2016/796 e dovrebbero essere nella posizione di chiedere riparazione ed esercitare tale diritto contro le decisioni dell'Agenzia. Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi non dovrebbe pertanto rappresentare un prerequisito per l'ammissione di un ricorso contro una decisione dell'Agenzia. La riscossione di diritti e corrispettivi per il trattamento dei ricorsi dovrebbe aver luogo solo nei casi in cui il ricorso viene respinto.

In linea con la prassi di buona gestione dei progetti, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di chiedere una stima. Per quanto possibile, il richiedente dovrebbe essere informato del probabile importo dovuto e delle modalità di pagamento. È opportuno stabilire i termini per il pagamento di diritti e corrispettivi.

È opportuno mettere a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i diritti e i corrispettivi stabiliti dal presente regolamento. Ogni futura revisione dei diritti riscossi dall'Agenzia dovrebbe essere basata su una valutazione trasparente dei costi dell'Agenzia e dei pertinenti costi legati ai compiti eseguiti dalle NSA.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) 2016/796,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (l’«Agenzia») per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, ivi incluso l’uso, da parte dei richiedenti, dello sportello unico di cui all’articolo 12 di detto regolamento per la presentazione di domande all’Agenzia, e per la prestazione di altri servizi conformemente agli obiettivi per cui l’Agenzia è stata istituita. Esso specifica altresì il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le procedure atte a garantire la trasparenza, la non discriminazione e altri principi di base del diritto europeo per quanto riguarda i costi sostenuti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale per le quali l'Agenzia è competente a norma degli articoli 14, 20, e 21 del regolamento (UE) 2016/796.

3. Il presente regolamento non si applica ai diritti e ai corrispettivi riscossi per le seguenti attività delle NSA:

  1. a) il trattamento delle domande di certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/7982 e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione3;

  2. b) il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o di autorizzazione del tipo di veicolo a norma dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/7974 e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione5;

  3. c) il rilascio al richiedente di un parere in merito alla domanda di approvazione di apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;

  4. d) il rilascio di autorizzazioni temporanee per la conduzione di prove in loco in conformità all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 2 Tipi di diritti e corrispettivi riscossi dall’Agenzia

1.

L'Agenzia riscuote diritti nei seguenti casi:

  1. a) per la presentazione di domande all'Agenzia attraverso lo sportello unico, qualora tali diritti non siano inclusi nei diritti fissi per il trattamento delle domande;

  2. b) per il trattamento di domande, richieste e notifiche presentate all'Agenzia, compresi il rilascio di stime di cui all'articolo 4 o i casi in cui la domanda, richiesta o notifica sia successivamente ritirata dal richiedente;

  3. c) qualora l'Agenzia restringa, modifichi o aggiorni di propria iniziativa una decisione emessa ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 o della direttiva (UE) 2016/797.

L'Agenzia può riscuotere diritti quando revoca un'autorizzazione all'immissione sul mercato a causa della non conformità accertata a posteriori di un veicolo in uso o di un tipo di veicolo ai requisiti essenziali, a norma dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797, o qualora il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfi più le condizioni per la certificazione, a norma dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2016/798.

2. Le domande, richieste e notifiche di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprendono:

  1. a) le autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli e di tipi di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796 diverse da quelle specificate alla lettera b) del presente paragrafo;

  2. b) le autorizzazioni all’immissione sul mercato di un veicolo o una serie di veicoli conformi a un tipo di veicolo autorizzato a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;

  3. c) i certificati di sicurezza unici a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/796;

  4. d) le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;

  5. e) le domande di impegno preliminare a norma dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763;

  6. f) i ricorsi di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all’articolo 7 del presente regolamento.

  7. g) le registrazioni nel registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV) di una nuova versione del tipo di veicolo o della variante del tipo di veicolo in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;

  8. h) le notifiche a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, comprese eventuali decisioni dell'Agenzia al riguardo.

3. L’Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, richiesti da un richiedente o da altra persona od organismo.

4. L'Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.

Art. 3 Calcolo dei diritti, dei corrispettivi e dei diritti fissi riscossi dall’Agenzia

1. L’importo dei diritti per l’utilizzo dello sportello unico per la presentazione all’Agenzia delle domande di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), è un importo fisso specificato nella tabella A al punto 2 dell’allegato. Tale diritto fisso è pagato al momento della presentazione della domanda.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), l'importo dei diritti dovuti per il trattamento delle domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) e per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, ammonta al totale degli elementi seguenti:

  1. a) il numero di ore impiegate dal personale dell’Agenzia e da esperti esterni per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell’Agenzia, specificata al punto 1 dell’allegato;

  2. b) gli importi pertinenti presentati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») per i costi di trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale, comprese le valutazioni relative alle stazioni di frontiera, ove opportuno.

3.

L'importo dei diritti per la presentazione e il trattamento delle seguenti domande, richieste e notifiche è l'importo fisso pertinente specificato al punto 3, tabella B, dell'allegato e comprende i costi per l'utilizzo dello sportello unico di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ove opportuno:

  1. a) domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, per carri merci quali definiti al punto 2.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione5 laddove l'area d'uso sia l'intera Unione;

  2. b) domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

  3. c) richieste di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g);

  4. d) notifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h).

L'importo fisso di cui al primo comma è pagato al momento della presentazione della domanda, richiesta o notifica.

4. L'importo dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento è pari al numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia, stabilita al punto 1 dell'allegato. Per i servizi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/796, il corrispettivo per singolo partecipante è il risultato della ripartizione dell'importo dei corrispettivi per il numero stimato di partecipanti all'attività di assistenza dell'Agenzia, salvo diverso accordo.

5.

Su istanza del richiedente, una riduzione del 20 % dell'importo riscosso dall'Agenzia per una domanda, richiesta o notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, si applica nel caso di microimprese, piccole o medie imprese.

Ai fini del presente regolamento, per microimprese, piccole o medie imprese si intendono un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura, un detentore del veicolo o un fabbricante autonomi che siano stabiliti o abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e che soddisfino le condizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione6.

Entro un mese dalla data della domanda, richiesta o notifica, il richiedente presenta elementi atti a comprovare la sua qualità di microimpresa, piccola o media impresa. L'Agenzia valuta gli elementi forniti e può respingere la richiesta per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa in caso di dubbio o mancanza di giustificazioni.

Art. 4 Stima dei diritti e dei corrispettivi

1.

Su istanza del richiedente, l'Agenzia rilascia una stima non vincolante dell'importo dei diritti e dei corrispettivi connessi alla domanda, richiesta o notifica, compresa la richiesta di servizi, e fornisce informazioni relative alla data di emissione delle fatture.

Le NSA che partecipano al trattamento di una domanda forniscono all'Agenzia una stima non vincolante dei loro costi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), i quali saranno poi inclusi nella stima emessa dall'Agenzia.

2. Nel corso del trattamento di una domanda, richiesta o notifica, l'Agenzia e le NSA effettuano un monitoraggio dei costi. Su richiesta del richiedente, l'Agenzia informa quest'ultimo se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15 %.

3. Se il trattamento di una domanda, richiesta o notifica ha una durata superiore a un anno, il richiedente può richiedere una nuova stima.

4. Se è stata presentata una richiesta per il rilascio di stime e dei rispettivi aggiornamenti, i termini stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 4, e dall'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dall'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 possono essere sospesi per un massimo di dieci giorni lavorativi.

Art. 5 Condizioni di pagamento

1. L'Agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 60 giorni di calendario dalla data:

  1. a) della decisione dell’Agenzia, salvo in caso di decisioni disciplinate dal regime di diritti fissi o soggette all’articolo 6, paragrafo 3;

  2. b) della decisione della commissione di ricorso;

  3. c) della conclusione del servizio prestato;

  4. d) del ritiro di una domanda, richiesta o notifica;

  5. e) di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda, richiesta o notifica. Per quanto riguarda i diritti fissi che diventano esigibili al momento della presentazione della domanda, richiesta o notifica di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, prima del trattamento della domanda, richiesta o notifica da parte dell'Agenzia, quest'ultima può concordare con i singoli richiedenti, su loro richiesta, una data di scadenza più breve e prendere accordi particolari per la fatturazione, compresa l'emissione di una fattura mensile.

2. La fattura indica gli elementi seguenti, ove applicabile:

  1. a) la differenziazione fra diritti o corrispettivi;

  2. b) gli importi soggetti a diritti fissi;

  3. c) qualora non siano d’applicazione i diritti fissi, il numero di ore impiegate sotto la responsabilità dell’Agenzia e la tariffa oraria applicata;

  4. d) ove pertinente, i costi addebitati da ciascuna NSA competente. Tali costi sono specificati in relazione al compito eseguito e al tempo impiegato, o sotto forma di tariffe fisse applicate dalla NSA per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale, comprese le valutazioni relative alle stazioni di frontiera, ove opportuno.

2 bis. La fattura è indirizzata alla persona o all'organismo:

  1. a) che figura come richiedente nello sportello unico;

  2. b) che richiede la registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g);

  3. c) che presenta la notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h);

  4. d) che richiede un servizio a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

3. Le NSA forniscono all'Agenzia una dichiarazione dei costi per il loro contributo, da allegare alla fattura emessa dall'Agenzia, entro 30 giorni di calendario dalle date di cui al paragrafo 1. La dichiarazione dei costi indica in dettaglio il modo in cui tali costi sono stati calcolati.

4. I diritti e i corrispettivi sono espressi e pagabili in euro.

4 bis. Qualora l’articolo 6, paragrafo 3, sia d’applicazione ai richiedenti, l’Agenzia ha facoltà di emettere note di pagamento con cui richiede il pagamento parziale per le parti della domanda già trattate. Se il pagamento richiesto non è effettuato entro un lasso di tempo stabilito dall’Agenzia, ma non inferiore a 10 giorni di calendario, l’Agenzia può sospendere il trattamento della domanda e informarne il richiedente. L’Agenzia riprende il trattamento della domanda nel caso in cui il pagamento richiesto sia effettuato entro i 20 giorni di calendario successivi alla notifica della sospensione. In caso di mancato pagamento entro i 20 giorni di calendario successivi alla notifica della sospensione, l’Agenzia ha il diritto di respingere la domanda.

5. L'Agenzia comunica ai richiedenti la decisione e presenta la fattura tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 o con qualsiasi altro mezzo appropriato.

6. L'Agenzia può fatturare importi intermedi ogni sei mesi o emettere più fatture, ove opportuno.

7. Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi va effettuato tramite bonifico sull'apposito conto bancario dell'Agenzia.

8. I richiedenti si accertano che l'Agenzia riceva il pagamento dell'importo dovuto, comprensivo di tutte le spese bancarie legate a tale pagamento, entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura.

9. Se il richiedente è una microimpresa, piccola o media impresa, l’Agenzia tiene conto delle richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e delle richieste di pagamento a rate.

10. Le NSA ricevono un rimborso per i costi sostenuti per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale, comprese le valutazioni relative alle stazioni di frontiera, ove opportuno, entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9.

Art. 6 Mancato pagamento

1. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario supplementare per cui è ritardato il pagamento e applica le disposizioni in materia di recupero di cui alla parte prima, titolo IV, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, come applicato alle Agenzie europee, e in particolare l’articolo 101, e alle norme finanziarie dell’Agenzia adottate a norma dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2016/796.

2. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

3. Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio o qualora il richiedente non sia stabilito o non abbia la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, l’Agenzia può esigere dal richiedente la fornitura di una garanzia bancaria o di un deposito vincolato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora il richiedente non vi provveda, l’Agenzia può respingere la domanda.

4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, l’Agenzia può respingere una nuova domanda o sospendere il trattamento di una domanda in corso se il richiedente o il suo avente causa non ha versato gli importi dovuti per i compiti di autorizzazione, certificazione o approvazione eseguiti o per i servizi prestati dall’Agenzia, a meno che il richiedente non corrisponda tutti gli importi dovuti. Nel caso sia necessario sospendere una domanda in corso, si applica in maniera analoga la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 4 bis.

5. L'Agenzia intraprende tutte le appropriate azioni legali atte a garantire il pagamento integrale delle fatture emesse. A tal fine le NSA che hanno presentato una dichiarazione di costi per il rimborso sostengono l'Agenzia in questo processo.

Art. 7 Ricorso e diritti di ricorso

1. L'Agenzia riscuote diritti per ciascun ricorso respinto o ritirato.

2. I diritti di ricorso ammontano a 10000 EUR oppure, se inferiore, a un importo pari a quello dei diritti applicati per la decisione impugnata.

3. Il cancelliere della commissione di ricorso informa il ricorrente delle condizioni di pagamento. A decorrere dalla data di notifica della fattura, il ricorrente dispone di 30 giorni di calendario per il pagamento della fattura.

4. Il richiedente può rivolgersi alla commissione di ricorso per contestare i diritti e i corrispettivi fatturati.

Art. 8 Pubblicazione e revisione delle tariffe

1. L’Agenzia pubblica sul suo sito web la tariffa oraria e le tariffe fisse di cui all’articolo 3.

2. La NSA pubblica sul suo sito web le tariffe pertinenti per la determinazione dei costi addebitati all’Agenzia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Se una NSA applica una tariffa fissa, essa specifica a quali autorizzazioni e certificati tale tariffa fissa si applica. La NSA fornisce all’Agenzia un link al proprio sito web contenente le informazioni sui propri diritti e corrispettivi.

3. Sul sito web dell'Agenzia è indicato un link alla pagina contenente tale informazione.

4. L'Agenzia include nella relazione annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 le informazioni relative agli elementi alla base della tariffa oraria, i risultati finanziari e le previsioni.

Art. 9 Procedure dell'Agenzia

1. Al fine di distinguere le entrate e le spese derivanti dalle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'Agenzia:

  1. a) dispone l'accredito e la custodia del reddito generato dai diritti e dai corrispettivi su un conto bancario separato;

  2. b) redige una relazione annuale sulle entrate e spese totali attribuibili alle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi e sulla struttura e l'andamento dei costi.

2. Se al termine di un esercizio finanziario le entrate totali derivanti dai diritti e dai corrispettivi superano il costo totale delle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi, l'eccedenza è conservata in una riserva di bilancio ed è utilizzata per affrontare disavanzi o eccedenze in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.

3. È garantita la sostenibilità del reddito derivante da attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi.

Art. 10 Valutazione e revisione

1. Il regime per i diritti e i corrispettivi è valutato ogni esercizio finanziario. La valutazione è basata sui risultati finanziari dell'Agenzia per gli esercizi precedenti e sulla stima delle spese e delle entrate ed è legato al documento unico di programmazione dell'Agenzia.

1 bis. Gli importi di cui all’allegato sono indicizzati dall’Agenzia per la prima volta nel 2023 e successivamente una volta l’anno ad ogni esercizio finanziario, a far data dal 1o gennaio, sulla base

  1. a) dell’attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente al metodo di calcolo da concordarsi con il consiglio direttivo dell’Agenzia, e in base ai dati finanziari annuali pertinenti utilizzati nel documento unico di programmazione dell’Agenzia e nelle sue relazioni annuali di attività consolidate; e/o

  2. b) del tasso d’inflazione nell’Unione, conformemente al metodo stabilito al punto 4 dell’allegato.

2. In base alla valutazione dei risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, la Commissione corregge all'occorrenza l'importo dei diritti e dei corrispettivi.

3. Alla luce delle informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia nelle sue relazioni annuali, il presente regolamento è sottoposto a revisione al fine di introdurre diritti fissi.