Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/20121, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 15,
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate poiché riguardano misure volte a prevenire e gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti, la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e l'indicazione dei dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette agli obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso unico alle disposizioni stesse, è opportuno riunirle in un unico regolamento.
Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno tenere debitamente conto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, emessi nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento - CPSS) e dall'International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli - IOSCO) («principi CPSS-IOSCO»), che servono da riferimento mondiale per i requisiti normativi per i depositari centrali di titoli («CSD»). È opportuno prendere in considerazione anche le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli, emesse dal CPSS e dalla IOSCO, riguardanti la conferma delle operazioni, i cicli di regolamento e la concessione di titoli in prestito.
Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 909/2014 e per specificare i termini tecnici necessari per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno definire una serie di termini.
Le imprese di investimento dovrebbero accertarsi di disporre per tempo di tutte le informazioni di regolamento necessarie per un regolamento delle operazioni efficace ed efficiente. In particolare, le imprese di investimento che non dispongono di tutte le informazioni di regolamento necessarie dovrebbero contattare i clienti per ottenere le informazioni pertinenti per un regolamento efficiente, compresi i dati standardizzati necessari per il processo di regolamento.
Dovrebbe essere incoraggiato il trattamento interamente automatizzato [straight-through processing («STP»)] poiché il suo utilizzo in tutto il mercato è essenziale sia per mantenere tassi di regolamento elevati con l'aumentare dei volumi sia per assicurare il regolamento tempestivo delle negoziazioni transfrontaliere. Inoltre, i partecipanti al mercato sia diretti che indiretti dovrebbero disporre dell'automazione interna necessaria per avvalersi pienamente delle soluzioni STP disponibili. A tale riguardo, le imprese di investimento dovrebbero offrire ai loro clienti professionali la possibilità di inviare per via elettronica le conferme e i dettagli dell'attribuzione, in particolare utilizzando procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento. Inoltre, i CSD dovrebbero facilitare l'STP e, nel trattamento delle istruzioni di regolamento, dovrebbero utilizzare processi concepiti in modo da funzionare per impostazione predefinita in modo automatico.
I CSD dovrebbero offrire possibilità di abbinamento durante l'intera giornata per promuovere l'effettuazione del regolamento il prima possibile (early settlement) alla data prevista.
I CSD dovrebbero esigere che i partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli utilizzino un elenco di campi di abbinamento obbligatori per l'abbinamento delle istruzioni di regolamento al fine di facilitare il regolamento e assicurare la coerenza tra i sistemi di regolamento titoli.
I CSD dovrebbero disporre di funzionalità di sistema, politiche e procedure solide ed efficienti che consentano loro di facilitare e incentivare l'effettuazione del regolamento alla data prevista.
I CSD dovrebbero fornire ai partecipanti l'accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato delle loro istruzioni di regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi gestiti al fine di incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo da parte dei partecipanti.
I CSD dovrebbero offrire il regolamento lordo in tempo reale ai partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli o, quanto meno, più possibilità di regolamento giornaliero durante ciascun giorno lavorativo al fine di finalizzare il regolamento entro la giornata.
L'obbligo imposto ai CSD di disporre di funzionalità di sistema dovrebbe dipendere dall'efficienza del regolamento degli stessi CSD. Talune funzionalità di sistema quindi non dovrebbero essere obbligatorie se nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD il valore e il tasso dei mancati regolamenti non superano determinate soglie predefinite.
Al fine di facilitare il monitoraggio dei mancati regolamenti, i CSD dovrebbero utilizzare una metodologia armonizzata per segnalarli alle autorità competenti e alle autorità pertinenti. Tale metodologia dovrebbe prevedere un elenco comune di elementi da segnalare e una determinata frequenza per la trasmissione delle segnalazioni. Le istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli gestito dai CSD dovrebbero essere monitorate ogni giorno fino a quando non vengono eseguite o annullate.
I CSD dovrebbero mettere in atto modalità operative con i partecipanti che presentano i tassi più elevati di mancato regolamento e, ove possibile, con le pertinenti controparti centrali («CCP») e sedi di negoziazione, al fine di individuare i motivi principali dei mancati regolamenti.
I CSD dovrebbero trasmettere ogni mese segnalazioni sui mancati regolamenti alle autorità competenti e alle autorità pertinenti. Le autorità competenti dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni supplementari sui mancati regolamenti o segnalazioni più frequenti, ove necessario, per poter svolgere i loro compiti. Le autorità competenti che effettuano la richiesta dovrebbero condividere senza indebiti ritardi tali informazioni supplementari o segnalazioni con le autorità pertinenti.
Al fine di promuovere la trasparenza e facilitare la comparabilità dei mancati regolamenti in tutta l'Unione, i CSD dovrebbero utilizzare un unico modello per la divulgazione al pubblico dei dati sui mancati regolamenti.
Per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni in materia di disciplina del regolamento per i CSD, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate circa l'individuazione di tutte le operazioni ancora non regolate dopo la data prevista per il regolamento, l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, ove applicabile, e l'applicazione dei meccanismi di penalizzazione istituiti dal CSD, compresi il momento in cui viene effettuato il calcolo e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie.
Le norme riguardanti le procedure per la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti dovrebbero essere applicate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione2.
Affinché le penali pecuniarie per i mancati regolamenti siano applicate in modo uniforme, i CSD dovrebbero addebitare, riscuotere e ridistribuire le penali pecuniarie su base regolare e almeno una volta al mese. Inoltre, affinché il loro profilo di rischio non sia influenzato dal funzionamento del meccanismo di penalizzazione, anche se i partecipanti inadempienti non versano le penali dovute, i CSD dovrebbero essere responsabili unicamente dell'addebito della riscossione e della ridistribuzione di tali penali pecuniarie. Poiché i partecipanti possono anche operare come agenti per i propri clienti, i CSD dovrebbero fornire ai partecipanti dettagli sufficienti per quanto riguarda il calcolo delle penali al fine di consentire loro di recuperare la penale pecuniaria dai clienti.
È importante che la penale pecuniaria applicata in caso di mancato regolamento non costituisca una fonte di entrate per i CSD. Essa dovrebbe pertanto essere versata su un conto separato del CSD, utilizzato esclusivamente per la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie. Le penali riscosse non dovrebbero essere utilizzate per finanziarie l'attuazione, la manutenzione o il funzionamento del meccanismo di penalizzazione.
In alcuni casi, un'operazione può essere parte di una catena di operazioni, nel qual caso l'istruzione di regolamento può dipendere da un'altra istruzione di regolamento e l'esecuzione di un'istruzione può consentire l'esecuzione di più istruzioni della catena. La mancata esecuzione dell'istruzione di regolamento può quindi avere effetti a catena e comportare la mancata esecuzione delle istruzioni successive.
Per limitare il numero di trasferimenti di contante, i CSD dovrebbero pertanto compensare l'importo dovuto ai partecipanti con l'importo che questi devono versare e dovrebbero fare in modo che l'intero importo delle penali pecuniarie sia adeguatamente ridistribuito all'interno della catena di regolamento ai partecipanti interessati dal mancato regolamento. I CSD dovrebbero fornire ai partecipanti informazioni sufficienti sul calcolo degli importi da riscuotere per consentire loro, se del caso, di trasferire gli importi dovuti ai loro clienti.
Il meccanismo di penalizzazione dovrebbe applicarsi a tutte le mancate operazioni, ivi incluse le operazioni compensate. Tuttavia, se il partecipante inadempiente è una CCP, la penale non dovrebbe essere versata dalla CCP ma dal pertinente partecipante diretto responsabile del mancato regolamento. A tal fine, i CSD dovrebbero fornire alle CCP tutte le informazioni necessarie sul mancato regolamento e sul calcolo della penale per consentire loro di addebitare la penale al pertinente partecipante diretto e di ridistribuire l'importo riscosso al partecipante diretto interessato dal conseguente mancato regolamento sugli stessi strumenti finanziari.
I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'adeguata attuazione del meccanismo di penalizzazione.
Al fine di favorire la creazione di un mercato integrato per il regolamento titoli, è opportuno armonizzare la procedura di acquisto forzoso. Data l'importanza di incentivare azioni tempestive per gestire i mancati regolamenti, durante la procedura di acquisto forzoso è importante tenere informate tutte le pertinenti parti interessate.
L'istruzione di regolamento può avere esito negativo per tutti gli strumenti finanziari ivi contemplati, anche se alcuni di essi sono disponibili per la consegna sul conto del partecipante inadempiente. Lo scopo della procedura di acquisto forzoso è migliorare l'efficienza del regolamento. Al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi, tale procedura dovrebbe essere soggetta all'applicazione obbligatoria dell'esecuzione parziale della pertinente istruzione di regolamento.
Il regolamento parziale obbligatorio l'ultimo giorno lavorativo del periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 offre il giusto equilibrio tra il diritto dell'acquirente di ricevere gli strumenti finanziari acquistati e la necessità di ridurre al minimo il numero di strumenti finanziari soggetti ad acquisto forzoso. Ciascuno strumento finanziario acquistato tramite acquisto forzoso dovrebbe pertanto essere consegnato all'acquirente, anche se il numero di strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso non consente l'esecuzione completa della pertinente istruzione di regolamento.
Il regolamento parziale obbligatorio non dovrebbe applicarsi alle istruzioni di regolamento sospese dal partecipante, poiché gli strumenti finanziari pertinenti nel rispettivo conto potrebbero non appartenere al cliente per il quale è stata inserita l'istruzione di regolamento nel sistema di regolamento titoli.
Per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, tutte le parti della catena di regolamento dovrebbero avere accordi contrattuali con le rispettive controparti che prevedano obblighi di acquisto forzoso e siano esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti.
Al fine di migliorare l'efficienza del regolamento, si dovrebbe sempre verificare in primo luogo se per le operazioni in oggetto e per le parti coinvolte sia possibile utilizzare la procedura di acquisto forzoso.
Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di acquisto forzoso devono ricevere informazioni sullo stato della procedura nelle fasi cruciali. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire mediante una notifica affinché i soggetti coinvolti siano informati dello stato delle azioni volte a regolare l'operazione e possano adottare le ulteriori misure eventualmente necessarie.
Per le operazioni non compensate da una CCP, al fine di istituire una procedura di acquisto forzoso efficiente ed evitare che altre parti nella catena di regolamento o altri partecipanti siano tenuti a rispondere delle obbligazioni contratte dai membri della sede di negoziazione o dalle parti negoziali, e al fine di non aumentare il profilo di rischio dei CSD o delle sedi di negoziazione, le parti che hanno inizialmente concluso l'operazione in questione dovrebbe essere responsabili dell'esecuzione dell'acquisto forzoso.
Per quanto riguarda il regolamento delle operazioni in titoli, i partecipanti agiscono per proprio conto o inseriscono le istruzioni di regolamento nel sistema di regolamento titoli gestito da un CSD su richiesta dei loro clienti. Tali clienti possono essere una CCP e i suoi partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o, se l'operazione non è eseguita presso una sede di negoziazione, le parti negoziali. L'acquisto forzoso dovrebbe pertanto essere effettuato al livello in cui sono state create le obbligazioni contrattuali di acquisto e di vendita di titoli.
Dato che l'agente dell'acquisto forzoso dovrebbe operare su richiesta della parte che non sostiene i costi connessi all'intervento dell'agente, esso dovrebbe rispettare le disposizioni sull'esecuzione alle migliori condizioni e tutelare gli interessi del partecipante diretto, del membro della sede di negoziazione o della parte negoziale inadempienti.
Al fine di limitare il numero di acquisti forzosi e preservare la liquidità del mercato per gli strumenti finanziari pertinenti, il partecipante diretto inadempiente, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente, a seconda del caso, dovrebbero essere autorizzati a consegnare gli strumenti finanziari alla CCP, ai membri della sede di negoziazione destinatari o alle parti negoziali destinatarie tramite i relativi partecipanti fino al momento in cui essi sono informati della nomina dell'agente dell'acquisto forzoso o dell'avvio dell'asta. A partire da quel momento, le parti in questione dovrebbero poter solo partecipare all'asta degli strumenti finanziari o consegnarli all'agente dell'acquisto forzoso, previa approvazione dello stesso, per evitare che il partecipante diretto destinatario, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria ricevano gli strumenti finanziari due volte. Le parti coinvolte nella procedura di acquisto forzoso potrebbero limitare il numero di acquisti forzosi anche coordinando tra loro le rispettive azioni, e informandone il CSD, se l'operazione fa parte di una catena di operazioni e può comportare diverse istruzioni di regolamento.
Di norma le operazioni non compensate da una CCP non sono coperte da garanzia e pertanto ciascun membro della sede di negoziazione o ciascuna parte negoziale si accolla il rischio di controparte. Spostando tale rischio su altri soggetti, come ad esempio i partecipanti, si obbligherebbe questi ultimi a coprire la loro esposizione al rischio di controparte con garanzie reali, il che potrebbe comportare un aumento sproporzionato dei costi del regolamento titoli. Il partecipante diretto inadempiente, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente, a seconda dei casi, dovrebbe pertanto assumersi in primis la responsabilità di sostenere i costi dell'acquisto forzoso, della differenza di prezzo e del risarcimento in contanti. Se il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente non rispetta l'obbligo di versare tali importi, il rispettivo partecipante, in quanto partecipante inadempiente, dovrebbe essere tuttavia responsabile unicamente di sostenere i costi dell'acquisto forzoso e della differenza di prezzo ma non del risarcimento in contanti.
Gli obblighi di consegna degli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso o il pagamento del risarcimento in contanti o dell'eventuale differenza di prezzo degli strumenti finanziari soggetti ad acquisto forzoso dovrebbero, in ultima istanza, essere adempiuti con il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante da parte della CCP, dei membri della sede di negoziazione destinatari o delle parti negoziali destinatarie tramite i rispettivi partecipanti.
Se l'acquisto forzoso non va a buon fine e in assenza di una comunicazione esplicita sull'opportunità di prorogare il periodo di acquisto forzoso entro il termine prescritto, il risarcimento in contanti dovrebbe essere versato in modo da tutelare gli interessi delle parti ed evitare eventuali incertezze derivanti dall' acquisto forzoso non andato a buon fine.
Al fine di evitare complessità e tutelare la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria, gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso dovrebbero essere consegnati alla CCP, al membro della sede di negoziazione destinatario o alla parte negoziale destinataria attraverso il partecipante destinatario in questione anziché attraverso il partecipante inadempiente. Per le stesse ragioni, l'istruzione di regolamento iniziale che ha attivato la procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere sospesa e infine annullata.
Al fine di calcolare e applicare in modo appropriato le penali per i mancati regolamenti al termine del periodo di proroga, le istruzioni di regolamento pertinenti dovrebbero essere annullate e sostituite con nuove istruzioni ogni giorno lavorativo in cui le CCP, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali ricevono gli strumenti finanziari, attraverso i rispettivi partecipanti, a seguito dell'esecuzione dell'acquisto forzoso. Le penali pecuniarie dovrebbero applicarsi ad ogni nuova istruzione di regolamento a decorrere dal giorno dell'inserimento della stessa nel sistema di regolamento titoli.
Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e il rispetto dei tempi previsti per la procedura di acquisto forzoso e per il pagamento delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti, le istruzioni di regolamento non eseguite dovrebbero essere annullate al momento della consegna degli strumenti finanziari o, in caso di mancata consegna, al momento del pagamento del risarcimento in contanti, o al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica dell'importo del risarcimento in contanti dovuto.
Se il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è inferiore al prezzo pagato al momento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso, la differenza di prezzo dovrebbe essere pagata dal partecipante diretto, dal membro della sede di negoziazione o dalla parte negoziale inadempienti, a seconda del caso, al fine di tutelare gli interessi delle parti destinatarie. Se il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo pagato al momento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso, l'obbligo del partecipante inadempiente di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe essere considerato soddisfatto dato che i partecipanti diretti, i membri delle sedi di negoziazione o le parti negoziali destinatari pagano effettivamente gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso.
Un efficace processo di regolamento richiede che il periodo di proroga, che è precedente all'avvio della procedura di acquisto forzoso, sia adeguato ai tipi di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari. Se il mercato delle azioni è sufficientemente liquido da consentire il facile reperimento dei titoli, il periodo di proroga prima dell'avvio della procedura di acquisto forzoso non dovrebbe essere esteso, così da incentivare le parti interessate a regolare tempestivamente le mancate operazioni. Le azioni il cui mercato non è liquido tuttavia dovrebbero beneficiare di un periodo di proroga più lungo. Anche gli strumenti di debito dovrebbero beneficiare di un periodo di proroga più lungo, tenuto conto della maggiore portata transfrontaliera e dell'importanza che rivestono per un funzionamento corretto e ordinato dei mercati finanziari.
Le misure per la gestione dei mancati regolamenti che riguardano l'acquisto forzoso e le penali possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti degli accordi giuridici tra le parti interessate, compresi i CSD e altri partecipanti al mercato. È pertanto opportuno concedere tempo sufficiente per l'applicazione di tali misure, al fine di consentire alle parti interessate di soddisfare i requisiti necessari.
Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha trasmesso alla Commissione europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
L'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Nell'elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha inoltre collaborato strettamente con i membri del Sistema europeo di banche centrali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «partecipante diretto»: un'impresa come definita all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
b) «fondo indicizzato quotato (ETF)»: un fondo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2;
c) «esecuzione di ordini»: l'esecuzione di ordini per conto dei clienti come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE;
d) «cliente al dettaglio»: un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
e) «istruzione di regolamento»: un ordine di trasferimento come definito all'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3;
f) «parte negoziale»: una parte che agisce in qualità di obbligato principale in un'operazione su titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 10, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014;
g) «membro della sede di negoziazione»: un membro o un partecipante di una sede di negoziazione.
Capo II. Misure per prevenire i mancati regolamenti
Art. 2 Misure relative ai clienti professionali
1.
Le imprese di investimento richiedono ai clienti professionali di inviare loro per iscritto l'attribuzione di titoli o di contante per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, indicando i conti su cui effettuare l'accredito o l'addebito. L'attribuzione scritta specifica quanto segue:
a) il tipo di operazione, tra i seguenti:
i) acquisto o vendita di titoli;
ii) operazioni di gestione delle garanzie reali;
iii) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
iv) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
v) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari;
b) il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello strumento finanziario o, qualora l'ISIN non fosse disponibile, un altro identificativo dello strumento finanziario;
c) la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;
d) il valore nominale degli strumenti di debito e la quantità per gli altri strumenti finanziari;
e) la data della negoziazione;
f) il prezzo di negoziazione dello strumento finanziario;
g) la valuta in cui è espresso il prezzo dell'operazione;
h) la data prevista di regolamento dell'operazione;
i) l'importo totale del contante da consegnare o ricevere;
j) l'identificativo del soggetto presso il quale sono detenuti i titoli;
k) l'identificativo del soggetto presso il quale è detenuto il contante;
l) i nomi e i numeri dei conti titoli o dei conti correnti su cui effettuare l'accredito o l'addebito.
L'attribuzione scritta include tutte le altre informazioni richieste dall'impresa di investimento al fine di agevolare il regolamento dell'operazione.
Le imprese di investimento che hanno ricevuto conferma dell'esecuzione dell'ordine di operazione impartito dal cliente professionale assicurano, mediante accordi contrattuali, che il cliente professionale confermi l'accettazione delle condizioni dell'operazione per iscritto entro i termini di cui al paragrafo 2. La conferma scritta può anche essere inclusa nell'attribuzione scritta.
Le imprese di investimento forniscono ai clienti professionali la possibilità di inviare l'attribuzione scritta e la conferma scritta per via elettronica, applicando le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 909/2014.
2.
I clienti professionali fanno in modo che l'attribuzione scritta e la conferma scritta di cui al paragrafo 1 sia ricevuta dall'impresa di investimento entro uno dei seguenti termini:
a) entro la fine del giorno lavorativo in cui l'operazione ha avuto luogo, se l'impresa di investimento e il cliente professionale in questione si trovano in una zona con lo stesso fuso orario;
b) entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo, quando si verifica una delle seguenti situazioni:
i) vi è una differenza di oltre due ore tra il fuso orario dell'impresa di investimento e il fuso orario del cliente professionale in questione;
ii) gli ordini sono stati eseguiti dopo le ore 16:00 CET del giorno lavorativo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento.
Le imprese di investimento confermano il ricevimento dell'attribuzione scritta e della conferma scritta entro due ore dal ricevimento. Se l'impresa di investimento riceve l'attribuzione scritta e la conferma scritta meno di un'ora prima della chiusura degli uffici, essa ne conferma il ricevimento entro un'ora dall'apertura degli uffici il giorno lavorativo successivo.
3. Se l'impresa di investimento riceve le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 1 in anticipo rispetto ai termini di cui al paragrafo 2, essa può concordare per iscritto con i clienti professionali che non è necessario trasmettere l'attribuzione scritta e la conferma scritta pertinenti.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai clienti professionali che detengono i titoli e il contante pertinenti per il regolamento presso la stessa impresa di investimento.
Art. 3 Misure relative ai clienti al dettaglio
Le imprese di investimento richiedono ai clienti al dettaglio di inviare loro tutte le pertinenti informazioni di regolamento per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento, a meno che il cliente in questione detenga gli strumenti finanziari e il contante presso la stessa impresa di investimento.
Art. 4 Agevolazione e trattamento dei regolamenti
1. I CSD trattano tutte le istruzioni di regolamento in modo automatizzato.
2. I CSD che sono intervenuti manualmente nel processo di regolamento automatico secondo le modalità di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), informano l'autorità competente del motivo di tale intervento entro 30 giorni dallo stesso, a meno che lo stesso motivo sia già stato comunicato per interventi precedenti.
3. Si ha intervento manuale nel processo di regolamento automatico nelle seguenti circostanze:
a) se l'inserimento dell'istruzione di regolamento ricevuta nel sistema di regolamento titoli è stato ritardato o modificato o se l'istruzione stessa è stata modificata al di fuori delle procedure automatizzate;
b) se durante il trattamento delle istruzioni di regolamento ricevute nel meccanismo di regolamento viene effettuato un intervento al di fuori delle procedure automatizzate, compresa la gestione degli incidenti informatici.
4. Le autorità competenti possono comunicare ai CSD in qualsiasi momento che un determinato motivo non giustifica interventi manuali nel processo di regolamento automatico. Successivamente i CSD non intervengono manualmente nel processo di regolamento automatico per detto motivo.
Art. 5 Abbinamento delle istruzioni di regolamento e inserimento dei relativi dati
1. I CSD forniscono ai partecipanti una funzionalità che supporta l'abbinamento in tempo reale continuo e completamente automatizzato delle istruzioni di regolamento nel corso di ogni giorno lavorativo.
2.
I CSD richiedono ai partecipanti di abbinare le loro istruzioni di regolamento attraverso la funzionalità di cui al paragrafo 1 prima del regolamento, tranne nei seguenti casi:
a) se il CSD ha riconosciuto che le istruzioni di regolamento sono già state abbinate dalle sedi di negoziazione, dalle CCP o da altri soggetti;
b) se il CSD stesso ha abbinato le istruzioni di regolamento;
c) nel caso di istruzioni di regolamento «senza pagamento» («FOP») di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i), che consistono in ordini di trasferimento degli strumenti finanziari tra conti diversi aperti a nome dello stesso partecipante o gestiti dallo stesso operatore.
Gli operatori dei conti di cui alla lettera c) comprendono soggetti aventi un rapporto contrattuale con il CSD e che gestiscono conti titoli presso il CSD in questione mediante la registrazione contabile in tali conti.
3. I CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare i seguenti campi nelle istruzioni di regolamento ai fini dell'abbinamento:
a) il tipo di istruzione di regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g);
b) la data di esecuzione prevista dell'istruzione di regolamento;
c) la data della negoziazione;
d) la valuta, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
e) l'importo del regolamento, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
f) il valore nominale degli strumenti di debito o la quantità per gli altri strumenti finanziari;
g) la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;
h) il codice ISIN dello strumento finanziario;
i) l'identificativo del partecipante che consegna gli strumenti finanziari o il contante;
j) l'identificativo del partecipante che riceve gli strumenti finanziari o il contante;
k) l'identificativo del CSD della controparte del partecipante, nel caso di CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche nelle circostanze di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014;
l) altri campi di abbinamento richiesti dal CSD per facilitare il regolamento delle operazioni.
4. Oltre ai campi di cui al paragrafo 3, i CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare nelle loro istruzioni di regolamento un campo indicante il tipo di operazione in base alla seguente tassonomia:
a) acquisto o vendita di titoli;
b) operazioni di gestione delle garanzie reali;
c) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
d) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
e) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD.
Art. 6 Livelli di tolleranza
Ai fini dell'abbinamento, i CSD stabiliscono i livelli di tolleranza per gli importi di regolamento.
Il livello di tolleranza rappresenta la differenza massima tra gli importi di regolamento in due istruzioni di regolamento corrispondenti che consentirebbe comunque l'abbinamento.
Per le istruzioni di regolamento in EUR, il livello di tolleranza per ciascuna istruzione è pari a 2 EUR per gli importi di regolamento fino a 100000 EUR e a 25 EUR per gli importi superiori a 100000 EUR. Per le istruzioni di regolamento in altre valute, il livello di tolleranza per ciascuna istruzione corrisponde agli importi equivalenti in base al tasso di cambio ufficiale della BCE, ove disponibile.
Art. 7 Meccanismo di annullamento
I CSD istituiscono un meccanismo di annullamento bilaterale che consente ai partecipanti di annullare bilateralmente le istruzioni di regolamento abbinate che fanno parte della stessa operazione.
Art. 8 Meccanismo di trattenimento e rilascio
I CSD istituiscono un meccanismo di trattenimento e rilascio che consiste in entrambi gli elementi seguenti:
a) un meccanismo di trattenimento che consente al partecipante disponente di bloccare. ai fini del regolamento. le istruzioni di regolamento in sospeso;
b) un meccanismo di rilascio che consente di rilasciare, ai fini del regolamento, le istruzioni di regolamento in sospeso bloccate dal partecipante disponente.
Art. 9 Riciclaggio
I CSD riciclano le istruzioni di regolamento che hanno dato luogo a mancato regolamento fino a quando non vengono eseguite o annullate bilateralmente.
Art. 10 Regolamento parziale
I CSD consentono l'esecuzione parziale delle istruzioni di regolamento.
Art. 11 Meccanismi e informazioni aggiuntivi
1. I CSD offrono ai partecipanti la possibilità di essere informati riguardo a un'istruzione di regolamento in sospeso delle loro controparti entro un'ora dal primo tentativo non riuscito di abbinare l'istruzione, o immediatamente dopo tale tentativo non riuscito se quest'ultimo è stato effettuato entro le cinque ore precedenti la data limite prevista per il regolamento o dopo tale data.
2. I CSD forniscono ai partecipanti l'accesso alle informazioni in tempo reale sullo stato delle loro istruzioni di regolamento nel sistema di regolamento titoli, comprese le informazioni:
a) sulle istruzioni di regolamento in sospeso che possono ancora essere eseguite alla data di regolamento prevista;
b) sulle istruzioni di regolamento non eseguite che non possono essere più eseguite alla data di regolamento prevista;
c) sulle istruzioni di regolamento integralmente eseguite;
d) sulle istruzioni di regolamento parzialmente eseguite, comprensive della parte regolata e della parte non regolata in strumenti finanziari o in contante;
e) sulle istruzioni di regolamento annullate, incluse le informazioni che indicano se l'annullamento è stato effettuato dal sistema o dal partecipante.
3. Le informazioni in tempo reale di cui al paragrafo 2 comprendono le seguenti:
a) se l'istruzione di regolamento è stata abbinata;
b) se l'istruzione di regolamento può essere ancora parzialmente eseguita;
c) se l'istruzione di regolamento è in sospeso;
d) i motivi per i quali le istruzioni sono in sospeso o non sono state eseguite.
4. I CSD offrono ai partecipanti il regolamento lordo in tempo reale nel corso di ciascun giorno lavorativo o un minimo di tre cicli di regolamento per ogni giorno lavorativo. I tre cicli di regolamento sono distribuiti lungo l'intero giorno lavorativo secondo le esigenze del mercato, su richiesta del comitato degli utenti del CSD.