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Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Approcci divergenti in materia di regolamentazione e di vigilanza per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento alternativi («FIA»), quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3, compresi i fondi europei per il venture capital (EuVECA), quali definiti nel regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), quali definiti nel regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5, e i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), quali definiti nel regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio6, nonché di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»), ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, sono causa di frammentazione e ostacolano la commercializzazione transfrontaliera dei FIA e degli OICVM e l'accesso agli stessi, il che potrebbe a sua volta impedirne la commercializzazione in altri Stati membri. Un OICVM potrebbe essere gestito internamente o esternamente, a seconda della sua forma giuridica. Qualsiasi disposizione del presente regolamento relativa alle società di gestione di OICVM dovrebbe applicarsi a società la cui attività ordinaria consiste nella gestione di OICVM e a qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM.

Al fine di migliorare il quadro normativo applicabile agli organismi di investimento collettivo e tutelare meglio gli investitori, le comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e OICVM dovrebbero essere identificabili come tali e descrivere con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di FIA o di OICVM. Inoltre, tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing destinate agli investitori dovrebbero essere presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Per garantire la tutela degli investitori e parità di condizioni tra FIA e OICVM, le norme riguardanti le comunicazioni di marketing dovrebbero applicarsi alle comunicazioni di marketing dei FIA e degli OICVM.

È opportuno che le comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e in OICVM precisino dove, come e in quali lingue gli investitori possono ottenere informazioni sintetiche sui propri diritti, specificando chiaramente che il GEFIA, il gestore di un EuVECA, il gestore di un EuSEF o la società di gestione di OICVM (collettivamente «gestori di organismi di investimento collettivo») hanno il diritto di risolvere gli accordi di commercializzazione.

Al fine di accrescere la trasparenza e la tutela degli investitori e agevolare l'accesso alle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero pubblicare tali informazioni sui loro siti web come minimo in una lingua comunemente utilizzata nel settore della finanza internazionale, comprese le loro sintesi non ufficiali che consentirebbero ai gestori di organismi di investimento collettivo di ottenere una panoramica generale delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. La pubblicazione dovrebbe avere uno scopo esclusivamente informativo e non dovrebbe creare obblighi giuridici. Per le stesse ragioni, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8, dovrebbe creare una banca dati centrale contenente le sintesi dei requisiti nazionali per le comunicazioni di marketing e i collegamenti ipertestuali alle informazioni pubblicate sui siti web delle autorità competenti.

Al fine di promuovere le buone pratiche di tutela degli investitori che sono contenute nei requisiti nazionali relativi a comunicazioni di marketing eque e chiare, compresi gli aspetti online di tali comunicazioni di marketing, l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti sull'applicazione di tali requisiti alle comunicazioni di marketing.

Le autorità competenti dovrebbero poter esigere la comunicazione preventiva delle comunicazioni di marketing ai fini della verifica ex-ante della conformità di tali comunicazioni con il presente regolamento e con gli altri requisiti applicabili, vale a dire se le comunicazioni di marketing siano chiaramente identificabili come tali, se descrivono con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote di un'OICVM e, qualora lo Stato membro autorizzi la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio, i rischi e i rendimenti dell'acquisto di azioni o quote di OICVM e di FIA e se tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Tale verifica dovrebbe essere effettuata entro un periodo di tempo limitato. Qualora le autorità competenti richiedano una notifica preventiva, ciò non dovrebbe impedire loro di verificare le comunicazioni di marketing ex post.

Le autorità competenti dovrebbero riferire all'ESMA gli esisti di tali verifiche, le richieste di modifica ed eventuali sanzioni comminate ai gestori di organismi di investimento collettivo. Al fine di svolgere un'opera di sensibilizzazione e aumentare la trasparenza sulle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, da un lato, e garantire la tutela degli investitori, dall'altro, è auspicabile che l'ESMA prepari e trasmetta ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione su tali norme e sulla loro applicazione pratica, sulla base di verifiche ex ante ed ex post delle comunicazioni di marketing da parte delle autorità competenti.

Per garantire parità di trattamento dei gestori di organismi di investimento collettivo e agevolare il processo decisionale circa la scelta di distribuire fondi di investimento a livello transfrontaliero, è importante che le spese e gli oneri pagati alle autorità competenti per la vigilanza delle attività di commercializzazione siano proporzionati ai compiti di vigilanza svolti e resi pubblici, e che, ai fini di una maggiore trasparenza, tali spese e oneri siano pubblicati sui siti web delle autorità competenti. Per lo stesso motivo è auspicabile che i collegamenti ipertestuali alle informazioni pubblicate sui siti web delle autorità competenti in relazione alle spese e agli oneri siano pubblicati sul sito web dell'ESMA per disporre di un punto centrale di informazione. Il sito web dell'ESMA dovrebbe contemplare altresì uno strumento interattivo che consenta il calcolo indicativo di tali spese e oneri da pagare alle autorità competenti.

Onde garantire un migliore recupero delle spese o degli oneri e accrescere la trasparenza e la chiarezza della struttura delle spese e degli oneri, ove siano riscossi dalle autorità competenti, i gestori di organismi di investimento collettivo dovrebbero ricevere una fattura, una richiesta di pagamento distinta o istruzioni di pagamento che indichino chiaramente l'importo delle spese o degli oneri dovuti e i mezzi di pagamento.

Dal momento che l'ESMA, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010, dovrebbe monitorare e valutare gli sviluppi del mercato nel suo settore di competenza, è opportuno e necessario accrescerne le conoscenze includendo, nelle attuali banche dati dell'ESMA, una banca dati centrale di tutti i FIA e gli OICVM commercializzati a livello transfrontaliero, dei gestori di tali organismi di investimento collettivo e degli Stati membri in cui avviene la commercializzazione. A tal fine e per consentire all'ESMA di tenere aggiornata la banca dati centrale, le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA le informazioni sulle notifiche, le lettere di notifica e le informazioni che hanno ricevuto ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE in relazione all'attività di commercializzazione transfrontaliera nonché le informazioni sugli eventuali cambiamenti relativi a tali informazioni da inserire nella banca dati. A tale proposito, l'ESMA dovrebbe creare un portale di notifica in cui le autorità competenti dovrebbero caricare tutti i documenti relativi alla distribuzione transfrontaliera degli OICVM e dei FIA.

Al fine di garantire condizioni di parità tra i fondi per il venture capital qualificati quali definiti nel regolamento (UE) n. 345/2013 o i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale quali nel regolamento (UE) n. 346/2013, da un lato, e gli altri FIA, dall'altro, è necessario includere in detti regolamenti norme in materia di pre-commercializzazione che siano identiche alle norme previste dalla direttiva 2011/61/UE in materia di pre-commercializzazione. Tali norme consentiranno ai gestori registrati a norma dei predetti regolamenti di rivolgersi agli investitori per sondarne l'interesse per future opportunità o strategie di investimento mediante fondi per il venture capital qualificati e fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

A norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio9, talune società e persone di cui all'articolo 32 di tale regolamento sono esentate dagli obblighi di cui allo stesso fino al 31 dicembre 2019. Tale regolamento prevede altresì che la Commissione lo riesamini entro il 31 dicembre 2018, anche per valutare se la deroga transitoria debba essere prorogata o se, dopo aver individuato i necessari adeguamenti, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori, di cui alla direttiva 2009/65/CE, debbano essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui a tale regolamento o considerate equivalenti ad esse.

Per consentire alla Commissione di effettuare il riesame a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 così come originariamente previsto, il termine per il riesame dovrebbe essere esteso di 12 mesi. La commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe sostenere il processo di riesame della Commissione organizzando un'audizione sull'argomento con le parti interessate in rappresentanza degli interessi delle imprese e dei consumatori.

Onde evitare che per lo stesso organismo di investimento collettivo gli investitori ricevano due diversi documenti di pre divulgazione, ossia un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (key investor information document — KIID), come prescritto dalla direttiva 2009/65/CE, e un documento contenente le informazioni chiave (key information document — KID), come prescritto dal regolamento (UE) n. 1286/2014, mentre gli atti legislativi risultanti dal riesame della Commissione a norma dello stesso regolamento sono adottati e applicati, è opportuno prorogare di 24 mesi l'esenzione transitoria dagli obblighi di cui a tale regolamento. Fatta salva la proroga in questione, è opportuno che tutte le istituzioni e le autorità di vigilanza interessate si impegnino ad agire il più rapidamente possibile per facilitare la cessazione dell'esenzione transitoria.

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall'ESMA, per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per la pubblicazione e la notifica da parte delle autorità competenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle relative sintesi concernenti i requisiti per la commercializzazione applicabili nel loro territorio, del livello delle spese o degli oneri per le attività transfrontaliere pagati alle stesse autorità competenti e, se del caso, delle pertinenti metodologie di calcolo. Inoltre, al fine di migliorare la trasmissione all'ESMA, dovrebbero inoltre essere adottate norme tecniche di attuazione riguardanti le notifiche, le lettere di notifica e le informazioni sulle attività di commercializzazione transfrontaliera prescritte dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e le disposizioni tecniche necessarie per il funzionamento del portale di notifica che dev'essere creato dall'ESMA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

È necessario precisare quali informazioni debbano essere comunicate ogni trimestre all'ESMA, al fine di tenere aggiornate le banche dati di tutti gli organismi di investimento collettivo e dei loro i gestori.

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10, e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Per consentire alle autorità competenti di esercitare le funzioni loro attribuite dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità in oggetto dispongano di sufficienti risorse e di tutti i necessari poteri di vigilanza e di indagine.

Entro il 2 agosto 2024 la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della sua applicazione. La valutazione dovrebbe tenere conto degli sviluppi del mercato e valutare se le misure introdotte abbiano migliorato la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Entro il 2 agosto 2021 la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sulla «reverse solicitation» e la domanda su iniziativa propria di un investitore, precisando l'entità di tale forma di sottoscrizione dei fondi, la sua distribuzione geografica anche nei paesi terzi e le sue incidenze sul regime del passaporto.

Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario sincronizzare le date di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni di marketing e la pre-commercializzazione.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire accrescere l'efficienza del mercato con l'istituzione dell'Unione dei mercati dei capitali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di pubblicazione di disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione per gli organismi di investimento collettivo e di comunicazioni di marketing destinate agli investitori, nonché principi comuni in materia di spese e oneri gravati sui gestori di organismi di investimento collettivo in relazione alle loro attività transfrontaliere. Esso prevede inoltre l'istituzione di una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

  1. a) ai gestori di fondi di investimento alternativi;

  2. b) alle società di gestione di OICVM, incluso qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM;

  3. c) ai gestori di EuVECA; e

  4. d) ai gestori di EuSEF.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «fondi di investimento alternativi» o «FIA»: i FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, tra cui EuVECA, EuSEF ed ELTIF;

  2. b) «gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: i GEFIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e autorizzati in conformità dell'articolo 6 della medesima direttiva;

  3. c) «gestore di un EuVECA»: un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quale definito all'articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 e registrato in conformità dell'articolo 14 del medesimo regolamento;

  4. d) «gestore di un EuSEF»: un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 e registrato in conformità dell'articolo 15 del medesimo regolamento;

  5. e) «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/65/CE o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/61/UE o le autorità competenti del FIA UE quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE;

  6. f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del GEFIA, del gestore di un EuVECA, del gestore di un EuSEF o della società di gestione dell'OICVM;

  7. g) «OICVM»: un OICVM autorizzato in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

  8. h) «società di gestione di un OICVM»: una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.

Art. 4 Requisiti per le comunicazioni di marketing

1. I GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM e che tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.

2. Le società di gestione di OICVM assicurano che le comunicazioni di marketing recanti informazioni specifiche su un OICVM non siano in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto di cui all'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della medesima direttiva o siano tali da sminuirne l'importanza. Le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing menzionino l'esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori. Tali comunicazioni di marketing specificano dove, come e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possono ottenere il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori, e contengono i collegamenti ipertestuali ai siti web per tali documenti.

3.

Le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 2 specificano dove, come e in che lingua gli investitori o i potenziali investitori possono ottenere una sintesi dei diritti degli investitori e forniscono un collegamento ipertestuale a tale sintesi, che include, se del caso, informazioni sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo a livello di Unione e nazionale in caso di controversie.

Tali comunicazioni di marketing contengono inoltre informazioni chiare sul fatto che il gestore o la società di gestione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

4. I GEFIA, i gestori di EuVECA e i gestori di EuSEF assicurano che le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote o azioni di un FIA e recanti informazioni specifiche su un FIA non risultino in contrasto con le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 346/2013, o siano tali da sminuirne l'importanza.

5. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai FIA che pubblicano un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio13, o in conformità del diritto nazionale, ovvero applicano norme relative al formato e al contenuto delle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.

6. Entro il 2 agosto 2021 l'ESMA emana orientamenti, che successivamente aggiorna periodicamente, sull'applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti relativi al carattere online di tali comunicazioni di marketing.

Art. 5 Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione

1. Le autorità competenti pubblicano e gestiscono sul loro sito web informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi, come minimo in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA i collegamenti ipertestuali verso il sito web dell'autorità competente nel quale sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA senza indebito ritardo qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del primo comma del presente paragrafo.

3.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni e le notifiche di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 6 Banca dati centrale dell'ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione

Entro il 2 febbraio 2022, l'ESMA pubblica e gestisce sul proprio sito web una banca dati centrale contenente le sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché i collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Art. 7 Verifica ex-ante delle comunicazioni di marketing

1.

Ai soli fini della verifica della conformità al presente regolamento e alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione, le autorità competenti possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che le società di gestione dell'OICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori.

Il requisito di notifica preventiva di cui al primo comma non costituisce una condizione preliminare per la commercializzazione di quote di OICVM né rientra nella procedura di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE.

Ove le autorità competenti esigano la notifica preventiva di cui al primo comma, esse informano la società di gestione dell'OICVM di eventuali richieste di modifica di tali comunicazioni di marketing entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione delle comunicazioni di marketing.

La notifica preventiva di cui al primo comma può essere richiesta su base sistematica o conformemente ad altre pratiche di verifica e non pregiudica ulteriori poteri di controllo per la verifica ex post delle comunicazioni commerciali.

2. Le autorità competenti che esigono la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing istituiscono, applicano e pubblicano sui loro siti web le procedure per tale notifica preventiva. Le regole e le procedure interne assicurano il trattamento trasparente e non discriminatorio di tutti gli OICVM, indipendentemente dagli Stati membri in cui gli OICVM sono autorizzati.

3. Se i GEFIA, i gestori di EuVECA o i gestori di EuSEF commercializzano presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di loro FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, a tali GEFIA, gestori di EuVECA o gestori di EuSEF.

Art. 8 Relazione dell'ESMA sulle comunicazioni di marketing

1. Entro il 31 marzo 2021, e successivamente ogni due anni, le autorità competenti comunicano all'ESMA le seguenti informazioni:

  1. a) il numero di richieste di modifica delle comunicazioni di marketing effettuate sulla base di una verifica ex ante, se del caso;

  2. b) il numero di richieste di modifica e di decisioni prese sulla base delle verifiche ex post, con una chiara distinzione delle violazioni più frequenti e includendo la descrizione e la natura di dette violazioni;

  3. c) una descrizione delle violazioni più frequenti dei requisiti di cui all'articolo 4; e

  4. d) un esempio di ciascuna delle violazioni di cui alle lettere b) e c).

2. Entro il 30 giugno 2021, e successivamente ogni due anni, l'ESMA trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che presenta un quadro dei requisiti di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in tutti gli Stati membri e contiene un'analisi degli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing anche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 9 Principi comuni in materia di spese o oneri

1. Ove sia previsto il pagamento di spese o oneri alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM, tali spese o oneri sono in linea con i costi complessivi relativi all'esercizio delle funzioni dell'autorità competente.

2. Per le spese o oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti inviano la fattura, una richiesta di pagamento distinta o un'istruzione di pagamento, che stabilisca chiaramente i mezzi di pagamento e la data in cui il pagamento è dovuto all'indirizzo indicato all'articolo 93, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE o all'allegato IV, punto i), della direttiva 2011/61/UE.

Art. 10 Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri

1. Entro il 2 febbraio 2020 le autorità competenti pubblicano e gestiscono sui loro siti web informazioni aggiornate contenenti l'elenco delle spese o degli oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o, se del caso, le metodologie di calcolo di tali spese o oneri, come minimo in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA i collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti nel quale sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni e le notifiche di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 11 Pubblicazione dell'ESMA sulle spese e gli oneri

1. Entro il 2 febbraio 2022 l'ESMA pubblica sul proprio sito web i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Tali collegamenti ipertestuali sono tenuti aggiornati.

2. Entro il 2 febbraio 2022 l'ESMA elabora e rende disponibile sul proprio sito web uno strumento interattivo accessibile al pubblico come minimo in una delle lingue comunemente utilizzate negli ambienti della finanza internazionale, che fornisce un calcolo indicativo delle spese o degli oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tale strumento è tenuto aggiornato.