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Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Il finanziamento a lungo termine costituisce uno strumento fondamentale per incanalare l'economia europea su un percorso di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020, di elevata occupazione e competitività, per costruire l'economia del futuro in modo che sia meno esposta ai rischi sistemici e più resiliente. I fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment funds — ELTIF) forniscono finanziamenti di lunga durata a progetti infrastrutturali di varia natura, a società non quotate ovvero a piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Finanziando tali progetti gli ELTIF concorrono al finanziamento dell'economia reale dell'Unione e all'attuazione delle sue politiche.

Sul versante della domanda gli ELTIF possono offrire un flusso costante di proventi ad amministratori di fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni, comuni e altri soggetti che presentano periodicamente e ripetutamente passività e cercano rendimenti a lungo termine nell'ambito di strutture ben regolamentate. Pur fornendo meno liquidità rispetto agli investimenti in valori mobiliari, gli ELTIF possono fornire un flusso costante di proventi anche ai singoli investitori che contino sulla regolarità dei flussi di cassa che sono in grado di produrre. Gli ELTIF possono inoltre offrire buone possibilità di apprezzamento del capitale nel tempo per gli investitori che non ricevono un flusso costante di proventi.

È possibile che per progetti quali infrastrutture di trasporto, produzione sostenibile o distribuzione di energia, infrastrutture sociali (alloggi o ospedali) oppure lancio di tecnologie e sistemi nuovi in grado di ridurre l'impiego di risorse e di energia, o ancora per progetti volti a un'ulteriore crescita delle PMI, i fondi scarseggino. Come è emerso dalla crisi finanziaria, alla soluzione del problema della penuria di finanziamenti potrebbe contribuire l'integrazione della fonte bancaria con una gamma più ampia di fonti di finanziamento che sia in grado di assicurare una mobilitazione migliore dei mercati dei capitali. Gli ELTIF possono svolgere un ruolo determinante in questo senso e possono altresì mobilitare capitale attirando investitori di paesi terzi.

Obiettivo del presente regolamento è stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale. Anche gli investimenti a lungo termine in progetti, imprese e infrastrutture di paesi terzi possono apportare capitale agli ELTIF e tornare quindi a vantaggio dell'economia europea. Tali investimenti non dovrebbero pertanto essere vietati.

In assenza di un regolamento che disciplini gli ELTIF, può accadere che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, con il rischio di distorsioni di concorrenza causate dalle differenze tra le misure previste a tutela degli investimenti. La coesistenza di requisiti nazionali divergenti in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili, in particolare relativamente all'investimento in merci (commodity), crea ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera dei fondi di investimento che si concentrano su imprese non quotate e su attività reali, perché impedisce agli investitori di confrontare agevolmente le diverse proposte di investimento a disposizione. Requisiti nazionali divergenti determinano altresì livelli diversi di tutela degli investitori. Discrepanze nel livello di tutela degli investitori vengono a crearsi anche a causa dell'esistenza di requisiti nazionali divergenti in materia di tecniche di investimento, quali livelli consentiti di assunzione di prestiti, impiego di strumenti finanziari derivati, regole applicabili alle vendite allo scoperto o operazioni di finanziamento tramite titoli. Inoltre, requisiti nazionali divergenti in materia di rimborso o di periodi di detenzione ostacolano la compravendita transfrontaliera di fondi che investono in attività non quotate. Aumentando l'incertezza del diritto, tali divergenze possono minare la fiducia degli investitori che stanno vagliando l'ipotesi di investire in tali fondi e ridurne di fatto la libertà di scelta tra diverse possibilità di investimento a lungo termine. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

È necessario prevedere norme uniformi affinché gli ELTIF presentino un profilo di prodotto coerente e stabile in tutta l'Unione. Più specificamente, ai fini del buon funzionamento del mercato interno e di un livello elevato di tutela degli investitori, è necessario stabilire norme uniformi sul funzionamento degli ELTIF, in particolare per quanto riguarda la composizione del loro portafoglio e gli strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare per esporsi verso attività a lungo termine, come strumenti di equity o di debito emessi da PMI quotate e da imprese non quotate nonché attività reali. Occorre inoltre adottare norme uniformi in materia di portafoglio di un ELTIF affinché gli ELTIF volti a generare proventi periodici mantengano un portafoglio diversificato di attività di investimento, atto a preservare la regolarità dei flussi di cassa. Gli ELTIF rappresentano il primo passo verso la creazione di un mercato interno integrato per la raccolta di capitali che possano essere convogliati verso investimenti a lungo termine nell'economia europea. Il corretto funzionamento del mercato interno degli investimenti a lungo termine presuppone che la Commissione prosegua la sua opera di valutazione dei potenziali ostacoli che potrebbero frapporsi alla raccolta su base transfrontaliera di capitali a lungo termine, inclusi gli ostacoli derivanti dal trattamento fiscale di tali investimenti.

È essenziale che le norme relative al funzionamento degli ELTIF, in particolare in materia di composizione del loro portafoglio e in materia di strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare, siano direttamente applicabili ai loro gestori e, di conseguenza, che tali nuove norme debbano essere adottate sotto forma di regolamento. Ciò assicura inoltre la vigenza di condizioni uniformi per l'uso della denominazione «ELTIF» impedendo la comparsa di requisiti nazionali divergenti. I gestori degli ELTIF dovrebbero attenersi alle stesse regole in tutta l'Unione allo scopo di rafforzare la fiducia degli investitori in ELTIF e di assicurare l'affidabilità della denominazione ELTIF su base duratura. Adottando norme uniformi si semplificano nel contempo i requisiti normativi applicabili agli ELTIF. Grazie alle norme uniformi, si riducono altresì i costi sostenuti dai gestori per assicurare la conformità ai requisiti nazionali divergenti che disciplinano i fondi che investono in imprese quotate e non quotate e categorie analoghe di attività reali. Ciò vale in particolare per i gestori degli ELTIF che intendano raccogliere capitali su base transfrontaliera. L'adozione di norme uniformi contribuisce inoltre a eliminare distorsioni della concorrenza.

Le nuove norme sugli ELTIF sono strettamente connesse alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, in quanto essa costituisce il quadro giuridico che disciplina la gestione e la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione. Gli ELTIF sono, per definizione, fondi di investimento alternativi dell'UE (FIA UE) gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Mentre la direttiva 2011/61/UE prevede anche, riguardo ai paesi terzi, un regime di entrata in vigore a fasi per i GEFIA e FIA non UE, l'ambito d'applicazione delle nuove norme sugli ELTIF è più limitato, in quanto si vuole valorizzare la dimensione europea di questo nuovo prodotto d'investimento a lungo termine. Di conseguenza, dovrebbe avere i requisiti per diventare un ELTIF soltanto un FIA UE quale definito nella direttiva 2011/61/UE e solo se gestito da un GEFIA UE autorizzato ai sensi di tale direttiva.

È opportuno fondare le nuove norme applicabili agli ELTIF sul vigente quadro normativo costituito dalla direttiva 2011/61/UE e dagli atti adottati ai fini della sua attuazione. Pertanto, le regole sul prodotto relative agli ELTIF dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle previste dal diritto dell'Unione vigente. Agli ELTIF dovrebbero in particolare applicarsi le norme sulla gestione e sulla commercializzazione previste dalla direttiva 2011/61/UE e in maniera corrispondente, per quanto riguarda le attività transfrontaliere, le norme relative alla prestazione transfrontaliera di servizi e alla libertà di stabilimento fissate dalla medesima direttiva, alle quali dovrebbero aggiungersi le norme specifiche relative alla commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF presso investitori sia al dettaglio sia professionali in tutta l'Unione.

A tutti i FIA UE che intendono commercializzarsi come ELTIF dovrebbero applicarsi norme uniformi. Queste non dovrebbero vincolare i FIA UE che non intendono commercializzarsi come ELTIF, i quali dovrebbero quindi essere esclusi dai vantaggi che ne derivano. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai FIA non UE non dovrebbe essere consentita la commercializzazione come ELTIF.

Per garantire la conformità degli ELTIF alle norme armonizzate che ne disciplinano l'attività, è necessario prescriverne l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. È opportuno quindi completare le procedure armonizzate di autorizzazione e di vigilanza per i GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE con una procedura speciale di autorizzazione per gli ELTIF. Dovrebbero essere predisposte procedure volte a garantire che l'ELTIF possa essere gestito soltanto da un GEFIA UE che è stato autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE ed è in grado di gestire un ELTIF. Dovrebbero essere adottate tutte le misure appropriate per assicurare che un ELTIF sia in grado di conformarsi alle norme armonizzate che ne disciplinano l'attività. Qualora l'ELTIF sia gestito internamente e non sia nominato alcun GEFIA esterno, dovrebbe applicarsi una procedura di autorizzazione specifica.

Poiché un FIA UE può assumere forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono personalità giuridica, è opportuno intendere le disposizioni che impongono all'ELTIF di agire come riferite al gestore dell'ELTIF, qualora quest'ultimo sia costituito come FIA UE impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità giuridica propria.

Per assicurare che gli ELTIF si dedichino a investimenti a lungo termine e contribuiscano a finanziare una crescita sostenibile dell'economia dell'Unione, è opportuno che le norme sul loro portafoglio impongano l'identificazione chiara delle categorie di attività in cui tali fondi sono autorizzati a investire e delle condizioni a cui dovrebbe esserne subordinata l'ammissibilità. Un ELTIF dovrebbe investire almeno il 70 % del capitale in attività d'investimento ammissibili. Al fine di garantire l'integrità degli ELTIF, è inoltre opportuno vietare loro la partecipazione a operazioni finanziarie che, profilando rischi diversi rispetto a quelli prevedibili per un fondo dedicato a investimenti a lungo termine, possano metterne a repentaglio la strategia e gli obiettivi di investimento. Ai fini di una chiara focalizzazione sugli investimenti a lungo termine, che può risultare utile agli investitori al dettaglio che hanno scarsa dimestichezza con strategie di investimento meno convenzionali, è opportuno precludere a un ELTIF la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati se non a scopo di copertura dei rischi inerenti ai propri investimenti. In considerazione della natura liquida delle merci (commodity) e degli strumenti finanziari derivati che determinano un'esposizione indiretta a essi, gli investimenti in tali prodotti non implicano un impegno a lungo termine dell'investitore e dovrebbero pertanto essere esclusi dalle attività d'investimento ammissibili. Tale logica non si applica agli investimenti in infrastrutture o in società collegate alle merci o le cui prestazioni sono collegate indirettamente alle prestazioni di tali prodotti, come le aziende agricole nel caso di merci agricole o le centrali elettriche in caso di prodotti energetici.

La definizione di investimento a lungo termine è ampia. Le attività d'investimento ammissibili sono in genere illiquide, richiedono impegni per un certo periodo di tempo e hanno un profilo economico a lungo termine. In quanto titoli non trasferibili, le attività d'investimento ammissibili non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Implicano spesso impegni a durata prestabilita che ne limitano le prospettive di commercializzazione. Tuttavia, dal momento che le PMI quotate potrebbero avere problemi di liquidità e di accesso al mercato secondario, esse dovrebbero anche essere considerate imprese di portafoglio ammissibili. Il ciclo economico dell'investimento richiesto dall'ELTIF ha essenzialmente carattere a lungo termine, a causa degli impegni ingenti in capitale e dell'orizzonte temporale necessario per ottenere rendimenti.

Oltre alle attività d'investimento ammissibili, è opportuno autorizzare l'ELTIF a investire in altre attività se ciò è necessario ai fini della gestione efficace dei flussi di cassa, ma solo a condizione che l'investimento sia coerente con la sua strategia di investimento a lungo termine.

Dovrebbero rientrare nelle attività d'investimento ammissibili le partecipazioni, quali strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity, strumenti di debito in imprese di portafoglio ammissibili e prestiti loro erogati, nonché le partecipazioni in altri fondi che si concentrano su attività, quali investimenti in imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Dovrebbero costituire una categoria di attività ammissibili anche le partecipazioni dirette in attività reali, a meno che non siano cartolarizzate, a condizione che generino flussi di cassa prevedibili, regolari o irregolari, nel senso che possono essere modellati e valutati sulla base di un metodo di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. Fra tali attività potrebbero rientrare, a titolo indicativo, le infrastrutture sociali che generano rendimenti prevedibili, come le infrastrutture energetiche, di trasporto e di comunicazione, nonché le strutture nel settore dell'istruzione, sanitarie e di previdenza sociale o gli impianti industriali. Al contrario, attività come opere d'arte, manoscritti, stock di vini o gioielli non dovrebbero essere ammissibili, in quanto di norma non generano flussi di cassa prevedibili.

Fra le attività d'investimento ammissibili dovrebbero rientrare le attività reali di valore superiore a 10000000 EUR che generano un beneficio economico e sociale. Tali attività comprendono le infrastrutture, la proprietà intellettuale, navi, attrezzature, macchinari, aeromobili o materiale rotabile, e beni immobili. Gli investimenti in immobili commerciali o residenziali dovrebbero essere autorizzati nella misura in cui sono funzionali a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o alla politica energetica, regionale e di coesione dell'Unione. È opportuno che gli investimenti in tali beni immobili siano chiaramente documentati per comprovare la natura a lungo termine dell'impegno a investire in tali beni. Il presente regolamento non è inteso a promuovere gli investimenti speculativi.

La dimensione dei progetti infrastrutturali implica che volumi ingenti di capitale restino investiti per periodi di tempo lunghi. Tali progetti infrastrutturali comprendono infrastrutture di edilizia pubblica quali scuole, ospedali o carceri, infrastrutture sociali come l'edilizia popolare, infrastrutture di trasporto quali strade, sistemi di trasporto pubblico o aeroporti, infrastrutture energetiche quali reti energetiche, progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, centrali elettriche o gasdotti, infrastrutture di gestione delle risorse idriche quali sistemi di approvvigionamento idrico, reti fognarie o sistemi di irrigazione, infrastrutture di comunicazione quali reti, e infrastrutture per la gestione dei rifiuti, quali impianti di riciclaggio o sistemi di raccolta.

Gli strumenti di quasi-equity dovrebbero comprendere gli strumenti finanziari che rappresentano una combinazione di equity e debito, il cui rendimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant.

Al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti, è opportuno consentire agli ELTIF di acquistare i titoli azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile dagli azionisti esistenti di tale impresa. Al fine di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, è opportuno altresì permettere gli investimenti in altri ELTIF, in fondi europei per il venture capital (EuVECA), disciplinati dal regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5, e in fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), disciplinati dal regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Per evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che gli ELTIF siano autorizzati a investire in altri ELTIF, in EuVECA e in EuSEF, a condizione che questi non abbiano a loro volta investito oltre il 10 % del loro capitale in altri ELTIF.

Il ricorso a imprese finanziarie può rivelarsi necessario per mettere in comune e organizzare i contributi di vari investitori, compresi gli investimenti di natura pubblica, in progetti infrastrutturali. È quindi opportuno permettere agli ELTIF d'investire in attività d'investimento ammissibili per il tramite di imprese finanziarie, purché queste siano dedicate al finanziamento di progetti a lungo termine e alla crescita delle PMI.

Le società non quotate possono incontrare difficoltà ad accedere ai mercati dei capitali e a finanziare un'ulteriore crescita ed espansione. Il ricorso a capitali privati attraverso partecipazione azionaria o prestito è una modalità tipica di raccolta di finanziamenti. Essendo per loro natura investimenti a lungo termine, tali strumenti implicano quel capitale cosiddetto «paziente» che gli ELTIF sono in grado di fornire. Inoltre, le PMI quotate incontrano spesso notevoli ostacoli nell'ottenere finanziamenti a lungo termine, e gli ELTIF potrebbero costituire valide fonti alternative di finanziamento.

È opportuno che le categorie di attività a lungo termine ai sensi del presente regolamento comprendano pertanto le imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali potrebbe non esistere un acquirente prontamente identificabile e le imprese quotate con una capitalizzazione massima di 500000000 EUR.

Se il gestore di un ELTIF detiene una partecipazione in un'impresa di portafoglio, vi è il rischio che anteponga i propri interessi a quelli degli investitori dell'ELTIF. Per evitare tale conflitto d'interessi e al fine di garantire una sana governance aziendale, un ELTIF dovrebbe investire soltanto in attività che non siano collegate al suo gestore, a meno che l'ELTIF non investa in quote o azioni di altri ELTIF, EuVECA o EuSEF gestite dal gestore dell'ELTIF.

Per concedere ai gestori di ELTIF un certo grado di flessibilità quanto agli investimenti dei loro fondi, è opportuno permettere loro di negoziare attività diverse dagli investimenti a lungo termine fino a un massimo del 30 % del capitale dell'ELTIF.

Per limitare i rischi assunti dagli ELTIF, è fondamentale ridurre il rischio di controparte assoggettando il loro portafoglio a obblighi chiari di diversificazione. Tutti i derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter — OTC) dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

Per scongiurare il rischio che un ELTIF che effettua l'investimento eserciti un'influenza significativa sulla gestione di un altro ELTIF o di un emittente, è necessario evitare una concentrazione eccessiva di un ELTIF su uno stesso investimento.

Per permettergli di raccogliere nuovi capitali durante il ciclo di vita del fondo, i gestori degli ELTIF dovrebbero essere autorizzati a contrarre prestiti in contante fino a un importo pari al 30 % del valore del capitale dell'ELTIF, che dovrebbero servire a offrire un supplemento di rendimento agli investitori. Al fine di eliminare il rischio di disallineamento valutario, l'ELTIF dovrebbe contrarre prestiti solo nella valuta in cui il gestore dell'ELTIF prevede di acquistare attività. Per tener conto delle preoccupazioni in materia di attività bancarie ombra, è opportuno che i prestiti in contante contratti dall'ELTIF non siano utilizzati per erogare prestiti a imprese di portafoglio ammissibili.

Dato il carattere a lungo termine e illiquido degli investimenti di un ELTIF, il gestore dell'ELTIF dovrebbe disporre di un periodo di tempo sufficiente per applicare i limiti di investimento. Il periodo imposto per l'applicazione di tali limiti dovrebbe tener conto delle particolari specificità e caratteristiche degli investimenti, ma comunque non superare i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF o, se anteriore, la metà del ciclo di vita dell'ELTIF.

In ragione delle loro caratteristiche di portafoglio e della loro focalizzazione su categorie di attività a lungo termine, gli ELTIF sono progettati per convogliare il risparmio privato verso l'economia europea. Gli ELTIF sono altresì concepiti come veicolo d'investimento mediante il quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) può convogliare i suoi finanziamenti a favore delle infrastrutture o delle PMI europee. In virtù del presente regolamento, gli ELTIF sono strutturati come un veicolo comune d'investimento rispondente all'obiettivo centrale del gruppo BEI di contribuire a uno sviluppo equilibrato e costante di un mercato interno degli investimenti a lungo termine nell'interesse dell'Unione. Essendo focalizzati su categorie di attività a lungo termine, gli ELTIF possono assolvere alla funzione loro attribuita quale strumento prioritario per l'attuazione del piano europeo per gli investimenti di cui alla comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014.

È opportuno che la Commissione razionalizzi le sue procedure relativamente a tutte le domande di finanziamenti BEI presentate dagli ELTIF conferendo loro priorità. La Commissione dovrebbe pertanto snellire la formulazione di tutti i pareri o contributi relativi a domande di finanziamenti BEI da parte di ELTIF.

Gli Stati membri e le autorità regionali e locali potrebbero inoltre aver interesse a rendere i potenziali investitori e il pubblico consapevoli degli ELTIF.

Sebbene un ELTIF non sia tenuto a offrire diritti di rimborso prima della fine del suo ciclo di vita, nulla dovrebbe ostare a che un ELTIF chieda l'ammissione delle sue quote o azioni a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione, offrendo così agli investitori un'opportunità di vendere le proprie quote o azioni prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non dovrebbero impedire che le quote o azioni dell'ELTIF siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, né impedire agli investitori di trasferire liberamente quote o azioni a terzi che siano disposti ad acquistarle. L'obiettivo è quello di promuovere i mercati secondari come importante piattaforma di negoziazione per gli investitori al dettaglio per l'acquisto e la vendita di quote o azioni dell'ELTIF.

Sebbene gli investitori individuali possano essere interessati a investire in un ELTIF, il carattere illiquido della maggior parte degli investimenti in progetti a lungo termine impedisce a un ELTIF di effettuare rimborsi periodici ai propri investitori. Per sua natura, l'investimento in tali attività impegna il singolo investitore per l'intera durata prevista. Di conseguenza, in linea di principio gli ELTIF dovrebbero essere strutturati in modo da non offrire rimborsi periodici prima della fine del loro ciclo di vita.

Per incoraggiare gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio, che potrebbero non essere intenzionati a impegnare il loro capitale per un lungo periodo di tempo, un ELTIF dovrebbe poter offrire ai propri investitori, a talune condizioni, diritti di rimborso anticipato. Pertanto, il gestore dell'ELTIF dovrebbe avere la facoltà di decidere se istituire ELTIF con o senza diritto di rimborso, a seconda della strategia di investimento dell'ELTIF. Allorché è instaurato un regime di diritti di rimborso, è opportuno che tali diritti e le loro principali caratteristiche siano chiaramente predefiniti e indicati nel regolamento dell'ELTIF o nei suoi documenti costitutivi.

Affinché gli investitori possano riscattare effettivamente le proprie azioni o quote alla fine del ciclo di vita dell'ELTIF, il gestore dell'ELTIF dovrebbe iniziare a vendere il portafoglio di attività dell'ELTIF in tempo utile per garantire l'adeguata realizzazione del valore. Per stabilire un calendario di disinvestimento ordinato, il gestore dell'ELTIF dovrebbe considerare i diversi profili di scadenza degli investimenti e il tempo necessario per trovare un acquirente delle attività nelle quali l'ELTIF ha investito. Poiché è impraticabile mantenere i limiti di investimento durante il periodo di liquidazione, essi dovrebbero cessare di applicarsi al suo inizio.

Per ampliare l'accesso agli ELTIF da parte degli investitori al dettaglio, è opportuno che un OICVM possa investire in quote o azioni emesse da un ELTIF nella misura in cui le quote o le azioni dell'ELTIF siano ammissibili ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Un ELTIF dovrebbe poter ridurre il suo capitale su base proporzionale nel caso in cui abbia liquidato una delle sue attività, in particolare in caso di un investimento in infrastrutture.

È possibile che le attività non quotate nelle quali un ELTIF abbia investito siano ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato durante la vita del fondo. In tal caso, le attività possono non soddisfare più le prescrizioni del presente regolamento, che impongono loro di non essere quotate. Affinché il gestore dell'ELTIF possa disinvestire in modo ordinato da attività che non sarebbero più ammissibili, le attività potrebbero restare incluse nel limite del 70 % di attività d'investimento ammissibili fino a un massimo di tre anni.

In considerazione delle specificità degli ELTIF e degli investitori professionali e al dettaglio a cui si rivolgono, è importante prevedere requisiti di trasparenza corretti che consentano ai potenziali investitori di formarsi un'opinione ponderata e di essere pienamente consapevoli dei rischi insiti nell'investimento. Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasparenza previsti dalla direttiva 2011/61/UE, gli ELTIF dovrebbero pubblicare un prospetto che includa tutte le informazioni che la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 e il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione10 impongono agli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso di divulgare. La commercializzazione di un ELTIF presso gli investitori al dettaglio dovrebbe essere subordinata alla pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio11. Qualsiasi documento promozionale dovrebbe inoltre indicare esplicitamente il profilo di rischio dell'ELTIF.

Gli ELTIF potrebbero essere interessanti per una serie di investitori quali amministrazioni municipali, chiese, enti di beneficenza e fondazioni, che dovrebbero poter chiedere di essere trattati come clienti professionali nei casi in cui soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, sezione II, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Poiché gli ELTIF sono rivolti non soltanto a investitori professionali, ma anche a investitori al dettaglio di tutta l'Unione, è necessario integrare i requisiti aggiuntivi di commercializzazione già previsti dalla direttiva 2011/61/UE al fine di assicurare un livello adeguato di tutela degli investitori al dettaglio. È pertanto auspicabile mettere a disposizione strumenti per le sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di quote o azioni, il riacquisto o il rimborso di quote o azioni e la comunicazione delle informazioni che l'ELTIF e il suo gestore sono tenuti a fornire. In caso di ELTIF commercializzati presso investitori al dettaglio, è opportuno inoltre predisporre garanzie affinché questi non risultino svantaggiati rispetto agli investitori professionali. Qualora la commercializzazione o la collocazione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio avvenga per il tramite di un distributore, quest'ultimo dovrebbe rispettare i requisiti pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Il gestore dell'ELTIF o il distributore dovrebbe ottenere tutte le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e all'esperienza, alla situazione finanziaria, alla propensione al rischio, agli obiettivi di investimento e all'orizzonte temporale dell'investitore al dettaglio, in modo da valutare se l'ELTIF sia adatto a essere commercializzato presso tale investitore al dettaglio, tenendo conto, fra l'altro, del ciclo di vita e della prevista strategia di investimento dell'ELTIF. Inoltre, se il ciclo di vita di un ELTIF offerto agli investitori al dettaglio o collocato presso di essi supera i dieci anni, il gestore dell'ELTIF o il distributore dovrebbe indicare chiaramente e per iscritto che il prodotto in questione potrebbe non essere adatto a tali investitori al dettaglio che non sono in grado di mantenere un simile impegno illiquido e a lungo termine.

Se un ELTIF è commercializzato presso investitori al dettaglio, il depositario dell'ELTIF dovrebbe ottemperare alle disposizioni della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda i soggetti che possono fungere da depositari, alla norma che non consente l'esonero dalla responsabilità e il riutilizzo delle attività.

Per accrescere la tutela degli investitori al dettaglio, il presente regolamento prevede inoltre che per gli investitori al dettaglio il cui portafoglio, composto di depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia, non superi i 500000 EUR, il gestore dell'ELTIF o qualsiasi distributore dovrebbe garantire, dopo aver effettuato un test di idoneità e aver fornito una consulenza adeguata in materia di investimenti, che l'investitore al dettaglio non investa negli ELTIF un importo aggregato superiore al 10 % del proprio portafoglio e che l'importo iniziale investito in uno o più ELTIF non sia inferiore a 10000 EUR.

In circostanze eccezionali precisate nel regolamento o nei documenti costitutivi di un ELTIF, il ciclo di vita dell'ELTIF potrebbe essere esteso o ridotto per permettere una maggiore flessibilità, ad esempio quando un progetto è ultimato più tardi o prima del previsto, al fine di allinearlo alla sua strategia d'investimento a lungo termine.

L'autorità competente dell'ELTIF dovrebbe verificare continuativamente se questo assicura la conformità al presente regolamento. La direttiva 2011/61/UE conferisce già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre estendere alla luce del presente regolamento.

È opportuno che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio14, possa esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i poteri conferitile dalla direttiva 2011/61/UE e che sia dotata di tutte le risorse necessarie a tale scopo, in particolare per quanto riguarda le risorse umane.

È opportuno che l'ESMA svolga un ruolo centrale nell'applicazione delle norme relative agli ELTIF assicurando l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare alla Commissione. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero riguardare le circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti, le circostanze in cui il ciclo di vita di un ELTIF sarà sufficientemente lungo da coprire il ciclo di vita di ciascuna delle sue singole attività, le caratteristiche del calendario della liquidazione ordinata delle attività dell'ELTIF, le definizioni e le metodologie di calcolo dei costi sostenuti dagli investitori, la presentazione delle informazioni sui costi, e le caratteristiche degli strumenti che gli ELTIF devono approntare in ciascuno Stato membro in cui intendono commercializzare quote o azioni.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio16 dovrebbero essere applicati pienamente allo scambio, alla trasmissione e al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi in merito agli investimenti e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF in tutta l'Unione tenendo pienamente conto della necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità degli ELTIF e, dall'altro, il funzionamento efficiente dei mercati del finanziamento a lungo termine e il costo a carico dei diversi soggetti interessati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la protezione dei dati di carattere personale, nonché l'accesso ai servizi d'interesse economico generale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e obiettivo

1. Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di rilascio dell'autorizzazione, di politiche di investimento e di condizioni di esercizio per i fondi di investimento alternativi UE (FIA UE) o i comparti di FIA UE commercializzati nell'Unione come fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

2. Il presente regolamento ha lo scopo di mobilitare e convogliare con maggiore facilità capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, ivi incluso verso investimenti che promuovano il Green Deal europeo e altri ambiti prioritari, in linea con l’obiettivo dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

3. Gli Stati membri si impegnano a non prevedere ulteriori obblighi nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «capitale»: conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

  2. 2) «investitore professionale»: un investitore che è considerato un cliente professionale o che, su richiesta, può essere trattato come un cliente professionale a norma dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE;

  3. 3) «investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;

  4. 4) «equity»: la partecipazione posseduta da un'impresa di portafoglio ammissibile, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emesse per i propri investitori;

  5. 5) «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario il cui rendimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito;

  6. 6) «attività reale»: un’attività che ha un valore intrinseco dovuto alla sua natura e alle sue caratteristiche;

  7. 7) «impresa finanziaria»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1; b) un'impresa di investimento, quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE; c) un'impresa di assicurazione quale definita dall'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2; c bis) un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; d) una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013; f) una società di gestione quale definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; g) un GEFIA quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

  8. 8) «FIA UE»: un FIA UE quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE;

  9. 9) «GEFIA UE»: un GEFIA UE quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE;

  10. 10) «autorità competente dell'ELTIF»: l'autorità competente del FIA UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE;

  11. 11) «Stato membro d'origine dell'ELTIF»: lo Stato membro in cui l'ELTIF è autorizzato;

  12. 12) «gestore dell'ELTIF»: il GEFIA UE autorizzato, abilitato a gestire un ELTIF o l'ELTIF gestito internamente, ove la forma giuridica dell'ELTIF consenta la gestione interna e non sia stato nominato un GEFIA esterno;

  13. 13) «autorità competente del gestore dell'ELTIF»: l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 2011/61/UE;

  14. 14) «concessione e assunzione di titoli in prestito»: l'operazione con la quale una controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal cedente; l'operazione costituisce una concessione di titoli in prestito per la controparte che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per la controparte alla quale tali titoli sono trasferiti;

  15. 14 bis) «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»: una cartolarizzazione che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  16. 14 ter) «gruppo»: un gruppo ai sensi dell’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4;

  17. 15) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un'operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 83, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  18. 16) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

  19. 17) «vendita allo scoperto»: un'operazione quale definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

  20. 18) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

  21. 19) «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE.

  22. 20) «ELTIF feeder»: un ELTIF, o un suo comparto di investimento, autorizzato ad investire almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni di un altro ELTIF o comparto di investimento di un ELTIF;

  23. 21) «ELTIF master»: un ELTIF, o un suo comparto di investimento, nel quale un altro ELTIF investe almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni.

Art. 3 Autorizzazione e registro pubblico centrale

1. Un ELTIF può essere commercializzato nell'Unione solo quando è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento. L'autorizzazione di un ELTIF è valida per tutti gli Stati membri.

2. Solo i FIA UE possono presentare domanda di autorizzazione ed essere autorizzati come ELTIF.

3.

Le autorità competenti degli ELTIF informano, su base trimestrale, l’ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento e di qualsiasi modifica delle informazioni relative a un ELTIF che figurano nel registro pubblico centrale di cui al secondo comma.

L’ESMA tiene un registro pubblico centrale aggiornato che riporta, per tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento:

  1. a) l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI) e il codice identificativo nazionale dell’ELTIF, se disponibile;

  2. b) il nome e l’indirizzo del gestore dell’ELTIF e, se disponibile, il LEI di tale gestore;

  3. c) i codici ISIN dell’ELTIF e di ciascuna classe distinta di quote o azioni, se disponibili;

  4. d) il LEI dell’ELTIF master, se disponibile;

  5. e) il LEI dell’ELTIF feeder, se disponibile;

  6. f) l’autorità competente dell’ELTIF e lo Stato membro di origine dell’ELTIF;

  7. g) gli Stati membri in cui l’ELTIF è commercializzato;

  8. h) se l’ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio o esclusivamente presso investitori professionali;

  9. i) la data di autorizzazione dell’ELTIF;

  10. j) la data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dell’ELTIF;

  11. k) la data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni sull’ELTIF da parte dell’ESMA.

Il registro pubblico centrale è reso accessibile in formato elettronico.

Art. 4 Denominazione e divieto di trasformazione

1. La denominazione «ELTIF» o «fondo di investimento europeo a lungo termine» per indicare un organismo di investimento collettivo o le quote o azioni che emette può essere utilizzata solo se l'organismo di investimento collettivo è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento.

2. Agli ELTIF è vietato trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti al presente regolamento.

Art. 5 Domanda di autorizzazione come ELTIF

1.

Una domanda di autorizzazione come ELTIF è presentata all'autorità competente dell'ELTIF.

La domanda di autorizzazione come ELTIF include tutte le seguenti informazioni:

  1. a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;

  2. b) il nome del gestore dell’ELTIF proposto;

  3. c) il nome del depositario e, se richiesto dall’autorità competente di un ELTIF che può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, l’accordo scritto concluso con il depositario;

  4. d) se l’ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio;

  5. e) se del caso, le seguenti informazioni sulla struttura master-feeder dell’ELTIF:

    1. i) una dichiarazione che l’ELTIF feeder è feeder dell’ELTIF master;

    2. ii) il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF master e l’accordo tra l’ELTIF feeder e l’ELTIF master o le norme interne di comportamento di cui all’articolo 29, paragrafo 6;

    3. iii) se l’ELTIF master e l’ELTIF feeder hanno depositari diversi, l’accordo per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 7;

    4. iv) se l’ELTIF feeder è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’ELTIF master, una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine dell’ELTIF master attestante che l’ELTIF master è un ELTIF fornito dall’ELTIF feeder.

L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito alla documentazione e alle informazioni fornite di cui al secondo comma.

2.

Soltanto un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE può presentare all'autorità competente dell'ELTIF una domanda per la gestione di un ELTIF per il quale sia stata richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1. Qualora l'autorità competente dell'ELTIF sia la stessa autorità competente del GEFIA UE, la domanda di autorizzazione fa riferimento alla documentazione trasmessa per l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Fatto salvo il paragrafo 1, un GEFIA UE che chiede di gestire un ELTIF stabilito in un altro Stato membro fornisce all’autorità competente dell’ELTIF la seguente documentazione:

  1. a) l'accordo scritto concluso con il depositario;

  2. b) informazioni sulle modalità di delega della gestione del portafoglio, della gestione del rischio e dell'amministrazione dell'ELTIF;

  3. c) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dei FIA che il GEFIA UE è autorizzato a gestire.

L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere all'autorità competente del GEFIA UE chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione di cui al secondo comma o una dichiarazione che attesti che gli ELTIF rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del GEFIA UE a gestire FIA. L'autorità competente del GEFIA UE fornisce una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta presentata dall'autorità competente dell'ELTIF.

3. Entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa, i richiedenti sono informati del rilascio o meno dell’autorizzazione a un ELTIF.

4. Ogni successiva modifica della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'autorità competente dell'ELTIF.

5.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, un FIA UE la cui forma giuridica consenta la gestione interna e il cui consiglio di amministrazione scelga di non nominare un GEFIA esterno presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione come ELTIF ai sensi del presente regolamento e come GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Fermo restando l'articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, la domanda di autorizzazione come ELTIF gestito internamente contiene:

  1. a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;

  2. b) se l’ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio.

In deroga al paragrafo 3, un FIA UE gestito internamente è informato della concessione o meno dell'autorizzazione come ELTIF entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa.

Art. 6 Condizioni per la concessione dell'autorizzazione di un ELTIF

1. Un FIA UE è autorizzato come ELTIF solamente se l'autorità competente:

  1. a) ha accertato che il FIA UE è in grado di rispettare tutti gli obblighi del presente regolamento;

  2. b) ha approvato la domanda per la gestione dell'ELTIF presentata da un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE, il regolamento o i documenti costitutivi del fondo e la scelta del depositario.

2. Qualora un FIA UE presenti domanda ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, l'autorità competente autorizza il FIA UE solo ove abbia accertato che il FIA UE rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alla direttiva 2011/61/UE relativamente all'autorizzazione di un GEFIA UE.

3.

L'autorità competente dell'ELTIF può rifiutarsi di approvare la domanda presentata da un GEFIA UE per la gestione di un ELTIF soltanto se il GEFIA UE:

  1. a) non rispetta il presente regolamento;

  2. b) non rispetta la direttiva 2011/61/UE;

  3. c) non è autorizzato dalla sua autorità competente a gestire FIA che attuino strategie d'investimento del tipo di quelle disciplinate dal presente regolamento; oppure

  4. d) non ha fornito la documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, né i chiarimenti o le informazioni richiesti a norma di tale articolo.

Prima di rifiutare di accettare una domanda, l'autorità competente dell'ELTIF consulta l'autorità competente del GEFIA UE.

4. L'autorità competente dell'ELTIF non concede l'autorizzazione a operare come ELTIF al FIA UE che ha presentato una domanda di autorizzazione se è soggetto per legge al divieto di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine.

5. L'autorità competente dell'ELTIF comunica al FIA UE i motivi della mancata concessione dell'autorizzazione a operare come ELTIF.

6. Una domanda respinta a norma del presente capo non può essere nuovamente presentata alle autorità competenti di altri Stati membri.

7. L'autorizzazione a operare come ELTIF non è subordinata al fatto che l'ELTIF sia gestito da un GEFIA UE autorizzato nello Stato membro di origine dell'ELTIF né che il GEFIA UE eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell'ELTIF.

Art. 7 Norme applicabili e responsabilità

1. Un ELTIF rispetta in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.

2. Un ELTIF e il gestore dell'ELTIF rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE.

3. Il gestore dell'ELTIF è responsabile di assicurare il rispetto del presente regolamento ed è parimenti responsabile ai sensi della direttiva 2011/61/UE di ogni violazione del presente regolamento. Il gestore dell'ELTIF è altresì responsabile delle perdite o dei danni derivanti dall'inosservanza del presente regolamento.

Capo II. Obblighi relativi alle politiche di investimento degli eltif

Sezione 1. Norme generali e attività ammissibili

Art. 8 Comparti di investimento

Se un ELTIF comprende più di un comparto di investimento, ai fini delle disposizioni del presente capo ogni comparto è considerato alla stregua di un ELTIF separato.

Art. 9 Investimenti ammissibili

1. Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, un ELTIF investe soltanto nelle seguenti categorie di attività e solo alle condizioni specificate nel presente regolamento:

  1. a) attività di investimento ammissibili;

  2. b) attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

2. Un ELTIF non svolge alcuna delle seguenti attività:

  1. a) vendita allo scoperto di attività;

  2. b) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (commodity), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi;

  3. c) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10 % delle attività dell'ELTIF;

  4. d) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF.

3.

Ai fini della coerente applicazione del presente articolo, l'ESMA, previo svolgimento di una consultazione pubblica, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i criteri per stabilire i casi in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera d).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 10 Attività di investimento ammissibili

1.

Le attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sono ammissibili all’investimento da parte di un ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. a) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati:

    1. i) emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 e acquisiti dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;

    2. ii) emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;

    3. iii) emessi da un’impresa in cui un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 detiene una partecipazione al capitale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito dall’ELTIF conformemente al punto i) o ii) della presente lettera;

  2. b) strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11;

  3. c) prestiti erogati dall’ELTIF a un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell’ELTIF;

  4. d) quote o azioni di uno o più altri ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE, a condizione che tali ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE investano negli investimenti ammissibili di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e non abbiano investito essi stessi più del 10 % delle loro attività in altri organismi di investimento collettivo;

  5. e) attività reali;

  6. f) cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate le cui esposizioni sottostanti corrispondono a una delle seguenti categorie:

    1. i) attività elencate all’articolo 1, lettera a), punto i), ii) o iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione6;

    2. ii) attività elencate all’articolo 1, lettera a), punto vii) o viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851, a condizione che i proventi delle obbligazioni di cartolarizzazione siano utilizzati per finanziare o rifinanziare investimenti a lungo termine;

  7. g) obbligazioni emesse, a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11.

Il limite indicato alla lettera d) del primo comma non si applica agli ELTIF feeder.

2.

Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, gli investimenti da parte degli ELTIF in quote o azioni di ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE sono presi in considerazione solo nella misura dell’importo degli investimenti di tali organismi di investimento collettivo nelle attività di investimento ammissibili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c), e), f) e g), del presente articolo.

Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 16, paragrafo 1, le attività e la posizione di assunzione in prestito di liquidità di un ELTIF e degli altri organismi di investimento collettivo in cui l’ELTIF ha investito sono combinate.

La determinazione del rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 16, paragrafo 1, a norma del presente paragrafo è effettuata sulla base di informazioni aggiornate almeno su base trimestrale e, qualora tali informazioni non siano disponibili su base trimestrale, in funzione delle più recenti informazioni disponibili.

  1. b)

  2. d)

  3. e)

Art. 11 Impresa di portafoglio ammissibile

1. Un’impresa di portafoglio ammissibile è un’impresa che soddisfa, al momento dell’investimento iniziale, i seguenti requisiti:

  1. a) non è un’impresa finanziaria, salvo se:

    1. i) è un’impresa finanziaria che non è una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione mista; e

    2. ii) tale impresa finanziaria è stata autorizzata o registrata meno di cinque anni prima della data dell’investimento iniziale;

  2. b) è un'impresa che:

    1. i) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; o

    2. ii) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e ha una capitalizzazione di mercato non superiore a 1500000000 EUR;

  3. c) è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo:

    1. i) non sia identificato come paese terzo ad alto rischio elencato nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio7;

    2. ii) non figuri nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un'impresa di portafoglio ammissibile può essere un'impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le attività reali di cui all'articolo 10, lettera e).