Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
L’Unione è determinata a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica climatica lungimirante. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.
La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l’efficacia.
È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 per chiarire e aggiornare alcune delle sue disposizioni, tenendo conto del progresso tecnologico in materia di pneumatici.
Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell’Unione. Al trasporto su strada si imputa il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici contribuirebbe pertanto in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e pertanto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.
Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l’innovazione per quanto riguarda pneumatici di classe C1, pneumatici di classe C2 e pneumatici di classe C3 sicuri e atti a ridurre il consumo di carburante.
I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri parametri, per esempio l’aderenza sul bagnato, mentre migliorare quest’ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard attuali.
I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante che generano hanno più che compensato l’aumento del prezzo d’acquisto dovuto ai costi di produzione maggiori per tali pneumatici.
Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro della resistenza al rotolamento.
Il miglioramento dell’etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e più comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e il rumore, e di adottare, al momento dell’acquisto di pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell’ambiente.
Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa requisiti minimi per il rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre il rumore del traffico stradale è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro del rumore esterno di rotolamento.
Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento si favorisce anche l’attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuisce a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa anche requisiti minimi per l’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare l’aderenza sul bagnato significativamente al di là di detti requisiti minimi, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano una maggiore aderenza sul bagnato fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro dell’aderenza sul bagnato.
Al fine di garantire l’adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento n. 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE)6, che stabilisce i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore esterno di rotolamento e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.
È opportuno che sull’etichetta dei pneumatici figurino informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per un uso in condizioni di neve e ghiaccio estreme. Le informazioni relative alle prestazioni di aderenza sulla neve dovrebbero essere basate sul regolamento n. 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) nella sua versione più aggiornata applicabile all’Unione (regolamento UNECE n. 117) e il pittogramma «Simbolo alpino» ivi contenuto dovrebbe figurare sull’etichetta di un pneumatico che rispetta i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al medesimo regolamento. Le informazioni relative alle prestazioni di aderenza sul ghiaccio dovrebbero essere basate sulla norma ISO 19447, una volta che questa sarà stata formalmente adottata, e il pittogramma di aderenza sul ghiaccio dovrebbe figurare sull’etichetta di un pneumatico che rispetta i valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla medesima norma ISO. Fintantoché non sarà adottata la norma ISO 19447, le prestazioni di aderenza sul ghiaccio dovrebbero essere valutate sulla base di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto. L’etichetta di un pneumatico che rispetta le norme minime di prestazione di aderenza sul ghiaccio dovrebbe riportare il pittogramma di aderenza sul ghiaccio di cui all’allegato I.
L’abrasione dei pneumatici durante l’uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l’ambiente e la salute umana. La comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un’economia circolare» indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l’altro attraverso misure informative quali l’etichettatura e attraverso requisiti minimi per i pneumatici. All’abrasione dei penumatici è connesso il concetto di chilometraggio, vale a dire il numero di chilometri dopo i quali un pneumatico deve essere sostituito a causa dell’usura del battistrada. Oltre al grado di abrasione e di usura del battistrada dei penumatici, la durata di vita di un pneumatico dipende da una serie di fattori quali la resistenza all’usura del pneumatico, mescola inclusa, il disegno e la struttura del battistrada, le condizioni stradali, la manutenzione, la pressione dei pneumatici e il comportamento di guida.
Tuttavia, al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l’abrasione e il chilometraggio dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto commissionare lo sviluppo di un simile metodo di prova, tenendo pienamente conto dello stato dell’arte e delle norme e dei regolamenti sviluppati o proposti a livello internazionale, come pure del lavoro svolto dal settore.
I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende la durata di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, come la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Il presente regolamento dovrebbe prevedere la futura inclusione di un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti che non è attualmente disponibile.
L’etichetta energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio7, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l’85 % dei consumatori dell’Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L’etichetta dei pneumatici dovrebbe utilizzare, per quanto possibile, la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.
La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard dei pneumatici può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi, durevoli e atti a ridurre maggiormente il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare i parametri dei pneumatici, gettando così le basi per un consumo e una produzione di pneumatici più sostenibili.
L’esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati sui veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È opportuno pertanto richiedere che un’etichetta di un pneumatico sia fornita per tutti i pneumatici offerti o montati sui veicoli.
Attualmente le etichette dei pneumatici sono obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all’anno rispetto ai pneumatici di classe C1 o ai pneumatici di classe C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo. È opportuno pertanto includere i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio8, che prevede il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi, e con il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio9, che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi.
Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza pertanto vedere l’etichetta dei pneumatici di cui sono corredati. In tutti questi casi è opportuno che gli utenti finali vedano l’etichetta dei pneumatici prima di decidere sul loro acquisto. La presenza di un’etichetta dei pneumatici sui pneumatici nei punti di vendita, nonché nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.
Alcuni utenti finali decidono di acquistare pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch’essi possano scegliere con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su, tra l’altro, consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento, è opportuno che le etichette dei pneumatici compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale e nei messaggi pubblicitari visivi per tipi specifici di pneumatici, anche in quelli reperibili via internet. Qualora i messaggi pubblicitari visivi si riferiscano a una famiglia di pneumatici, e non soltanto a un tipo specifico di pneumatico, non è necessario esporre l’etichetta del pneumatico.
I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta del pneumatico e la sua importanza. Dette informazioni dovrebbero essere riportate in tutto il materiale tecnico-promozionale, per esempio nei siti web dei fornitori, ma non dovrebbero essere richieste nei messaggi pubblicitari visivi. Il materiale tecnico-promozionale non dovrebbe intendersi comprensivo dei messaggi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio o televisione.
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato o l’obbligo dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica, nella banca dati dei prodotti, le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti presenti sull’etichetta stampata, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), dovrebbero agevolare l’accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.
La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora le informazioni tecniche siano troppo sensibili per inserirle nella categoria della documentazione tecnica, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso a tali informazioni ove necessario, conformemente all’obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria.
La vendita di pneumatici tramite piattaforme di vendita online piuttosto che direttamente presso i fornitori, è in aumento. Pertanto, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero consentire l’esposizione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa del prodotto fornita dal fornitore vicino all’indicazione del prezzo. Essi dovrebbero informare il distributore dell’obbligo di esporre l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa del prodotto, ma non dovrebbero essere tenuti responsabili della precisione o del contenuto di tale etichetta dei pneumatici né della scheda informativa del prodotto. Gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di hosting a norma del presente regolamento dovrebbero limitarsi a quanto ragionevole e non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che memorizzano né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento. Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 richiede che i prestatori di servizi di hosting che intendano beneficiare della deroga alla responsabilità di cui alla medesima disposizione agiscano immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle informazioni memorizzate su richiesta dei destinatari dei loro servizi qualora tali informazioni non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, come quelli relativi a etichette dei pneumatici o schede informative del prodotto mancanti, incomplete o errate. Essi dovrebbero fare ciò non appena vengano effettivamente a conoscenza di tali informazioni, oppure, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non appena siano al corrente di tali informazioni, per esempio attraverso informazioni specifiche fornite da un’autorità di vigilanza del mercato. I fornitori che vendono direttamente a utenti finali attraverso il loro sito internet sono soggetti agli stessi obblighi dei distributori in materia di vendita a distanza.
Resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d’uso reali, rispettando i vincoli derivanti dalla necessità di prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.
Qualora abbiano motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell’etichetta dei pneumatici e al fine di accrescere la fiducia dei consumatori, le autorità nazionali, quali definite all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio11, dovrebbero verificare che le categorie di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento riportate sull’etichetta dei pneumatici, come pure i pittogrammi relativi ad altri parametri, corrispondano alla documentazione trasmessa dal fornitore sulla base di risultati di prove e calcoli. Tali verifiche possono essere effettuate durante la procedura di omologazione dei pneumatici e non richiedono necessariamente le prove fisiche dei pneumatici.
Il rispetto delle disposizioni relative all’etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori, grossisti, rivenditori e altri distributori è essenziale per garantire condizioni di parità nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare che ciò avvenga mediante regolari controlli ex post e la vigilanza del mercato, conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai distributori modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detto regolamento.
Affinché gli utenti finali possano fidarsi dell’etichetta dei pneumatici, è opportuno evitare il ricorso ad altre etichette che imitino l’etichetta dei pneumatici prevista. Per lo stesso motivo non dovrebbero essere consentiti altre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell’etichetta dei pneumatici.
Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Per promuovere l’efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all’uso di pneumatici sicuri ed efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli ingiustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.
Al fine di modificare il contenuto e il formato dell’etichetta dei penumatici, di introdurre requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti, al chilometraggio e all’abrasione dei penumatici, e di adeguare gli allegati al progresso tecnologico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201613. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Una volta che saranno disponibili metodi affidabili, accurati e riproducibili per provare e misurare l’abrasione e il chilometraggio dei pneumatici, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di aggiungere informazioni concernenti l’abrasione e il chilometraggio sull’etichetta dei penumatici. Al momento di proporre un atto delegato per aggiungere l’abrasione e il chilometraggio sull’etichetta dei penumatici, la Commissione dovrebbe tener conto di tale valutazione e dovrebbe collaborare strettamente con il settore, con pertinenti enti di normazione, quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) o l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), e con rappresentanti di altre parti interessate allo sviluppo di metodi di prova adeguati. Le informazioni sull’abrasione e sul chilometraggio dovrebbero essere univoche e non dovrebbero inficiare l’intelligibilità e l’efficacia dell’etichetta dei pneumatici nel suo insieme per gli utenti finali. Tali informazioni consentirebbero altresì agli utenti finali di operare una scelta consapevole per quanto riguarda i pneumatici, la loro durata di vita e il rilascio accidentale di microplastiche. Questo contribuirebbe alla protezione dell’ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe agli utenti finali di stimare i costi operativi di pneumatici su un periodo più lungo.
I pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere dotati di una nuova etichetta dei pneumatici.
La dimensione dell’etichetta dei pneumatici dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Sull’etichetta dei pneumatici dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l’aderenza sulla neve e l’aderenza sul ghiaccio e il codice QR.
La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata su criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto delle opzioni per ulteriori azioni.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza, la protezione della salute e l’efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi, durevoli e che consumano meno carburante, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma, a motivo della necessità di disporre di un quadro normativo armonizzato e di condizioni di parità tra i fabbricanti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura pertanto un livello di armonizzazione maggiore in tutta l’Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stati membri riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 TUE.
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1222/2009 con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici, al fine di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l’efficienza economica e ambientale dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, silenziosi, durevoli e atti a ridurre il consumo di carburante.
Art. 2 Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, ai pneumatici di classe C2 e ai pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato.
I requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti si applicano dopo che un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici sarà disponibile in conformità dell’articolo 13.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai pneumatici fuoristrada professionali;
b) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;
c) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;
d) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
e) ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
f) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
g) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;
h) ai pneumatici di seconda mano, a meno che tali pneumatici non siano importati da un paese terzo.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «pneumatici di classe C1», «pneumatici di classe C2» e «pneumatici di classe C3»: pneumatici appartenenti alla rispettive classi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009;
2) «pneumatici ricostruiti»: pneumatici usati che sono ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;
3) «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T»: un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
4) «pneumatico fuoristrada professionale»: un pneumatico per uso speciale impiegato principalmente in condizioni estreme di fuoristrada;
5) «etichetta dei pneumatici»: la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici in relazione ai parametri di cui all’allegato I;
6) «punto di vendita»: un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita, comprese le sale d’esposizione di autovetture dove i pneumatici non montati sui veicoli sono offerti in vendita agli utenti finali;
7) «materiale tecnico-promozionale»: la documentazione cartacea o elettronica prodotta da un fornitore per integrare il materiale pubblicitario con le informazioni di cui all’allegato IV;
8) «scheda informativa del prodotto»: il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato III, in forma cartacea o elettronica;
9) «documentazione tecnica»: la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato di valutare la precisione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa, comprese le informazioni di cui al punto 2 dell’allegato VII;
10) «banca dati dei prodotti»: la banca dati dei prodotti istituita a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369;
11) «vendita a distanza»: l’offerta a fini di vendita, noleggio o noleggio con opzione d’acquisto per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o con qualsiasi altro metodo implicante che i potenziali utenti finali non possano prendere visione del pneumatico offerto;
12) «fabbricante»: un fabbricante quale definito all’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2019/1020;
13) «importatore»: un importatore quale definito all’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2019/1020;
14) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento;
15) «fornitore»: il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione;
16) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
17) «messa a disposizione sul mercato»: messa a disposizione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
18) «immissione sul mercato»: immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1020;
19) «utente finale»: un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;
20) «parametro»: una caratteristica del pneumatico che ha un impatto significativo sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l’uso del pneumatico, quali l’abrasione del pneumatico, il chilometraggio del pneumatico, la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e l’aderenza su neve o ghiaccio;
21) «tipo di pneumatico»: una versione del pneumatico per la quale le caratteristiche tecniche che figurano sull’etichetta dei pneumatici, la scheda informativa del prodotto nonché l’identificativo del tipo di pneumatico sono identici per tutte le unità di quella versione;
22) «tolleranza nella verifica»: la deviazione massima ammissibile tra i risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato e i valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio;
23) «identificativo del tipo di pneumatico»: un codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi di pneumatico che hanno stessa denominazione commerciale o stesso marchio del fornitore;
24) «tipo di pneumatico equivalente»: un tipo di pneumatico che è immesso sul mercato dal medesimo fornitore di un altro tipo di pneumatico con un diverso identificativo del tipo di pneumatico e che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini dell’etichetta dei pneumatici e la stessa scheda informativa del prodotto.
Art. 4 Obblighi dei fornitori di pneumatici
1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, i pneumatici di classe C2 e i pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati a titolo gratuito:
a) per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta dei pneumatici, in forma di autoadesivo, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto; oppure
b) per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, in forma cartacea, di un’etichetta dei pneumatici, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto.
2.
Per i pneumatici venduti od offerti in vendita mediante vendita a distanza, i fornitori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia esposta vicino all’indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile, anche in forma cartacea su richiesta dell’utente finale. Le dimensioni dell’etichetta dei pneumatici sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell’allegato II.
Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i fornitori possono rendere l’etichetta dei pneumatici per un tipo specifico di pneumatico disponibile in una visualizzazione annidata.
3.
I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l’etichetta del pneumatico. Se i messaggi pubblicitari riportano il prezzo di tale tipo di pneumatico, l’etichetta dei pneumatici è esposta vicino all’indicazione del prezzo.
Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari visivi su internet, i fornitori possono rendere l’etichetta dei pneumatici disponibile in una visualizzazione annidata.
4. I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico esponga l’etichetta di tale tipo di pneumatici e comprenda le informazioni di cui all’allegato IV.
5. I fornitori forniscono a un’autorità nazionale competente quale definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, i valori usati per determinare le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni che il fornitore dichiara nell’etichetta dei pneumatici dei tipi di pneumatici, conformemente all’allegato I del presente regolamento, nonché l’etichetta dei pneumatici che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento. Tali informazioni sono presentate all’autorità nazionale competente sulla base dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, prima dell’immissione sul mercato dei tipi di pneumatici in questione, in modo che l’autorità possa verificare la precisione dell’etichetta dei pneumatici.
6. I fornitori garantiscono la precisione delle etichette dei pneumatici e delle schede informative del prodotto da essi fornite.
7. I fornitori possono mettere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità degli Stati membri diverse dalle autorità indicate al paragrafo 5 o dei pertinenti organismi nazionali accreditati su richiesta.
8. I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza del presente regolamento di cui sono responsabili.
9. I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi al presente regolamento e che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri di cui all’allegato I.
10. I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l’etichetta dei pneumatici prevista a norma del presente regolamento.
Art. 5 Obblighi dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti
1. A decorrere dal 1o maggio 2021, prima dell’immissione sul mercato di un pneumatico prodotto dopo tale data, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato VII.
2. Per i pneumatici prodotti nel periodo tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021, il fornitore inserisce le informazioni di cui all’allegato VII nella banca dati dei prodotti entro il 30 novembre 2021.
3. Per i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020, il fornitore può inserire le informazioni di cui all’allegato VII nella banca dati dei prodotti.
4. Fino all’inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di un’autorità di vigilanza del mercato.
5. Qualora le autorità di omologazione o le autorità di vigilanza del mercato abbiano bisogno di informazioni diverse da quelle di cui all’allegato VII per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, il fornitore fornisce loro tali informazioni su richiesta.
6. Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell’etichetta dei pneumatici o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati dei prodotti quando ha smesso di immettere sul mercato le unità di un determinato tipo di pneumatico.
7. Dopo che l’ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità per un periodo di cinque anni.
Art. 6 Obblighi dei distributori di pneumatici
1. I distributori garantiscono che:
a) nel punto di vendita i pneumatici espongano un’etichetta dei pneumatici, sotto forma di autoadesivo, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, messo a disposizione dal fornitore conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile e leggibile nella sua interezza e che la scheda informativa del prodotto sia disponibile, anche in forma cartacea su richiesta; oppure
b) prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, un’etichetta dei pneumatici, in forma cartacea, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, sia mostrata all’utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita vicino al pneumatico e che la scheda informativa del prodotto sia disponibile.
2.
I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l’etichetta dei pneumatici. Se i messaggi pubblicitari riportano il prezzo di tale tipo di pneumatico, l’etichetta dei pneumatici è esposta vicino all’indicazione del prezzo.
Nei messaggi pubblicitari visivi su internet di un tipo specifico di pneumatico i distributori possono rendere disponibile l’etichetta dei pneumatici in una visualizzazione annidata.
3. I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico riporti l’etichetta dei pneumatici e comprenda le informazioni di cui all’allegato IV.
4. Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili all’utente finale al momento della vendita, i distributori garantiscono di fornirgli una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita.
5. I distributori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l’utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito e possa richiedere una copia cartacea di tale scheda.
6. I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano agli utenti finali le categorie di ciascuno dei parametri sull’etichetta dei pneumatici e informano gli utenti finali della possibilità di consultare l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito e richiedendo una copia cartacea.
7.
Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i distributori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia esposta vicino all’indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. Le dimensioni dell’etichetta dei pneumatici sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell’allegato II.
I distributori possono rendere l’etichetta dei pneumatici per un tipo specifico di pneumatico disponibile in una visualizzazione annidata.
Art. 7 Obblighi dei fornitori e dei distributori di veicoli
Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro prima della vendita le etichette dei pneumatici offerti con il veicolo o già montati sul veicolo e il pertinente materiale tecnico-promozionale e garantiscono che la scheda informativa del prodotto sia disponibile.
Art. 8 Obblighi dei prestatori di servizi di hosting
Qualora un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE consenta la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito web, egli consente la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa del prodotto ottenuta dal fornitore vicino all’indicazione del prezzo e informa il distributore dell’obbligo di esporre l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa del prodotto.
Art. 9 Metodi di prova e di misurazione
Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull’etichetta dei pneumatici sono ottenute conformemente ai metodi di prova di cui all’allegato I e alla procedura di allineamento in laboratorio di cui all’allegato V.
Art. 10 Procedura di verifica
Per ciascuno dei parametri di cui all’allegato I gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato VI quando valutano la conformità delle categorie dichiarate con il presente regolamento.
Art. 11 Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri non ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio di pneumatici all’interno del proprio territorio, ove tali pneumatici siano conformi al presente regolamento.
2. Qualora gli Stati membri offrano incentivi a favore di pneumatici, tali incentivi sono destinati esclusivamente ai pneumatici di classe A o B in relazione alla resistenza al rotolamento o all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B, rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.
3. Fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1020, qualora l’autorità nazionale competente quale definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858 abbia motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell’etichetta dei pneumatici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento, essa verifica che le classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta dei pneumatici corrispondano ai valori e alla documentazione trasmessa dal fornitore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento.
4. In conformità del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti di vendita al fine di assicurare l’osservanza del presente regolamento.
5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 1o maggio 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e comunicano senza indugio a quest’ultima le successive modifiche a esse apportate.