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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione del 20 novembre 2020 che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 39 septies,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE2, in particolare l’articolo 19,

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che, su domanda, l’approvazione di una sostanza attiva può essere rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 di tale regolamento sono soddisfatti.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione3 stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive. Esso stabilisce in particolare norme sulle diverse fasi della procedura di rinnovo, dall’elaborazione alla presentazione della domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva («la domanda di rinnovo»), sul formato e sul contenuto di tale domanda, sul trattamento riservato e sulla divulgazione al pubblico della domanda di rinnovo nonché sull’adozione di un regolamento sul rinnovo o sul mancato rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è stato per tre volte modificato in modo sostanziale4. A seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio5 si rendono necessarie nuove modifiche.

Per motivi di chiarezza è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e sostituirlo con il presente regolamento.

È opportuno stabilire nuove disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo, in particolare per quanto concerne i termini per le diverse fasi di tale procedura.

Il regolamento (UE) 2019/1381 ha modificato, tra l’altro, i regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 1107/2009. Tali modifiche rafforzano la trasparenza e la sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione in tutti i settori della filiera alimentare nei quali l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») effettua un’analisi scientifica del rischio.

Il regolamento (UE) 2019/1381 ha introdotto disposizioni pertinenti ai fini della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali disposizioni comprendono, fra l’altro, la fornitura di orientamenti prima della presentazione riguardo ai test e agli studi previsti ai fini di un rinnovo, previa specifica notifica da parte del potenziale richiedente e consultazione di terzi, la fornitura di orientamenti generali prima della presentazione riguardo alle norme applicabili alla domanda di rinnovo e al relativo contenuto, l’imposizione agli operatori economici, ai laboratori e alle strutture incaricate di effettuare i test di un obbligo di notifica in occasione di studi da essi commissionati o effettuati a sostegno di una domanda, la divulgazione al pubblico da parte dell’Autorità di tutti i dati scientifici, gli studi e le altre informazioni a sostegno di una domanda ammissibile nonché la consultazione di terzi riguardo ai dati scientifici, agli studi e alle altre informazioni presentati a sostegno di una domanda ammissibile. È opportuno stabilire norme dettagliate al fine di assicurare la corretta attuazione di tali disposizioni nel contesto della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive.

La domanda di rinnovo dovrebbe contenere i dati e le valutazioni del rischio necessari nonché dimostrare il motivo per cui sono necessari nuovi dati e valutazioni del rischio.

Al fine di attuare il requisito di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, modificato dal regolamento (UE) 2019/1381, l’articolo 39 septies, paragrafo 2, del primo regolamento prevede l’adozione di formati standard di dati per la presentazione, l’utilizzo in operazioni di ricerca, la copia e la stampa dei documenti nel rispetto delle disposizioni normative del diritto dell’Unione. Occorre pertanto adottare un formato standard di dati.

Dovrebbero essere stabilite norme relative alla determinazione dell’ammissibilità della domanda di rinnovo da parte dello Stato membro relatore.

Qualora tutte le domande di rinnovo presentate siano inammissibili, la Commissione dovrebbe adottare un regolamento sul mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva in questione per chiarirne lo stato.

Il regolamento (UE) 2019/1381 ha inoltre introdotto ulteriori prescrizioni in materia di trasparenza e riservatezza come pure prescrizioni procedurali specifiche per la presentazione di richieste di riservatezza in relazione alle informazioni presentate da un richiedente. Per assicurare la corretta attuazione di tali prescrizioni è opportuno stabilire le condizioni per la valutazione delle richieste di riservatezza nel contesto delle domande di rinnovo. Tale valutazione dovrebbe essere svolta dall’Autorità conformemente al regolamento (UE) 2019/1381 una volta che la pertinente domanda di rinnovo è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

Al richiedente, agli Stati membri, ad eccezione dello Stato membro relatore, e al pubblico dovrebbe essere offerta la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo preparato dagli Stati membri relatori e dallo Stato membro correlatore o dagli Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore.

Conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio6, le sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono di norma essere oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate. È pertanto opportuno stabilire norme procedurali dettagliate per la presentazione di proposte all’Agenzia europea per le sostanze chimiche conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 da parte dello Stato membro relatore durante il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

L’Autorità dovrebbe organizzare consultazioni di esperti e formulare conclusioni, tranne nei casi in cui la Commissione comunica all’Autorità che non sono necessarie conclusioni.

È opportuno stabilire norme riguardanti la relazione sul rinnovo e l’adozione di un regolamento sul rinnovo o sul mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.

Dato che il presente regolamento attua determinate disposizioni del regolamento (UE) 2019/1381, che si applica a decorrere dal 27 marzo 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Poiché le domande di rinnovo a norma del presente regolamento devono essere presentate almeno tre anni prima della scadenza del periodo di approvazione di una sostanza attiva, il presente regolamento dovrebbe applicarsi al rinnovo dell’approvazione di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione termina il 27 marzo 2024 o successivamente, anche se una domanda di rinnovo è già stata presentata conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

È opportuno prevedere misure transitorie per le sostanze attive per le quali il periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024 al fine di assicurare che la procedura di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze possa proseguire. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 dovrebbe continuare ad applicarsi alle sostanze attive il cui periodo di approvazione alla data di applicazione del presente regolamento scade prima del 27 marzo 2024 o per le quali un regolamento, adottato conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme sulla procedura per il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive il cui periodo di approvazione termina il 27 marzo 2024 o successivamente.

Esso non si applica tuttavia al rinnovo dell’approvazione di sostanze attive per le quali un regolamento, adottato conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva.

Capo 2. Notifica e orientamenti prima della presentazione della domanda di rinnovo

Art. 3 Notifica degli studi previsti e orientamenti riguardo agli studi previsti

1. Le notifiche degli studi che si prevede di condurre a sostegno di una futura domanda di rinnovo conformemente all’articolo 32 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 sono presentate con sufficiente anticipo rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento al fine di consentire in modo tempestivo e adeguato lo svolgimento di consultazioni pubbliche, la fornitura di orientamenti completi da parte dell’Autorità nonché la conduzione degli studi richiesti a sostegno di una futura domanda di rinnovo.

2. Gli orientamenti da parte dell’Autorità prima della presentazione della domanda a norma dell’articolo 32 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 sono forniti con la partecipazione dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore, tenendo conto delle esperienze e delle conoscenze esistenti pertinenti per la sostanza attiva, ivi compresi, se del caso, gli studi disponibili dalla precedente approvazione o dal precedente rinnovo dell’approvazione.

Art. 4 Orientamenti generali prima della presentazione

1. Il potenziale richiedente può richiedere al personale dell’Autorità orientamenti generali prima della presentazione in qualsiasi momento precedente la presentazione della domanda di rinnovo. L’Autorità informa lo Stato membro relatore della richiesta ed essi decidono congiuntamente se lo Stato membro correlatore è tenuto a partecipare alla fornitura di orientamenti generali prima della presentazione.

2. Se diversi potenziali richiedenti richiedono orientamenti generali prima della presentazione, l’Autorità propone loro di presentare una domanda congiunta di rinnovo e di scambiarsi a tale scopo i rispettivi recapiti.

Capo 3. Presentazione e ammissibilità della domanda di rinnovo

Art. 5 Presentazione della domanda di rinnovo

1.

La domanda di rinnovo è presentata elettronicamente da un fabbricante della sostanza attiva attraverso un sistema di presentazione centrale utilizzando il formato di cui all’articolo 7 non più tardi di tre anni prima della scadenza dell’approvazione.

Lo Stato membro relatore di cui alla seconda colonna dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione7 o ciascuno degli Stati membri di un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore di cui alla quarta colonna di tale allegato, lo Stato membro correlatore di cui alla terza colonna di tale allegato, gli altri Stati membri, l’Autorità e la Commissione sono informati attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all’articolo 7.

Qualora un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore di cui alla quarta colonna delle tabelle dell’allegato, parti B e C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, non è nominato alcuno Stato membro correlatore. In tal caso, tutti i riferimenti allo «Stato membro relatore» nel presente regolamento sono intesi come riferimenti al «gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore».

Prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo, gli Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore concordano la ripartizione di tutti i compiti e del carico di lavoro.

Gli Stati membri appartenenti al gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore si adoperano per raggiungere un consenso durante la valutazione.

2.

Un’associazione di fabbricanti designata dai fabbricanti può presentare una domanda congiunta di rinnovo.

Se il rinnovo dell’approvazione della stessa sostanza attiva è richiesto da più richiedenti, questi prendono tutte le misure ragionevoli per presentare congiuntamente i loro fascicoli. Se, contrariamente agli orientamenti dell’Autorità di cui all’articolo 4, tali fascicoli non sono presentati congiuntamente da tutti i richiedenti interessati, ne sono indicati i motivi nei fascicoli stessi.

Art. 6 Contenuto della domanda di rinnovo

1. La domanda di rinnovo consiste in un fascicolo relativo al rinnovo nel formato di cui all’articolo 7.

2. Il fascicolo relativo al rinnovo comprende quanto segue:

  1. a) il nome e l’indirizzo del richiedente responsabile della domanda di rinnovo e degli obblighi previsti dal presente regolamento;

  2. b) se al richiedente si aggiungono uno o più altri richiedenti, i nomi e gli indirizzi di questi ultimi e, se del caso, il nome dell’associazione di fabbricanti di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

  3. c) informazioni riguardanti uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva su una coltura ampiamente diffusa in ciascuna zona; tali informazioni devono dimostrare che i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti;

  4. d) i dati e le valutazioni del rischio che si rivelino necessari:

    1. i) per tenere conto delle modifiche delle prescrizioni normative successive all’approvazione o all’ultimo rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva in questione;

    2. ii) per tenere conto degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche successivi all’approvazione o all’ultimo rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva in questione;

    3. iii) per tenere conto delle modifiche degli impieghi rappresentativi; oppure

    4. iv) perché la domanda riguarda un rinnovo modificato;

  5. e) per ciascuno dei requisiti relativi ai dati applicabili alla sostanza attiva di cui al regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione8, il testo integrale di ciascuna relazione dei test o degli studi e le relative sintesi, compresi quelli facenti parte del fascicolo relativo all’approvazione o dei successivi fascicoli relativi al rinnovo;

  6. f) per ciascuno dei requisiti relativi ai dati applicabili al prodotto fitosanitario di cui al regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione9, il testo integrale di ciascuna relazione dei test o degli studi e le relative sintesi, compresi, se del caso, quelli facenti parte del fascicolo relativo all’approvazione o dei successivi fascicoli relativi al rinnovo;

  7. g) se del caso, la documentata evidenza di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

  8. h) per ciascun test o ciascuno studio sugli animali vertebrati, la descrizione delle misure prese per evitare la sperimentazione animale su vertebrati;

  9. i) se del caso, una copia della domanda relativa ai livelli massimi di residui di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio10;

  10. j) una proposta di classificazione qualora si ritenga che la sostanza debba essere classificata o riclassificata conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008;

  11. k) un elenco di controllo (checklist) che dimostri la completezza del fascicolo relativo al rinnovo in previsione degli impieghi richiesti e che indichi quali dati sono nuovi;

  12. l) le sintesi e i risultati della letteratura scientifica revisionata disponibile di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

  13. m) una valutazione, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, di tutte le informazioni presentate, compresa, se del caso, una rivalutazione degli studi e delle informazioni facenti parte del fascicolo relativo all’approvazione o dei successivi fascicoli relativi al rinnovo;

  14. n) un esame e una proposta relativi a eventuali misure di mitigazione del rischio necessarie e opportune;

  15. o) tutte le informazioni pertinenti relative alla notifica degli studi conformemente all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera o), sono chiaramente identificabili. Il fascicolo relativo al rinnovo non contiene alcuna relazione di test o studi implicanti la somministrazione intenzionale della sostanza attiva o del prodotto fitosanitario contenente tale sostanza ad esseri umani.

3.

I richiedenti si adoperano al massimo per ottenere l’accesso agli studi facenti parte del fascicolo relativo all’approvazione o dei successivi fascicoli relativi al rinnovo e per fornire tali studi a norma del paragrafo 2, lettere e) e f).

Lo Stato membro che ha svolto la funzione di relatore per il precedente fascicolo relativo all’approvazione e/o i successivi fascicoli relativi al rinnovo o l’Autorità si adoperano per mettere a disposizione tali studi qualora il richiedente provi che i tentativi di ottenere l’accesso presso il proprietario dello studio sono stati vani.

4. Se le informazioni presentate conformemente al paragrafo 2, lettera c), non si riferiscono a tutte le zone o non riguardano una coltura ampiamente diffusa, è fornita una giustificazione.

5. Gli impieghi di cui al paragrafo 2, lettera c), includono, se del caso, quelli valutati per l’approvazione o per i successivi rinnovi. Almeno uno dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo 2, lettera c), non contiene altre sostanze attive, sempre che un tale prodotto esista per un impiego rappresentativo.

6. Il richiedente indica ed elenca i nuovi dati che presenta, compresi i nuovi studi su animali vertebrati in un elenco separato. Esso dimostra che i nuovi dati sono necessari conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, se del caso, fa riferimento agli orientamenti ricevuti durante la fase preliminare alla presentazione della domanda conformemente agli articoli 32 bis e 32 quater del regolamento (CE) n. 178/2002.

7. Nel chiedere che talune informazioni siano tenute riservate conformemente all’articolo 63, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il richiedente indica la versione riservata e la versione non riservata delle informazioni presentate.

8. Il richiedente può presentare richieste di protezione dei dati a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Art. 7 Formato e software per la presentazione della domanda di rinnovo

1. L’Autorità istituisce e rende disponibile online un sistema di presentazione centrale. L’Autorità assicura che il sistema di presentazione centrale agevoli la verifica dell’ammissibilità svolta dagli Stati membri conformemente all’articolo 8.

2. Sono adottati i formati standard di dati proposti dall’Autorità nell’ambito del pacchetto software IUCLID a norma dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002.

3. La domanda di rinnovo è presentata attraverso il sistema di presentazione centrale utilizzando il pacchetto software IUCLID.

4.

Nel chiedere che talune informazioni siano tenute riservate conformemente all’articolo 63, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il richiedente indica tali informazioni utilizzando la pertinente funzionalità IUCLID.

L’Autorità valuta tale richiesta solo se la domanda è ritenuta ammissibile conformemente all’articolo 8 del presente regolamento.

Art. 8 Ammissibilità della domanda di rinnovo

1. Lo Stato membro relatore considera ammissibile una domanda di rinnovo purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti:

  1. a) la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e conformemente al formato e utilizzando il software di cui all’articolo 7;

  2. b) la domanda di rinnovo contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 6;

  3. c) la domanda di rinnovo contiene integralmente tutti gli studi precedentemente notificati conformemente all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 e nessuno studio ulteriore ad eccezione di quelli contenuti nel fascicolo relativo all’approvazione o nei successivi fascicoli relativi al rinnovo oppure condotti prima dell’applicazione dell’obbligo di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002, a meno che non sia fornita una valida giustificazione;

  4. d) la pertinente tassa è stata pagata.

2. Entro il termine di un mese dalla data di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità della data di ricevimento della domanda di rinnovo e della sua ammissibilità.

3. Se una domanda di rinnovo è stata presentata conformemente al paragrafo 1, lettera a), ma mancano uno o più elementi di cui al paragrafo 1, lettera b) o d), entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della domanda di rinnovo lo Stato membro relatore informa il richiedente degli elementi mancanti e fissa un termine di 14 giorni per la presentazione di tali elementi attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all’articolo 7. Alla scadenza di tale termine lo Stato membro relatore procede senza indugio conformemente al paragrafo 4 o 5.

4. Se la domanda di rinnovo non è conforme al paragrafo 1, lettera c), entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della domanda di rinnovo lo Stato membro relatore, in coordinamento con l’Autorità, ne informa il richiedente e fissa un termine di 14 giorni per la presentazione di una valida giustificazione per tale mancata conformità. Alla scadenza di tale termine e qualora non sia stata fornita una valida giustificazione, la domanda di rinnovo è considerata inammissibile e si applica l’articolo 32 ter, paragrafo 4 o 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. La valutazione dell’ammissibilità di una domanda di rinnovo ripresentata inizia solo dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui all’articolo 32 ter, paragrafo 4 o 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 successivo alla notifica dei pertinenti studi e/o alla presentazione degli studi ove necessario e a condizione che tale momento non sia posteriore a tre anni prima della scadenza dell’approvazione della sostanza attiva. Se tale momento è posteriore a tre anni prima della scadenza dell’approvazione della sostanza attiva, la domanda di rinnovo ripresentata è ritenuta inammissibile.

5. Se la domanda di rinnovo non è stata presentata entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), o se alla scadenza del termine di 14 giorni fissato per la presentazione degli elementi mancanti conformemente ai paragrafi 3 e 4 la domanda di rinnovo non contiene ancora tutti gli elementi di cui all’articolo 6, lo Stato membro relatore informa senza indugio il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l’Autorità dell’inammissibilità della domanda di rinnovo e dei motivi dell’inammissibilità.

Art. 10 Accesso del pubblico alle informazioni della domanda di rinnovo e consultazione di terzi

L’Autorità concede un termine di 60 giorni dalla data in cui la domanda di rinnovo è resa pubblica conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002 per la presentazione di osservazioni scritte in merito a tali informazioni e alla disponibilità di altri studi o dati scientifici pertinenti sull’oggetto della domanda di rinnovo. Il presente paragrafo non si applica alla presentazione di informazioni supplementari da parte del richiedente durante il processo di valutazione.

Capo 4. Valutazione e relazione e regolamento sul rinnovo

Art. 11 Valutazione dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore

1. Se la domanda è ammissibile conformemente all’articolo 8, lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, presenta alla Commissione e all’Autorità, entro 13 mesi dalla data di presentazione della domanda di rinnovo conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, un rapporto in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti ancora i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 («il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo»).

2. Il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo comprende quanto segue:

  1. a) una raccomandazione riguardante il rinnovo dell’approvazione, comprese le condizioni e restrizioni necessarie;

  2. b) una raccomandazione che indichi se la sostanza debba essere considerata «a basso rischio»;

  3. c) una raccomandazione che indichi se la sostanza debba essere considerata una sostanza candidata alla sostituzione;

  4. d) una proposta di fissazione dei livelli massimi di residui o una giustificazione nel caso in cui tale proposta non sia pertinente;

  5. e) una proposta per la classificazione, o la sua conferma, se del caso, o la riclassificazione della sostanza attiva conformemente ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, come specificato nel fascicolo da presentare a norma del paragrafo 9 del presente articolo e in linea con tale fascicolo;

  6. f) conclusioni che indichino quali studi compresi nel fascicolo relativo al rinnovo siano pertinenti per la valutazione;

  7. g) una raccomandazione relativa alle parti del rapporto su cui deve essere organizzata una consultazione di esperti conformemente articolo 13, paragrafo 1;

  8. h) se del caso, i punti sui quali lo Stato membro correlatore non concorda con la valutazione dello Stato membro relatore o, se del caso, i punti in cui non è raggiunto un accordo tra gli Stati membri che compongono un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore; nonché

  9. i) i risultati della consultazione pubblica svolta a norma dell’articolo 10 e il modo in cui essi sono stati presi in considerazione.

3. Lo Stato membro relatore esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento applicabili alla data della presentazione della domanda di rinnovo. Esso tiene conto di tutte le informazioni presentate nell’ambito della domanda di rinnovo, compresi i fascicoli presentati per l’approvazione e per i successivi rinnovi dell’approvazione. Inoltre lo Stato membro relatore indica ed esamina, se del caso, misure di mitigazione del rischio e tiene conto delle osservazioni scritte ricevute nel corso della consultazione pubblica a norma dell’articolo 10. Qualora, sebbene siano stati compiuti i massimi sforzi, il richiedente non abbia potuto presentare il testo integrale e la sintesi di ciascuna relazione dei test e degli studi facenti parte del fascicolo relativo all’approvazione o dei successivi fascicoli relativi al rinnovo e richiesti conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettere e) e f), lo Stato membro relatore provvede affinché gli studi in questione siano valutati e presi in considerazione nella sua valutazione complessiva.

4.

Nella sua valutazione lo Stato membro relatore accerta, in primo luogo, se siano soddisfatti i criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.7 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Se tali criteri non sono soddisfatti, il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo si limita alle parti della valutazione ad essi corrispondenti, salvo applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

5. Qualora abbia bisogno di informazioni supplementari, lo Stato membro relatore fissa al richiedente un termine entro cui fornirle. Tale termine non comporta la proroga del termine di 13 mesi di cui al paragrafo 1. Le richieste di riservatezza a norma dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rivolte all’Autorità conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, del presente regolamento.

6. Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità e chiedere agli altri Stati membri ulteriori informazioni tecniche o scientifiche. Tali consultazioni e richieste non comportano la proroga del termine di 13 mesi di cui al paragrafo 1.

7. Le informazioni presentate dal richiedente senza che siano state richieste, o presentate dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, non sono prese in considerazione, a meno che non siano presentate conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

8.

Nel presentare alla Commissione e all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo, lo Stato membro relatore chiede al richiedente di presentare senza indugio il fascicolo relativo al rinnovo, aggiornato per includervi le informazioni supplementari richieste dallo Stato membro relatore conformemente al paragrafo 5 del presente articolo o presentate conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009, attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

Le richieste di riservatezza a norma dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rivolte all’Autorità conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, del presente regolamento.

9. Lo Stato membro relatore, al più tardi al momento della presentazione del progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo, presenta una proposta all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e conformemente alle disposizioni dell’Agenzia al fine di ottenere un parere in merito a una classificazione armonizzata della sostanza attiva almeno per le seguenti classi di pericolo:

  1. a) esplosivi;

  2. b) tossicità acuta;

  3. c) corrosione/irritazione della pelle;

  4. d) gravi lesioni oculari/irritazione oculare;

  5. e) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle;

  6. f) mutagenicità sulle cellule germinali;

  7. g) cancerogenicità;

  8. h) tossicità per la riproduzione;

  9. i) tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola);

  10. j) tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta);

  11. k) pericoloso per l’ambiente acquatico.

Se ritiene che i criteri di classificazione per una o più di tali classi di pericolo non siano soddisfatti, lo Stato membro relatore giustifica debitamente la sua opinione. Se è già stata presentata all’Agenzia una proposta di classificazione di una sostanza attiva la cui valutazione è in corso, lo Stato membro relatore presenta una proposta di classificazione supplementare, limitata alle classi di pericolo di cui al primo comma che non sono contemplate dalla proposta in attesa di valutazione, a meno che non siano diventate disponibili nuove informazioni che non erano state incluse nel fascicolo in attesa di valutazione per quanto riguarda le summenzionate classi di pericolo. Per quanto riguarda le classi di pericolo già contemplate da un parere esistente del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia, istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, indipendentemente dal fatto che tale parere abbia costituito o meno la base di una decisione concernente una voce dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate di una sostanza, è sufficiente che lo Stato membro relatore, nella proposta presentata all’Agenzia, giustifichi debitamente che il parere esistente o, qualora tale parere abbia già costituito la base di una decisione concernente l’inclusione nell’allegato VI, la classificazione esistente restano validi per quanto riguarda le classi di pericolo di cui al primo comma del presente paragrafo. L’Agenzia può formulare osservazioni in merito alla proposta presentata dallo Stato membro relatore.

10. Il comitato per la valutazione dei rischi si adopera per adottare il parere di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 entro 13 mesi dalla presentazione della proposta di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.