Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 23, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e gli articoli 35 e 40,
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia.
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. Le informazioni, i formati e i requisiti procedurali per la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.
Le malattie elencate, quali definite all’articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) 2016/429, sono elencate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. A causa del diverso profilo della malattia, i focolai di determinate malattie elencate dovrebbero essere soggetti a notifica immediata nell’Unione, mentre i focolai delle altre malattie dovrebbero essere soggetti a comunicazione nell’Unione.
Tenuto conto del profilo della malattia e dello stato sanitario di un determinato Stato membro, zona o compartimento, dovrebbe essere richiesta una notifica immediata nell’Unione alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a un focolaio di determinate malattie elencate al fine di consentire l’attuazione tempestiva delle necessarie misure di gestione dei rischi. È opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco specifico delle malattie elencate per le quali è necessaria una notifica immediata nell’Unione, nonché i termini per tale notifica immediata.
Garanzie in materia di sanità animale si applicano agli Stati membri, alle zone e ai compartimenti indenni da malattia per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. Poiché le comunicazioni sulla sorveglianza effettuata per mantenere lo status di indenne da malattia non sono obbligatorie, l’obbligo di notificare i focolai primari di tali malattie entro 24 ore dalla conferma risulta giustificato.
In caso di focolai secondari delle malattie elencate soggette a notifica, è opportuno ricorrere all’uso ben consolidato di notifiche settimanali raggruppate, tenuto conto del profilo della malattia e in funzione dello stato sanitario di uno Stato membro, una zona o un compartimento.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3 definisce l’applicazione di norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate per le specie elencate o i gruppi di specie elencate. È opportuno che il presente regolamento stabilisca per gli Stati membri l’obbligo di comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie di categoria E di cui a tale regolamento per le specie elencate o i gruppi di specie elencate pertinenti, come pure i requisiti procedurali e le informazioni per tale comunicazione.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della notifica e della comunicazione nell’Unione, è opportuno fissare le norme per stabilire le informazioni da fornire e per stabilire le procedure, i formati e i dati necessari nonché le norme riguardanti l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione.
Ai fini delle informazioni da trasmettere nell’ambito di una notifica nell’Unione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/429, è opportuno precisare ulteriormente alcune prescrizioni in materia di informazioni per garantire l’applicazione uniforme di tale disposizione e facilitare l’inserimento dei dati nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all’articolo 22 di tale regolamento (sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS)].
Ai fini della comunicazione nell’Unione delle malattie elencate conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429, è opportuno precisare nel presente regolamento il livello delle informazioni da fornire sull’individuazione delle malattie elencate e sui programmi di eradicazione.
A norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri sono tenuti a definire regioni di notifica e di comunicazione. A fini di chiarezza della notifica e della comunicazione nell’Unione, il presente regolamento dovrebbe elencare i tipi di regioni di notifica e di comunicazione.
È inoltre opportuno stabilire procedure e formati armonizzati per garantire una comunicazione uniforme dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nel sistema ADIS.
Le informazioni fornite sui risultati dell’attuazione dei programmi di eradicazione dovrebbero essere disponibili nel sistema ADIS per consentire alla Commissione di monitorare i progressi dei programmi di eradicazione degli Stati membri in corso. Tali informazioni dovrebbero essere integrate da informazioni supplementari ai fini del riconoscimento dello status di indenne da malattia una volta conseguita l’eradicazione.
Per quanto riguarda le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, lo stato sanitario all’interno del territorio di uno Stato membro potrebbe variare tra una parte del territorio riconosciuta indenne da malattia e altre parti del territorio con o senza un programma di eradicazione approvato per la stessa malattia. Il sistema ADIS dovrebbe consentire la compilazione dei dati e, se pertinente, l’integrazione con dati supplementari relativi al numero totale di focolai e alle specie elencate o ai gruppi di specie elencate interessati.
A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri sono tenuti a sottoporre alla Commissione programmi di sorveglianza dell’Unione. A norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri sono tenuti a presentare programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali disposizioni, è opportuno stabilire nel presente regolamento un formato e una procedura comuni per tali presentazioni.
Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia per le malattie di categoria B e di categoria C. Al fine di garantire una presentazione uniforme di tali domande da parte degli Stati membri, è opportuno precisare le informazioni, il formato e i mezzi di trasferimento dei dati richiesti per tali domande.
Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento fissa norme concernenti:
1) le malattie di categoria E pertinenti ai fini della notifica nell’Unione dei focolai e le informazioni che gli Stati membri devono fornire per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie di categoria E;
2) i termini e la frequenza per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;
3) il formato e la procedura per comunicare alla Commissione i risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione nonché le informazioni, il formato e la procedura per comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dei programmi di eradicazione;
4) il formato e la struttura dei dati di cui ai punti 1 e 3 che devono essere inseriti nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;
5) l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione;
6) il formato e la procedura per la presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione, per informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri;
7) le informazioni, il formato e i requisiti procedurali per quanto riguarda la presentazione alla Commissione, per approvazione, dei progetti di programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per quanto riguarda gli indicatori di risultato necessari per valutare l’efficacia dell’applicazione di tali programmi, nonché i formati e le procedure per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di tutto il territorio degli Stati membri, o di loro zone e compartimenti, e per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia;
8) le procedure per l’istituzione e l’uso del sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS).
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
2) «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;
3) «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429;
4) «focolaio primario»: un focolaio non connesso epidemiologicamente con un focolaio precedente nella stessa regione di notifica e di comunicazione di uno Stato membro o il primo focolaio in una regione di notifica e di comunicazione diversa dello stesso Stato membro;
5) «focolaio secondario»: un focolaio diverso da un focolaio primario;
6) «sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS)»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, che deve essere istituito e gestito dalla Commissione;
7) «ambito di applicazione territoriale»: il territorio contemplato dal programma di eradicazione conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 47 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici;
8) «durata del programma di eradicazione»: il periodo di applicazione del programma di eradicazione conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 49 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici.
Art. 3 Notifica nell’Unione
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro 24 ore dalla conferma, gli eventuali focolai primari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti:
a) nell’allegato I, punti 1 e 2;
b) nell’allegato I, punto 3, se il focolaio primario è stato individuato nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia;
c) nell’allegato I, punti 4 e 5, se il focolaio primario è stato individuato in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia.
d) nell’allegato I, punto 6, se il focolaio primario è stato confermato in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da:
i) un nuovo sierotipo individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione; o
ii) un sierotipo in circolazione negli anni precedenti ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.
2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi il primo giorno lavorativo di ogni settimana (in riferimento alla settimana precedente, dalle ore 0.00 del lunedì fino alle ore 24.00 della domenica), i focolai secondari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti:
a) nell’allegato I, punti 1 e 2;
b) nell’allegato I, punto 3, se tali focolai secondari sono stati individuati nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia;
c) nell’allegato I, punti 4 e 5, se tali focolai secondari sono stati individuati in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia.
d) nell’allegato I, punto 6, se tali focolai secondari sono stati confermati in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da un sierotipo in circolazione in precedenza ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.
Se la Commissione non riceve alcuna informazione, si ritiene che non sia stato confermato alcun focolaio secondario nel periodo indicato al primo comma.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni specificate nell’allegato II e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
4. L’autorità competente notifica eventuali aggiornamenti delle informazioni pertinenti per ciascun focolaio, come previsto nell’allegato II, non appena ne venga in possesso.
Art. 4 Comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, comunicazioni in merito all’individuazione delle malattie di categoria E che sono state confermate nel loro territorio nelle specie elencate e nei gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
2. La prima comunicazione di cui al paragrafo 1 è prevista entro il 30 aprile 2022.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni specificate nell’allegato III e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Art. 5 Regioni di notifica e di comunicazione
Le regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 sono elencate nell’allegato IV del presente regolamento.
Art. 6 Comunicazione nell’Unione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, i dati relativi ai risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Art. 7 Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei rispettivi programmi di eradicazione approvati in corso.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono per ogni anno, in riferimento all’anno civile precedente, le informazioni specificate:
a) nell’allegato V, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;
b) nell’allegato V, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della rabbia (RABV);
c) nell’allegato V, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV);
d) nell’allegato V, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.
3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Art. 8 Comunicazione nell’Unione dei risultati finali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione finale sui rispettivi programmi di eradicazione approvati entro quattro mesi dalla loro conclusione.
2.
3. La relazione finale di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni specificate all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da e) a n), e all’articolo 11, paragrafo 2, a seconda dei casi, ad eccezione delle informazioni già fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, qualora gli Stati membri chiedano:
a) il riconoscimento dello status di indenne da malattia; o
b) la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2020/689 o all’articolo 49, paragrafo 2, seconda frase, del medesimo regolamento delegato.
4. Qualora non chieda il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una malattia di categoria C o la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), lo Stato membro non presenta la relazione finale di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro presenta invece alla Commissione una dichiarazione attestante che il programma di eradicazione non ha conseguito l’eradicazione della malattia e che non è richiesta la proroga del suo periodo di applicazione.
5. La relazione finale di cui al paragrafo 1 è trasmessa per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Art. 9 Presentazione e modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi di sorveglianza dell’Unione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione.
2. I programmi di cui al paragrafo 1:
a) contengono almeno le informazioni elencate nell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
b) sono trasmessi per via elettronica, utilizzando i modelli elettronici standard forniti a tal fine.
3. I programmi di cui al paragrafo 1 che sono stati presentati alla Commissione come parte tecnica delle domande di finanziamento dell’Unione sono considerati presentati conformemente al paragrafo 1.
4. In caso di modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione in corso, gli Stati membri li aggiornano e li ripresentano.
Art. 10 Presentazione dei programmi di eradicazione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione:
a) i rispettivi programmi obbligatori di eradicazione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione;
b) i rispettivi programmi facoltativi di eradicazione in qualsiasi momento.
2. I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni pertinenti specificate:
a) nell’allegato VII, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;
b) nell’allegato VII, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV;
c) nell’allegato VII, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;
d) nell’allegato VII, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.
3. I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Art. 11 Domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri e zone per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici e dello status di indenne da malattia dei compartimenti per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici
1. Gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, ad eccezione delle informazioni precedentemente fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento, includono nelle loro domande le informazioni pertinenti specificate:
a) nell’allegato VI, sezioni 1 e 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’assenza delle specie elencate;
b) nell’allegato VI, sezioni 1 e 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno;
c) nell’allegato VI, sezioni 1 e 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate;
d) nell’allegato VI, sezioni 1 e 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su dati storici e dati relativi alla sorveglianza;
e) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 1, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti;
f) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti;
g) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da MTBC;
h) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica (LEB);
i) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
j) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 6, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV);
k) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 7, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della diarrea virale bovina (BVD);
l) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 8, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da RABV;
m) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 9, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;
n) nell’allegato VI, sezione 1, e, se pertinente, sezione 6, punto 10, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici.
2. Le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera n), le seguenti informazioni:
a) nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la documentazione comprovante la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 79, paragrafi 3, 4 e 5, del medesimo regolamento delegato;
b) nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la valutazione di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento delegato e dettagli relativi alle misure adottate per prevenire l’introduzione della malattia in questione nel compartimento quali previste all’articolo 73, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento delegato.
3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi caso confermato della malattia in questione che è rilevato nel territorio interessato dopo la data di presentazione delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia e prima della data di riconoscimento di tale status.
4. Le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.