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Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2021 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1 e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea2, e in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33)3 è stato modificato e richiede ulteriori modifiche sostanziali, in particolare alla luce delle recenti modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9)4, al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Pertanto, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

La Commissione europea è stata consultata in ordine alle modifiche agli obblighi statistici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98.

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla Banca centrale europea (BCE) di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori soggetti a obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti. L’articolo 6, paragrafo 4, dispone che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto del SEBC.

Per l’espletamento dei propri compiti, il SEBC richiede informazioni statistiche sulle attività e passività finanziarie, in termini di consistenze in essere e operazioni, con riferimento al settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e agli enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione. Al fine di dotare la BCE di un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: gli «Stati membri dell’area dell’euro»), che sono considerati come un unico territorio economico, è necessario produrre un bilancio consolidato del settore delle IFM basato su un insieme di operatori soggetti a obblighi di segnalazione completo e omogeneo. Informazioni statistiche sufficientemente dettagliate sono necessarie anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari dell’area dell’euro e delle controparti.

Il regolamento (UE) 2019/2033 modifica, tra l’altro, la definizione di «enti creditizi» contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 per includervi le imprese di investimento sistemiche. Di conseguenza, è necessario adattare il riferimento contenuto nella definizione di «istituzione finanziaria monetaria» di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) alla relativa disposizione modificata contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di mantenere la coerenza nelle comuni norme, definizioni e classificazioni per la classificazione statistica degli istituti di deposito e l’omogeneità del settore delle IFM. Tuttavia, è altresì necessario assicurare la continua disponibilità delle informazioni statistiche su tutti gli enti creditizi secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato, anche ai fini del calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di tali enti creditizi in conformità al regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1)8. Gli enti creditizi diversi dalle IFM sono pertanto inclusi nell’ambito di applicazione della rifusione.

Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è auspicabile che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile degli enti creditizi siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime della BCE, in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Inoltre, gli obblighi di segnalazione relativi all’aggregato soggetto a riserva dovrebbero essere adattati per consentire la segnalazione di depositi custoditi da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva minima senza fare riferimento a una specifica classificazione statistica.

Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi statistici da parte di gruppi di soggetti segnalanti collegati, è opportuno che le IFM possano essere autorizzate a segnalare per conto di altri soggetti segnalanti che sono anche IFM residenti nello stesso Stato membro. È tuttavia necessario che le informazioni statistiche segnalate per tali gruppi siano sufficienti, se del caso, per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi conformemente al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Pertanto, le informazioni statistiche necessarie per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di ciascun membro di tali gruppi dovrebbero essere segnalate, tranne nel caso in cui il gruppo sia stato autorizzato a segnalare riserve su base aggregata per il gruppo nel suo complesso a norma del regolamento (UE) 2021/378(BCE/2021/1).

Può essere opportuno, per le banche centrali nazionali (BCN), raccogliere le informazioni statistiche necessarie ad adempiere gli obblighi statistici imposti dalla BCE, presso gli operatori effettivamente soggetti a obblighi di segnalazione, nell’ambito di un quadro di segnalazioni statistiche più ampio, predisposto dalle BCN sotto la propria responsabilità, in conformità al diritto dell’Unione, al diritto nazionale o a una prassi consolidata, che sia funzionale anche ad altre finalità statistiche, purché l’adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne sia pregiudicato. Ciò potrebbe, inoltre, ridurre l’onere di segnalazione. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati sono raccolti anche per altri fini statistici. In casi particolari, la BCE può basarsi sulle informazioni statistiche raccolte a tali diversi fini per adempiere i propri obblighi.

La BCE ha necessità di monitorare la trasmissione della politica monetaria e, in particolare, l’impatto delle modifiche dei tassi di interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principale e alle operazioni di rifinanziamento mirate a lungo termine, nonché degli acquisti effettuati nell’ambito di programmi di acquisto di attività sulle condizioni di erogazione dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. Affinché la BCE possa monitorare le condizioni del credito nell’economia reale e il suo ruolo quale contropartita degli aggregati monetari in modo più efficace e tempestivo, è necessario raccogliere ulteriori informazioni statistiche sulle cartolarizzazioni e sugli altri trasferimenti da parte delle istituzioni finanziarie monetarie su base mensile, in particolare con riferimento ai prestiti alle famiglie disaggregati per finalità e ai prestiti alle società non finanziarie disaggregati per scadenza.

La BCE necessita di informazioni statistiche sul cash pooling nozionale per distinguere l’impatto dei depositi e dei prestiti in cash pool nozionali da quello degli altri depositi e prestiti nell’analisi degli andamenti monetari e del credito.

Per facilitare l’analisi degli andamenti del credito, talune definizioni e pratiche di segnalazione dovrebbero essere allineate a quelle di altri requisiti normativi in materia di segnalazione stabiliti dalla BCE.

È altresì necessario allineare la definizione di fondi comuni monetari (FCM) a fini statistici con le norme in materia di vigilanza per aumentare la trasparenza del mercato e facilitare le segnalazioni, nella misura in cui gli organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 emettono strumenti finanziari considerati strettamente assimilabili ai depositi.

Al fine di migliorare l’analisi del bilancio del settore delle IFM per l’area dell’euro nel suo complesso, è necessario promuovere l’armonizzazione degli obblighi di segnalazione per talune voci con le informazioni statistiche complementari fornite dalle BCN ai sensi dell’indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea relativo alle statistiche monetarie e finanziarie9.

Affinché la BCE possa monitorare efficacemente l’attività interbancaria, è necessario raccogliere informazioni sulle attività e passività disaggregate per controparti IFM e migliorare la coerenza tra le informazioni sulla controparte raccolte su base mensile e trimestrale.

Inoltre, per chiarire i rapporti tra le IFM e le altre parti del settore finanziario, inclusi gli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie, e per supportare la compilazione dei conti finanziari dell’unione monetaria, è necessario raccogliere informazioni statistiche su depositi e strumenti di capitale, disaggregando le controparti per sotto settori.

Le informazioni sulle disponibilità in titoli di debito delle IFM emessi dai governi di ciascuno Stato membro devono essere raccolte tempestivamente al fine di monitorare accuratamente le esposizioni delle IFM a tali titoli. Le informazioni sugli Stati membri dovrebbero essere integrate da informazioni sulle attività e sulle passività provenienti dalle autorità dell’Unione, compresi il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, EFSF). Inoltre, sono necessari aggiornamenti agli obblighi di segnalazione in conseguenza del ritiro del Regno Unito dall’Unione.

È inoltre necessario raccogliere informazioni relative alle disponibilità totali in immobili per seguire con attenzione la portata della proprietà di tali attività da parte delle IFM e meglio comprendere l’andamento delle loro attività non finanziarie totali.

I più recenti obblighi mensili e trimestrali dovrebbero essere introdotti in relazione a periodi di riferimento rientranti in un trimestre civile per facilitare la loro attuazione da parte dei soggetti segnalanti. Di conseguenza, la prima segnalazione degli obblighi mensili riguarda il periodo di riferimento gennaio 2022 e la prima segnalazione degli obblighi trimestrali si riferisce al primo trimestre del 2022. Per garantire la continua disponibilità dei dati necessari, si dovrebbero mantenere gli obblighi relativi ai dati trimestrali per quanto riguarda il periodo di riferimento del quarto trimestre del 2021. Gli obblighi di segnalazione stabiliti ai sensi del presente regolamento dovrebbero quindi applicarsi dopo il rispettivo periodo di riferimento per le informazioni mensili da segnalare, ossia il 1o febbraio 2022.

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l’assetto concettuale sottostante, né da aumentare l’onere di segnalazione. Nell’osservare tale procedura si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC (Statistics Committee of the ESCB, STC). Le BCN dovrebbero proporre siffatte modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento attraverso il Comitato per le statistiche.

Tuttavia, per assicurare la certezza giuridica, è necessario che le disposizioni del presente regolamento, che siano una diretta conseguenza della modifica alla definizione di «enti creditizi» ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033, si applichino contemporaneamente a tale modifica alla data del 26 giugno 2021.

Per ragioni di coerenza e di certezza giuridica, è altresì necessario che le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) si applichino a partire dalla stessa data delle disposizioni di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di segnalazione per i seguenti soggetti segnalanti che risiedono nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro con riferimento alle informazioni statistiche sulle voci di bilancio:

  1. a) istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dagli enti creditizi;

  2. b) enti creditizi che sono:

    1. i) autorizzati in conformità all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10; o

    2. ii) esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

  3. c) succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s’intende un ente che appartiene a uno dei seguenti settori:

    1. a) banche centrali;

    2. b) altre IFM, che comprendono istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, e fondi comuni monetari (FCM);

  2. 2) per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. 3) per «istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali» s’intende uno dei seguenti;

    1. a) gli enti creditizi la cui attività è indicata nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    2. b) le istituzioni finanziarie diverse da quelle di cui alla lettera a) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria di cui al paragrafo 2.56 dell’allegato A, del regolamento (UE) n. 549/2013/del Parlamento europeo e del Consiglio11, e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari a essi strettamente assimilabili, come indicato nella parte 1 dell’allegato I, da parte di unità istituzionali, incluse le istituzioni diverse dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio;

    3. c) istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria di cui alla lettera b) sotto forma di emissione di moneta elettronica;

  4. 4) per «ente creditizio diverso dalle IFM» s’intende l’ente creditizio la cui attività non rientra tra le attività indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  5. 5) per «fondi comuni monetari» o «FCM» s’intendono gli organismi di investimento collettivo che sono stati autorizzati a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131 e che emettono quote o partecipazioni che sono strumenti strettamente assimilabili ai depositi come indicato nella parte 1 dell’allegato I al presente regolamento;

  6. 6) per «soggetti segnalanti» s’intendono i «soggetti dichiaranti» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98.

  7. 7) per «residente» s’intende «residente» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98;

  8. 8) per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il soggetto segnalante è residente;

  9. 9) per «società veicolo finanziaria» o «SVF» s’intende una «società veicolo finanziaria» secondo la definizione di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40)12;

  10. 10) per «cartolarizzazione» s’intende un’operazione che sia una cartolarizzazione tradizionale secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio13; o una cartolarizzazione secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) in cui vi sia il trasferimento a una SVF dei prestiti cartolarizzati;

  11. 11) per «istituto di moneta elettronica» s’intende un «istituto di moneta elettronica» secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE14;

  12. 12) per «istituto di moneta elettronica» s’intende un «istituto di moneta elettronica» secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE;

  13. 13) per «svalutazione» s’intende la riduzione diretta del valore contabile di un credito nel bilancio dovuta alla diminuzione del suo valore;

  14. 14) per «cancellazione» s’intende la riduzione dell’intero valore contabile di un credito che ne comporta l’eliminazione dal bilancio;

  15. 15) per «gestore» s’intende un’IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi;

  16. 16) per «posizioni infra-gruppo» si intendono prestiti a o depositi presso istituti di deposito dell’area dell’euro che appartengono allo stesso gruppo, formato da una società-madre e da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllate, residenti nell’area dell’euro;

  17. 17) per «ente nella coda» s’intende un’IFM cui sia stata concessa una deroga ai sensi dei dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, o un’istituzione diversa da un’IFM cui sia stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera a);

  18. 18) per «accantonamenti per perdite su crediti» s’intendono le quote accantonate dal soggetto segnalante in conformità a pratiche contabili applicabili;

  19. 19) per «disponibilità proprie in titoli» s’intendono titoli detenuti dal soggetto segnalante emittente, derivanti da uno dei seguenti elementi:

    1. a) la conservazione dei titoli all’emissione o all’acquisto da parte del soggetto segnalante di titoli precedentemente venduti, registrati nel bilancio contabile del soggetto segnalante emittente;

    2. b) la conservazione dei titoli all’emissione o all’acquisto da parte del soggetto segnalante di titoli precedentemente venduti, non registrati nel bilancio contabile ma utilizzati o disponibili per l’utilizzo da parte dell’emittente per operazioni di mercato;

  20. 20) per «cash pooling nozionale» s’intendono gli accordi di cash pooling forniti da un’IFM (o da IFM) a un gruppo di soggetti (i «partecipanti al pool») in cui gli interessi da corrispondere o da riscuotere da parte dell’IFM sono calcolati in conformità a una posizione netta «nozionale» di tutti i conti del pool e in cui ciascun partecipante al pool:

    1. a) mantiene un conto separato; e

    2. b) può effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti al pool senza trasferimento di fondi tra conti;

  21. 21) per «succursale» s’intende una «succursale» secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  22. 22) per «cancellazione (dal bilancio)» s’intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze in essere segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I;

  23. 23) per «cessione del credito» s’intende l’acquisizione o la cessione da parte del soggetto segnalante di un prestito o di un insieme di prestiti, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione;

  24. 24) per «fusione» s’intende l’operazione con la quale uno o più enti creditizi (istituzioni incorporate), sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione.

Art. 3 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM e negli enti creditizi diversi dalle IFM residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro.

2. Qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche sulla residenza dei titolari delle quote/partecipazioni degli FCM da altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF), secondo la definizione di cui ai paragrafi da 2.86 a 2.94 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento tali BCN possono includere tali AIF tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Art. 4 Elenco delle IFM a fini statistici

1. Il Comitato esecutivo redige e aggiorna un elenco delle IFM sulla base delle informazioni statistiche registrate dalle BCN di cui all’articolo 4 dell’indirizzo (UE) n. 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16)15.

2. La BCE pubblica l’elenco aggiornato delle IFM a fini statistici, anche attraverso mezzi elettronici.

3.

Qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

I soggetti segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento laddove la loro esclusione dall’elenco sia manifestamente errata.

Art. 5 Obblighi di segnalazione statistica

1. Le IFM segnalano tutte le seguenti informazioni statistiche alla BCN competente:

  1. a) le consistenze in essere alla fine del mese specificate nella tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

  2. b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati come requisiti minimi nella tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione mensili in tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente;

  3. c) le cessioni di crediti nette mensili specificate nella tabella 5a contenuta nella parte 5 dell’allegato I;

  4. d) le consistenze in essere alla fine del mese e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili delle cessioni di crediti specificate nella tabella 5b contenuta nella parte 5 dell’allegato I;

  5. e) le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 contenute nella parte 3 dell’allegato I;

  6. f) gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati come requisiti minimi nella tabella 2 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione trimestrali di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente.

Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche trimestrali specificate alle lettere e) e f) del primo sotto paragrafo su base mensile qualora tale raccolta agevoli il processo di produzione dei dati.

2. Gli enti creditizi diversi dalle IFM segnalano alla BCN competente tutte le seguenti informazioni statistiche:

  1. a) le consistenze in essere alla fine del mese specificate nella tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, esclusi i seguenti elementi:

    1. i) posizioni di cash pooling nozionale;

    2. ii) quote/partecipazioni in FCM emesse;

  2. b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati come requisiti minimi nella tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione mensili di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente, esclusi i seguenti elementi:

    1. i) posizioni di cash pooling nozionale;

    2. ii) quote/partecipazioni in FCM emesse;

  3. c) le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nella tabella 2 contenuta nella parte 3 dell’allegato I, esclusi gli elementi che si riferiscono alle disaggregazioni dei crediti per vita residua;

  4. d) le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nelle tabelle 3 e 4 contenute nella parte 3 dell’allegato I;

  5. e) gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati come requisiti minimi nella tabella 2 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione trimestrali di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente.

Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche trimestrali specificate alle lettere c) ed e) del primo sotto paragrafo su base mensile qualora tale raccolta agevoli il processo di produzione dei dati.

3. Le BCN possono raccogliere informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti titolo per titolo ai sensi dei paragrafi 1 e 2, qualora tali informazioni statistiche siano ricavate in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato IV.

4. Le BCN possono raccogliere informazioni statistiche sulla residenza dei titolari di quote/partecipazioni in FCM emesse da IFM da altre fonti disponibili come stabilito nella sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, qualora tali informazioni siano conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato IV.

Art. 6 Segnalazioni di gruppo da parte delle IFM

1. Nel caso in cui una società madre e le sue controllate siano IFM situate nello stesso Stato membro, alla controllante è permesso consolidare le informazioni statistiche sulle attività di tali controllate nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1. Qualora il gruppo includa enti creditizi e altre IFM, tali informazioni statistiche sono segnalate separatamente per enti creditizi e altre IFM.

2. La BCN competente può autorizzare un ente creditizio a segnalare le informazioni statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, per conto di un gruppo di enti creditizi su base aggregata, se sussistono tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l’ente creditizio non consolida le informazioni statistiche sulle attività di tali controllate nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, in conformità al paragrafo 1;

  2. b) la BCN competente ha concesso l’autorizzazione a detenere riserve minime mediante tale ente creditizio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e l’ente creditizio è l’ente intermediario ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento;

  3. c) tutti i membri del gruppo sono IFM residenti nel medesimo Stato membro.

Nel caso in cui un ente creditizio sia stato autorizzato dalla BCN competente ai sensi del primo sotto paragrafo, tale ente creditizio segnala le informazioni statistiche nel proprio bilancio e nel bilancio di ciascun membro del gruppo, su base aggregata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

3.

Qualora le IFM effettuino una segnalazione a livello di gruppo ai sensi dei paragrafi 1 e 2, esse segnalano, come minimo, le informazioni di cui alla tabella 1 contenuta della parte 1 dell’allegato III ai fini del calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di ciascun membro del gruppo in conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Nel caso in cui a un’IFM che effettua la segnalazione a livello di gruppo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sia stata concessa l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi dell’articolo 11, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), il primo sotto paragrafo non si applica.

4. Tutti i membri dei gruppi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inclusi separatamente nell’elenco delle IFM di cui all’articolo 4.

Art. 7 Tempistica

1. Le BCN stabiliscono la frequenza e la tempistica con cui ricevono informazioni statistiche dai soggetti segnalanti ai sensi del presente regolamento al fine di rispettare le scadenze per la segnalazione di cui ai paragrafi 2 e 3 e li comunicano ai soggetti segnalanti.

2. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine del 15° giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono.

3. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono.

Art. 8 Norme contabili ai fini di segnalazione statistica

1.

A fini di segnalazione ai sensi del presente regolamento e salvo ove diversamente previsto, i soggetti segnalanti seguono le norme contabili stabilite nella direttiva del Consiglio 86/635/CEE16 e in qualsiasi altra norma internazionale applicabile.

Ai fini del presente regolamento i soggetti segnalanti segnalano le attività e le passività totali su base lorda.

2. Nel caso in cui i soggetti segnalanti segnalino passività per depositi e prestiti, si applicano le seguenti condizioni:

  1. a) i soggetti segnalanti segnalano il capitale delle consistenze di depositi e prestiti in essere alla fine del mese.

  2. b) i soggetti segnalanti escludono le svalutazioni e le cancellazioni dall’importo di cui alla lettera a), come stabilito dalle pertinenti prassi contabili.

  3. c) i soggetti segnalanti non compensano depositi e prestiti con altre attività o passività.

3. Le BCN possono consentire a tutti i soggetti segnalanti di segnalare prestiti al netto degli accantonamenti per perdite su crediti nel caso in cui lo abbiano consentito a tutti i soggetti segnalanti prima dell’adozione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

4. Le IFM escludono dai rispettivi importi per attività e passività le disponibilità proprie in titoli di debito e strumenti di capitale che hanno emesso. Le BCN possono consentire alle IFM di segnalare le proprie disponibilità in titoli nell’ambito delle rispettive attività e passività, anche titolo per titolo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, nella misura in cui la BCN possa ricavare le necessarie disaggregazioni di attività e passività specificate nell’allegato I, esclusi gli importi delle proprie disponibilità in titoli.

Art. 9 Deroghe

1. Le BCN possono concedere deroghe a IFM di piccole dimensioni dagli obblighi di segnalazione statistica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, a condizione che sussistano entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) il contributo complessivo di tutte le IFM di piccole dimensioni cui sia concessa una deroga non ecceda il 5 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio delle IFM nazionale;

  2. b) il contributo complessivo di tutti i FCM cui sia concessa una deroga non ecceda una delle seguenti soglie:

    1. i) il 10 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio degli FCM nazionale, qualora tale bilancio degli FCM nazionale sia superiore al 15 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro;

    2. ii) il 30 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio degli FCM nazionale, qualora il bilancio degli FCM nazionale sia inferiore al 15 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro, fatto salvo il caso in cui il bilancio degli FCM nazionale sia inferiore all’1 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro, nel cui caso non si applica alcuna soglia.

Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai sensi del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno tutte le seguenti informazioni statistiche:

a) le consistenze in essere delle attività totali su base annuale;

b) le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

2. Le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni che sono enti creditizi dagli obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I, ai sensi della parte 6 di tale allegato, a condizione che sussistano entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) il contributo complessivo di tutti gli enti creditizi cui siano concesse deroghe non ecceda il 10 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio delle IFM nazionale; e

  2. b) il contributo complessivo di tutti gli enti creditizi cui siano concesse deroghe non ecceda l’1 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio aggregato delle IFM dell’area dell’euro

3. Gli enti nella coda possono applicare le deroghe che sono state loro concesse dalle BCN ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 5, lettera a), o segnalare le informazioni statistiche ai sensi dell’articolo 5.

4.

Le BCN possono concedere deroghe agli FCM dai seguenti obblighi di segnalazione statistica:

  1. a) gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nel caso in cui sussistano tutte le seguenti condizioni:

    1. i) gli FCM segnalino informazioni statistiche su voci di bilancio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38)17;

    2. ii) gli FCM segnalino le informazioni statistiche di cui al punto i) su base mensile ai sensi del paragrafo 1, contenuto nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) ed entro i termini stabili dalle BCN ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento;

    3. iii) gli FCM segnalino le consistenze in essere alla fine del mese delle quote/partecipazioni in FCM emesse entro i termini stabiliti dalle BCN ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento;

  2. b) uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I:

    1. i) la disaggregazione dei depositi e prestiti concessi a controparti diverse dalle IFM di cui alla sezione 5.1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I e la disaggregazione delle posizioni nei confronti di IFM controparti di cui alla sezione 5.2 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

    2. ii) le informazioni sugli interessi maturati su prestiti e depositi di cui alla sezione 7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

    3. iii) la disaggregazione per settore separato del settore delle imprese di assicurazione e del settore dei fondi pensione di cui alla sezione 5.1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

    4. iv) le informazioni su prestiti e depositi infragruppo di cui alla sezione 5.3 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

    5. v) la disaggregazione per settore di cui alla sezione 3 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

    6. vi) la disaggregazione per paese di cui alla sezione 7 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

    7. vii) le informazioni sulle partecipazioni immobiliari di cui alla sezione 4 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

    8. viii) la disaggregazione del capitale proprio di cui alla sezione 6 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

    9. ix) le informazioni sulle cartolarizzazioni e sulle altre cessioni di crediti di cui alla parte 5 dell’allegato I.

  3. c) gli obblighi di segnalazione statistica sulla residenza dei detentori di quote o partecipazioni in FCM di cui alla sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

    1. i) le quote/partecipazioni in FCM siano emesse per la prima volta;

    2. ii) le informazioni statistiche richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in FCM siano raccolte da altre fonti ai sensi alla sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

    3. iii) le BCN, a causa degli sviluppi del mercato, non possano più raccogliere le informazioni richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in FCM di cui al punto ii).

Qualora le BCN concedano deroghe ai FCM in conformità ai punti i), ii), v) o vi) della lettera b) del primo sotto paragrafo, esse assicurano che il contributo complessivo delle deroghe alle consistenze in essere totali corrispondenti per ciascuna voce nel bilancio degli FCM nazionale non ecceda il 5 %.

Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai FCM ai sensi del punto iii) della lettera b) del primo sotto paragrafo, esse distinguono in blocchi separati le posizioni attive e passive e i residenti nazionali e i residenti di altri Stati membri dell’area dell’euro e assicurano che il contributo dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione combinati all’interno di ciascun blocco cui si applica la deroga non ecceda il 5 % del relativo blocco del bilancio degli FCM nazionale.

Qualora le BCN concedano deroghe agli FCM ai sensi dei punti i) e iii) della lettera c) del primo sotto paragrafo, tali deroghe si applicano per un periodo di 12 mesi.

5. Le BCN possono concedere deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM da uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica:

  1. a) gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, qualora le consistenze in essere delle attività totali del soggetto segnalante siano inferiori o pari a 350 milioni di EUR;

  2. b) uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I:

    1. i) le informazioni sulla disaggregazione per scadenza dei prestiti denominati in euro a società non finanziarie;

    2. ii) le informazioni sulla disaggregazione per scadenza e finalità dei prestiti denominati in euro a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

    3. iii) la disaggregazione del capitale e delle riserve di cui alla sezione 6 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

    4. iv) le informazioni sulle partecipazioni immobiliari di cui sezione 4 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

    5. v) la disaggregazione del capitale proprio di cui sezione 6 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

    6. vi) le informazioni sugli interessi maturati su prestiti e depositi di cui sezione 7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

    7. vii) le informazioni sulle proprie disponibilità in titoli di cui alla tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I.

Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai sensi della lettera a) del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno tutte le seguenti informazioni statistiche:

a) le consistenze in essere delle attività totali su base annuale;

b) le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

6. Le BCN possono concedere alle IFM e agli enti creditizi diversi dalle IFM le seguenti deroghe dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2:

  1. a) una deroga agli FCM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui alla parte 4 dell’allegato I;

  2. b) una deroga alle IFM e agli enti crediti diversi dalle IFM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione sui titoli di cui alla tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I, su base mensile. Nel caso in cui sia concessa una deroga ai sensi del presente punto, i soggetti segnalanti segnalano tali aggiustamenti da rivalutazione su base trimestrale e comunicano alle BCN, su richiesta, entrambi i seguenti elementi:

    1. i) i metodi di valutazione utilizzati per segnalare le informazioni statistiche sui titoli e le informazioni sulla quota delle loro partecipazioni cui si applicano i vari metodi di valutazione; e

    2. ii) il mese in cui accade una sostanziale rivalutazione del prezzo all’interno del trimestre.

  3. c) Le BCN possono concedere deroghe alle IFM e agli enti creditizi diversi dalle IFM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui alla parte 4 dell’allegato I, nel caso in cui i soggetti segnalanti segnalino le consistenze in essere dei titoli alla fine del mese titolo per titolo. Nel caso in cui sia concessa una deroga ai sensi del presente punto, si applicano entrambe le seguenti condizioni:

    1. i) le informazioni segnalate includono, per ogni titolo, il valore con cui i titoli sono iscritti a bilancio; e

    2. ii) per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico, le segnalazioni includono informazioni sulla tipologia di strumento, la durata e l’emittente, che siano sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nelle tabelle 1 A e 2 A contenute nella parte 4 dell’allegato I.

7.

Le BCN possono concedere deroghe alle IFM dagli obblighi di segnalazione statistica di cui alle sezioni da 7 a 9 contenute nella parte 3 dell’allegato I con riferimento a uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro qualora si applichi una delle seguenti circostanze:

  1. a) le informazioni statistiche raccolte a un più alto livello d’aggregazione mostrino che le posizioni con controparti residenti in tale Stato membro non appartenente all’area dell’euro sono irrilevanti;

  2. b) le informazioni statistiche raccolte a un più alto livello d’aggregazione mostrino che le posizioni in valuta di tale Stato membro non appartenente all’area dell’euro sono irrilevanti.

Qualora una BCN conceda deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo con riferimento a un paese che aderisce all’Unione, la BCN può revocare tali deroghe 12 mesi dopo aver comunicato alle IFM la propria intenzione di revocare tali deroghe.

Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo, esse possono altresì concedere le medesime deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM.

8. Le BCN possono concedere deroghe alle IFM dagli obblighi di segnalazione statistica su cash pooling nozionale come indicato nella parte 2 dell’allegato I nei seguenti casi:

  1. a) qualora le consistenze in essere dei depositi o prestiti di cash pooling nozionale effettuati da o concessi a residenti dell’area dell’euro (escluse le IFM) nel bilancio delle IFM nazionale non superino i 2 miliardi di euro;

  2. b) in caso di superamento della soglia di cui alla lettera a), le BCN possono concedere deroghe a un’IFM qualora, nel proprio bilancio, le consistenze in essere di depositi o prestiti di cash pooling nozionale effettuati da o concessi a residenti nell’area dell’euro (escluse le IFM), non superino i 500 milioni di EUR.

9.

Le BCN possono concedere deroghe alle IFM riguardo all’obbligo di identificare separatamente i prestiti a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche di cui alla sezione 3 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, nei limiti in cui tali prestiti contribuiscano per meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie al bilancio delle IFM nazionale.

Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo, esse possono altresì concedere le medesime deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM.

10.

Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 9, esse verificano che non siano superate le soglie ivi indicate. Tale verifica è effettuata in tempo utile per concedere o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo.

Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi del paragrafo 8, esse verificano che non siano superate le soglie ivi indicate. Tale verifica è effettuata almeno ogni due anni e in tempo utile per concedere o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo.

Art. 10 Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1. I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all’allegato IV.

2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un’accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all’allegato IV.

Art. 11 Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

1. Un operatore effettivamente soggetto agli obblighi di segnalazione comunica alla BCN una fusione, scissione o qualunque altro tipo di riorganizzazione qualora:

  1. a) tale fusione, scissione o altro tipo di riorganizzazione sia suscettibile di incidere sull’adempimento degli obblighi di segnalazione da parte di un operatore effettivamente soggetto agli stessi; e

  2. b) l’intenzione di attuare l’operazione di cui alla lettera a) sia di dominio pubblico.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1:

  1. a) è fornita entro un termine ragionevole prima che avvenga la fusione, scissione o altro tipo di riorganizzazione; e

  2. b) specifica le procedure da utilizzare per assolvere gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

3. Qualora una fusione tra soggetti segnalanti avvenga tra la fine di un periodo di riferimento e la scadenza per segnalare le informazioni statistiche per tale periodo di riferimento stabilita dalla BCN competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, l’istituzione incorporante assolve gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per tale periodo di riferimento come se la fusione non fosse avvenuta.

4.

Nel caso in cui una fusione tra soggetti segnalanti avvenga durante un periodo di riferimento, le BCN possono consentire all’istituzione incorporante di segnalare le informazioni statistiche per le istituzioni incorporate separatamente rispetto alle proprie informazioni statistiche per tale periodo di riferimento e per i successivi periodi di riferimento.

Ai fini del primo sotto paragrafo, le BCN possono impedire all’istituzione incorporante di segnalare le informazioni statistiche per le istituzioni incorporate separatamente rispetto alle proprie informazioni statistiche per un periodo superiore a sei mesi successivi alla fusione.