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Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 12 Sicurezza

1. Le azioni realizzate nell’ambito del Programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, compresa la normativa dell’Unione e nazionale e in particolare in relazione alla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata. Per le azioni realizzate al di fuori dell’Unione utilizzando o producendo informazioni classificate, oltre alla conformità ai suddetti requisiti, tali azioni sono soggette alla la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l’Unione e il paese terzo in cui è condotta l’attività.

2. Se del caso, le proposte e le offerte che devono essere presentate dai proponenti comprendono un’autovalutazione della sicurezza, che rileva eventuali questioni relative alla sicurezza e illustra nel dettaglio come saranno affrontate al fine di rispettare la normativa dell’Unione e nazionale.

3. Se del caso, la Commissione o l’organismo cui è affidata l’esecuzione del Programma sottopone a un controllo di sicurezza le proposte per il finanziamento presentate da proponenti che sollevano questioni relative alla sicurezza.

4. Se del caso, le azioni svolte a titolo del Programma sono conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione4 e alle relative norme che attuano tale decisione.

5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell’ambito di qualsiasi obiettivo specifico per ragioni di sicurezza debitamente giustificate. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d’appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all’accesso alle capacità implementate nell’ambito di tali inviti e bandi. Tali restrizioni sono proporzionate e applicate solo ove strettamente necessario.

5 bis. Il paragrafo 5 non si applica, per quanto riguarda i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi, a qualsiasi azione di attuazione del sistema europeo di allerta per la cibersicurezza se entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte in relazione all'azione interessata:

  1. a) esiste un rischio reale, alla luce dei risultati della mappatura effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/38, che gli strumenti, le infrastrutture o i servizi necessari e sufficienti affinché tale azione contribuisca in modo adeguato all'obiettivo del sistema europeo di allerta per la cibersicurezza non siano disponibili presso i soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri;

  2. b) il rischio per la sicurezza derivante dall'approvvigionamento presso tali soggetti giuridici nell'ambito del sistema europeo di allerta per la cibersicurezza è proporzionato ai benefici e non compromette gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

5 ter. Il paragrafo 5 non si applica, per quanto riguarda i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi, alle eventuali azioni di attuazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza se entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte con riguardo all'azione interessata:

  1. a) esiste un rischio reale, alla luce dei risultati della mappatura di cui effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2025/38, che la tecnologia, le competenze o la capacità necessarie e sufficienti affinché la riserva dell'UE per la cibersicurezza svolga adeguatamente le sue funzioni non siano disponibili presso i soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri;

  2. b) il rischio per la sicurezza derivante dall'inclusione di tali soggetti giuridici nell'ambito della riserva dell'UE per la cibersicurezza è proporzionato ai benefici e non compromette gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

6.

Se debitamente giustificato per ragioni di sicurezza, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 6 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.

Il primo comma si applica anche, per quanto riguarda i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi, alle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3:

  1. a) volte ad attuare il sistema europeo di allerta per la cibersicurezza nei casi in cui si applica il paragrafo 5 bis; e

  2. b) volte ad attuare la riserva dell'UE per la cibersicurezza nei casi in cui si applica il paragrafo 5 ter.

7. Se del caso, la Commissione o l’organismo cui è affidata l’esecuzione del Programma svolge controlli di sicurezza. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi ai requisiti relativi alle questioni di sicurezza di cui al presente articolo possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.

Art. 13 Sinergie con altri programmi dell’Unione

1. Il Programma permette di creare sinergie con altri programmi dell’Unione, come descritto nell’allegato III, in particolare tramite meccanismi di finanziamento complementare provenienti da programmi dell’Unione laddove consentito dalle modalità di gestione. Meccanismi di finanziamento provenienti da altri programmi possono essere impiegati in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, compreso il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione provvede affinché la realizzazione degli obiettivi specifici non sia ostacolata nel far leva sul carattere complementare del Programma rispetto ad altri programmi di finanziamento dell’Unione.

2. La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità complessive del Programma alle politiche pertinenti e ai programmi dell’Unione in cooperazione con gli Stati membri. A tal fine, la Commissione agevola la creazione di adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché tra tali autorità e la Commissione, e istituisce idonei strumenti di sorveglianza per garantire sistematicamente l’esistenza di sinergie tra il Programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell’Unione. Gli accordi di cui al paragrafo 1 contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l’impatto positivo della spesa.

3. Le sinergie dell’obiettivo specifico 6 con altri programmi dell’Unione sono descritte all’articolo 6 e nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781.

Art. 14 Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1. Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 bis del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l’esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall’atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall’accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell’azione lo richiedano.

2.

Il Programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti, quale forma principale, o di sovvenzioni e premi.

Qualora, per il conseguimento di uno degli obiettivi di un’azione, siano necessarie gare di appalto per acquisire beni e servizi innovativi, le sovvenzioni possono essere concesse unicamente a beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi delle direttive 2014/24/UE5 e 2014/25/UE6 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Qualora la fornitura di beni o servizi innovativi non ancora disponibili su larga scala commerciale sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di un’azione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura di appalto.

Per motivi di pubblica sicurezza debitamente giustificati, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può imporre come condizione che il luogo di esecuzione del contratto sia situato nel territorio dell’Unione.

Nell'attuazione delle procedure di appalto per la riserva dell'UE per la cibersicurezza, la Commissione e l'ENISA possono fungere da centrale di committenza per condurre una procedura di appalto per conto o a nome di paesi terzi associati al Programma in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento. La Commissione e l'ENISA possono anche agire in veste di grossisti, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, comprese le locazioni, per tali paesi terzi. In deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio9, la richiesta di un singolo paese terzo è sufficiente per conferire alla Commissione o all'ENISA il mandato di agire.

Nell'attuazione delle procedure di appalto per la riserva dell'UE per la cibersicurezza, la Commissione e l'ENISA possono fungere da centrale di committenza per condurre una procedura di appalto per conto o a nome di istituzioni, organi o organismi dell'Unione. La Commissione e l'ENISA possono anche agire in veste di grossisti, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, comprese le locazioni, per le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione. In deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, una richiesta di una singola istituzione o di un singolo organo o organismo dell'Unione è sufficiente per conferire alla Commissione o all'ENISA il mandato di agire.

Il Programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/695.

4. Se le condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1781 sono soddisfatte, si applica tale articolo.

Art. 15 Partenariati europei

Il Programma può essere attuato mediante partenariati europei, e nell’ambito della pianificazione strategica tra la Commissione e gli Stati membri, di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/695. Tale attuazione può comprendere contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell’articolo 187 TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni di tale regolamento sui partenariati europei.

Art. 16 Poli europei dell’innovazione digitale

1. È istituita una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale nel primo anno di attuazione del Programma. Tale rete iniziale è composta da almeno un polo per Stato membro, salvo che in un determinato Stato membro non vi sia alcun candidato che possa essere designato e selezionato in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2. Ai fini dell’istituzione della rete di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati conformemente alle sue procedure e alle sue strutture amministrative e istituzionali nazionali tramite una procedura aperta e competitiva in base ai criteri seguenti:

  1. a) competenze adeguate relative alle attività dei poli europei dell’innovazione digitale di cui al paragrafo 6 del presente articolo e competenze in uno o più settori di cui all’articolo 3, paragrafo 2;

  2. b) capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati necessari per svolgere le attività di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

  3. c) mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrativa, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione; e

  4. d) adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie emesse preferibilmente da un’autorità pubblica.

3.

La Commissione adotta mediante atti di esecuzione decisioni relative alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame cui all’articolo 31, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell’innovazione digitale sul suo territorio.

Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e ai criteri supplementari seguenti:

  1. a) la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale; e

  2. b) la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell’industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata per migliorare la convergenza tra gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e gli altri Stati membri, ad esempio colmare il divario digitale in termini geografici.

4.

Se necessario, a seguito di una procedura aperta e competitiva la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta decisioni sulla selezione delle entità che costituiscono poli europei dell’innovazione digitale aggiuntivi. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima della selezione di un polo europeo dell’innovazione digitale aggiuntivo sul suo territorio.

La Commissione seleziona poli europei per l’innovazione digitali aggiuntivi in modo tale da garantire un’ampia copertura geografica in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è sufficiente a soddisfare la domanda di servizi erogati dal polo negli Stati membri interessati. Al fine di tenere far fronte ai vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle esigenze di dette regioni.

5. I poli europei dell’innovazione digitale dispongono di un’autonomia generale sostanziale per stabilire la loro organizzazione e composizione e i loro metodi di lavoro.

6.

Con riguardo all’attuazione del Programma, i poli europei dell’innovazione digitale svolgono le attività seguenti a vantaggio dell’industria dell’Unione, in particolare delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, nonché del settore pubblico:

  1. a) sensibilizzare e fornire competenze, know-how e servizi di trasformazione digitale, comprese le strutture di prova e sperimentazione, o garantirvi l’accesso;

  2. b) assistere le imprese, in particolare le PMI e le start-up, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche, affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli di business attraverso l’uso delle nuove tecnologie contemplate dal Programma;

  3. c) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in relazione le PMI, le start-up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell’innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di esperienze e competenze, le iniziative congiunte e le buone prassi;

  4. d) fornire, servizi tematici, in particolare quelli correlati all’IA, all’HPC e alla cibersicurezza e alla fiducia, o garantirvi l’accesso, alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI o alle imprese a media capitalizzazione;

  5. e) erogare sostegno finanziario a terzi nell’ambito dell’obiettivo specifico 4.

Ai fini del primo comma, lettera d), i poli europei dell’innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici o a fornire tali servizi a tutte le categorie di soggetti di cui al presente paragrafo.

7. Laddove un polo europeo dell’innovazione digitale riceva finanziamenti nel quadro del presente Programma, tali finanziamenti sono effettuati sotto forma di sovvenzioni.

Art. 16 bis Conflitto tra norme

Nel caso di azioni volte ad attuare il sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, le norme applicabili sono quelle sancite agli articoli 4, 5 e 9 del regolamento (UE) 2025/38. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e gli articoli 4, 5 e 9 del regolamento (UE) 2025/38 prevalgono questi ultimi e si applicano a tali azioni specifiche.

Nel caso della riserva dell'UE per la cibersicurezza, norme specifiche per la partecipazione di paesi terzi associati al programma sono stabilite all'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e l'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38 prevale quest'ultimo e si applica a tali azioni specifiche.

Capo II. Ammissibilità

Art. 17 Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 bis sono ammissibili al finanziamento.

2. I criteri di ammissibilità per le azioni da svolgere nell’ambito del Programma sono definiti nei programmi di lavoro.

Art. 18 Soggetti giuridici ammissibili

1. Sono ammessi a partecipare al Programma i soggetti giuridici seguenti:

  1. a) i soggetti giuridici stabiliti in:

    1. i) uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

    2. ii) paesi terzi associati al Programma conformemente agli articoli 10 e 12;

  2. b) gli altri soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione e le organizzazioni internazionali di interesse europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, sono ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al Programma, ove la loro partecipazione sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi del Programma. Se non specificato altrimenti nel programma di lavoro, detti soggetti sostengono i costi della loro partecipazione.

3. Non sono ammesse a partecipare al Programma le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell’ambito dell’obiettivo specifico 4.

4. Il programma di lavoro di cui all’articolo 24 può prevedere che la partecipazione sia limitata solo ai beneficiari stabiliti negli Stati membri, o ai beneficiari stabiliti negli Stati membri e in paesi terzi associati o altri paesi terzi specificati ove vi siano ragioni di sicurezza per tale limitazione od ove le azioni siano direttamente correlate all’autonomia strategica dell’Unione. Qualsiasi limitazione della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi associati deve essere conforme alle condizioni del pertinente accordo.

Capo III. Sovvenzioni

Art. 19 Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del Programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento stabilito all'articolo 190 del regolamento finanziario. Tali sovvenzioni devono essere concesse e gestite conformemente a ciascun obiettivo specifico.

Il sostegno erogato sotto forma di sovvenzioni può essere concesso direttamente dall'ECCC, senza invito a presentare proposte, agli Stati membri selezionati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2025/38, e al consorzio ospitante di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2025/38, in conformità dell'articolo 195, primo comma, lettera d), del regolamento finanziario.

Il sostegno erogato sotto forma di sovvenzioni per il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza può essere concesso direttamente dall'ECCC agli Stati membri senza invito a presentare proposte, in conformità dell'articolo 195, primo comma, lettera d), del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda le azioni a sostegno dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2025/38, l'ECCC informa la Commissione e l'ENISA sulle richieste di sovvenzioni dirette degli Stati membri senza invito a presentare proposte.

Per quanto riguarda le azioni a sostegno dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2025/38, e in conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati i costi possono essere considerati ammissibili anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Art. 20 Criteri di attribuzione

1. I criteri di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno degli elementi seguenti:

  1. a) la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto;

  2. b) la solidità del piano di attuazione proposto;

  3. c) la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato.

  4. d) per gli inviti a presentare proposte destinati a sostenere tecnologie, servizi, competenze o applicazioni a duplice uso, la dimensione transeuropea del progetto.

2. I criteri di attribuzione prendono in considerazione gli elementi seguenti, se del caso:

  1. a) l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati;

  2. b) l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale previsto;

  3. c) l’accessibilità e la facilità di accesso ai rispettivi servizi;

  4. d) la dimensione transeuropea;

  5. e) l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese l’eliminazione del divario geografico e l’inclusione delle regioni ultraperiferiche;

  6. f) la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine;

  7. g) la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;

  8. h) le sinergie e la complementarità con altri programmi dell’Unione.

Art. 21 Valutazione

Conformemente all’articolo 150 del regolamento finanziario, le domande di sovvenzione sono valutate da un comitato di valutazione che può essere composto interamente o parzialmente da esperti esterni indipendenti.

Capo IV. Operazioni di finanziamento misto e altri finanziamenti combinati

Art. 22 Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento ai sensi del presente Programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e al titolo X del regolamento finanziario.

Art. 23 Finanziamenti cumulativi e alternativi

1. Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione, compresi fondi in regime di gestione concorrente, può anche essere finanziata nel quadro del Programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo all’azione si applicano le norme del pertinente programma dell’Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il contributo da parte dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il contributo.

2.

Al fine di ricevere un marchio di eccellenza a norma del Programma, le azioni devono essere conformi alle tutte le condizioni seguenti:

  1. a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Programma;

  2. b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

  3. c) non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, il FESR o l’FSE+ o possono sostenere proposte soggette a un invito a presentare proposte nel quadro del Programma, che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso.

Capo V. Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo

Art. 24 Programmi di lavoro

1. Il Programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

2. I programmi di lavoro sono adottati in linea di principio come programmi pluriennali, di norma ogni due anni, e riguardano gli obiettivi generali del Programma nonché uno o più obiettivi specifici. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali.

3. I programmi di lavoro sono coerenti con gli obiettivi specifici del Programma, come previsto agli articoli da 4 a 8, tenendo conto anche dei settori e dei tipi di attività di cui all’allegato I. Provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. Essi provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati.

4. Per rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 al fine di modificare l’allegato I riguardo alle attività ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi specifici del Programma quali indicati negli articoli da 4 a 8.

5. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro per gli obiettivi specifici 2, 4 e 5, e per eventuali altre azioni nell’ambito della gestione diretta per gli obiettivi specifici 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2.

Art. 25 Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione del Programma e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato II.

2. La Commissione stabilisce una metodologia per fornire indicatori in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

3. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del Programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’allegato II con riguardo agli indicatori misurabili, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

4.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del Programma, cosicché i risultati siano idonei per un’analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate.

A tale fine, sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se necessario, agli Stati membri.

5. Sono utilizzate nella massima misura possibile, in quanto indicatori di contesto, le statistiche ufficiali dell’UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. La Commissione consulta gli istituti nazionali di statistica e li coinvolge, insieme a Eurostat, nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per sorvegliare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

Art. 26 Valutazione del Programma

1. Le valutazioni del Programma si svolgono in modo tale da alimentare il processo decisionale con tempestività. Esse contengono una valutazione qualitativa dei progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali del Programma di cui all’articolo 3.

2. Oltre a sorvegliare periodicamente il Programma, la Commissione procede a una valutazione intermedia del Programma da effettuarsi non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del Programma. La valutazione intermedia funge da base per l’adeguamento dell’attuazione del Programma, se opportuno, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici pertinenti.

3.

Al termine dell’attuazione del Programma, e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del Programma.

La valutazione finale valuta gli impatti a lungo termine del Programma e la sua sostenibilità.

4. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce che i destinatari dei finanziamenti dell’Unione raccolgano i dati per la valutazione del Programma in modo efficiente, efficace e tempestivo e al livello adeguato di granularità.

5. La Commissione sottopone la relazione intermedia di valutazione di cui al paragrafo 2 e la relazione finale di valutazione di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Art. 27 Audit

1. Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

2. Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato tra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e degli altri costi dei controlli a tutti i livelli.

3. Gli audit delle spese sono eseguiti in modo coerente, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

4. In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull’audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

5. Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte ad audit una sola volta; tali audit riguardano tutti i programmi interessati e le relative norme applicabili.

Art. 28 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al Programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Art. 29 Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione

1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.

La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Programma, sulle azioni svolte a titolo del Programma e sui risultati ottenuti. La Commissione garantisce inoltre che sia fornita un’informazione integrata e che essa raggiunga i potenziali richiedenti ai finanziamenti dell’Unione nel settore digitale.

Le risorse finanziarie destinate al Programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

3. Il Programma fornisce sostegno all’elaborazione delle politiche, alla divulgazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione delle azioni collegate al Programma e promuove la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori di cui agli articoli da 4 a 8.

Capo VI. Atti delegati, atti di esecuzione, disposizioni transitorie e finali

Art. 30 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 24, paragrafo 4, e all’articolo 25, paragrafo 3, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3. La delega di potere di cui all’articolo 24, paragrafo 4, e all’articolo 25, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, e dell’articolo 25, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.