Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, e l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale e della transizione digitale dell’Unione: dagli smartphone e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell’energia, delle comunicazioni e dell’automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Poiché rivestono un ruolo fondamentale per l’economia digitale, i semiconduttori sono potenti strumenti per favorire la sostenibilità e la transizione verde, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell’economia attuale e della società nonché della difesa e della sicurezza, l’Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento, con conseguenze significative. Le attuali perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip. La responsabilità di mantenere nell’Unione una forte base industriale, competitiva e sostenibile, che promuova l’innovazione per l’intera gamma di chip, spetta in primo luogo agli Stati membri.
È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell’Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione riducendo le dipendenze, potenziare la sovranità digitale, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità, la sicurezza, l’adattabilità e la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i partner strategici internazionali.
Tale quadro persegue due obiettivi generali. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell’Unione, garantire l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità, nonché rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori a livello dell’Unione attraverso la messa in comune di conoscenze, competenze, risorse e punti di forza comuni. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell’Unione per aumentare la resilienza a lungo termine e la capacità di innovare dell’Unione e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore delle tecnologie dei semiconduttori al fine di accrescerne la robustezza per contrastare le perturbazioni.
È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, in conformità dell’articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali misure non dovrebbero comportare l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l’Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione dell’ecosistema dei semiconduttori in tutta l’Unione, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare, produrre, imballare, riutilizzare e riciclare semiconduttori avanzati. L’iniziativa «Chip per l’Europa» («iniziativa») istituita dal presente regolamento dovrebbe sostenere tali obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell’Unione e il loro sfruttamento industriale sostenibile. L’iniziativa dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l’integrazione di sistemi in tali tecnologie, e dovrebbe approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l’Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori nell’Unione, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati.
A causa dell’ubiquità dei semiconduttori, le recenti carenze hanno avuto effetti negativi diretti o indiretti sulle imprese in tutta l’Unione e hanno provocato forti ripercussioni economiche. L’impatto economico e sociale ha portato a una maggiore consapevolezza del pubblico e degli operatori economici e a una conseguente pressione affinché gli Stati membri affrontino le dipendenze strategiche per quanto riguarda i semiconduttori. Al tempo stesso, il settore dei semiconduttori è caratterizzato da interdipendenze lungo la catena del valore, in cui nessuna singola zona geografica domina tutte le fasi della catena del valore. Questo carattere transfrontaliero è ulteriormente sottolineato dalla natura dei prodotti a semiconduttori quale fattore abilitante per le industrie a valle. Sebbene la produzione di semiconduttori possa essere concentrata in alcune regioni, le industrie utilizzatrici sono distribuite in tutta l’Unione. In tale contesto, la sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori possono essere affrontate al meglio mediante norme di armonizzazione dell’Unione, in forza dell’articolo 114 TFUE. È necessario un quadro normativo unico e coerente che armonizzi determinate condizioni affinché gli operatori possano realizzare progetti specifici che contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Dovrebbe inoltre essere istituito un meccanismo coordinato di monitoraggio, mappatura strategica, prevenzione delle crisi e risposta alle stesse per affrontare le carenze di approvvigionamento e prevenire gli ostacoli all’unità del mercato interno, evitando differenze di risposta tra gli Stati membri.
Il rafforzamento delle infrastrutture critiche e della sicurezza dell’Unione nonché della sua leadership tecnologica esige chip all’avanguardia e maturi, in particolare per garantire settori strategici adeguati alle esigenze future.
Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell’Unione, il regolamento dovrebbe istituire un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, al fine di favorire un’attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l’attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione in materia di cooperazione internazionale relativa ai semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.
Data la natura globale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all’Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori globale, interdipendente e più efficiente. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sulle questioni relative al coordinamento di tali sforzi e al rafforzamento della cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto, se del caso, dei pareri dell’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e di altri portatori di interessi.
Conformemente agli obblighi internazionali e ai requisiti procedurali applicabili, l’Unione e gli Stati membri potrebbero dialogare, anche a livello diplomatico, con partner strategici internazionali che presentano vantaggi nell’industria dei semiconduttori, al fine di cercare soluzioni per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e affrontare future perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, come quelle derivanti da restrizioni all’esportazione da paesi terzi e individuare la disponibilità di materie prime e prodotti intermedi. Ciò potrebbe implicare, se del caso, un coordinamento nell’ambito dei consessi internazionali pertinenti, la conclusione di accordi di investimento o commerciali o altri sforzi diplomatici conformemente ai requisiti procedurali applicabili o un dialogo con i pertinenti portatori di interessi.
Per dare seguito all’impegno assunto di soddisfare le esigenze di forza lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la Commissione dovrebbe garantire sinergie con i programmi dell’Unione esistenti e dovrebbe sostenere e incoraggiare gli Stati membri nella messa a punto di iniziative che contribuiscano allo scambio di conoscenze accademiche con partner strategici internazionali.
Un chiaro obiettivo perseguito dall’Unione è promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio di conoscenze sulla base degli interessi dell’Unione, dei vantaggi reciproci, degli impegni internazionali e, nella misura del possibile, della reciprocità. Tuttavia, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale (PI), la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di tecnologie emergenti sensibili nel settore dei semiconduttori potrebbero compromettere gli interessi di sicurezza dell’Unione. In tale contesto, la Commissione sta esaminando proposte concrete per rafforzare i quadri di controllo delle esportazioni e degli investimenti dell’Unione. Inoltre, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero cooperare con i partner strategici per rafforzare la leadership tecnologica e industriale congiunta conformemente ai requisiti procedurali applicabili.
I costi nel settore dei semiconduttori sono molto elevati sia per quanto riguarda sviluppo e innovazione sia per la costruzione di impianti di test e convalida all’avanguardia a sostegno della produzione industriale. Tali costi hanno ripercussioni dirette sulla competitività e sulla capacità di innovazione dell’industria dell’Unione, come pure sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Le recenti carenze nell’Unione e nel mondo e la rapida evoluzione delle sfide tecnologiche e dei cicli di innovazione che interessano la catena del valore dei semiconduttori hanno evidenziato la necessità di potenziare i punti di forza esistenti dell’Unione, aumentandone in tal modo la competitività, la resilienza, la capacità di ricerca e di innovazione, attraverso l’istituzione dell’iniziativa.
La responsabilità di mantenere nell’Unione una forte base industriale, competitiva, sostenibile e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. La natura e la portata delle sfide della ricerca e dell’innovazione per i semiconduttori richiedono tuttavia un’azione concertata a livello dell’Unione.
Al fine di dotare l’Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere il ruolo guida dei suoi investimenti nella ricerca e nell’industria al più alto livello e colmare l’attuale divario tra ricerca e sviluppo (R&S) e fabbricazione, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire. Le attuali sfide dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione richiedono il conseguimento di una capacità su larga scala ed esigono uno sforzo collettivo da parte degli Stati membri, che disporranno del sostegno dell’Unione per quanto attiene allo sviluppo e alla diffusione di una capacità su larga scala. Tale sforzo collettivo comprende la messa a disposizione di risorse finanziarie in linea con l’ambizione dell’iniziativa di sostenere lo sviluppo e la disponibilità diffusa di capacità innovative e di ampie infrastrutture digitali, che comprende una piattaforma di progettazione virtuale, le linee pilota, anche per i chip quantistici, e la diffusione di conoscenze, abilità e competenze a vantaggio dell’intero ecosistema dei semiconduttori. Per conseguire tale obiettivo, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. A tale riguardo, i dispositivi a semiconduttore e i processi di fabbricazione offrono notevoli opportunità per ridurre l’impatto ambientale delle industrie, in particolare in termini di carbonio, contribuendo in tal modo alle ambizioni, ad esempio, della comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021, dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica», del dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e della comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, dal titolo «Piano REPowerEU». L’iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell’applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l’energia e i materiali necessari per la produzione e l’uso nell’intero ciclo di vita dei semiconduttori.
Al fine di conseguire il suo obiettivo generale e affrontare le sfide sia sul lato dell’offerta che sul lato della domanda dell’attuale ecosistema dei semiconduttori, l’iniziativa dovrebbe comprendere cinque obiettivi operativi. In primo luogo, per rafforzare la capacità di progettazione dell’Unione, l’iniziativa dovrebbe sostenere azioni volte a creare una piattaforma di progettazione virtuale disponibile in tutta l’Unione. La piattaforma di progettazione virtuale dovrebbe collegare le comunità di società di progettazione, start-up, PMI e titolari di PI e fornitori di strumenti con le organizzazioni di ricerca e tecnologia, al fine di fornire soluzioni di prototipi virtuali basate sullo sviluppo collaborativo di tecnologia.
In secondo luogo, al fine di fornire la base per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, l’iniziativa dovrebbe sostenere il potenziamento delle linee pilota avanzate esistenti e lo sviluppo di nuove linee per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia e di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione. Le linee pilota dovrebbero permettere all’industria di collaudare, sperimentare e convalidare le tecnologie dei semiconduttori e gli schemi di progettazione dei sistemi ai livelli più elevati di maturità tecnologica, oltre il livello 3 ma al di sotto del livello 8, riducendo al contempo il più possibile gli impatti ambientali. Gli investimenti dell’Unione nelle linee pilota, unitamente agli investimenti degli Stati membri e del settore privato, sono necessari per affrontare l’attuale sfida strutturale e le carenze del mercato qualora gli impianti non fossero disponibili nell’Unione e il potenziale di innovazione e la competitività dell’Unione a livello globale ne risultassero quindi ostacolati.
In terzo luogo, al fine di accelerare lo sviluppo innovativo dei chip quantistici e delle tecnologie dei semiconduttori associate, comprese quelle basate su materiale semiconduttore o integrate con la fotonica, che favoriscano lo sviluppo del settore dei semiconduttori, l’iniziativa dovrebbe sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e gli impianti di test e convalida di chip quantistici prodotti attraverso le linee pilota.
In quarto luogo, per promuovere l’uso delle tecnologie dei semiconduttori, fornire accesso agli impianti di progettazione e alle linee pilota e colmare la carenza di competenze in tutta l’Unione, l’iniziativa dovrebbe fornire agli Stati membri la possibilità di istituire almeno un centro di competenza in materia di semiconduttori in ciascuno Stato membro, potenziando i centri esistenti o creando nuovi impianti. L’accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di test, e ai centri di competenze dovrebbe essere aperto a un’ampia gamma di utilizzatori e dovrebbe essere concesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato (o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole) e alle PMI e agli istituti accademici a prezzi ridotti e in via preferenziale. Tale accesso, accordato anche ai partner della ricerca internazionale e ai partner commerciali, può favorire un maggiore arricchimento reciproco e un aumento del know-how e dell’eccellenza, contribuendo nel contempo al recupero dei costi.
In quinto luogo, la Commissione dovrebbe istituire un apposito strumento di sostegno per gli investimenti nei semiconduttori, nell’ambito delle attività di agevolazione degli investimenti descritte collettivamente come «fondo per i chip», che proponga soluzioni di capitale e di debito, compreso un meccanismo di finanziamento misto nell’ambito del fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio5, in stretta cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e con altri partner esecutivi quali le banche e gli istituti di promozione nazionali. Le attività del fondo per i chip dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per sostenere sia la crescita delle start-up e delle PMI sia gli investimenti lungo tutta la catena del valore, anche per altre imprese nella catena del valore dei semiconduttori. A tale riguardo, è opportuno fornire sostegno e orientamenti chiari, in particolare alle PMI, al fine di assisterle nella procedura di domanda. In tale contesto, si prevede che il Consiglio europeo per l’innovazione apporti un sostegno specifico ulteriore, per mezzo di sovvenzioni e investimenti azionari, agli innovatori ad alto rischio che creano nuovi mercati.
Al fine di superare i limiti dell’attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l’integrazione, l’arricchimento reciproco e la redditività dell’investimento nei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell’Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l’ambizione dell’Unione e degli Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell’economia digitale, l’iniziativa dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell’Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l’industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L’attuazione dell’iniziativa è progettata in modo da mettere in comune le risorse dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell’Unione, nonché del settore privato. L’iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri e dell’Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l’ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, test e sperimentazione e la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell’iniziativa, in particolare le attività del fondo per i chip, dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell’ambito del fondo InvestEU.
Il sostegno a titolo dell’iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare in modo proporzionato ed efficiente in termini di costi alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali risultanti dall’elevata intensità di capitale, dall’alto rischio e dalla complessità dell’ecosistema dei semiconduttori, e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto in tutta l’Unione.
L’attuazione dell’iniziativa dovrebbe essere affidata principalmente all’impresa comune «Chip» istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio6 («impresa comune “Chip”»).
L’iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall’Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio7 (Orizzonte Europa) e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio8 con l’obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell’Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione a livello globale, in linea con la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale». Si prevede inoltre che saranno mobilitati investimenti privati per integrare il finanziamento dell’iniziativa, contribuendo al conseguimento dei suoi obiettivi. Ad integrazione di tali attività, l’iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.
Al fine di consentire sinergie tra i programmi dell’Unione e degli Stati membri, i programmi di lavoro dell’impresa comune «Chip» nell’ambito dell’iniziativa dovrebbero, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera k), e all’articolo 137, lettera a bis), del regolamento (UE) 2021/2085, distinguere chiaramente le azioni a sostegno della ricerca e dell’innovazione nel settore dei semiconduttori da quelle volte a sviluppare parti della catena di approvvigionamento, in modo da garantire l’adeguata partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Al fine di agevolare l’attuazione di azioni specifiche sostenute dall’iniziativa, quali la piattaforma di progettazione virtuale o le linee pilota, è necessario prevedere come opzione un nuovo strumento giuridico, ossia il consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium – ECIC). L’ECIC dovrebbe essere dotato di personalità giuridica e pertanto il soggetto richiedente, che presenta una domanda relativa ad azioni specifiche che saranno finanziate dall’iniziativa, può essere lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono. Tuttavia, a norma dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2085, gli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro nel quadro dell’iniziativa sono aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti, e la selezione delle proposte per il finanziamento non si basa su una forma giuridica specifica di cooperazione. L’obiettivo principale dell’ECIC dovrebbe consistere nell’incoraggiare una collaborazione efficace e strutturale tra soggetti giuridici, comprese le organizzazioni di ricerca e tecnologia, l’industria e gli Stati membri. L’ECIC dovrebbe contare sulla partecipazione di almeno tre membri, segnatamente Stati membri, o soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, al fine di conseguire un’ampia rappresentanza in tutta l’Unione. Essendo dotato di personalità giuridica, un ECIC godrebbe di una sufficiente autonomia per stabilire la propria composizione, la governance, il finanziamento, il bilancio, le modalità per il versamento di contributi finanziari e in natura da parte dei suoi membri, nonché il coordinamento, la gestione della PI e i metodi di lavoro. I membri dell’ECIC dovrebbero poter disporre della massima flessibilità nel determinare il diritto applicabile, la sede legale e i diritti di voto. La selezione dei soggetti giuridici pubblici e privati che attuano il piano di lavoro dell’ECIC dovrebbe essere equa, trasparente e aperta. Per garantire un accesso equo e paritario alla partecipazione, un ECIC dovrebbe essere aperto a nuovi membri, segnatamente Stati membri o soggetti giuridici pubblici o privati, per tutta la sua durata. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter aderire a un ECIC in qualsiasi momento in qualità di membri a pieno titolo o osservatori, mentre altri soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero poter aderire in qualsiasi momento a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’ECIC. Il comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip» dovrebbe essere in grado di verificare l’apertura di un ECIC e di raccomandare, se necessario, l’adozione di determinate misure correttive. La costituzione di un ECIC non dovrebbe comportare l’istituzione effettiva di un nuovo organismo dell’Unione. Il consorzio dovrebbe colmare le lacune nel pacchetto di strumenti di cui l’Unione dispone per combinare i finanziamenti degli Stati membri, il bilancio dell’Unione e gli investimenti privati ai fini dell’attuazione delle azioni specifiche sostenute dall’iniziativa. La Commissione non dovrebbe essere membro dell’ECIC.
Un ECIC che non comprende soggetti privati tra i suoi membri deve essere riconosciuto come organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio9 e come organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio10. Un ECIC che comprende soggetti privati tra i suoi membri non dovrebbe essere riconosciuto come organismo internazionale o organizzazione internazionale.
La R&S all’interno dell’Unione è sempre più esposta a pratiche finalizzate all’appropriazione indebita di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti, quali il furto di proprietà intellettuale, i trasferimenti forzati di tecnologia e lo spionaggio economico. Al fine di evitare ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione e sugli obiettivi dell’iniziativa, è necessario adottare un approccio che garantisca la protezione dell’accesso e dell’utilizzo per quanto riguarda risultati o informazioni sensibili, compresi i dati e il know-how, la sicurezza e il trasferimento di proprietà dei risultati, nonché dei contenuti protetti da diritti di PI generati in relazione all’iniziativa o a seguito di azioni sostenute dalla stessa. Per garantire tale protezione, qualsiasi azione sostenuta dall’iniziativa e finanziata dai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale dovrebbe rispettare le pertinenti disposizioni di tali programmi, ad esempio per quanto riguarda la partecipazione di soggetti stabiliti in paesi terzi associati al programma, le convenzioni di sovvenzione, la proprietà e la protezione, la sicurezza, la valorizzazione e la divulgazione, il trasferimento, la concessione di licenze e i diritti di accesso. Nell’attuazione di tali programmi è possibile stabilire disposizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda le limitazioni ai trasferimenti e alla concessione di licenze a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695 e la limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in determinati paesi associati o in altri paesi terzi per motivi connessi alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694. Inoltre, il trattamento delle informazioni sensibili, la sicurezza, la riservatezza nonché la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di PI dovrebbero essere disciplinati dal diritto dell’Unione, tra cui le direttive (UE) 2016/94311 e 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12, e dal diritto nazionale. La Commissione e gli Stati membri possono proteggere i trasferimenti di tecnologia per motivi connessi agli interessi di sicurezza a livello dell’Unione e nazionale in relazione agli investimenti effettuati in impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio13.
Per facilitare l’accesso alle competenze tecniche e garantire la diffusione delle conoscenze in tutta l’Unione, nonché il sostegno alle diverse iniziative in materia di competenze, è opportuno istituire una rete di centri di competenza. A tal fine, l’impresa comune «Chip» dovrebbe stabilire la procedura per l’istituzione dei centri di competenza, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull’esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento. I centri di competenza che costituiscono la rete dovrebbero essere selezionati dall’impresa comune «Chip» e dovrebbero disporre di una sostanziale autonomia generale per definire la loro organizzazione, composizione e metodologia di lavoro. Tuttavia, la loro organizzazione, composizione e metodologia di lavoro dovrebbero essere conformi e contribuire agli obiettivi del presente regolamento e dell’iniziativa.
I centri di competenza dovrebbero contribuire a mantenere la posizione di punta dell’Unione per quanto riguarda le capacità di ricerca, sviluppo, innovazione e progettazione nel settore dei chip concentrandosi sulla promozione della ricerca, dello sviluppo, dell’innovazione e della progettazione, mettendo inoltre l’accento sulla produzione. La promozione del potenziale umano e delle competenze attraverso l’istruzione nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM) fino al livello post-dottorale è fondamentale per conseguire tale obiettivo. In particolare, i centri di competenza dovrebbero fornire servizi ai portatori di interessi nel settore dei semiconduttori, comprese le start-up e le PMI. Tra gli esempi figurano l’agevolazione dell’accesso alle linee pilota e alla piattaforma di progettazione virtuale, l’offerta di formazione e sviluppo delle competenze, il sostegno alla ricerca di investitori, l’utilizzo delle competenze locali esistenti o il raggiungimento dei pertinenti mercati verticali. I servizi dovrebbero essere forniti in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Ciascun centro di competenza dovrebbe essere collegato alla rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, farne parte e fungere da punto di accesso per altri nodi della rete. A tale riguardo, dovrebbero essere massimizzate le sinergie con strutture analoghe esistenti, quali i poli europei dell’innovazione digitale istituiti a norma del programma Europa digitale. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero designare un polo europeo dell’innovazione digitale esistente incentrato sui semiconduttori come centro di competenza ai fini del presente regolamento, purché non sia violato il divieto di doppio finanziamento.
La progettazione di chip è una capacità fondamentale per l’attuazione di qualsiasi innovazione e funzionalità in soluzioni elettroniche adattate alle diverse applicazioni e esigenze degli utenti dei semiconduttori. In tal senso, la progettazione è al centro della catena del valore dei semiconduttori e il sostegno all’espansione delle capacità di progettazione nell’Unione riveste un’importanza fondamentale. Per riconoscere il ruolo chiave dei centri di progettazione e il loro contributo all’eccellenza europea nella progettazione avanzata di chip attraverso l’offerta di servizi o il rafforzamento delle competenze e delle capacità di progettazione nell’Unione, la Commissione dovrebbe poter attribuire il marchio di «centro di progettazione di eccellenza». Considerata la loro importanza ai fini della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, i centri di progettazione di eccellenza dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Per contribuire alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure di sostegno, in modo proporzionale, se tali centri di progettazione di eccellenza sono PMI. Ciò non pregiudica la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato a norma degli articoli 107 e 108TFUE, se del caso, né la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2022, dal titolo «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» («disciplina RSI degli aiuti di Stato»). La disciplina RSI degli aiuti di stato mira ad agevolare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione che, a causa di carenze del mercato, non avrebbero luogo in assenza di sostegno pubblico. A tale riguardo, sulla base della disciplina RSI degli aiuti di stato, gli Stati membri, a determinate condizioni, potrebbero fornire alle imprese e alla comunità della ricerca gli incentivi necessari per effettuare tali importanti attività e investimenti in questo settore. Ai sensi della disciplina RSI degli aiuti di stato potrebbero essere consentite intensità massime di aiuto fino all’80 % per gli aiuti a favore di progetti di R&S di medie imprese e fino al 90 % per quelli di piccole imprese. Inoltre, per massimizzare le sinergie, i centri di competenza istituiti nell’ambito dell’iniziativa che si concentrano sulla progettazione di chip all’avanguardia dovrebbero poter chiedere di ricevere il marchio di «centro di progettazione di eccellenza». Al tempo stesso, gli Stati membri potrebbero designare un «centro di progettazione di eccellenza» come loro centro di competenza candidato.
Per incoraggiare lo sviluppo delle necessarie capacità di fabbricazione e delle relative capacità di progettazione, garantendo in tal modo la sicurezza dell’approvvigionamento e rafforzando la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, può essere opportuno un sostegno pubblico, a condizione che ciò non comporti distorsioni nel mercato interno. A tale riguardo, è necessario armonizzare determinate condizioni affinché gli operatori realizzino progetti specifici a livello dell’Unione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e distinguere tra due tipi di impianto, vale a dire: impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell’UE. Il modello di business dovrebbe essere il fattore distintivo per la qualifica di uno o dell’altro tipo di impianto. Le fonderie aperte dell’UE offrono capacità produttiva ad altre imprese. Gli impianti di produzione integrata producono per i propri scopi commerciali e potrebbero integrare nel loro modello di business, oltre alla fabbricazione, anche altre fasi della catena di approvvigionamento, come la progettazione e la vendita dei prodotti.
Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero fornire capacità nella fabbricazione dei semiconduttori o nella produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzate prevalentemente nella fabbricazione dei semiconduttori, che siano «prime nel loro genere» nell’Unione, e contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori nel mercato interno. Il fattore qualificante per un impianto «primo nel suo genere» consiste nell’apportare un elemento innovativo al mercato interno per quanto riguarda i processi di fabbricazione o il prodotto finale; tale elemento potrebbe essere basato su nodi tecnologici nuovi o esistenti. Gli elementi di innovazione pertinenti potrebbero riguardare il nodo tecnologico, o il materiale di substrato, o approcci che determinino miglioramenti in termini di potenza di calcolo o altri attributi di prestazione, efficienza energetica, livello di sicurezza o affidabilità, nonché integrazione di nuove funzionalità, quali l’intelligenza artificiale (IA), la capacità di memoria o altre. Un altro esempio di innovazione è l’integrazione di diversi processi finalizzata all’aumento dell’efficienza o all’automazione dell’imballaggio e dell’assemblaggio. Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, gli elementi di innovazione includono la riduzione quantificabile della quantità di energia, acqua o sostanze chimiche utilizzate o un miglioramento della riciclabilità. Tali elementi di innovazione potrebbero applicarsi sia ai nodi tecnologici maturi che a quelli all’avanguardia. Tale innovazione non dovrebbe ancora essere presente in misura sostanziale né dovrebbe essere prevista all’interno dell’Unione. Ad esempio, un’innovazione simile nell’ambito dell’R&S o della produzione su piccola scala non escluderebbe necessariamente la successiva qualifica come impianto «primo nel suo genere». L’installazione di un impianto sia nuovo che sostanzialmente aggiornato potrebbe portare alla qualifica di impianto «primo nel suo genere».
Qualora offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell’impianto, una fonderia aperta dell’UE dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni ottenute nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione iniziale o finale.
Ai fini della qualifica come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE, la creazione dell’impianto dovrebbe avere un chiaro impatto positivo, con effetti di ricaduta che vadano oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione a medio e lungo termine, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori e contribuire alla duplice transizione verde e digitale dell’Unione. Varie attività volte a creare effetti di ricaduta positivi possono essere prese in considerazione ai fini della qualifica di impianti di produzione integrata o di fonderie aperte dell’UE. Tra gli esempi figurano la concessione dell’accesso agli impianti di fabbricazione dietro pagamento di una commissione di mercato; l’offerta di kit di progettazione dei processi alle imprese di progettazione virtuale più piccole o alla piattaforma di progettazione; la diffusione dei risultati delle proprie attività di R&S; l’avvio di una collaborazione nel campo della ricerca con università e istituti di ricerca europei; la cooperazione con autorità nazionali o istituti di istruzione e formazione professionale al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze; il contributo a progetti di ricerca a livello dell’Unione; oppure l’offerta di opportunità di sostegno specifico alle start-up e alle PMI. Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro effetto positivo di un impianto di produzione integrata e di una fonderia aperta dell’UE sulla catena del valore dei semiconduttori nell’Unione.
È importante che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE non siano soggetti all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico imposti da paesi terzi, che potrebbero comprometterne la possibilità di utilizzare le infrastrutture, i software, i servizi, le strutture, i beni, le risorse, la PI o il know-how loro appartenenti, necessari per adempiere l’obbligo, per cui essi dovrebbero impegnarsi, relativo agli ordini classificati come prioritari a norma del presente regolamento.
Dato il rapido sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori e per rafforzare la futura competitività industriale dell’Unione, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero investire nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione. Alla luce di ciò, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero essere in grado di testare e sperimentare nuove possibilità grazie all’accesso preferenziale alle linee pilota istituite dall’iniziativa, attraverso applicazioni accelerate per i loro servizi. Tale accesso preferenziale non dovrebbe escludere né impedire l’accesso effettivo, a condizioni eque, alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.
Tenendo conto dell’importanza di una forza lavoro qualificata e competente ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero sostenere la riserva di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente.
Affinché la procedura per ottenere lo status di impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell’UE sia uniforme e trasparente, la decisione di concessione dello status dovrebbe essere adottata dalla Commissione su richiesta di una singola impresa o di un consorzio di più imprese. Lo status dovrebbe essere aperto sia alla costituzione di un nuovo impianto di fabbricazione di semiconduttori che all’aumento significativo o alla trasformazione innovativa di un impianto esistente. Per riconoscere l’importanza della realizzazione coordinata e collaborativa dell’impianto previsto, la Commissione dovrebbe tenere conto, nella sua valutazione, della disponibilità di uno o più Stati membri in cui il richiedente intende stabilire i propri impianti a sostenerne la creazione. Inoltre, nel valutare la solvibilità del piano aziendale, la Commissione potrebbe tener conto dei risultati complessivi del richiedente.
Dati i diritti connessi al riconoscimento come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE, la Commissione dovrebbe monitorare se le strutture cui è stato concesso tale status continuino a soddisfare i requisiti stabiliti nel presente regolamento. In caso contrario, la Commissione dovrebbe avere il diritto di riesaminare e, se necessario, revocare lo status e, di conseguenza, i diritti connessi a tale status. Qualsiasi decisione sulla revoca dello status dovrebbe essere adottata solo previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori ed essere adeguatamente motivata. Di conseguenza, l’impresa che gestisce un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell’UE dovrebbe avere la possibilità di chiedere proattivamente un riesame della durata dello status o dei piani di attuazione qualora circostanze esterne impreviste, quali gravi perturbazioni aventi un impatto economico diretto sull’impianto riconosciuto, possano avere conseguenze sulla sua capacità di soddisfare i criteri. Per tener conto del fatto che la maggior parte dei diritti sono concessi nel periodo di creazione, gli impianti dovrebbero rimanere soggetti all’obbligo di rispettare gli ordini classificati come prioritari anche in caso di revoca dello status per il periodo rimanente fino alla scadenza dello status.
Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per attrarre investimenti nel settore dei semiconduttori dell’Unione e contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno, compresi incentivi, e prevedere un sostegno amministrativo nell’ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE, senza pregiudicare, se del caso, la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. Per garantire l’applicazione corretta ed efficiente delle norme in materia di aiuti di Stato, nella sua comunicazione dell’8 febbraio 2022, dal titolo «Una normativa sui chip per l’Europa», la Commissione ha già riconosciuto la necessità di una valutazione caso per caso per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi a impianti avanzati di produzione di semiconduttori al fine di salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza della catena di approvvigionamento dell’Unione, generando nel contempo impatti positivi significativi sull’economia in generale. Inoltre, le procedure per il riconoscimento quali «impianti di produzione integrata» o «fonderie aperte dell’UE» e per l’autorizzazione degli aiuti di Stato, se del caso, saranno condotte in parallelo al fine di accelerare il processo decisionale. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell’UE conformemente al diritto dell’Unione. Nel fornire misure di sostegno agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE, gli Stati membri dovrebbero poter valutare l’opportunità di definire requisiti non discriminatori in materia di protezione intellettuale, sicurezza, compresa la cibersicurezza, e riservatezza, e potrebbero raccomandare misure di attenuazione per far fronte ai rischi specifici connessi alle interferenze, ai trasferimenti forzati di tecnologia e al furto di PI da parte di soggetti di paesi terzi.
Al fine di incoraggiare la creazione delle necessarie capacità di progettazione correlate, gli Stati membri possono fornire sostegno a tali attività in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato basate sugli articoli 107 e 108 TFUE, ivi compreso a norma della disciplina RSI degli aiuti di Stato o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione14.
È necessario che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE siano creati il più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE. Gli Stati membri dovrebbero poter nominare un’autorità che agevoli e coordini le procedure di rilascio delle autorizzazioni, la quale potrebbe designare un coordinatore che funga da punto di contatto unico per il progetto. Ove necessario per la concessione di una deroga a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio15 e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, la creazione e il funzionamento di tali strutture possono inoltre essere considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi di tali direttive, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. Ciò non pregiudica l’applicabilità o l’attuazione di altre norme dell’Unione in materia di ambiente.
Le imprese innovative ad alta tecnologia sono sempre più esposte a pratiche finalizzate all’appropriazione indebita di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti, quali il furto di PI, la copia non autorizzata, i trasferimenti forzati di tecnologia, lo spionaggio economico o la violazione degli obblighi di riservatezza, dall’interno ed in particolare dall’esterno dell’Unione. Gli sviluppi recenti, quali il maggiore ricorso all’esternalizzazione, le catene globali del valore più lunghe e l’uso accresciuto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti compromettono la capacità di ottenere i vantaggi derivanti dal ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Al fine di garantire la protezione delle informazioni riservate, dei segreti commerciali e dei dati protetti, il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro dell’Unione e di quello internazionale in materia di applicazione e protezione dei dati e della PI, comprese la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, le direttive 2004/48/CE e (UE) 2016/943 e la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Per affrontare ulteriormente i principali rischi per la catena di approvvigionamento, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità prevista dalla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio19 di effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche, come è stato effettuato per le reti 5G conformemente alla raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione20, al fine di individuare, per settore, minacce e vulnerabilità pertinenti e di individuare misure, piani di attenuazione e migliori pratiche per contrastare le dipendenze critiche, i potenziali singoli punti di vulnerabilità, le minacce, le vulnerabilità e gli altri rischi associati alla catena di approvvigionamento.
Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, fabbricati in modo sostenibile, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su chip a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l’Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all’industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale elevato.
Alla luce di quanto precede, la Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, dovrebbe individuare i settori e i prodotti che si basano sulle tecnologie dei semiconduttori o ne fanno ampio uso e che necessitano di chip certificati verdi, affidabili e sicuri. L’individuazione di tali settori e prodotti potrebbe stimolare l’adozione di norme europee e internazionali per la gestione del rischio.
Alla luce delle complessità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e del rischio di future carenze, il presente regolamento dovrebbe fornire strumenti per un approccio coordinato in materia di mappatura strategica e monitoraggio del settore dei semiconduttori e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato.
L’obiettivo di una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dovrebbe essere quello di fornire un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’Unione nei settori globali dei semiconduttori al fine di fornire una base per misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. A tal fine, la mappatura strategica dovrebbe individuare fattori quali i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dall’approvvigionamento di semiconduttori, le principali industrie utilizzatrici e le loro esigenze attuali e attese, i segmenti chiave della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori di paesi terzi, le strozzature del settore dei semiconduttori dell’Unione, le esigenze attuali e attese in termini di competenze e l’accesso a una forza lavoro qualificata e, se del caso, il potenziale impatto delle misure del pacchetto di strumenti di emergenza. La mappatura strategica dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori.
Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell’Unione e del commercio all’interno dell’Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, con l’assistenza del consiglio europeo dei semiconduttori e sulla base dei risultati della mappatura strategica, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei tempi di consegna, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell’Unione e sul mercato globale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l’effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l’effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all’esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l’effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.
Poiché le catene del valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse con vari attori, occorre un approccio coordinato in materia di monitoraggio per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l’approvvigionamento di semiconduttori e migliorare la comprensione delle dinamiche della catena del valore dei semiconduttori. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e individuando le migliori pratiche per l’attenuazione dei rischi e il rafforzamento della trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese, in particolare le PMI.
Al fine di ridurre al minimo l’onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.
Gli elementi rilevanti, comprese le informazioni fornite dai pertinenti portatori di interessi e dalle associazioni di categoria, dovrebbero essere comunicati al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.
Al fine di consentire tali attività di monitoraggio, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale. Tale elenco dovrebbe consentire l’individuazione di soggetti appropriati che rispondano alle richieste di informazioni su base volontaria. L’elenco non dovrebbe obbligatoriamente essere esaustivo. L’elenco dovrebbe essere gestito nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza.
La disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate consentirebbe un’esecuzione efficiente dei compiti previsti dal presente regolamento e contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. Pertanto, fatte salve la procedura di bilancio e la sua autonomia amministrativa, la Commissione dovrebbe utilizzare in modo ottimale le risorse così da poter svolgere efficacemente i propri compiti ed esercitare i poteri conferitile dal presente regolamento.
Alcune imprese che forniscono beni o servizi connessi ai semiconduttori sono considerate essenziali per un’efficace catena di approvvigionamento nell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, a motivo del numero di imprese dell’Unione che dipendono dai loro prodotti, della loro quota di mercato nell’Unione o a livello globale, della loro importanza per garantire un livello sufficiente di approvvigionamento o del possibile impatto dell’interruzione della fornitura dei loro prodotti o servizi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero individuare gli operatori chiave del mercato nei loro territori.
A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono considerarne i potenziali effetti sulle tecnologie critiche e sui prodotti a duplice uso quali definiti all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio21, compresi i semiconduttori.
Nell’ambito del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero valutare nello specifico l’integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato. Tali questioni potrebbero essere portate all’attenzione del consiglio europeo dei semiconduttori dallo Stato membro interessato.
Per consentire di anticipare potenziali carenze, le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire la Commissione se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio. Al fine di garantire un approccio coordinato, la Commissione, qualora a seguito di una segnalazione o attraverso i partner internazionali venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per discutere della gravità delle perturbazioni e dell’eventuale avvio della procedura per l’attivazione della fase di crisi e se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati quale misura preventiva, nonché avviare un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare tali misure preventive. Nell’ambito di tale dialogo, il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero tenere conto dei pareri dei portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe consultare e cooperare con i paesi terzi interessati per far fronte congiuntamente alle perturbazioni della catena di approvvigionamento, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali.
La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata in presenza di prove concrete, serie e affidabili a conferma di tale crisi. Una crisi dei semiconduttori si verifica in caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento di semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all’interno dell’Unione tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate, e se tali carenze significative impediscono la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici, ad esempio le apparecchiature mediche e diagnostiche, nella misura in cui avrebbero gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull’economia e sulla sicurezza dell’Unione.
Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, la Commissione, qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, dovrebbe valutare se siano soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi. Se tale valutazione fornisce prove concrete, gravi e attendibili di una crisi dei semiconduttori, la Commissione dovrebbe essere in grado di presentare al Consiglio una proposta per attivare la fase di crisi per un periodo predeterminato di 12 mesi al massimo, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare o di cessare anticipatamente la fase di crisi e, qualora tale necessità sia accertata, avviare tale procedura tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori.
Data la natura sensibile dell’attivazione della fase di crisi e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l’impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell’Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l’attivazione, la proroga e la conclusione della fase di crisi in caso di crisi dei semiconduttori.
Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.
Per una risposta rapida, efficiente e coordinata dell’Unione a una crisi dei semiconduttori, è necessario fornire alla Commissione e agli Stati membri attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori informazioni tempestive e aggiornate sulla situazione operativa in atto e assicurare che possano essere adottate misure efficaci per garantire l’approvvigionamento di semiconduttori ai settori critici interessati. Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l’eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di richiedere agli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE di accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione dovrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Inoltre, il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre misure di protezione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio22. Il ricorso a tutte le misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare la crisi dei semiconduttori nell’interesse dell’Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare ulteriori orientamenti sull’attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.
Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini del presente regolamento, tali settori critici dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento. Tale elenco dovrebbe limitarsi ai settori e ai sottosettori di cui all’allegato della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio23, nella versione in vigore al 19 settembre 2023, con l’aggiunta dei settori della difesa e della sicurezza, in base al loro importante ruolo nel garantire funzioni vitali per la società. Determinate misure dovrebbero essere adottate solo allo scopo di garantire l’approvvigionamento dei settori critici. La Commissione potrebbe limitare le misure di emergenza ad alcuni di tali settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.
Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell’Unione durante la fase di crisi hanno il fine di consentire valutazioni precise della crisi dei semiconduttori o individuare e preparare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell’Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell’Unione nonché negli impianti di produzione situati in paesi terzi in cui tali imprese operano, con cui esse stipulano contratti o da cui esse acquistano forniture; il tempo di consegna medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell’Unione; o i motivi che impediscono di raggiungere la capacità produttiva. Tali informazioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell’Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non dovrebbero comportare la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri. Le informazioni concrete da richiedere possono essere elaborate sulla base del parere preliminare di un numero rappresentativo di imprese pertinenti mediante consultazione volontaria, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell’impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere utilizzate solo ai fini del presente regolamento ed essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Per garantire il pieno coinvolgimento dello Stato membro in cui l’impresa ha il suo sito di produzione, la Commissione dovrebbe trasmettere senza ritardo una copia della richiesta di informazioni all’autorità nazionale competente e, se l’autorità nazionale competente ne fa istanza, condividere con la stessa le informazioni acquisite tramite mezzi sicuri. Qualora riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, un’impresa dovrebbe informarne la Commissione in modo che la Commissione stessa possa valutare se sia giustificata una richiesta di informazioni.
Quale strumento di ultima istanza al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo ove necessario e proporzionato a tal fine, la Commissione potrebbe richiedere agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE di accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. I potenziali beneficiari di ordini classificati come prioritari dovrebbero essere soggetti appartenenti a settori critici o imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione a causa della carenza. Per garantire che siano utilizzati solo laddove necessario, gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere limitati ai beneficiari che, dopo aver attuato misure di attenuazione dei rischi, non sono stati in grado di evitare, ad esempio con le loro pratiche di appalto, e di attenuare l’impatto della carenza tramite altri mezzi, come l’utilizzo delle scorte esistenti. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nel contesto della ricezione di sostegno pubblico, se tale sostegno pubblico mira a promuovere la potenzialità di aumentare la capacità produttiva. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell’Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L’obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole. Il calcolo di tale prezzo può essere effettuato in base ai prezzi medi di mercato degli ultimi anni, soggetto a condizione che sia fornita la motivazione di un eventuale aumento, per esempio tenendo conto dell’inflazione o dell’aumento dei costi dell’energia. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l’obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.
Con riferimento agli impianti che eseguono un ordine classificato come prioritario, può essere utile che la Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, e gli Stati membri scambino migliori pratiche concernenti l’esecuzione di tali ordini, comprese le migliori pratiche amministrative.
L’impresa interessata dovrebbe essere tenuta ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. Al fine di garantire che gli ordini classificati come prioritari siano allineati alle capacità e al portafoglio di produzione dell’impianto, la Commissione dovrebbe offrire all’impianto interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell’ordine classificato come prioritario. La Commissione non dovrebbe emettere l’ordine classificato come prioritario se l’impianto non è in grado di soddisfare l’ordine anche se prioritario, a causa di un’insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva o per motivi tecnici, o se il prodotto non è fornito o il servizio non è prestato dall’impianto, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’impresa, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa.
Al fine di garantire un quadro chiaro e trasparente per l’attuazione degli ordini classificati come prioritari, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca le modalità pratiche e operative. Tale atto di esecuzione dovrebbe contenere misure di salvaguardia per garantire che gli ordini classificati come prioritari siano attuati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, ad esempio un meccanismo che tenga conto degli ordini esistenti e un meccanismo che assicuri che i volumi degli ordini classificati come prioritari non eccedano quanto necessario.
Nel caso eccezionale in cui un’impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nell’Unione riceva la richiesta di un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, dovrebbe informarne la Commissione in modo da consentire che, qualora vi sia un impatto significativo sulla sicurezza di approvvigionamento dei settori critici, e gli altri requisiti di necessità, proporzionalità e legalità siano soddisfatti nelle circostanze del caso, la Commissione possa valutare se è opportuno imporre analogamente un obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario.
Alla luce dell’importanza di garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, il rispetto dell’obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese potenzialmente rientranti nell’ambito di applicazione di un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l’applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio24.
L’obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti rispetta il contenuto essenziale della libertà d’impresa e della libertà contrattuale di cui all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e del diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17 e non li pregiudica in modo sproporzionato. Qualsiasi limitazione di tali diritti nel presente regolamento, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista dalla legge, rispetterà il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e sarà conforme al principio di proporzionalità.
Quando è attivata la fase di crisi, due o più Stati membri potrebbero incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell’interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell’Unione, sfruttando il suo potere d’acquisto. Gli acquisti comuni dovrebbero essere utilizzati solamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori durante una crisi. L’incarico potrebbe autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all’acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, l’utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori e indicarne i motivi. I dettagli procedurali dovrebbero essere definiti in un accordo tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti, compresi i motivi del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere. Un tale accordo potrebbe includere il numero di contratti da stipulare e le condizioni degli acquisti comuni, quali i prezzi, i tempi di consegna, i quantitativi e le clausole di partecipazione e non partecipazione. Gli acquisti comuni possono comportare la firma di un contratto che copra le esigenze di tutti gli Stati membri o di più contratti, ciascuno a copertura delle esigenze di uno o più Stati membri. Inoltre, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione, l’utilizzo o la rivendita dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti.
Durante una crisi di carenza di semiconduttori l’Unione potrebbe dover prendere in considerazione misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe poter esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.
Al consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe applicarsi il quadro istituzionale relativo ai gruppi di esperti, comprese le norme in materia di trasparenza per l’entità e i suoi sottogruppi, fatto salvo il presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Tali questioni dovrebbero in particolare comprendere: fornire consulenza sull’iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip»; scambiare informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE; discutere e preparare l’individuazione di settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale elevato e importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l’applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe altresì scambiare opinioni con la Commissione sulle modalità migliori per garantire una protezione e un’applicazione efficaci dei diritti di PI, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, in relazione al settore dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali. Dovrebbe fungere da forum di discussione, tra l’altro, su come rafforzare la cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente ai trattati. A tale scopo, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere conto dei pareri dell’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e di altri portatori di interessi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell’Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell’Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.
Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Potrebbe inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda della parte del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. Al fine di beneficiare dell’importante consulenza sulle attività del consiglio europeo dei semiconduttori e consentire una partecipazione adeguata dei portatori di interessi, il presidente dovrebbe poter istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti e osservatori a partecipare ad hoc alle riunioni o di invitare i portatori di interessi nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, in particolare organizzazioni che rappresentano gli interessi dell’industria dei semiconduttori dell’Unione, come l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.
Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i compiti in relazione all’iniziativa e per i compiti in relazione alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza, nonché al monitoraggio e alla risposta alle crisi. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente in seno al consiglio. Il presidente dovrebbe poter agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi di esperti e consultivi dell’Unione. Alla luce dell’importanza dell’approvvigionamento di semiconduttori per altri settori e della conseguente necessità di coordinamento, il presidente dovrebbe garantire la partecipazione di altre istituzioni e organi dell’Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori, ove opportuno e pertinente in relazione al meccanismo di monitoraggio e risposta alle crisi istituito nel presente regolamento. Al fine di proseguire e utilizzare il lavoro svolto in seguito all’attuazione della raccomandazione (UE) 2022/210 della Commissione25, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe svolgere i compiti del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori. Quando il consiglio europeo dei semiconduttori sarà operativo, tale gruppo di esperti dovrebbe cessare di esistere.
Gli Stati membri svolgono un ruolo chiave nell’applicare il presente regolamento e nel garantirne il rispetto. A tale riguardo, ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità nazionali competenti responsabili dell’efficace attuazione del presente regolamento e garantire che tali autorità siano adeguatamente dotate di poteri e risorse. Gli Stati membri potrebbero designare una o più autorità esistenti. Al fine di aumentare l’efficienza organizzativa negli Stati membri e di istituire un punto di contatto ufficiale con il pubblico e altre controparti a livello dell’Unione e degli Stati membri, compresi la Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori, ciascuno Stato membro dovrebbe designare, nell’ambito di una delle autorità da esso designate come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un punto di contatto unico nazionale responsabile del coordinamento delle questioni relative al presente regolamento e della cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri.
Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell’applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell’assolvimento dei loro compiti, in modo da proteggere in particolare i diritti di PI, le informazioni commerciali sensibili e i segreti commerciali. Tutte le informazioni acquisite nella domanda di riconoscimento come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE, nel contesto degli obblighi relativi alle richieste e alla notifica di informazioni ai sensi del presente regolamento, dovrebbero essere utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento e dovrebbero essere protette dal segreto professionale a norma dell’articolo 339 TFUE, nonché dalle norme interne della Commissione sul trattamento sicuro dei dati, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione26. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti dal presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.
È opportuno che l’osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine dovrebbero essere stabiliti livelli adeguati di ammende in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle richieste e alla notifica di informazioni a norma del presente regolamento, tenendo conto dei diversi livelli di gravità dell’inosservanza tra entrambi gli obblighi e con massimali diversi per le PMI. Dovrebbero inoltre essere stabilite penalità di mora in caso di inosservanza dell’obbligo di accettare ed eseguire ordini classificati come prioritari, le quali dovrebbero essere proporzionate e riflettere i livelli dei prezzi sul mercato negli ultimi 90 giorni, con massimali diversi per le PMI. Oltre ai termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni dovrebbero applicarsi termini di prescrizione per l’imposizione di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe inoltre accordare all’impresa o alle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate il diritto di essere ascoltate.
Al fine di rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, garantire un’attuazione e una valutazione efficaci dell’iniziativa e prevedere norme dettagliate per il marchio dei centri di progettazione di eccellenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare il presente regolamento riguardo alle azioni sostenute dall’iniziativa in modo coerente con gli obiettivi di quest’ultima e riguardo agli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione dell’iniziativa e al fine di riferire sui progressi di quest’ultima nel raggiungimento dei suoi obiettivi, nonché al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la procedura per le domande, i requisiti e le condizioni per la concessione, il monitoraggio e il ritiro del marchio dei centri di progettazione di eccellenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, in modo da conseguire gli obiettivi dell’iniziativa, la definizione delle modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari e la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico per il rafforzamento dell’ecosistema dei semiconduttori a livello dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e obiettivi generali
1. Il presente regolamento istituisce un quadro per il rafforzamento dell’ecosistema dei semiconduttori a livello dell’Unione, in particolare attraverso le misure seguenti:
a) l’istituzione dell’iniziativa «Chip per l’Europa» («iniziativa»);
b) la definizione dei criteri per riconoscere e sostenere gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE che sono impianti primi nel loro genere e che promuovono la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione;
c) l’istituzione di un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per la mappatura e il monitoraggio del settore dei semiconduttori dell’Unione nonché per la prevenzione delle crisi e la risposta alle carenze di semiconduttori e, se del caso, la consultazione dei portatori di interessi del settore dei semiconduttori.
2. Il primo obiettivo generale del presente regolamento consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell’Unione e garantire l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali.
3. Il secondo obiettivo generale, distinto dal e complementare al primo obiettivo generale di cui al paragrafo 2, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell’Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «semiconduttore»: uno degli elementi seguenti:
a) un materiale, compresi i nuovi materiali, elementare o composto, la cui conduttività elettrica può essere modificata; o
b) un componente costituito da una serie di strati di materiali semiconduttori, isolanti e conduttori definiti secondo uno schema predeterminato e destinati a svolgere funzioni elettroniche o fotoniche ben definite o entrambe;
2) «chip»: un dispositivo elettronico costituito da vari elementi funzionali su un unico supporto di materiale semiconduttore, che assume generalmente la forma di dispositivi di memoria, logici, di elaborazione, optoelettronici, e analogici;
3) «chip quantistico»: un dispositivo che elabora informazioni a livello di singoli sistemi quantistici, con un livello variabile di integrazione dei componenti on-chip a seconda della piattaforma quantistica utilizzata, comprese le piattaforme per la computazione quantistica, la comunicazione, il rilevamento o la metrologia;
4) «nodo tecnologico»: uno specifico processo di fabbricazione dei semiconduttori e le relative norme di progettazione;
5) «catena di approvvigionamento dei semiconduttori»: il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, l’assemblaggio, le prove e l’incapsulamento;
6) «catena del valore dei semiconduttori»: l’insieme di attività relative a un prodotto a semiconduttori dalla sua concezione fino al suo utilizzo finale, comprese le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, le prove, l’assemblaggio e l’incapsulamento fino all’integrazione e all’incorporazione nei prodotti finali, nonché i processi di fine vita, quali il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio;
7) «linea pilota»: un progetto o un’azione sperimentale che affronta livelli più elevati di maturità tecnologica dai livelli da 3 a 8 per sviluppare ulteriormente un’infrastruttura abilitante necessaria per testare, dimostrare, convalidare e calibrare un prodotto o un sistema sulla base delle ipotesi del modello;
8) «coordinatore»: un soggetto giuridico stabilito nell’Unione membro di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip e designato da tutti i membri del consorzio come principale punto di contatto con la Commissione;
9) «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole o medie imprese come definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione29;
10) «piccola impresa a media capitalizzazione»: una piccola impresa a media capitalizzazione come definita all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2021/695;
11) «impianto primo nel suo genere»: un impianto di fabbricazione di semiconduttori nuovo o sostanzialmente aggiornato, o un impianto per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzato prevalentemente per la fabbricazione di semiconduttori, che offra innovazione in relazione al processo di fabbricazione o al prodotto finale non ancora presente in misura sostanziale né prevista all’interno dell’Unione, e comprenda un’innovazione riguardante miglioramenti in termini di potenza di calcolo o livello di sicurezza, protezione o affidabilità, prestazioni energetiche e ambientali, nodo tecnologico o materiale di substrato o attuazione di processi di produzione che determinino un aumento dell’efficienza, o che migliori la riciclabilità o riduca i fattori di produzione;
12) «chip di prossima generazione»: i chip che vanno oltre lo stato dell’arte nell’offrire miglioramenti significativi delle prestazioni funzionali, della potenza di calcolo o dell’efficienza energetica nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente;
13) «tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione»: le tecnologie dei semiconduttori che vanno oltre lo stato dell’arte nell’offrire miglioramenti significativi delle prestazioni funzionali, della potenza di calcolo o dell’efficienza energetica nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente;
14) «tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia»: lo stato dell’arte in materia di innovazione nelle tecnologie dei chip e dei semiconduttori al momento della realizzazione dei progetti;
15) «fabbricazione di semiconduttori»: qualsiasi fase di produzione e trattamento dei wafer di semiconduttori, tra cui materiali di substrato, unità di fabbricazione iniziale e unità di fabbricazione finale, necessaria a realizzare un prodotto a semiconduttori finito;
16) «unità di fabbricazione iniziale»: l’intero processo di lavorazione di un wafer di semiconduttore;
17) «unità di fabbricazione finale»: l’incapsulamento, l’assemblaggio e il collaudo del prodotto a semiconduttori;
18) «utilizzatori di semiconduttori»: imprese che producono prodotti in cui sono incorporati semiconduttori;
19) «operatori chiave del mercato»: imprese nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la fornitura di semiconduttori;
20) «settore critico»: qualsiasi settore di cui all’allegato IV;
21) «prodotto di rilevanza per la crisi»: semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime e lavorate utilizzati direttamente da settori critici o impiegati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici, necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi e che sono interessati da una crisi dei semiconduttori e utili a garantire funzioni cruciali di un settore critico;
22) «potenzialità produttiva»: la capacità di un impianto di produrre certi tipi di prodotto;
23) «capacità produttiva»: il potenziale di produzione massimo di un impianto;
24) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.
Capo II. Iniziativa «Chip per l’Europa»
Art. 3 Istituzione dell’iniziativa
1. L’iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/209330.
2. È sostenuta da finanziamenti erogati tramite i il programma Orizzonte Europa e il programma Europa digitale, in particolare dell’obiettivo specifico 6 del programma Europa digitale, per un importo massimo indicativo rispettivamente di 1,725 miliardi di EUR e di 1,575 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati in conformità dei regolamenti (UE) 2021/694 e (UE) 2021/695.
Art. 4 Obiettivi dell’iniziativa
1. L’obiettivo generale dell’iniziativa è realizzare lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e sostenere attività di ricerca e innovazione correlate lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori nell’Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia, di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e di tecnologie quantistiche all’avanguardia e l’innovazione delle tecnologie consolidate, con il risultato di rafforzare le capacità di progettazione avanzata, di integrazione dei sistemi e di produzione di chip nell’Unione e di aumentare in tal modo la competitività dell’Unione. L’iniziativa contribuisce inoltre al conseguimento della transizione verde e digitale, in particolare riducendo l’impatto climatico dei sistemi elettronici, migliorando la sostenibilità dei chip di prossima generazione e rafforzando i processi dell’economia circolare, contribuisce a posti di lavoro di qualità nell’ecosistema dei semiconduttori e affronta i principi della sicurezza fin dalla progettazione che difendano dalle minacce per la cibersicurezza.
2. L’iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:
a) obiettivo operativo 1: sviluppo di capacità avanzate di progettazione per le tecnologie integrate dei semiconduttori;
b) obiettivo operativo 2: potenziamento delle linee pilota esistenti e sviluppo di nuove linee pilota avanzate in tutta l’Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia e di tecnologie di semiconduttori di prossima generazione;
c) obiettivo operativo 3: sviluppo di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici all’avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori correlate;
d) obiettivo operativo 4: istituzione di una rete di centri di competenza in tutta l’Unione potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove;
e) obiettivo operativo 5: realizzazione di attività, da descrivere collettivamente come attività del fondo per i chip per facilitare l’accesso al finanziamento del debito e al capitale proprio, anche fornendo chiari orientamenti, in particolare per le start-up, le scale-up, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione nella catena del valore dei semiconduttori, attraverso un meccanismo di finanziamento misto a titolo del Fondo InvestEU e tramite il Consiglio europeo per l’innovazione.
3. Gli obiettivi operativi dell’iniziativa possono includere attività di sviluppo delle capacità e attività di ricerca e innovazione correlate. Tutte le attività di sviluppo delle capacità sono finanziate tramite il programma Europa digitale e le attività di ricerca e innovazione correlate sono finanziate tramite il programma Orizzonte Europa.
Art. 5 Contenuto dell’iniziativa
L’iniziativa:
a) nell’ambito del suo obiettivo operativo 1:
i) crea e mantiene una piattaforma di progettazione virtuale, disponibile in tutta l’Unione, che integri i nuovi impianti di progettazione e quelli esistenti con librerie estese e strumenti di automazione della progettazione elettronica (electronic design automation – EDA);
ii) amplia le capacità di progettazione promuovendo sviluppi innovativi, quali architetture di processori open source e altre architetture innovative, chiplet, chip programmabili, nuovi tipi di memoria, processori, acceleratori o chip a bassa potenza, costruiti in conformità dei principi della «sicurezza fin dalla progettazione»;
iii) amplia l’ecosistema dei semiconduttori integrando i settori di mercato verticali quali la salute, la mobilità, l’energia, le telecomunicazioni, la sicurezza, la difesa e lo spazio e contribuendo ai programmi dell’Unione relativi all’ambiente, al digitale e all’innovazione;
b) nell’ambito del suo obiettivo operativo 2:
i) rafforza le capacità nelle tecnologie di produzione e nelle apparecchiature di fabbricazione di chip di prossima generazione, mediante l’integrazione delle attività di ricerca e innovazione e la preparazione dello sviluppo di futuri nodi tecnologici, come i nodi all’avanguardia, le tecnologie di silicio completamente impoverito su isolante, i nuovi materiali semiconduttori o l’integrazione dei sistemi eterogenei e l’assemblaggio e l’incapsulamento di moduli avanzati per volumi elevati, medi o bassi;
ii) sostiene l’innovazione su larga scala attraverso l’accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, il test, il controllo del processo, l’affidabilità dei dispositivi finali e la convalida di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave;
iii) sostiene gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE tramite l’accesso preferenziale alle nuove linee pilota e garantisce altresì l’accesso a condizioni eque alle nuove linee pilota per un’ampia gamma di utilizzatori dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione;
c) nell’ambito del suo obiettivo operativo 3:
i) sviluppa librerie di progettazione innovative per chip quantistici;
ii) sostiene lo sviluppo di linee pilota, camere bianche e fonderie nuovi o esistenti destinati alla prototipazione e produzione di chip quantistici per l’integrazione dei circuiti quantistici e dell’elettronica di controllo;
iii) sviluppa impianti per testare e convalidare i chip quantistici avanzati prodotti attraverso le linee pilota, allo scopo di far circolare i riscontri sull’innovazione tra progettisti, produttori e utilizzatori di componenti quantistici;
d) nell’ambito del suo obiettivo operativo 4:
i) rafforza le capacità e offre un’ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le start-up e le PMI utilizzatrici finali, facilitando l’accesso alle capacità e strutture di cui al presente articolo e il loro utilizzo efficace;
ii) fa fronte alla carenza e allo squilibrio tra domanda e offerta di conoscenze e competenze, attirando, mobilitando e trattenendo nuovi talenti nella ricerca, progettazione e produzione e sostenendo l’emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM) fino al livello post-dottorale per rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori, anche offrendo agli studenti opportunità di formazione adeguate, ad esempio programmi di studio duali e orientamento degli studenti, oltre alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze dei lavoratori;
e) nell’ambito del suo obiettivo operativo 5:
i) migliora l’effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell’Unione e ottiene un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;
ii) fornisce sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affronta la necessità di sostenere la resilienza economica nell’insieme dell’Unione e degli Stati membri;
iii) accelera e rende più accessibili gli investimenti nell’ambito della progettazione dei chip e delle tecnologie di fabbricazione e integrazione dei semiconduttori e mobilita i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori per l’intera catena del valore dei semiconduttori.
Art. 6 Sinergie con i programmi dell’Unione
L’iniziativa è attuata in sinergia con i programmi dell’Unione in conformità dell’allegato III. La Commissione garantisce che il conseguimento degli obiettivi non sia ostacolato quando si fa leva sul carattere complementare dell’iniziativa ai programmi dell’Unione.
Art. 7 Consorzi europei per l’infrastruttura dei chip
1. Ai fini dell’attuazione delle azioni finanziate nel quadro dell’iniziativa, può essere costituito un soggetto giuridico sotto forma di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium – ECIC) in conformità del presente articolo. È possibile costituire più di un ECIC.
2. Un ECIC:
a) è dotato di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5;
b) in ciascuno Stato membro interessato ha la piena capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto nazionale di tale Stato membro e in particolare, la capacità di acquisire, possedere e alienare beni mobili, beni immobili e diritti di PI, stipulare contratti e stare in giudizio;
c) ha una sede legale unica ubicata nel territorio di uno Stato membro;
d) è costituito da almeno tre membri («membri fondatori»), segnatamente Stati membri, o soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, al fine di conseguire un’ampia rappresentanza in tutta l’Unione;
e) garantisce che, a seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 che costituisce l’ECIC, altri Stati membri possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri, che altri soggetti giuridici pubblici o privati possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’ECIC e che gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possano aderirvi in qualità di osservatori senza diritto di voto, notificandolo all’ECIC;
f) designa un coordinatore.
3. Il coordinatore di un potenziale ECIC, per conto di tutti i membri fondatori, presenta alla Commissione una domanda scritta. Tale domanda contiene quanto segue:
a) una domanda di costituzione dell’ECIC indirizzata alla Commissione, compreso un elenco dei membri fondatori che compongono il consorzio;
b) una descrizione dei compiti principali, delle attività e delle risorse necessarie per completare le azioni stabilite nella domanda;
c) il progetto di statuto dell’ECIC che include almeno gli elementi seguenti:
i) la durata e la procedura di scioglimento, a norma dell’articolo 10;
ii) il regime di responsabilità, a norma dell’articolo 8;
iii) la sede legale e la denominazione dell’ECIC;
iv) l’ambito dei compiti e delle attività dell’ECIC;
v) la composizione, comprese le condizioni e la procedura di modifica della composizione;
vi) il bilancio, comprese le modalità dei contributi finanziari e in natura dei suoi rispettivi membri;
vii) la titolarità dei risultati;
viii) la governance, compresi il processo decisionale e i ruoli specifici;
ix) se del caso, i diritti di voto;
d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l’ECIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio a decorrere dalla sua costituzione, entro i limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, fissati in un accordo tra i membri dell’ECIC;
e) una descrizione che illustra nel dettaglio in che modo le azioni intraprese dall’ECIC contribuiscono agli obiettivi pertinenti di cui all’articolo 4, compresa una panoramica del previsto impatto degli eventuali finanziamenti pubblici;
f) una dichiarazione attestante che l’ECIC è tenuto a svolgere le proprie attività in conformità dei principi di una sana gestione di bilancio per l’esercizio della propria responsabilità finanziaria.
4. La Commissione esamina le domande sulla base di tutti i criteri seguenti:
a) competenze, know-how e capacità adeguati dei soggetti proposti come membri fondatori dell’ECIC in materia di semiconduttori;
b) capacità di gestione, personale e risorse adeguate necessarie per adempiere al suo scopo statutario;
c) i mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione;
d) un’adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante documenti contabili ed estratti conto bancari;
e) i contributi dei membri dell’ECIC che sarebbero messi a disposizione dell’ECIC, con le relative modalità;
f) l’apertura dell’ECIC a nuovi membri;
g) la capacità dell’ECIC di assicurare la copertura delle esigenze della catena del valore dei semiconduttori dell’Unione, comprese le start-up e le PMI;
h) il contributo dell’azione che si propone di attuare ai pertinenti obiettivi di cui all’articolo 4, in particolare il suo contributo a garantire la competitività a lungo termine del settore dei semiconduttori dell’Unione.
5. La Commissione adotta un atto di esecuzione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 riconoscendo il richiedente come un ECIC o respingendo la domanda. La Commissione ne dà di conseguenza notifica ai membri fondatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.
6. L’atto di esecuzione che costituisce l’ECIC è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
7.
Le modifiche dello statuto dell’ECIC sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento. L’ECIC notifica tali modifiche alla Commissione entro dieci giorni dalla loro adozione. Le notifiche contengono gli elementi seguenti:
a) il testo delle modifiche proposte o, se del caso, adottate, compresa la data di entrata in vigore; e
b) la versione modificata consolidata dello statuto dell’ECIC.
La Commissione può opporsi a tali modifiche entro 60 giorni dalla ricezione di tale notifica, indicando le ragioni per cui le modifiche non soddisfano i requisiti del presente regolamento.
Le modifiche acquistano efficacia dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dopo che la Commissione ha rinunciato al suo diritto di opporsi o dopo che la Commissione ha ritirato la sua obiezione.
8. L’ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione annuale di attività comprende una valutazione dell’impatto ambientale e sociale delle azioni finanziate ed è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività. La Commissione trasmette senza indebito ritardo le relazioni annuali di attività degli ECIC al Parlamento europeo e al consiglio europeo dei semiconduttori.
9. Qualora ritenga che l’ECIC abbia rifiutato di accettare un nuovo membro nel consorzio senza fornire motivazioni sufficienti per tale rifiuto sulla base delle condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto, uno Stato membro può sottoporre la questione all’attenzione del comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip». Il comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip», se necessario, raccomanda che l’ECIC adotti misure correttive, come una modifica dello statuto, conformemente all’articolo 137, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2085.
Art. 8 Responsabilità dell’ECIC
1. L’ECIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ECIC è limitata ai rispettivi contributi all’ECIC. I membri possono precisare nello statuto dell’ECIC che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.
3. L’Unione non è responsabile dei debiti dell’ECIC.
Art. 9 Diritto applicabile all’ECIC e foro competente
1. La costituzione e il funzionamento interno dell’ECIC sono disciplinati:
a) dal diritto dell’Unione, in particolare dal presente regolamento;
b) dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, o che lo sono soltanto parzialmente;
c) dallo statuto dell’ECIC e dalle relative norme di attuazione.
2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) è competente a norma dei trattati, il diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’ECIC, tra i membri e l’ECIC e tra un ECIC e i terzi.
Art. 10 Scioglimento dell’ECIC
1. Lo statuto dell’ECIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento di tale ECIC a seguito di una decisione dei suoi membri.
2. Nel caso in cui l’ECIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l’ECIC ha la propria sede legale.
Art. 11 Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori
1. Ai fini dell’obiettivo operativo 4 dell’iniziativa, è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, integrazione dei sistemi e progettazione («rete»). La rete è composta dai centri di competenza selezionati dall’impresa comune «Chip» conformemente al paragrafo 3.
2. I centri di competenza svolgono tutte o alcune delle attività seguenti a vantaggio dell’industria dell’Unione e in stretta cooperazione con essa, in particolare in relazione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, nonché alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, alle università e al settore pubblico come pure agli altri portatori di interessi nella catena del valore dei semiconduttori:
a) fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell’ambito dell’obiettivo operativo 1 dell’iniziativa, nonché alle linee pilota sostenute nell’ambito dell’obiettivo operativo 2 della stessa;
b) sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessari per aiutarli ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni in materia di tecnologie dei semiconduttori, fabbricazione di semiconduttori, apparecchiature, opzioni di progettazione e schemi di sistemi, nonché l’integrazione delle nuove tecnologie dei semiconduttori utilizzando efficacemente l’infrastruttura e le altre risorse disponibili della rete;
c) sensibilizzare e fornire o garantire l’accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le abilità e le competenze, sostenute dall’iniziativa;
d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;
e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori e relative applicazioni per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti mediante la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, nonché aumentare il numero di studenti e la qualità dell’istruzione nei pertinenti settori di studio fino al livello di dottorato nelle scuole ed università situate nell’Unione, agevolando le connessioni tra studenti e imprese di semiconduttori in tutta l’Unione, prestando nel contempo particolare attenzione alla partecipazione delle donne.
3.
Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva.
Il programma di lavoro dell’impresa comune «Chip» stabilisce la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull’esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo.
L’impresa comune «Chip» seleziona i centri di competenza che costituiscono la rete.
Gli Stati membri e la Commissione massimizzano le sinergie con i centri di competenza esistenti istituiti nell’ambito di altre iniziative dell’Unione quali i poli europei dell’innovazione digitale.
4. I centri di competenza godono di una autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione e composizione, nonché i loro metodi di lavoro. L’organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dei centri di competenza sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento e dell’iniziativa.