Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 8, l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 39, paragrafo 3, l’articolo 45, lettere da a) a i), l’articolo 56, lettere a), b) e c) e l’articolo 84, lettere a) e b),
Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente questi obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti mediante la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC.
Al fine di garantire la natura comune della PAC e del mercato interno, il regolamento (UE) 2021/2115 conferisce alla Commissione il potere di adottare requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC nell’ambito dei pagamenti diretti, di taluni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e nel settore dello sviluppo rurale, nonché norme comuni relative a tali settori per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tutti questi requisiti aggiuntivi devono essere presi in considerazione dagli Stati membri nella progettazione dei rispettivi piani strategici della PAC che riguardano tutti i settori interessati ed è pertanto opportuno stabilirli nel presente regolamento.
Per quanto concerne gli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC nell’ambito dei pagamenti diretti, è opportuno stabilire requisiti aggiuntivi per gli interventi sulla canapa e sul cotone. La concessione di pagamenti dovrebbe essere subordinata all’utilizzo di sementi certificate di determinate varietà di canapa.
Inoltre è opportuno stabilire la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e la verifica del rispettivo tenore di tetraidrocannabinolo (tenore di THC) di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115. La verifica del tenore di THC è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e riveste altresì un ruolo strategico nel preservare la salute pubblica e garantire la coerenza con altri quadri giuridici, vale a dire il diritto penale nell’ambito del traffico illecito di stupefacenti e gli impegni nel quadro di obblighi internazionali quali la Convenzione unica sugli stupefacenti3. È pertanto opportuno stabilire norme che armonizzino i metodi e le procedure applicati dagli Stati membri nella verifica delle varietà di canapa e nella determinazione quantitativa del tenore di THC nella canapa, al fine di garantire risultati comparabili.
È opportuno prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire una determinazione efficace e affidabile del suo tenore di THC.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, qualora una varietà superi per due anni consecutivi il tenore di THC di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie a informare tempestivamente gli operatori che la coltivazione di tale varietà non conferisce il diritto ai pagamenti diretti.
Le norme per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC dovrebbero tenere conto del fatto che la canapa può essere coltivata sia come coltura principale che come coltura intercalare. In tale contesto è opportuno fornire una definizione della canapa coltivata come coltura intercalare.
Il titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un pagamento specifico per il cotone. Ai fini della concessione di tale pagamento è opportuno stabilire le norme e le condizioni relative all’autorizzazione per i terreni agricoli e le varietà. È inoltre opportuno stabilire condizioni aggiuntive al fine di garantire un’attività minima in linea con l’obiettivo del sostegno.
Gli Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone sulla base di criteri oggettivi relativi alla loro dimensione e organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto dell’obbligo per l’impresa di sgranatura appartenente all’organizzazione di poter prendere in consegna quantitativi sufficienti di cotone non sgranato.
È opportuno stabilire obblighi specifici per gli agricoltori in qualità di membri di organizzazioni interprofessionali. Tali obblighi mirano a semplificare la gestione e il controllo dell’adesione degli agricoltori, nonché a rafforzare il potenziale miglioramento dell’efficienza delle organizzazioni derivante dal numero e dalla dedizione dei soci.
È opportuno stabilire requisiti aggiuntivi relativi agli investimenti, agli interventi agro-climatico-ambientali, all’orientamento, alla promozione, alla comunicazione e alla commercializzazione, ai fondi di mutualizzazione, al reimpianto dei frutteti, degli oliveti e dei vigneti in seguito a un obbligo di estirpazione, alla raccolta verde e alla mancata raccolta, all’assicurazione del raccolto e della produzione, ai ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita e al magazzinaggio collettivo, per gli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC per il settore degli ortofrutticoli, il settore dell’apicoltura, il settore vitivinicolo, il settore del luppolo, il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e per gli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115. Dovrebbero altresì essere stabilite disposizioni riguardanti le forme di sostegno e i tipi spesa, compreso l’uso di tassi fissi e tabelle di costi unitari o somme forfettarie, nonché i costi amministrativi e di personale. Per motivi di sana gestione finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle spese che non possono essere coperte dai piani strategici della PAC e un elenco non esaustivo delle spese che possono essere coperte nei settori dei prodotti ortofrutticoli, dell’apicoltura, dei prodotti vitivinicoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e in altri settori.
Per tenere conto di talune specificità di tali settori è inoltre opportuno stabilire norme specifiche relative a determinati tipi di intervento settoriali, segnatamente nel settore degli ortofrutticoli, dell’apicoltura, dei prodotti vitivinicoli, del luppolo e del bestiame.
In riferimento ai tipi di intervento settoriali gestiti dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle organizzazioni transnazionali di produttori, dalle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori o dai gruppi di produttori mediante programmi operativi nei settori degli ortofrutticoli, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e in altri settori, è opportuno stabilire norme specifiche per quanto concerne i prodotti e i ritiri dal mercato per la distribuzione gratuita, vale a dire le spese di trasporto e condizionamento, tenendo conto della potenziale importanza dell’intervento. In particolare, si dovrebbero fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che i ritiri dal mercato si trasformino sistematicamente in uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato. In ogni caso è opportuno, per motivi analoghi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori. È inoltre opportuno stabilire norme specifiche relative alle destinazioni dei prodotti ritirati dal mercato, alle condizioni per i destinatari di tali prodotti e ai pertinenti standard che tali prodotti devono soddisfare.
Per agevolare l’attuazione degli interventi settoriali mediante i programmi operativi, è opportuno definire il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, incluso l’utilizzo di un tasso fisso ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe ridurre le fluttuazioni annuali o l’insufficienza di dati per le organizzazioni o i gruppi di recente riconoscimento. Per evitare abusi nell’applicazione del regime è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori, come regola generale, di modificare il metodo di fissazione del periodo di riferimento nel corso di un dato programma.
Al fine di garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore degli ortofrutticoli, sarebbe opportuno stabilire obiettivi specifici in riferimento agli interventi agro-climatico-ambientali.
È opportuno istituire norme relative all’aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di ortofrutticoli è particolarmente scarso, comprese norme su come calcolare il livello di organizzazione e confermare un livello di organizzazione scarso.
Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore dell’apicoltura, è opportuno stabilire norme relative agli alveari.
Al fine di garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo, è opportuno redigere un elenco non esaustivo degli operatori che possono essere beneficiari del sostegno per i diversi tipi di intervento. È altresì necessario prevedere alcuni requisiti specifici di ammissibilità per quanto riguarda i beneficiari dei tipi di intervento «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde» e «assicurazione del raccolto», gli organismi di diritto pubblico e le imprese private. È inoltre opportuno escludere dal sostegno dell’Unione i produttori che coltivano impianti illegali o superfici piantate senza autorizzazione.
Per garantire che i fondi dell’Unione siano spesi in modo adeguato, è necessario stabilire norme sulla spesa per il «reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie» nel settore vitivinicolo. In particolare è opportuno prevedere che tale spesa non superi un determinato importo della spesa annua totale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti pagata dallo Stato membro interessato in un dato esercizio finanziario. È altresì opportuno chiarire che i costi di estirpazione e compensazione del mancato guadagno non costituiscono una spesa ammissibile nel quadro di tale intervento, che mira soltanto a sostenere i costi di reimpianto in seguito a misure fitosanitarie obbligatorie.
Ai fini degli interventi di «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» e «vendemmia verde» è opportuno stabilire norme sulla misurazione delle superfici, in particolare per delimitare l’area corrispondente alla superficie vitata, il che è particolarmente importante se il sostegno è versato sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate sulla superficie.
Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore del luppolo è opportuno stabilire norme sul calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione.
Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore del bestiame è opportuno stabilire norme sulla ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria o per perdite dovute a calamità naturali.
Le condizioni applicabili agli impegni per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nonché alle attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura dovrebbero fornire un contributo agli obiettivi specifici ambientali e climatici della PAC di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, esse dovrebbero affrontare l’esigenza di garantire la protezione, la conservazione e la promozione della diversità genetica.
È auspicabile il miglioramento dei livelli di benessere degli animali mediante la fornitura di sostegno agli agricoltori che intendono adottare standard zootecnici più elevati, che vanno oltre i requisiti obbligatori pertinenti. Occorre definire gli ambiti in cui gli impegni a favore del benessere degli animali introducono criteri superiori riguardo ai metodi di produzione. Nel far ciò, è opportuno evitare che gli impegni per il benessere degli animali si sovrappongano alle pratiche agricole standard e, in particolare, alle vaccinazioni atte a prevenire le patologie.
I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale possono fornire ai consumatori garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione. È opportuno stabilire criteri in materia di specificità del prodotto finale, accesso al regime, verifica delle specifiche di produzione vincolanti, trasparenza del regime e tracciabilità dei prodotti, nell’ottica dell’ottimizzazione del sostegno nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinarne anche i regimi di qualità nazionali.
Nell’ottica del sostegno ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale e dell’allineamento con gli interventi settoriali, è opportuno stabilire criteri oggettivi certi.
Al fine di garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno prevedere norme concernenti il metodo di determinazione sia della percentuale di riferimento, sia della percentuale di prati permanenti su base annuale, nonché il livello a cui queste possono essere fissate.
Al fine di garantire la protezione della percentuale di prati permanenti, è altresì opportuno stabilire che gli Stati membri adottino misure volte ad assicurare la riconversione delle superfici nei casi in cui la percentuale di prati permanenti sia diminuita al di sotto del limite del 5 %. Occorre tuttavia prevedere deroghe per i casi in cui la superficie assoluta a prato permanente rimanga relativamente stabile o in cui la diminuzione della percentuale al di sotto della soglia derivi dalle riconversioni della superficie per obiettivi a favore dell’ambiente e del clima, in particolare l’imboschimento e la riumidificazione delle superfici.
Data la necessità per gli Stati membri di tenere conto delle norme stabilite nel presente regolamento in fase di sviluppo dei rispettivi piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Oggetto
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 con:
a) requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento, specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC relativi al periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027:
i) sotto forma di pagamenti diretti per la coltivazione di canapa e cotone;
ii) nei settori agricoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115;
iii) per le risorse genetiche e il benessere degli animali nel quadro degli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione e per i regimi di qualità nell’ambito dello sviluppo rurale;
b) norme sulla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
Titolo II. Requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti
Capo I. Canapa
Art. 2 Requisiti aggiuntivi di ammissibilità
Gli Stati membri subordinano la concessione di pagamenti per la produzione di canapa all’utilizzo di sementi di varietà di canapa che soddisfino le condizioni seguenti:
a) sono elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento o, se uno Stato membro decide in tal senso, prima della scadenza del termine fissato dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione1, e pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio2;
b) il loro tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito denominato «tenore di THC») non ha superato per due anni consecutivi il limite stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
c) sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio5 o, per le varietà da conservare, dell’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione6.
Art. 3 Verifica delle varietà di canapa e determinazione quantitativa del tenore di THC
1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di verifica per determinare il tenore di THC nelle varietà di canapa che consenta loro di applicare il metodo per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC nelle varietà di canapa di cui all’allegato I.
2. L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, la percentuale di superficie verificata rispetto alla superficie dichiarata, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.
3. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, nel corso dell’anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all’allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Se la media di tutti i campioni di una data varietà supera per il secondo anno consecutivo il tenore di THC fissato all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro comunica alla Commissione la denominazione della varietà interessata al più tardi entro il 15 gennaio dell’anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la coltivazione della varietà in oggetto non conferisce alcun diritto ai pagamenti diretti nello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri provvedono a informare tempestivamente i produttori di canapa in merito alle denominazioni delle varietà di canapa inammissibili al pagamento diretto a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 a seguito di una comunicazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, rendendo pubbliche le informazioni trasmesse al più tardi entro la data di presentazione della domanda unica.
Art. 4 Coltura intercalare
Ai fini del presente capo, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno.
Art. 5 Requisiti di coltivazione
Ai fini dell’esecuzione dei controlli necessari per l’applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.
La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo.
Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta della canapa prima della fine del periodo di 10 giorni successivo alla fine della fioritura, a condizione che la raccolta avvenga dopo l’inizio della fioritura e che gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che continuano a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.
Capo II. Cotone
Art. 6 Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
Gli Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC criteri oggettivi per l’autorizzazione dei terreni agricoli a norma dell’articolo 37, paragrafo 3, di tale regolamento.
Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:
a) l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
b) la situazione pedoclimatica delle superfici in questione;
c) la gestione delle acque da irrigazione;
d) le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.
Art. 7 Autorizzazione delle varietà destinate alla semina
Gli Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC quali varietà iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» previsto dalla direttiva 2002/53/CE e rispondenti al fabbisogno del loro mercato sono autorizzate alla semina.
Art. 8 Condizioni aggiuntive di ammissibilità al pagamento specifico per il cotone
Per i pagamenti specifici per il cotone di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri di cui all’articolo 36 di tale regolamento stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC una densità minima di piante sulla superficie seminata fissata in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.
Art. 9 Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
1. L’approvazione di un’organizzazione interprofessionale ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è concessa dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura e per un periodo di un anno, con inizio in tempo utile per la stagione di semina dell’anno in questione, purché l’organizzazione soddisfi i criteri seguenti:
a) totalizzi una superficie complessiva di almeno 4000 ha che soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all’articolo 6 del presente regolamento;
b) abbia adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei soci, in conformità alle normative dell’Unione e nazionali.
2.
Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento revoca il medesimo, a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza entro un termine fissato dallo Stato membro nella decisione di revoca. L’autorità competente dello Stato membro responsabile comunica con anticipo all’organizzazione interprofessionale la sua intenzione di revocare il riconoscimento e le motivazioni di tale revoca. Essa offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un termine specificato nella comunicazione della revoca prevista.
Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo non sono ammessi a ricevere la maggiorazione del pagamento specifico per il cotone a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Art. 10 Obblighi per gli agricoltori produttori di cotone
1. Uno stesso agricoltore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L’agricoltore membro di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ha l’obbligo di consegnare il cotone esclusivamente a un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.
3. L’adesione degli agricoltori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.
Titolo III. Requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento nei settori di cui all’articolo 42 del regolamento (ue) 2021/2115
Capo I. Norme comuni applicabili agli interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115
Sezione 1. Norme comuni in materia di investimenti, tipi di intervento agro-climatico-ambientali, orientamento, promozione e comunicazione, fondi di mutualizzazione, reimpianto, raccolta verde e mancata raccolta, assicurazione del raccolto, ritiri dal mercato e magazzinaggio collettivo
Art. 11 Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell’apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:
a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l’uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;
b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l’immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione7.
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all’articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell’apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario. Se l’investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l’immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).
2.
Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere che il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, possa essere finanziato in un unico importo o in rate approvate, se del caso, nel programma operativo o così come specificato dagli Stati membri negli interventi pertinenti.
Se il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), per un determinato investimento è superiore alla durata del programma operativo, gli Stati membri provvedono affinché possa essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo.
Se gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, prevedono un sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che perseguono gli obiettivi relativi all’ambito agro-climatico-ambientale di cui all’articolo 46, lettere e) ed f), e all’articolo 57, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, tali investimenti perseguono uno o più degli obiettivi elencati all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere un sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia, purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.
4. Gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, possono prevedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione a condizione che sia presente o debba essere installato nell’ambito dell’investimento un sistema di contatori intesi a misurare il consumo di acqua a livello di azienda o di pertinente unità di produzione.
5.
È possibile prevedere un sostegno agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione alle seguenti condizioni:
a) sulla base di una valutazione ex ante da parte del beneficiario, gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;
b) quando l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 per motivi inerenti alla quantità d’acqua e si consegue una riduzione effettiva del consumo di acqua contribuendo al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.
Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e di riduzione effettiva del consumo idrico come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC conformemente all’articolo 111, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali obiettivi di risparmio idrico sono determinati tenendo conto delle esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE.
Le condizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli investimenti in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell’infrastruttura di irrigazione che incida solo sull’efficienza energetica, agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell’uso di acque affinate che non incidano su un corpo idrico sotterraneo o superficiale.
6. È possibile concedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata avente un’incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo alle condizioni seguenti:
a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua; e
b) un’analisi dell’impatto ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi dell’impatto ambientale è effettuata o approvata dall’autorità competente.
7. Può essere concesso un sostegno agli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico a condizione che l’utilizzo di tali acque sia conforme al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
8. È possibile concedere un sostegno agli investimenti per la creazione o l’ampliamento di un bacino a fini di irrigazione purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente.
9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):
a) una cessazione dell’attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
b) un trasferimento di un’attività produttiva al di fuori dell’area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un’impresa o a un organismo pubblico; oppure
d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione in proporzione alla durata dell’inosservanza. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l’aiuto finanziario dell’Unione se il beneficiario cessa un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento. Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio. In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall’obbligo di recupero dell’investimento o del suo valore residuo.
10.
In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:
a) aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori; oppure
b) detratto dal costo della sostituzione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri non forniscono sostegno alla mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.
11. Gli Stati membri non forniscono sostegno agli investimenti specificati come interventi nei rispettivi piani strategici della PAC se tali interventi ricevono un sostegno ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere da h) a k), di tale regolamento.