Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui l’obiettivo della neutralità climatica è realizzato entro il 2050 e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Nella comunicazione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», la Commissione ha proposto di innalzare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030. Tale ambizione è stata avallata dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2020 e la valutazione d’impatto che accompagna tale comunicazione conferma che il mix energetico del futuro sarà molto diverso da quello attuale e sostiene la necessità di riesaminare e, se necessario, rivedere la legislazione in campo energetico. Gli attuali investimenti sono chiaramente insufficienti per trasformare e costruire le infrastrutture energetiche del futuro. Ciò implica anche che queste infrastrutture devono essere realizzate per sostenere una transizione energetica europea che comprenda l’elettrificazione rapida, l’incremento della produzione di energia rinnovabile e senza l’utilizzo di combustibili fossili, un crescente uso di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, l’integrazione del sistema energetico e una maggiore diffusione di soluzioni innovative.
L’attuale obiettivo vincolante a livello di Unione relativo alle energie rinnovabili entro il 2030 pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale e un obiettivo principale a livello di Unione relativo all’efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % saranno rivisti nel quadro degli obiettivi più ambiziosi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e del Green Deal europeo.
L’accordo di Parigi adottato nell’ambito convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici5 («accordo di Parigi»), fissa l’obiettivo a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura media del pianeta ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione volta a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali e sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.
Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per assicurare il funzionamento del mercato interno dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e mercati dell’energia competitivi nell’Unione, promuovere l’efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché promuovere l’interconnessione delle reti energetiche. Il regolamento (UE) n. 347/2013 istituisce un quadro che consente agli Stati membri e ai portatori di interessi di cooperare in un contesto regionale per sviluppare reti energetiche meglio collegate in modo da connettere regioni attualmente isolate dal mercato europeo dell’energia, di rafforzare le interconnessioni transfrontaliere esistenti e di promuoverne di nuove, nonché di contribuire all’integrazione dell’energia rinnovabile. Perseguendo tali obiettivi, il regolamento (UE) n. 347/2013 contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all’insieme dell’Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.
La valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 ha chiaramente mostrato che il quadro è stato effettivamente in grado di incrementare l’integrazione delle reti degli Stati membri, di stimolare gli scambi di energia e di contribuire quindi alla competitività dell’Unione. I progetti di interesse comune nel settore dell’energia elettrica e del gas hanno contribuito in modo decisivo alla sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il gas, l’infrastruttura ora è meglio collegata e la resilienza dell’approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La cooperazione regionale nei gruppi regionali e tramite una ripartizione transfrontaliera dei costi rappresenta uno strumento importante per l’attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita nell’intento previsto di ridurre il divario finanziario dei progetti. Sebbene la maggior parte delle procedure di autorizzazione sia stata accelerata, il processo richiede ancora in alcuni casi tempi lunghi. L’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7, è stata uno strumento importante in quanto le sovvenzioni per gli studi hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era riuscito a risolvere in modo adeguato.
Nella risoluzione del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee8, il Parlamento europeo ha chiesto una revisione del regolamento (UE) n. 347/2013 che tenga in particolare conto degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e dei suoi obiettivi di neutralità climatica per il 2050 e del principio dell’«efficienza energetica al primo posto».
La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia è uno strumento centrale nello sviluppo di un mercato interno dell’energia ed è necessaria per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per innalzare i livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, l’Europa avrà bisogno di un sistema energetico più integrato, che si avvalga di livelli più elevati di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a basso tenore di carbonio e della decarbonizzazione del settore del gas. La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia può fare in modo che lo sviluppo delle infrastrutture energetiche dell’Unione sostenga la transizione energetica necessaria verso la neutralità climatica in linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e della neutralità tecnologica tenendo conto, al contempo, del potenziale di riduzione delle emissioni nell’uso finale. Può inoltre garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema e la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri, nonché l’energia a un prezzo accessibile per le famiglie e le imprese.
Anche se gli obiettivi del regolamento (UE) n. 347/2013 restano in gran parte validi, l’attuale quadro delle reti transeuropee dell’energia non rispecchia ancora pienamente i cambiamenti previsti per il sistema energetico che deriveranno dal nuovo contesto politico e, in particolare, dagli obiettivi aggiornati per l’energia e il clima per il 2030 e dall’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell’ambito del Green Deal europeo. Pertanto, tra gli altri aspetti, sia gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici che quelli di adattamento ai cambiamenti climatici devono essere adeguatamente rispecchiati nel quadro delle reti transeuropee dell’energia riveduto. Oltre al nuovo contesto e ai nuovi obiettivi politici, l’ultimo decennio ha assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tale sviluppo dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie di infrastrutture oggetto del presente regolamento, nei criteri di selezione per i progetti di interesse comune nonché nei corridoi e nelle aree tematiche prioritari. Allo stesso tempo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, in conformità dell’articolo 194 TFUE.
Le direttive 2009/73/CE9 e (UE) 2019/94410 del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono un mercato interno dell’energia. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi nella realizzazione di tale mercato, esistono ancora margini di miglioramento, grazie a un migliore utilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti, all’integrazione di una quantità sempre maggiore di energia rinnovabile e all’integrazione del sistema.
È necessario aggiornare le infrastrutture energetiche dell’Unione al fine di evitare disfunzioni tecniche e aumentare la resilienza nei confronti di tali disfunzioni, disastri naturali o provocati dall’uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d’importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio11.
È opportuno che le infrastrutture energetiche dell’Unione siano resilienti agli inevitabili effetti che è previsto che i cambiamenti climatici producano in Europa nonostante gli sforzi di mitigazione. In questo senso è fondamentale intensificare gli sforzi in materia di adattamento e attenuazione climatici e sviluppare la resilienza, la prevenzione e la preparazione.
Lo sviluppo delle infrastrutture energetiche transeuropee dovrebbe tener conto, ove tecnicamente possibile e più efficiente, della possibilità di riconvertire le infrastrutture e le attrezzature esistenti.
La sicurezza degli approvvigionamenti, considerata presupposto principale dell’adozione del regolamento (UE) n. 347/2013, è migliorata considerevolmente grazie ai progetti di interesse comune. Inoltre, la valutazione d’impatto della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini» prevede una riduzione significativa del consumo di gas naturale, in quanto il suo uso non ridotto non è compatibile con la neutralità in termini di emissioni di carbonio. D’altra parte, verso il 2050 si prevede che il consumo di biogas, di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di combustibili sintetici in forma gassosa aumenterà in misura significativa. Per quanto riguarda il gas, l’infrastruttura ora è meglio collegata e la resilienza dell’approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La pianificazione delle infrastrutture energetiche dovrebbe rispecchiare questo cambiamento riguardante il settore del gas. Tuttavia, non tutti gli Stati membri sono collegati sufficientemente alla rete del gas europea e gli Stati membri insulari in particolare continuano a far fronte a notevoli sfide in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e di isolamento energetico. Sebbene il 78 % dei progetti relativi al gas che rappresentano progetti di interesse comune dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2025, alcuni di essi sono in notevole ritardo, anche per problemi di autorizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere negativamente sui progetti di interesse comune che non sono ancora stati completati alla data della sua entrata in vigore. Di conseguenza, i progetti di interesse comune inclusi nel quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune istituito a norma del regolamento (UE) n. 347/2013, per i quali un fascicolo di domanda è stato accettato per l’esame da parte dell’autorità competente, dovrebbero poter mantenere i loro diritti e obblighi per quanto riguarda l’autorizzazione per un periodo di quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
L’importanza delle reti elettriche intelligenti, che non sempre includono l’attraversamento di una frontiera fisica, nel conseguimento degli obiettivi della politica energetica e climatica dell’Unione è stata riconosciuta nella comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico» («strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico»). I criteri applicabili alla categoria dovrebbero essere semplificati, dovrebbero includere gli sviluppi tecnologici riguardanti l’innovazione e gli aspetti digitali e dovrebbero consentire l’integrazione del sistema energetico. È opportuno inoltre chiarire il ruolo dei promotori di progetti. Considerato l’atteso aumento significativo della domanda di energia elettrica proveniente dal settore dei trasporti, in particolare per i veicoli elettrici lungo le autostrade e nelle aree urbane, le tecnologie di rete intelligenti dovrebbero inoltre aiutare a migliorare il sostegno alla rete energetica per la ricarica transfrontaliera ad alta capacità al fine di contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.
La strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico sottolinea anche la necessità di una pianificazione integrata delle infrastrutture energetiche, in tutti i settori relativi a vettori, infrastrutture e consumo in campo energetico. Questa integrazione di sistema inizia, come punto di partenza, dall’applicazione del principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e dall’adozione di un approccio olistico in termini di politica e che va oltre i singoli settori. Risponde inoltre alle esigenze di decarbonizzazione di alcuni settori in cui la riduzione delle emissioni è difficile da realizzare, come nel caso di alcuni comparti industriali o alcune modalità di trasporto, in cui l’elettrificazione diretta rappresenta oggi una sfida sotto il profilo tecnico ed economico. Questi investimenti comprendono l’idrogeno e gli elettrolizzatori, che si avviano verso una diffusione commerciale su larga scala. La comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra» («strategia per l’idrogeno») dà priorità alla produzione di idrogeno da fonti di energia elettrica rinnovabili, che rappresenta la soluzione più pulita e maggiormente compatibile con gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione. In una fase di transizione sono tuttavia necessarie altre forme di idrogeno da fonti a basso tenore di carbonio per decarbonizzare più rapidamente la produzione di idrogeno esistente concentrandosi su una diversa gamma di tecnologie pulite e dare impulso alle economie di scala.
Nella sua strategia per l’idrogeno la Commissione ha inoltre concluso che, per la necessaria diffusione dell’idrogeno, una rete di infrastrutture su larga scala costituisce un elemento importante che solo l’Unione e il mercato interno possono offrire. Le infrastrutture dedicate al trasporto e al commercio di idrogeno a livello transfrontaliero o alla creazione di valli dell’idrogeno sono attualmente molto limitate. Tali infrastrutture dovrebbero comprendere una quantità significativa di impianti convertiti da impianti per il gas naturale e integrati da nuovi impianti dedicati all’idrogeno. La strategia per l’idrogeno stabilisce inoltre l’obiettivo strategico di aumentare la capacità installata degli elettrolizzatori a 40 gigawatt (GW) entro il 2030 al fine di incrementare la produzione di idrogeno rinnovabile e agevolare la decarbonizzazione dei settori dipendenti dai combustibili fossili, come l’industria o i trasporti. La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia dovrebbe pertanto includere infrastrutture nuove e riconvertite di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno e impianti di elettrolizzatori. Le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno dovrebbero essere inoltre incluse nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione così da consentire una valutazione globale e coerente dei loro costi e benefici per il sistema energetico, compreso il loro contributo all’integrazione e alla decarbonizzazione del settore, al fine di creare una struttura portante per l’idrogeno all’interno dell’Unione.
Per le reti intelligenti del gas dovrebbe inoltre essere creata una nuova categoria di infrastrutture al fine di sostenere gli investimenti che integrano nella rete del gas una varietà di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili come biogas, biometano e idrogeno, e che contribuiscono a gestire un sistema più complesso sulla base di tecnologie digitali innovative.
Raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 presuppone che vi siano ancora processi industriali che emettono diossido di carbonio. Tale diossido di carbonio è considerato inevitabile quando la sua produzione non può essere evitata nonostante l’ottimizzazione, per esempio attraverso l’efficienza energetica o l’elettrificazione che integrano le energie rinnovabili. Lo sviluppo di infrastrutture per il diossido di carbonio dovrebbe portare a una significativa riduzione netta delle emissioni altrimenti inevitabili in assenza di alternative ragionevoli. La cattura del diossido di carbonio è disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 ai fini dei flussi di diossido di carbonio provenienti dagli impianti contemplati da tale direttiva e ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13.
Il regolamento (UE) n. 347/2013 imponeva che un progetto proposto di interesse comune dimostri di contribuire in maniera significativa ad almeno un criterio tra una serie di criteri nel processo per l’elaborazione dell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune, il quale avrebbe potuto, ma non doveva necessariamente, includere la sostenibilità. Tale requisito, conforme alle specifiche esigenze del mercato interno dell’energia di allora, ha consentito lo sviluppo di progetti di interesse comune intesi ad affrontare esclusivamente i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento senza dimostrare i vantaggi in termini di sostenibilità. Considerata l’evoluzione dei fabbisogni infrastrutturali dell’Unione, degli obiettivi di decarbonizzazione, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 21 luglio 2020, secondo cui le spese dell’Unione dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell’accordo di Parigi e con il principio del «non nuocere» del Green Deal europeo, la sostenibilità in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili all’interno della rete o, ove pertinente, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere tuttavia valutata al fine di garantire che la politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia sia coerente con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e della neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro nel raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica. La sostenibilità delle reti di trasporto del diossido di carbonio è affrontata dalle riduzioni dei gas a effetto serra previste per tutto il ciclo di vita dei progetti e dall’assenza di soluzioni tecnologiche alternative per conseguire lo stesso livello di riduzione del diossido di carbonio.
L’Unione dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le proprie reti con le reti dei paesi terzi, che sono reciprocamente vantaggiosi e necessari alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici e che soddisfano inoltre i pertinenti criteri delle principali categorie di infrastrutture di cui al presente regolamento, in particolare con i paesi limitrofi e con i paesi con cui l’Unione ha instaurato una cooperazione energetica specifica. Il presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere nel proprio ambito di applicazione progetti di interesse reciproco che siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti a livello di Unione e almeno un paese terzo. Tali progetti dovrebbero poter essere inclusi nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco («elenco dell’Unione») a patto che il quadro strategico presenti un elevato livello di convergenza e sia sostenuto da meccanismi di applicazione e dovrebbero dimostrare un contributo agli obiettivi generali dell’Unione e dei paesi terzi in materia di energia e di clima per quanto concerne la sicurezza dell’approvvigionamento e la decarbonizzazione. Un elevato livello di convergenza del quadro strategico dovrebbe presumersi per le parti contraenti dello Spazio economico europeo o della Comunità dell’energia o può essere dimostrato nel caso di altri paesi terzi mediante accordi bilaterali che includano disposizioni pertinenti in materia di obiettivi di politica climatica ed energetica in materia di decarbonizzazione e che possano essere ulteriormente valutati dall’adeguato gruppo regionale con il sostegno della Commissione. Inoltre, il paese terzo con cui l’Unione coopera allo sviluppo di progetti di interesse reciproco dovrebbe adoperarsi per garantire una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche, come stabilito nel presente regolamento. I progetti di interesse reciproco dovrebbero pertanto essere trattati alla stregua di progetti di interesse comune e tutte le disposizioni relative ai progetti di interesse comune dovrebbero essere egualmente applicabili anche ai progetti di interesse reciproco, se non specificato diversamente. Per significativi benefici socioeconomici netti a livello dell’Unione si dovrebbe intendere il miglioramento dell’interoperabilità e del funzionamento del mercato interno, andando oltre uno Stato membro. Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di diossido di carbonio, dovrebbero essere ammissibili solo i progetti necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri di diossido di carbonio, a condizione che le norme e le garanzie volte a prevenire eventuali fughe e riguardanti il clima, la salute umana e gli ecosistemi per quanto riguarda la sicurezza e l’efficacia dello stoccaggio permanente di diossido di carbonio siano almeno allo stesso livello di quelle dell’Unione. Si dovrebbe presumere che lo Spazio economico europeo soddisfi tali norme e garanzie.
I progetti di interesse reciproco dovrebbero essere considerati uno strumento aggiuntivo per ampliare il campo di applicazione del presente regolamento a paesi terzi al di là dei progetti di interesse comune che contribuiscono all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I. Pertanto, ove un progetto con un paese terzo contribuisca all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica, esso è ammissibile per ottenere, su richiesta, lo status di progetto di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Secondo lo stesso principio, i progetti di interconnessione elettrica con paesi terzi che avevano ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 possono essere selezionati come progetti di interesse comune, a condizione che siano sottoposti al processo di selezione e che soddisfino i criteri per i progetti di interesse comune.
Per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e i suoi obiettivi di neutralità climatica per il 2050, l’Europa deve inoltre aumentare in modo consistente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le categorie di infrastrutture esistenti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica sono cruciali per integrare in misura significativa l’aumento della produzione di energia elettrica rinnovabile nella rete elettrica. Ciò richiede inoltre di intensificare gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore al fine di raggiungere almeno 300 GW di energia eolica offshore installata in linea con la strategia della Commissione per le energie rinnovabili offshore definita nella comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Strategia dell’UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro». Tale strategia comprende collegamenti radiali che collegano nuove capacità eoliche offshore, nonché progetti ibridi integrati. Dovrebbe essere affrontato il coordinamento della pianificazione e dello sviluppo a lungo termine delle reti elettriche offshore e onshore. In particolare, la pianificazione di infrastrutture offshore dovrebbe passare da un approccio basato sui progetti a un approccio coordinato e globale che garantisca lo sviluppo sostenibile delle reti offshore integrate in linea con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo, la protezione ambientale e altri utilizzi del mare. Occorre adottare un approccio basato sulla cooperazione volontaria tra gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’approvazione dei progetti di interesse comune connessi al loro territorio e ai relativi costi.
Gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di valutare i benefici e i costi dei corridoi prioritari di rete offshore per l’energia rinnovabile e di effettuare un’analisi preliminare della ripartizione dei costi a livello di corridoio prioritario di rete offshore per sostenere gli impegni politici congiunti volti allo sviluppo di energie rinnovabili offshore. La Commissione, insieme agli Stati membri e ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e alle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe elaborare orientamenti per specifici costi-benefici e ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete integrata offshore, che permetta agli Stati membri di svolgere una valutazione adeguata.
Il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione come base per l’individuazione di progetti di interesse comune nelle categorie riguardanti l’energia elettrica e il gas si è rivelato efficace. Sebbene la Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto dell’energia elettrica («ENTSO-E»), la Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto del gas («ENTSOG») e i TSO svolgano un ruolo determinante nel processo, per rafforzare la fiducia nello stesso è necessario un esame più approfondito, in particolare per quanto riguarda la definizione degli scenari per il futuro, l’individuazione di strozzature e divari a lungo termine nelle infrastrutture e la valutazione di singoli progetti. Pertanto, data la necessità di una convalida indipendente, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («Agenzia») e la Commissione dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo all’interno del processo, anche nell’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 715/200914 e (UE) 2019/94315 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il processo del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione dovrebbe beneficiare del contributo oggettivo e scientificamente fondato di un organismo scientifico indipendente quale il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, e dovrebbe essere organizzato nel modo più efficace.
Nello svolgimento dei compiti che precedono l’adozione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, la ENTSO-E e la ENTSOG dovrebbero condurre un ampio processo di consultazione con la partecipazione di tutti i portatori di interessi pertinenti. La consultazione dovrebbe essere aperta e trasparente e dovrebbe essere organizzata in modo tempestivo per consentire ai portatori di interessi di fornire le loro osservazioni nella preparazione delle fasi fondamentali dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, quali l’elaborazione di scenari, l’individuazione dei divari infrastrutturali e la metodologia basata sull’analisi dei costi-benefici per la valutazione dei progetti. La ENTSO-E e la ENTSOG dovrebbero tenere in debita considerazione i contributi ricevuti dai portatori di interessi durante le consultazioni e spiegare in che modo hanno tenuto conto di tali contributi.
In linea con le conclusioni del Forum sulle infrastrutture energetiche del 2020, è necessario garantire che tutti i settori pertinenti, come il gas, l’elettricità e i trasporti, siano considerati in una prospettiva integrata nei processi di pianificazione di tutte le infrastrutture onshore e offshore di trasmissione e distribuzione. Al fine di rispettare l’accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030, gli obiettivi di sviluppo dell’energia offshore per il 2040, e in linea con l’obiettivo dell’Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, il quadro delle reti energetiche transeuropee dovrebbe basarsi su una visione più intelligente, integrata, a lungo termine e ottimizzata del «sistema energetico unico» attraverso la realizzazione di un quadro che consenta un maggiore coordinamento della pianificazione delle infrastrutture in vari settori e offra l’opportunità di integrare in modo ottimale varie soluzioni di integrazione che coinvolgano diversi elementi di rete tra le varie infrastrutture. Ciò dovrebbe essere garantito sviluppando un modello progressivamente integrato che consenta la coerenza tra le metodologie monosettoriali basate su ipotesi comuni e rifletta le interdipendenze.
È importante assicurare che solo i progetti infrastrutturali per cui non esistono soluzioni alternative ragionevoli possano ottenere lo status di progetti di interesse comune. A tal fine, il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere preso in considerazione nella relazione sull’individuazione dei divari infrastrutturali elaborata in linea con il presente regolamento e nel lavoro svolto dai gruppi regionali per stabilire gli elenchi regionali dei progetti proposti nell’elenco dell’Unione. In linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto», dovrebbero essere prese in considerazione tutte le alternative pertinenti alle nuove infrastrutture per garantire le future esigenze infrastrutturali, che potrebbero contribuire ad affrontare l’individuazione del divario infrastrutturale. I gruppi regionali, assistiti dalle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero prendere in considerazione le ipotesi e i risultati della valutazione dei divari infrastrutturali elaborata in linea con il presente regolamento e garantire che il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» sia pienamente rispecchiato nel processo di selezione dei progetti di interesse comune. In aggiunta, durante l’attuazione dei progetti, i promotori del progetto dovrebbero riferire sulla conformità alla legislazione ambientale e dimostrare che tali progetti non arrecano danni significativi all’ambiente, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio16. I progetti di interesse comune esistenti che raggiungono un grado di maturità sufficiente saranno presi in considerazione nella selezione dei progetti per il successivo elenco dell’Unione da parte dei gruppi regionali.
Per garantire la stabilità della tensione e della frequenza, è opportuno prestare particolare attenzione alla stabilità delle reti elettriche europee in un contesto di condizioni mutevoli, soprattutto in considerazione delle quote crescenti di opzioni di flessibilità, come lo stoccaggio dell’energia sostenibile, e di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si dovrebbe accordare particolare priorità agli sforzi tesi a mantenere e garantire un livello soddisfacente di produzione di energia a basse emissioni di carbonio pianificata, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per i cittadini e le imprese.
A seguito di intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con i portatori di interessi, la Commissione ha individuato 14 priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee, la cui attuazione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione entro il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel campo della trasmissione e dello stoccaggio di energia elettrica, delle reti offshore per l’energia rinnovabile, della trasmissione e dello stoccaggio dell’idrogeno, degli elettrolizzatori, delle reti intelligenti del gas, delle reti elettriche intelligenti e del trasporto e stoccaggio di diossido di carbonio.
È opportuno che i progetti di interesse comune rispettino criteri comuni, trasparenti e obiettivi, visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per poter essere inclusi negli elenchi dell’Unione, è necessario che i progetti relativi all’energia elettrica e all’idrogeno rientrino nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile a livello dell’Unione. Poiché le infrastrutture dell’idrogeno non sono attualmente incluse nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, per i progetti relativi all’idrogeno tale requisito dovrebbe applicarsi solo a partire dal 1o gennaio 2024 ai fini del secondo elenco dell’Unione che sarà istituito in conformità del presente regolamento.
È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune, al fine di istituire elenchi regionali di tali progetti. Per assicurare un ampio consenso, tali gruppi regionali dovrebbero garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori dei progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, è necessario che le autorità di regolamentazione nazionali forniscano, ove necessario, consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla fattibilità degli aspetti regolamentari dei progetti proposti e del calendario suggerito per l’approvazione normativa.
Per aumentare l’efficienza del processo, la cooperazione tra i gruppi regionali dovrebbe essere rafforzata e ulteriormente incoraggiata. È necessario che la Commissione svolga un ruolo importante nell’agevolare tale cooperazione, al fine di affrontare il possibile impatto dei progetti su altri gruppi regionali.
È opportuno redigere un nuovo elenco dell’Unione ogni due anni. I progetti di interesse comune completati o che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbero figurare nel successivo elenco dell’Unione. Per tale ragione, i progetti di interesse comune esistenti che saranno inclusi nel successivo elenco dell’Unione dovrebbero essere soggetti allo stesso processo di selezione dei progetti proposti, finalizzato a istituire gli elenchi regionali e l’elenco dell’Unione. È opportuno tuttavia cercare di limitare per quanto possibile l’onere amministrativo, per esempio utilizzando le informazioni trasmesse precedentemente o tenendo conto delle relazioni annuali dei promotori del progetto. A tal fine i progetti di interesse comune esistenti che hanno compiuto progressi significativi dovrebbero beneficiare di un processo di inclusione semplificato nel piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione.
I progetti di interesse comune dovrebbero essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, osservando debitamente i requisiti per la partecipazione dei portatori di interessi e la legislazione ambientale, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori del progetto. È opportuno che la Commissione designi dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari o ritardi. Nel processo di selezione per i successivi elenchi dell’Unione relativi a tali progetti si dovrebbe tener conto dei progressi compiuti nell’attuazione dei progetti specifici e dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all’accesso al mercato.
È opportuno coordinare la pianificazione e l’attuazione dei progetti di interesse comune dell’Unione in materia di infrastrutture energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni in modo da creare sinergie ove ciò sia fattibile in maniera generale dal punto di vista economico, tecnico, ambientale, climatico o della pianificazione territoriale e tenendo debitamente conto dei pertinenti aspetti di sicurezza. Durante la pianificazione delle diverse reti europee si dovrebbe pertanto prediligere l’integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche in modo da mantenere minima l’occupazione del territorio. Per l’integrazione del sistema energetico nei diversi settori è necessaria una visione comune riguardante le reti, provvedendo sempre, ove possibile, a riutilizzare i tracciati esistenti o dismessi, al fine di ridurre al minimo l’impatto negativo sul piano sociale, economico, ambientale, climatico e finanziario.
Ai progetti di interesse comune dovrebbe essere riconosciuto uno status prioritario a livello nazionale al fine di assicurare il loro trattamento amministrativo rapido e d’urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. Essi dovrebbero essere considerati di interesse pubblico dalle autorità competenti. Qualora esistano motivi di rilevante interesse pubblico, l’autorizzazione a progetti che producono un impatto negativo sull’ambiente dovrebbe essere rilasciata se sono rispettate tutte le condizioni di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio18.
È indispensabile che i portatori di interessi, tra cui la società civile, siano informati e consultati onde garantire la riuscita dei progetti e limitare le obiezioni nei loro confronti.
Per ridurre la complessità, aumentare l’efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbero essere designate una o più autorità competenti con il compito di integrare o coordinare tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.
Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni delle reti offshore per le energie rinnovabili, dovrebbero essere designati punti di contatto unici per i progetti offshore transfrontalieri che figurano nell’elenco dell’Unione, riducendo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. I punti di contatto unici dovrebbero ridurre la complessità, aumentare l’efficienza e accelerare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trasmissione offshore che spesso attraversano molte giurisdizioni.
Nonostante l’esistenza di regole consolidate che garantiscono la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale, e che si applicano pienamente ai progetti di interesse comune, sono necessarie ulteriori misure a norma del presente regolamento per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Se già previsto da norme nazionali che impongono standard uguali o superiori a quelli del presente regolamento, la consultazione preliminare alla procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe diventare facoltativa ed evitare la duplicazione dei requisiti legali.
L’attuazione corretta e coordinata delle direttive 2001/42/CE19 e 2011/92/UE20 del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove applicabile, della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale21, firmata a Aarhus il 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus») e della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero22, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991 («convenzione di Espoo») dovrebbe assicurare l’armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali e climatici, anche in un contesto transfrontaliero. La Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri nella definizione di misure legislative e non legislative adeguate volte a snellire le procedure di valutazione ambientale per le infrastrutture energetiche e garantirne la coerente applicazione prevista dal diritto dell’Unione per i progetti di interesse comune. Gli Stati membri sono tenuti a coordinare le loro valutazioni dei progetti di interesse comune e a predisporre, se possibile, valutazioni congiunte. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori prassi e a sviluppare la loro capacità amministrativa per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.
È importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando al contempo, per quanto possibile e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, le competenze nazionali e le procedure per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche. Data l’urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere corredata di un termine chiaro per l’adozione della decisione di esecuzione del progetto da parte delle autorità pertinenti. Tale termine dovrebbe favorire una definizione e un trattamento più efficienti dei procedimenti e non dovrebbe in alcun caso impedire la partecipazione del pubblico né l’applicazione di standard elevati per la protezione dell’ambiente in conformità della legislazione in materia ambientale. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i termini massimi. Tuttavia, gli Stati membri possono adoperarsi per ridurre, ove possibile, tali termini, in particolare per progetti come le reti intelligenti, che potrebbero richiedere una procedura autorizzativa tanto complessa quanto quella applicabile alle infrastrutture di trasmissione. Le autorità competenti dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto dei termini.
Qualora lo considerino opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter includere nelle decisioni globali eventuali decisioni adottate nei contesti di negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell’accesso alla proprietà, l’acquisizione della proprietà o un diritto a occupare la proprietà nel contesto della pianificazione territoriale che stabilisce la destinazione generale dei terreni di una determinata regione, compresi altri sviluppi quali autostrade, ferrovie, immobili e zone naturali protette e che non è realizzata ai fini specifici del progetto previsto, nonché la concessione dei permessi di sfruttamento. Nel contesto del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, un progetto di interesse comune dovrebbe poter includere infrastrutture collegate nella misura in cui sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto. Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull’attuazione di progetti di interesse comune, dovrebbe essere applicato senza pregiudizio del diritto dell’Unione e internazionale, comprese le norme di protezione dell’ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate nell’ambito della politica comune della pesca e della politica marittima integrata, in particolare la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23.
In generale, i costi di sviluppo, esecuzione, funzionamento e manutenzione di un progetto di interesse comune dovrebbero essere interamente sostenuti dagli utilizzatori dell’infrastruttura. La ripartizione dei costi dovrebbe garantire che gli oneri per gli utenti finali non siano sproporzionati, specialmente se ciò potrebbe portare a una situazione di povertà energetica. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non possono presumibilmente essere coperti dalle tariffe pagate dagli utilizzatori dell’infrastruttura.
La discussione sull’adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull’analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia analitica armonizzata a livello dell’intero sistema energetico, servendosi di tutti gli scenari pertinenti stabiliti nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati a norma dei regolamenti (CE) n. 715/2009 e (UE) 2019/943, e rivisti dall’Agenzia, nonché di scenari aggiuntivi per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla politica energetica di decarbonizzazione dell’Unione, all’integrazione del mercato, alla concorrenza, alla sostenibilità e alla sicurezza dell’approvvigionamento. Tale analisi può tenere conto degli indicatori e dei valori di riferimento corrispondenti per confrontare i costi unitari di investimento. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e dovrebbero essere sottoposti a una procedura di consultazione e controllo globale.
In un mercato interno dell’energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare gli investimenti nell’infrastruttura transfrontaliera e nei progetti con un impatto transfrontaliero. È essenziale garantire un quadro di finanziamento stabile per l’elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo la necessità di sostegno finanziario, e incoraggiare nel contempo gli investitori interessati con incentivi e meccanismi finanziari adeguati. Nelle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione ripartiscano in modo efficiente i costi di investimento sostenuti, in maniera pertinente alla luce dei rispettivi approcci e metodologie nazionali per infrastrutture simili, a livello transfrontaliero nella loro totalità, li includano nelle tariffe nazionali e in seguito, ove pertinente, stabiliscano se il loro impatto su queste tariffe possa rappresentare un onere sproporzionato per i consumatori nei loro rispettivi Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero evitare il rischio di fornire doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate effettive o stimate. Tali spese ed entrate dovrebbero essere prese in considerazione unicamente nella misura in cui sono collegate ai progetti e destinate a coprire i costi in questione.
Occorrono progetti transfrontalieri che abbiano un effetto positivo sulla rete elettrica dell’Unione, come le reti elettriche intelligenti o gli elettrolizzatori, senza interessare una frontiera fisica comune.
La normativa in materia di mercato interno dell’energia prevede che le tariffe per l’accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell’energia, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l’energia elettrica che consentono l’integrazione su vasta scala dell’energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all’interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l’Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l’energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all’utilizzo di nuove tecnologie innovative.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse comune, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Per quanto concerne gli incentivi normativi, gli Stati membri dovrebbero poter adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di stoccaggio dell’energia elettrica.
Gli Stati membri che non attribuiscono lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di infrastrutture energetiche per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni dovrebbero essere incoraggiati a prevedere tale status nel diritto nazionale, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
Gli Stati membri che attualmente non dispongono di procedure giudiziarie accelerate o urgenti applicabili ai progetti di infrastruttura energetica dovrebbero essere incoraggiati a introdurre tali procedure, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare l’attuazione di tali progetti.
Il regolamento (UE) n. 347/2013 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l’attuazione di progetti di portata europea, dall’incentivazione di finanziamenti privati tramite un’assistenza finanziaria significativa da parte dell’Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato, sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per massimizzare i benefici per i cittadini dell’Unione e attirare nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell’Unione europea.
I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio24 sotto forma di sovvenzioni o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo vigente e alle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell’Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con i fondi strutturali per finanziare le reti intelligenti di distribuzione dell’energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione25, a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio26. È opportuno applicare agli investimenti in progetti di interesse comune una logica in tre fasi. In primo luogo, gli investimenti dovrebbero essere realizzati in via prioritaria dal mercato. In secondo luogo, se gli investimenti non sono realizzati dal mercato, è opportuno prevedere soluzioni regolamentari, se necessario adeguando il pertinente quadro normativo e garantendone una corretta applicazione. In terzo luogo, se le prime due fasi non sono sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, dovrebbe essere possibile concedere l’assistenza finanziaria dell’Unione se il progetto di interesse comune soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili. I progetti di interesse comune possono inoltre essere ammissibili nell’ambito del programma InvestEU, che integra il finanziamento mediante sovvenzione.
L’Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l’accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
In assenza di TSO in uno Stato membro, i riferimenti ai TSO in tutto il presente regolamento dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO).
Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altre categorie se contribuiscono agli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima e se gli obiettivi di decarbonizzazione del paese terzo sono coerenti con l’accordo di Parigi.
I regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/94227 e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
Laddove la riconversione dell’infrastruttura per il gas naturale è intesa a decarbonizzare le reti del gas, consentendo l’utilizzo dedicato dell’idrogeno puro, un periodo transitorio potrebbe consentire il trasporto o lo stoccaggio di una miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o biometano. La miscelazione dell’idrogeno con gas naturale o biometano potrebbe essere impiegata per incrementare la capacità di produzione dell’idrogeno e facilitarne il trasporto. Per garantire il passaggio all’idrogeno, il promotore del progetto dovrebbe dimostrare, anche mediante contratti commerciali, il modo in cui, entro la fine del periodo transitorio, gli impianti per il gas naturale diverranno impianti dedicati all’idrogeno e il modo in cui sarà incrementato l’impiego dell’idrogeno durante il periodo transitorio. Contestualmente all’esercizio di monitoraggio, è opportuno che l’Agenzia verifichi la transizione tempestiva del progetto verso un attivo dedicato per l’idrogeno. L’eventuale finanziamento di tali progetti a norma del regolamento (UE) 2021/1153 durante il periodo transitorio dovrebbe essere subordinato, nella convenzione di sovvenzione, alla condizione del rimborso di tale finanziamento in caso di ritardo nella transizione tempestiva del progetto verso un impianto dedicato per l’idrogeno e a disposizioni adeguate che consentano l’applicazione di tale condizione.
In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe restare isolato dalle reti europee del gas e dell’elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l’accesso alle reti transeuropee nel settore dell’energia ponendo fine all’isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito permettendo ai progetti in fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnessi alla rete transeuropea del gas. Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantiranno l’accesso ai futuri mercati dell’energia, tra cui l’idrogeno, e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima.
I progetti di interesse comune non dovrebbero essere ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione se i promotori, i gestori o gli investitori del progetto si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio28, per esempio nei casi di condanna per frode, corruzione o comportamento connesso a un’organizzazione criminale. Dovrebbe essere possibile rimuovere un progetto di interesse comune dall’elenco dell’Unione se la sua inclusione in tale elenco è ascrivibile a un’informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l’inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell’Unione. Per un progetto di interesse comune situato negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma del presente regolamento, gli Stati membri in questione dovrebbero garantire, nel sostenere eventuali domande di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1153 per i citati progetti, che i progetti non avvantaggino direttamente o indirettamente persone o entità che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Onde garantire lo sviluppo tempestivo di progetti di infrastrutture energetiche essenziali per l’Unione, è auspicabile che il quinto elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione resti in vigore fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento. Inoltre, per consentire lo sviluppo, il monitoraggio e il finanziamento dei progetti di interesse comune figuranti nel quinto elenco dell’Unione, è opportuno che restino in vigore anche alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013 e che producano effetti fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento.
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 347/2013.
Al fine di assicurare che l’elenco sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all’attuazione dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica strategiche e delle aree di cui all’allegato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di compilare e rivedere l’elenco a livello di Unione, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti che figurano nell’elenco dell’Unione concernenti il loro territorio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201629. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri. Le discussioni nei gruppi regionali sono essenziali all’adozione da parte della Commissione degli atti delegati che stabiliscono gli elenchi dell’Unione. È opportuno pertanto, per quanto possibile e compatibile con il quadro del presente regolamento, che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati e possano inviare esperti alle riunioni dei gruppi regionali in conformità dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento e, in considerazione del numero di progetti figuranti finora negli elenchi dell’Unione, è opportuno che il numero totale dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo i 220 progetti.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l’interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell’energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a garantire l’attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e ad assicurare le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell’energia accessibili, nonché a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea («corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica») indicati nell’allegato I che contribuiscono ad assicurare l’attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell’energia accessibili.
2. In particolare, il presente regolamento:
a) prevede l’individuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco compilato a norma dell’articolo 3 (elenco dell’Unione);
b) facilita l’attuazione tempestiva di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando la trasparenza e la partecipazione del pubblico;
c) fornisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti figuranti nell’elenco dell’Unione;
d) determina le condizioni per l’ammissibilità di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione all’assistenza finanziaria della stessa.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e alle direttive 2009/73/CE, (UE) 2018/200130 e (UE) 2019/944, si applicano le definizioni seguenti:
1) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, che sono ubicati all’interno dell’Unione o che collegano l’Unione e uno o più paesi terzi;
2) «strozzature nelle infrastrutture energetiche»: la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l’altro l’assenza di infrastruttura;
3) «decisione globale»: la decisione o l’insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi gli organi giurisdizionali, che stabiliscono se un promotore del progetto è autorizzato a costruire l’infrastruttura energetica per realizzare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco potendo avviare, o appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione («fase “pronto per la costruzione”»), senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell’ambito di una procedura di ricorso amministrativo;
4) «progetto»: una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II;
5) «progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I e che figura nell’elenco dell’Unione;
6) «progetto di interesse reciproco»: un progetto promosso dall’Unione in cooperazione con paesi terzi, conformemente alle lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati o di altri accordi non vincolanti, che rientra in una delle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera a) o f), punto 3), lettera a), o punto 5), lettera a) o c), che contribuisce agli obiettivi globali dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e al suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e che figura nell’elenco dell’Unione;
7) «progetti concorrenti»: i progetti intesi a ovviare, in tutto o in parte, allo stesso divario infrastrutturale individuato o alle stesse necessità infrastrutturali regionali;
8) «promotore del progetto»:
a) un gestore del sistema di trasmissione (TSO), un gestore del sistema di distribuzione (DSO) o un altro gestore o investitore che sviluppa un progetto figurante nell’elenco dell’Unione;
b) nel caso sia presente più di un TSO, di un DSO, di un altro gestore o investitore, o qualsiasi gruppo degli stessi, l’organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell’accordo contrattuale;
9) «rete elettrica intelligente»: una rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un’integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un elevato grado di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell’energia e consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;
10) «rete intelligente del gas»: una rete del gas che utilizza soluzioni digitali e innovative per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e soprattutto rinnovabili, in conformità delle esigenze dei consumatori e dei requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l’impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici, compresi i relativi aggiornamenti fisici che sono indispensabili per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini dell’integrazione di gas a basso tenore di carbonio e in particolare dei gas rinnovabili;
11) «autorità interessata»: un’autorità che, in base al diritto nazionale, è competente a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche;
12) «autorità nazionale di regolamentazione»: un’autorità nazionale di regolamentazione designata a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE oppure un’autorità di regolamentazione a livello nazionale designata a norma dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944;
13) «autorità nazionale di regolamentazione competente»: l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che ospita il progetto e dello Stato membro in cui il progetto apporta un impatto positivo significativo;
14) «lavori»: l’acquisto, la fornitura e l’introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, riconversione, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;
15) «studi»: le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;
16) «messa in servizio»: la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;
17) «impianti dedicati all’idrogeno»: le infrastrutture predisposte a contenere idrogeno puro senza ulteriori interventi di adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da impianti per il gas naturale o di entrambi i tipi;
18) «riconversione»: l’aggiornamento tecnico o la modifica di un’infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia dedicata all’impiego di idrogeno puro;
19) «adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto a conseguire la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento.
Capo II. Progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco
Art. 3 Elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco
1. Sono istituiti gruppi regionali («gruppi») conformemente al processo stabilito nell’allegato III, sezione 1. L’adesione a ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell’allegato I. Il potere decisionale all’interno dei gruppi è riservato unicamente agli Stati membri e alla Commissione («organo decisionale») ed è basato sul consenso.
2. Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato III.
3.
L’organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti redatto secondo la procedura di cui all’allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 4.
Quando un gruppo redige il suo elenco regionale:
a) ogni singola proposta di progetto richiede l’approvazione degli Stati membri interessati dal progetto; se uno Stato membro non concede l’approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione;
b) tiene conto del parere della Commissione al fine di disporre di un numero totale di progetti gestibile nell’elenco dell’Unione.
4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 del presente regolamento per istituire l’elenco dell’Unione, conformemente all’articolo 172, secondo comma, TFUE.
Nell’esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l’elenco dell’Unione sia redatto ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell’allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
La Commissione adotta l’atto delegato che istituisce il primo elenco dell’Unione in forza del presente regolamento entro il 30 novembre 2023.
Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di un’obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell’obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l’elenco dell’Unione.
5. Nell’istituire l’elenco dell’Unione combinando gli elenchi regionali di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo debitamente conto delle deliberazioni dei gruppi:
a) assicura che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 4;
b) assicura la coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell’Agenzia come stabilito nell’allegato III, sezione 2, punto 14);
c) tiene conto dei pareri degli Stati membri di cui nell’allegato III, sezione 2, punto 10);
d) mira a garantire un numero totale di progetti gestibile nell’elenco dell’Unione.
6. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), del presente regolamento diventano parte integrante dei piani regionali di investimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 e, se del caso, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti di interesse comune è accordata la massima priorità possibile nell’ambito di ciascuno di questi piani. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti, ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), o ai progetti di interesse reciproco.
7. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e che sono progetti concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all’esame.
Art. 4 Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi
1. Un progetto di interesse comune soddisfa i criteri generali seguenti:
a) il progetto è necessario per l’attuazione di almeno un’area e un corridoio prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I;
b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;
c) il progetto soddisfa uno dei criteri seguenti:
i) coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente o indirettamente, attraverso l’interconnessione con un paese terzo, la frontiera di due o più Stati membri;
ii) è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 1).
2.
Un progetto di interesse reciproco soddisfa i criteri generali seguenti:
a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e a quelli dei paesi terzi, in particolare non ostacolando la capacità di questi ultimi di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il loro consumo interno, e alla sostenibilità, anche, se del caso, tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete e la trasmissione e la distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;
b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto a livello di Unione, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi in seno all’Unione, anche in una prospettiva più a lungo termine;
c) il progetto è ubicato sul territorio di almeno uno Stato membro e sul territorio di almeno un paese terzo e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 2);
d) per la parte ubicata sul territorio degli Stati membri, il progetto è conforme alle direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1) e 3), del presente regolamento;
e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese o dei paesi terzi coinvolti ed è dimostrata l’esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell’Unione, in particolare per assicurare:
i) un mercato interno dell’energia che funzioni correttamente;
ii) la sicurezza dell’approvvigionamento basata, tra l’altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà;
iii) un sistema energetico, compresa la relativa produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all’obiettivo della neutralità climatica in linea con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 nonché il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
f) il paese terzo o i paesi terzi coinvolti sostengono lo status prioritario del progetto, come stabilito nell’articolo 7, e si impegnano a rispettare una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell’Unione.
Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), lettera c), il progetto deve essere necessario per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio e il paese terzo in cui è ubicato il progetto e deve disporre di un quadro giuridico adeguato basato su meccanismi di applicazione dall’efficacia dimostrata, per garantire che al progetto si applichino norme e garanzie che consentano di prevenire eventuali fughe di diossido di carbonio, e relative al clima, alla salute umana e agli ecosistemi per quanto concerne la sicurezza e l’efficacia dello stoccaggio permanente di diossido di carbonio, che siano almeno dello stesso livello di quelle previste dal diritto dell’Unione.
3. I criteri specifici seguenti si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:
a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete e la trasmissione o la distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, e alla riduzione della limitazione dell’energia, ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall’isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;
ii) sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
b) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:
i) sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’efficienza e l’interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell’energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, prevenzione della congestione e integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti;
ii) integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l’uso di interconnettori;
iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell’approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all’innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;
iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
c) per i progetti relativi al trasporto e allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di diossido di carbonio nelle installazioni industriali collegate e a tutti i criteri specifici seguenti:
i) prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento;
ii) aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di diossido di carbonio;
iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un’infrastruttura comune e minimizzando l’onere e i rischi ambientali;
d) per quanto riguarda i progetti nel settore dell’idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ponendo l’accento sull’idrogeno da fonti rinnovabili in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio, e il progetto contribuisce in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
i) integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o contribuendo altrimenti all’emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno e garantendo l’interoperabilità dei sistemi connessi;
ii) sicurezza dell’approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
iii) concorrenza, anche garantendo l’accesso a molteplici fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo trasparente e non discriminatorio;
e) per gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 4), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti:
i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento della diffusione dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;
ii) sicurezza dell’approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni di stoccaggio, flessibilità, o entrambe, quali la gestione della domanda e i servizi di bilanciamento;
iii) realizzazione di servizi di flessibilità, quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio, attraverso una maggiore integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici;
f) per quanto riguarda i progetti relativi alla rete del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo l’integrazione di una pluralità di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili, anche quando sono di provenienza locale, come il biometano o l’idrogeno rinnovabile, nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
i) sicurezza della rete e qualità dell’approvvigionamento attraverso il miglioramento dell’efficienza e dell’interoperabilità dei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all’iniezione di gas di varie qualità;
ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti;
iii) agevolazione dell’integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori energetici e settori e favorendo la modulazione dal lato della domanda.
4. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, i criteri elencati al paragrafo 3 del presente articolo sono valutati conformemente agli indicatori di cui all’allegato IV, punti da 3) a 8).
5.
Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all’attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell’infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. Tale valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l’elenco regionale né l’elenco dell’Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all’allegato III, sezione 2, punto 16).
Nella valutazione dei progetti, al fine di garantire un approccio di valutazione coerente tra i gruppi, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:
a) all’urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento;
b) alla complementarità di ciascun progetto proposto con altri progetti proposti, compresi i progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti;
c) alle eventuali sinergie con i corridoi e le aree tematiche individuate nell’ambito delle reti transeuropee dei trasporti e delle telecomunicazioni;
d) per i progetti proposti che sono, al momento della valutazione, progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, ai progressi relativi alla loro attuazione e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza.
Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e alle reti del gas intelligente che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta «non programmabile» nella zona di interesse di quegli utenti.
Art. 5 Attuazione e monitoraggio dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione
1. I promotori del progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, che include un calendario per ciascuno degli aspetti seguenti:
a) gli studi di fattibilità e di progettazione anche per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici e il rispetto della legislazione ambientale e del principio del «non arrecare un danno significativo»;
b) l’approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata;
c) la costruzione e la messa in servizio;
d) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera b).
2. I TSO, i DSO e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione in questo settore.
3. L’Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolare l’attuazione di detti progetti. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.
4.
Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all’anno di inclusione di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, all’autorità nazionale competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Tale relazione comprende informazioni dettagliate:
a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la procedura di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, nel rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» all’ambiente, e sulle misure adottate in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;
c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi.
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello in cui il promotore del progetto deve presentare la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all’Agenzia e al pertinente gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto.
6.
Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell’Unione, l’Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, valutando i progressi compiuti e l’evoluzione prevista dei costi del progetto, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta anche, conformemente all’articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942, l’attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I.
In casi debitamente giustificati, l’Agenzia può chiedere le informazioni addizionali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di cui al presente paragrafo.
7. Laddove la messa in servizio di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione sia ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano le misure seguenti:
a) le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell’investimento nella misura in cui i provvedimenti di cui all’articolo 22, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/73/CE e di cui all’articolo 51, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 siano applicabili conformemente al diritto nazionale;
b) qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili, il promotore di tale progetto seleziona, entro 24 mesi dalla data di messa in servizio di cui nel piano di attuazione, un soggetto terzo per finanziare o realizzare l’intero progetto o parte di esso;
c) qualora non venga selezionato un soggetto conformemente alla lettera b), lo Stato membro o, qualora questi abbia così disposto, l’autorità nazionale di regolamentazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare;
d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può presentare un invito ad avanzare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore del progetto per realizzare il progetto nel rispetto dei tempi concordati;
e) laddove si applichino le misure di cui alle lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l’investimento fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare l’investimento, collega nuovi attivi alla rete di trasmissione o, se del caso, alla rete di distribuzione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l’attuazione dell’investimento e il funzionamento e la manutenzione sicuri, affidabili ed efficienti del progetto figurante nell’elenco dell’Unione.
8. Un progetto figurante nell’elenco dell’Unione può essere rimosso da detto elenco secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4, se la sua inclusione nell’elenco è stata basata su un’informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l’inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell’Unione.
9.
I progetti che non figurano più nell’elenco dell’Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco previsti dal presente regolamento.
Tuttavia, un progetto che non figura più nell’elenco dell’Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all’esame dall’autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi di cui al capo III, salvo nel caso in cui il progetto sia stato rimosso dall’elenco dell’Unione per i motivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
10. Il presente articolo non pregiudica l’eventuale assistenza finanziaria dell’Unione concessa al progetto figurante nell’elenco dell’Unione prima della rimozione dello stesso da detto elenco.
Art. 6 Coordinatori europei
1. Qualora un progetto di interesse comune incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d’intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.
2.
Il coordinatore europeo:
a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutti i portatori di interessi coinvolti;
b) assiste tutte le parti, come necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo, se del caso, percorsi alternativi, e nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;
c) ove opportuno, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;
d) assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l’attuazione dei progetti;
e) presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio.
La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.
3. Il coordinatore europeo viene scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell’esperienza di un candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.
4. La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica le condizioni del mandato, compresi la durata, i compiti specifici con le relative scadenze e la metodologia da seguire. L’attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.
5. Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell’esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.
Capo III. Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico
Art. 7 Status prioritario dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione
1.
L’adozione dell’elenco dell’Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dal punto di vista della politica energetica e del clima, senza arrecare pregiudizio all’ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto.
Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).
2. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel modo più rapido possibile in conformità del diritto dell’Unione e del diritto nazionale.
3. Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono adeguatamente trattati nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché nell’assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale, compresi i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, secondo le modalità previste dal diritto nazionale applicabili al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.
4. Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi nazionali, compresi la mediazione e l’arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui tali procedure d’urgenza sono previste dal diritto nazionale.
5. Tenuto debito conto degli orientamenti esistenti emanati dalla Commissione in materia di snellimento delle procedure di valutazione ambientale per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative sono necessarie per snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne una coerente applicazione e informano la Commissione del risultato di tale valutazione.
6. Entro il 24 marzo 2023 gli Stati membri adottano le misure non legislative individuate ai sensi del paragrafo 5.
7. Entro il 24 giugno 2023 gli Stati membri adottano le misure legislative individuate ai sensi del paragrafo 5. Tali misure legislative si applicano fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione.
8.
In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e all'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio2, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle direttive e nel regolamento citati.
Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l’autorità nazionale competente di cui all’articolo 9 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante interesse pubblico di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).
Art. 8 Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni
1. Entro il 23 giugno 2022 ogni Stato membro aggiorna, ove necessario, la nomina di una autorità nazionale competente responsabile di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione.
2.
Le responsabilità dell’autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un’altra autorità o essere eseguiti da un’altra autorità, per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione o per ciascuna specifica categoria di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, a condizione che:
a) l’autorità nazionale competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate dall’autorità nazionale competente stessa o dal promotore del progetto sul sito internet di cui all’articolo 9, paragrafo 7;
b) una sola autorità sia responsabile del progetto figurante nell’elenco dell’Unione e costituisca l’unico punto di contatto per il promotore del progetto nell’ambito della procedura volta all’adozione della decisione globale per un dato progetto figurante nell’elenco dell’Unione e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti.
L’autorità nazionale competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.
3.
Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e, nella misura in cui ciò non sia in contraddizione con essi, del diritto nazionale, l’autorità nazionale competente facilita l’adozione della decisione globale. La decisione globale è emessa entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti:
a) regime integrato: la decisione globale è emessa dall’autorità nazionale competente ed è l’unica decisione legalmente vincolante adottata in esito alla procedura legale di rilascio dell’autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo al procedimento, di cui l’autorità nazionale competente deve tener conto;
b) regime coordinato: la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall’autorità nazionale competente. L’autorità nazionale competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l’attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l’autorità nazionale competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2. L’autorità nazionale competente può adottare una decisione singola per conto di un’altra autorità nazionale interessata, laddove la decisione di quest’ultima non venga emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente; oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura compatibile con il diritto dell’Unione, l’autorità nazionale competente può considerare che un’altra autorità nazionale interessata abbia già approvato o rifiutato il progetto, se la decisione della suddetta autorità non è emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l’autorità nazionale competente può ignorare una decisione singola di un’altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall’autorità nazionale interessata; in tale contesto, l’autorità nazionale competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e indica i motivi della propria decisione;
c) regime collaborativo: la decisione globale è coordinata dall’autorità nazionale competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l’autorità nazionale competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate.
Gli Stati membri attuano i regimi in modo tale che, in conformità del diritto nazionale, essi contribuiscano a rendere più efficiente e tempestiva l’adozione della decisione globale.
La competenza delle autorità interessate può integrarsi nella competenza dell’autorità nazionale competente nominata in conformità del paragrafo 1, oppure le autorità interessate possono mantenere, entro certi limiti, la propria competenza autonoma in conformità del rispettivo regime autorizzativo scelto dallo Stato membro in conformità del presente paragrafo, per agevolare l’adozione della decisione globale e cooperare di conseguenza con l’autorità nazionale competente.
Qualora un’autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro il termine previsto, ne informa immediatamente l’autorità nazionale competente indicando i motivi del ritardo. Successivamente l’autorità nazionale competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai termini generali stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.
Gli Stati membri scelgono tra i tre regimi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per facilitare e coordinare i loro procedimenti e attuano il regime che è più efficace in considerazione delle specificità nazionali nei loro procedimenti di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni. Qualora uno Stato membro scelga il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi.
4. Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore figuranti nell’elenco dell’Unione i regimi di cui al paragrafo 3.
5. Laddove un progetto figurante nell’elenco dell’Unione richieda che le decisioni siano adottate in due o più Stati membri, le pertinenti autorità nazionali competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e comunicazione efficienti ed efficaci tra loro, incluse le fasi di cui all’articolo 10, paragrafo 6. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione dell’impatto ambientale.
6. Le pertinenti autorità nazionali competenti degli Stati membri coinvolte in un progetto figurante nell’elenco dell’Unione appartenente a uno dei corridoi prioritari di rete offshore di cui all’allegato I, sezione 2, designano congiuntamente tra di essi uno sportello unico per i promotori del progetto, che ha il compito di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni per il progetto, con l’obiettivo di agevolare tale procedimento e l’adozione delle decisioni da parte delle pertinenti autorità nazionali competenti. Gli sportelli unici possono fungere da archivio che aggrega i documenti esistenti relativi ai progetti.
Art. 9 Trasparenza e partecipazione del pubblico
1. Entro il 24 ottobre 2023 lo Stato membro o l’autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all’allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma fa riferimento o cita le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di scambiare buone pratiche e di agevolare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per lo sviluppo del manuale di procedure.
2. Fatti salvi la legislazione ambientale e i requisiti della convenzione di Aarhus, della convenzione di Espoo e del diritto dell’Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all’allegato VI, punto 3).
3.
Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all’autorità nazionale competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI. L’autorità nazionale competente richiede modifiche o approva il modello di partecipazione del pubblico entro tre mesi dalla ricezione del modello, tenendo conto di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.
Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello di partecipazione del pubblico approvato, il promotore del progetto ne informa l’autorità nazionale competente. In tal caso l’autorità nazionale competente può richiedere che siano apportate modifiche.
4.
Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l’autorità nazionale competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione da parte del promotore del fascicolo di domanda definitivo e completo all’autorità nazionale competente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 7. Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all’allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti, anche, se del caso, in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all’adattamento ai cambiamenti climatici, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell’Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. La consultazione pubblica rispetta i requisiti minimi di cui all’allegato VI, punto 5). Fatte salve le norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri, il promotore del progetto pubblica sul sito internet di cui al paragrafo 7 del presente articolo una relazione che illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate ai siti, al percorso e alla concezione del progetto, o indicando i motivi sulla base dei quali non si è tenuto conto di tali pareri.
Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
Il promotore del progetto presenta le relazioni di cui al primo e al secondo comma insieme al fascicolo di domanda all’autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati di tali relazioni.
5. Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del paragrafo 4 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.
6. Per i progetti che potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo in uno o più Stati membri confinanti, ai quali siano applicabili l’articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati dichiarano, nel corso della notifica se del caso, se desiderano partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un’altra autorità interessata desideri farlo.
7.
Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all’articolo 23 e soddisfa i requisiti specificati all’allegato VI, punto 6). Le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sono mantenute riservate.
I promotori del progetto, inoltre, pubblicano le informazioni rilevanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati aperti al pubblico.