Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2094 della Commissione del 28 ottobre 2022 che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio dei consumi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 6.
Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio dei consumi denominata indagine sul bilancio delle famiglie (Household Budget Survey, «HBS»), è opportuno che la Commissione specifichi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità.
L’HBS è uno strumento fondamentale usato per effettuare ponderazioni relative a importanti indicatori macroeconomici, come gli indici dei prezzi al consumo e gli indici armonizzati dei prezzi al consumo quali misure dell’inflazione, nonché ai fini dei conti nazionali. Tali indagini offrono descrizioni dettagliate delle spese totali per consumi delle famiglie, utilizzando caratteristiche delle famiglie quali reddito, abitazione e molte altre caratteristiche demografiche e socioeconomiche. Le indagini forniscono pertanto informazioni sulle condizioni di vita economiche e sociali delle famiglie e delle persone negli Stati membri. Le informazioni ricavate dall’HBS sono utilizzate anche a livello di Unione europea nel contesto della politica in materia di protezione dei consumatori.
Il Green Deal europeo invita a introdurre una politica dei consumatori sostenibile che cerchi di responsabilizzare i consumatori a compiere scelte informate e a svolgere un ruolo attivo nella transizione ecologica2. Il Green Deal mira inoltre a garantire transizioni eque e inclusive, con la debita attenzione alle problematiche sociali e alla distribuzione degli impatti. Anche la strategia «Dal produttore al consumatore» intende promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili3. Anche il piano europeo di lotta contro il cancro promuove alimenti sani per contrastare alcuni rischi di cancro4.
La comparabilità internazionale delle statistiche nazionali sulle spese per consumi impone il ricorso a classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell’istruzione, dell’occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS5, ISCED6, ISCO7 e NACE8. Inoltre, per classificare e analizzare le spese per consumi individuali sostenute dalle famiglie secondo il loro scopo, si deve impiegare la classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo («COICOP»)9.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio10,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio dei consumi.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «periodo di riferimento»: il periodo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione;
2) «anno civile in corso»: l’anno civile in cui si svolge l’intervista;
3) «persona campione»: componente di una famiglia che ha almeno 16 anni di età al 1o gennaio dell’anno civile in corso;
4) «famiglia campione»: una famiglia che comprende almeno una persona campione;
5) «età» di una persona: l’età in anni compiuti al 1o gennaio dell’anno civile in corso;
6) «persona di riferimento»: il componente della famiglia che ha almeno 16 anni di età e reca il contributo più consistente al reddito totale della famiglia;
7) «unità statistica»: una famiglia o una persona dotata di determinate caratteristiche cui si riferiscono le informazioni rilevate;
8) «rispondente della famiglia»: la persona campione da cui sono ricevute le informazioni a livello della famiglia;
9) «diario»: un modulo (elettronico o cartaceo) in cui le famiglie e/o i componenti della famiglia registrano tutti gli elementi delle spese e/o del consumo giornalieri;
10) «periodo di registrazione»: il periodo in cui è tenuto dalla famiglia e/o dalla persona un diario delle spese per consumi.
Art. 3 Concetti statistici e descrizione delle variabili
Gli Stati membri applicano i concetti statistici stabiliti nell’allegato I.
Le caratteristiche tecniche delle variabili sono quelle stabilite nell’allegato II e riguardano:
a) l’identificativo della variabile;
b) il nome della variabile;
c) l’etichetta e il codice della modalità;
d) l’unità statistica;
e) il periodo di riferimento.
Art. 4 Caratteristiche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. La popolazione di riferimento nel dominio dei consumi è costituita da famiglie e da tutte le persone che compongono tali famiglie nel territorio dello Stato membro.
2. Le informazioni a livello di famiglie e di persone sono rilevate o compilate per tutti i componenti della famiglia, come specificato nell’allegato II.
3. Sono ammesse le interviste indirette.
Art. 5 Periodi di riferimento
1. Il periodo di riferimento è un anno civile.
2. Il periodo di riferimento per le spese per consumi è l’anno civile in corso. Se le spese per consumi sono rilevate retrospettivamente, ossia in parte nell’anno precedente, sono considerate rappresentative dell’anno in corso.
3. Il periodo di riferimento per il reddito è l’anno civile in corso, a eccezione del reddito mensile netto corrente della famiglia per cui il periodo di riferimento è il mese in corso.
4. I periodi di riferimento per le variabili non riferite alle spese per consumi e al reddito sono specificati nell’allegato II.
Art. 6 Caratteristiche dettagliate del campione
1. Il periodo di registrazione dura almeno 7 giorni. La durata massima è di un mese a meno che non siano stati usati metodi innovativi per la rilevazione dei dati. In casi debitamente giustificati, e solo nella misura necessaria, è consentito un periodo di registrazione superiore a un mese.
2. I periodi di registrazione delle famiglie o delle persone campione sono scaglionati lungo il periodo di riferimento per compensare l’effetto delle variazioni stagionali e temporali di altro tipo per il campione nel suo complesso. A tale scopo il campione è diviso in una serie di sottocampioni, i cui periodi di registrazione vengono poi distribuiti uniformemente nell’arco del periodo di riferimento.
3. Si effettuano almeno tre tentativi di contattare una famiglia o una persona campione prima di escluderla dall’indagine, a meno che non si verifichino le situazioni seguenti:
a) non è stato possibile localizzare l’indirizzo;
b) l’indirizzo si riferiva a un’unità non residenziale o non occupata;
c) la famiglia o la persona non è stata reperita all’indirizzo;
d) la famiglia o la persona non è stata in grado di rispondere (anche per incapacità);
e) la famiglia o la persona si è rifiutata decisamente di cooperare;
f) le circostanze hanno messo in pericolo la sicurezza dell’intervistatore
4. Sono ammesse sostituzioni controllate delle famiglie o delle persone campione se si verifica una delle situazioni elencate al paragrafo 3, lettere da a) a f), oppure se la famiglia o la persona campione non è stata raggiunta dopo tre tentativi di contattarla.
5. Si seguono procedure tali da garantire il massimo controllo possibile del processo di sostituzione. Tali procedure comprendono il ricorso a un disegno tale da assicurare che i sostituti selezionati siano fortemente simili, in termini di caratteristiche significative, alle famiglie o alle persone sostituite.
6. Il set delle famiglie o persone campione cui si può ricorrere per la sostituzione è definito prima della rilevazione dei dati. Non si effettuano sostituzioni con famiglie o persone estranee a tale set.
7. È possibile escludere dall’HBS piccole parti del territorio nazionale, che non rappresentino più del 2 % della popolazione nazionale.
Art. 7 Periodi e metodi di rilevazione dei dati
1. I principali strumenti dell’indagine per la rilevazione diretta dei dati riferiti dai rispondenti consistono in una o più interviste (a famiglie e/o a persone) e in uno o più diari delle spese per consumi tenuti quotidianamente dalle famiglie e/o dalle persone. Per le spese per consumi irregolari, è possibile rilevare i dati retrospettivamente fino a un massimo di 12 mesi prima dell’intervista. Per la rilevazione dei dati si possono utilizzare fonti e strumenti intelligenti, nonché registri o altri metodi.
2. I dati forniti direttamente dai rispondenti sono rilevati mediante tecniche «carta e penna», metodi che si avvalgono dell’informatica, tra cui interviste individuali assistite da computer, interviste telefoniche assistite da computer, interviste compilate in proprio su computer, interviste online assistite da computer anche su tablet e smartphone, e applicazioni native per smartphone.
3. La tempistica dell’intervista è quanto più possibile vicina al periodo di registrazione del diario.
Art. 8 Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione secondo necessità.
2. Qualora la non risposta al reddito netto annuo totale proveniente da tutte le fonti, comprese le componenti non monetarie a livello di famiglia o di persona, comporti l’assenza di dati, si applicano adeguati metodi di ponderazione o imputazione statistica.
3. Qualora la non risposta per le variabili del reddito a livello di componente, compresi i redditi in natura da attività di lavoro autonomo a livello di famiglia o di persona, comporti l’assenza di dati, si applicano adeguati metodi di imputazione statistica.
4. Per stimare gli affitti figurativi si utilizzano due metodi, a seconda delle dimensioni e della struttura del mercato nazionale degli alloggi destinati alla locazione: il metodo di stratificazione o il metodo di autovalutazione. Si preferisce il metodo di stratificazione basato sugli affitti effettivi (per estrapolazione diretta o mediante regressione econometrica). In mancanza di un mercato della locazione sufficientemente ampio, si utilizza il metodo di autovalutazione.
5. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.
6. I metodi che tengono conto della struttura di correlazione (o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili) sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
Art. 9 Formati per la trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati che rispettano le caratteristiche delle variabili di cui all’allegato II in formato elettronico, in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1700 e all’allegato V di tale regolamento. I consumi in termini monetari sono trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP; le spese per autoconsumo e per consumi transfrontalieri sono trasmesse a livello di 2 cifre della classificazione COICOP;
2. Gli Stati membri trasmettono i dati pre-controllati alla Commissione (Eurostat) sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati, utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici definiti dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
Art. 10 Relazioni sulla qualità
1. Oltre ai requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1700 e al regolamento (UE) 2019/2180 che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità11, le relazioni sulla qualità elaborate dagli Stati membri soddisfano i requisiti di cui all’allegato III del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperare i dati per via elettronica.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen