Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590 della Commissione del 1o agosto 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione2 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana le quali devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri che sono elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II del regolamento medesimo (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione3 a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia, Germania, Grecia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione4. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri5 dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione6 integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione7. Gli articoli 22, 25 e 40 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente tali misure prevedono l'istituzione di zone soggette a restrizioni e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici.
In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Bulgaria, Estonia, Lettonia e Polonia, come pure nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Germania. Inoltre l'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Macedonia del Nord al confine con la Grecia ha determinato un aumento del rischio di diffusione della peste suina africana in talune aree della Grecia attualmente non elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Bulgaria, Estonia, Lettonia e Polonia e focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Germania, e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Nel luglio 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle contee di Madonas e Krāslavas in Lettonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Lettonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessate da questi recenti focolai, dovrebbero invece essere elencate come zone soggette a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
Nel luglio 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle regioni Masovia e Grande Polonia in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessate da questi recenti focolai, dovrebbero invece essere elencate come zone soggette a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
Nel luglio 2023 è stato altresì rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Masovia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.
Nel luglio 2023 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle province di Võru e Põlva in Estonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree dell'Estonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessate da questi recenti focolai, dovrebbero invece essere elencate come zone soggette a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
Nel luglio 2023 sono stati altresì rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella regione Montana in Bulgaria, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Bulgaria attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questi recenti focolai, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
Nel luglio 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici in Macedonia del Nord, nelle immediate vicinanze di talune aree della Grecia attualmente non elencate come zone soggette a restrizioni negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tali aree della Grecia attualmente non elencate come zone soggette a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree interessate da questi recenti focolai in Macedonia del Nord, dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zone soggette a restrizioni I.
Nel luglio 2023 sono infine stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo in Germania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Bulgaria, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia e Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
La Croazia ha informato la Commissione, in data 13 luglio 2023, in merito alla conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Karlovac. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 della Commissione8 è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia in merito a tale focolaio in un suino selvatico in zone precedentemente indenni da malattia nella regione di Karlovac di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 si applica fino al 12 ottobre 2023.
A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione. Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Croazia nella regione di Karlovac in Croazia dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 dovrebbe essere abrogata.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 594/2023
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2 Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1554
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen