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Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione del 17 novembre 2023 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

In applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione, hanno un impatto ambientale significativo e che, grazie alla progettazione, possiedono significative potenzialità di miglioramento in termini d’impatto ambientale senza costi eccessivi.

Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-20192 stabilito dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, definisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, anche per quanto riguarda le asciugabiancheria per uso domestico. Inoltre le asciugabiancheria per uso domestico rientrano nei tre gruppi principali destinati al riesame prima della fine del 2025 dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-20243.

Si stima che le misure previste dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2022-2024 potrebbero tradursi in un risparmio totale annuo di energia finale superiore a 170 TWh nel 2030, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 24 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Per le asciugabiancheria per uso domestico si potrebbe realizzare un risparmio di energia elettrica di 0,6 TWh/anno entro il 2030 e di 1,7 TWh/anno entro il 2040.

Il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione4 ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico.

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 932/2012 impone alla Commissione di procedere al riesame del regolamento stesso alla luce del progresso tecnologico. La Commissione ha riesaminato il regolamento e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria per uso domestico, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato eseguito in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Gli aspetti ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia durante la fase d’uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita, le emissioni nell’atmosfera nella fase di produzione (a causa dell’estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d’uso (a causa del consumo di energia elettrica).

Nell’Unione europea il consumo annuale di energia delle asciugabiancheria per uso domestico, soggette al regolamento (UE) n. 932/2012, è stato stimato a 10,5 TWh/anno nel 2020. In uno scenario di status quo tale consumo dovrebbe prevedibilmente diminuire fino a 9 TWh/anno nel 2030. Tale diminuzione potrebbe essere più rapida se le specifiche per la progettazione ecocompatibile vigenti fossero aggiornate per eliminare dal mercato le asciugabiancheria per uso domestico a bassa efficienza energetica.

Il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare5 e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 sottolineano l’importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse. Si stima che negli ultimi anni la durata del ciclo di vita delle asciugabiancheria per uso domestico si sia ridotta da 14 a circa 12 anni; questa tendenza è destinata a continuare in mancanza di incentivi per un’adeguata attività di manutenzione e riparazione delle asciugabiancheria per uso domestico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire specifiche appropriate che contribuiscano agli obiettivi dell’economia circolare, in particolare rendendo obbligatoria la disponibilità di parti di ricambio e migliorando la qualità delle informazioni relative alla manutenzione effettuata autonomamente dall’utilizzatore finale.

Dal riesame di cui al considerando 5 emerge che un’ampia maggioranza delle asciugabiancheria presenti sul mercato vanta efficienze di condensazione superiori all’80 %. La soglia minima per l’efficienza di condensazione dovrebbe essere innalzata dal 70 % all’80 %.

Le asciugabiancheria multicestello per uso domestico hanno le stesse caratteristiche di base delle asciugabiancheria per uso domestico, ed è quindi opportuno includerle nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Le asciugabiancheria per uso domestico da incasso sono installate in armadi su misura o rivestite da pannelli che, al momento della prova di conformità, trattengono il calore prodotto all’interno dell’asciugabiancheria; si ottiene così una maggiore efficienza energetica che contribuisce al rispetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile. È opportuno perfezionare la definizione di asciugabiancheria per uso domestico da incasso per distinguerle dalle altre asciugabiancheria per uso domestico che sono semplicemente poste al di sotto di un pannello ma non sono rivestite da pannelli, e quindi non possono essere sottoposte a prova quali asciugabiancheria per uso domestico da incasso.

Le asciugabiancheria per uso domestico alimentate a batteria, che possono anche essere collegate alla rete elettrica tramite convertitore AC/CC venduto separatamente, sono probabilmente utilizzate in contesti mobili come ad esempio (ma non esclusivamente) i camper. Esse dovrebbero quindi essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Dovrebbero essere stabilite soglie specifiche per i modi a basso consumo delle asciugabiancheria per uso domestico. Le specifiche di cui al regolamento (UE) 2023/826 della Commissione6 non dovrebbero applicarsi ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/826.

È opportuno allineare il calendario della nuova specifica sul consumo massimo di energia nel modo spento, per le asciugabiancheria per uso domestico, al calendario definito per il consumo di energia in modo spento dal regolamento (UE) 2023/826.

I pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/20127 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento deve specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori e i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui sono pertinenti ai requisiti definiti nel presente regolamento.

Qualora i parametri della documentazione tecnica di cui al presente regolamento siano identici ai parametri della scheda informativa del prodotto di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione8, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero inserire i dati corrispondenti nella banca dati dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e non dovrebbero più essere tenuti a comunicarli alle autorità di sorveglianza del mercato come parte della documentazione tecnica.

Per proteggere i consumatori, non dovrebbero essere ammessi sul mercato i prodotti che in condizioni di prova alterano automaticamente le proprie prestazioni in termini di parametri dichiarati. Analogamente gli aggiornamenti software apportati al prodotto non dovrebbero peggiorarne le prestazioni in termini di parametri dichiarati.

La procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato dovrebbe prevedere casi in cui le prove effettuate sulle asciugabiancheria per uso domestico non producano risultati validi per un confronto con i valori dichiarati dal fabbricante.

Conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali, nell’intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento.

L’eventuale perdita del refrigerante contenuto nelle asciugabiancheria a pompa di calore può contribuire al riscaldamento globale. L’asciugabiancheria per uso domestico dovrebbe indicare in una posizione visibile il tipo di refrigerante usato per facilitare l’adeguata gestione del refrigerante quando l’apparecchio è riparato, riciclato o demolito.

Il regolamento delegato (UE) 2023/80710 stabilisce un fattore di energia primaria per l’energia elettrica di 1,9 (coefficiente di conversione) da applicare quando il risparmio energetico è calcolato in termini di energia primaria sulla base del consumo di energia finale. Tale fattore di energia primaria dovrebbe essere applicato nella comparazione del consumo di energia per le asciugabiancheria elettriche e a gas.

Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato al fine di valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle sue disposizioni per il conseguimento degli obiettivi che si prefigge. Il riesame dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state attuate e hanno prodotto un effetto sul mercato.

Al fine di agevolare la transizione dal regolamento (UE) n. 932/2012 al presente regolamento, la nuova dicitura «eco» dovrebbe poter essere utilizzata a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Allo stesso tempo ai fabbricanti dovrebbe essere consentito di soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento quattro mesi prima della data di applicazione.

Al fine di garantire che le asciugabiancheria per uso domestico possano essere riparate efficacemente, il prezzo delle parti di ricambio dovrebbe essere ragionevole e non dovrebbe scoraggiare la riparazione. Per assicurare la trasparenza e incentivare la fissazione di prezzi ragionevoli, il prezzo indicativo al lordo delle imposte per le parti di ricambio previsto a norma del presente regolamento dovrebbe essere disponibile su un sito web ad accesso libero.

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 della direttiva 2009/125/CE.

Il regolamento (UE) n. 932/2012 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 30 giugno 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas. Si applica altresì alle asciugabiancheria per uso domestico da incasso, alle asciugabiancheria multicestello per uso domestico e alle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) alle lavasciuga biancheria per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico;

  2. b) alle asciugabiancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11;

  3. c) alle asciugabiancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore AC/CC venduto separatamente.

3. Le specifiche di cui all’allegato II, sezioni 2 e 3, e sezione 6, punto 1, lettere a) e b), non si applicano alle asciugabiancheria per uso domestico con capacità nominale per il programma eco pari o inferiore a 3 kg.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «asciugabiancheria per uso domestico»: un apparecchio nel quale si asciugano capi mediante rotolamento in un cestello rotante, attraverso il quale è insufflata aria e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13;

  2. 2) «alimentazione da rete»: la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

  3. 3) «asciugabiancheria alimentata a gas»: un’asciugabiancheria per uso domestico che utilizza il gas per riscaldare l’aria interna;

  4. 4) «asciugabiancheria per uso domestico da incasso»: l’asciugabiancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente per soddisfare tutte le caratteristiche seguenti:

    1. a) essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli;

    2. b) essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli;

    3. c) essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

  5. 5) «lavasciuga biancheria per uso domestico»: l’apparecchio definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione14;

  6. 6) «centrifuga per uso domestico»: apparecchio nel quale l’acqua è rimossa da capi mediante azione centrifuga in un cestello rotante e successivamente aspirata da una pompa automatica o per gravità, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali, anche nota sul mercato come «estrattore centrifugo»;

  7. 7) «asciugabiancheria multicestello per uso domestico»: un’asciugabiancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi in involucri distinti o nel medesimo involucro;

  8. 8) «modello equivalente»: un modello che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello, con identificativo del modello diverso;

  9. 9) «programma»: una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario ad asciugare determinati tipi di tessuto;

  10. 10) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;

  11. 11) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;

  12. 12) «banca dati dei prodotti»: una banca dati ai sensi dell’articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) n. 2017/1369;

  13. 13) «capacità nominale»: la massa massima in chilogrammi dichiarata dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a intervalli di 0,5 kg di tessuti asciutti di un determinato tipo, che può essere trattata in un ciclo di asciugatura dell’asciugabiancheria per uso domestico, nel programma selezionato, quando caricata seguendo le istruzioni del fabbricante;

  14. 14) «programma eco»: il programma che è in grado di asciugare la biancheria di cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico pari al 60 % fino a un contenuto di umidità finale del carico pari allo 0 %;

  15. 15) «contenuto di umidità iniziale»: la quantità di umidità contenuta nel carico all’inizio del ciclo di asciugatura;

  16. 16) «contenuto di umidità finale»: la quantità di umidità contenuta nel carico alla fine del ciclo di asciugatura;

  17. 17) «ciclo di asciugatura»: il processo completo di asciugatura definito dal programma richiesto che consiste in una serie di diverse operazioni tra cui il riscaldamento e il rotolamento della biancheria nel cestello.

Ai fini degli allegati da II a V, si applicano le definizioni supplementari di cui all’allegato I.

Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1. Le asciugabiancheria per uso domestico soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II.

2. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell’allegato III.

Art. 4 Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE segue il sistema per il controllo della progettazione interno di cui all’allegato IV di tale direttiva oppure il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica riporta i valori dichiarati per i parametri di cui all’allegato II, sezioni 2, 3 e 4, del presente regolamento nonché i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

3. Qualora le informazioni contenute nella documentazione tecnica di un particolare modello siano state ottenute con uno dei due metodi seguenti, la documentazione comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi:

  1. a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure

  2. b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi.

4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compresi gli identificativi dei modelli.

5. La documentazione tecnica contiene informazioni nell’ordine e nella modalità di cui all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2023/2534. A fini di sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento, fatto salvo l’allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2534.

Art. 5 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Art. 7 Aggiornamenti del software

1. Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento di uno qualsiasi dei valori dichiarati per i parametri di una asciugabiancheria per uso domestico, misurati usando il metodo di prova applicabile al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio.

2. Il rifiuto dell’aggiornamento non dà luogo ad alcuna modifica di uno qualsiasi dei valori dichiarati per i parametri di una asciugabiancheria per uso domestico, misurati usando il metodo di prova applicabile al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio.

Art. 8 Parametri di riferimento indicativi

Nell’allegato V sono riportati i parametri di riferimento per le asciugabiancheria per uso domestico più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 12 dicembre 2029.

Il riesame valuta in particolare:

  1. a) il potenziale di miglioramento per quanto riguarda le prestazioni energetiche e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;

  2. b) l’evoluzione del comportamento dei consumatori e la fattibilità di un meccanismo di feedback obbligatorio sul caricamento dell’apparecchiatura, sul consumo di energia e sulla durata del programma selezionato;

  3. c) l’efficacia delle specifiche in vigore relative all’efficienza delle risorse;

  4. d) l’adeguatezza di specifiche supplementari di efficienza delle risorse per i prodotti in linea con gli obiettivi dell’economia circolare, compresa l’opportunità di includere più parti di ricambio, insieme a informazioni sulle materie prime critiche e su altri materiali importanti dal punto di vista ambientale;

  5. e) l’adeguatezza di specifiche per la progettazione ecocompatibile di asciugatrici installate in un mobile;

  6. f) l’adeguatezza di specifiche per ridurre la diffusione delle microplastiche.

Art. 10 Modifica del regolamento (UE) 2023/826

1. Nell’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 2023/826:

  1. a) la voce «asciugatrici e altri asciugabiancheria» è sostituita da «asciugatrici ma escluse le asciugabiancheria per uso domestico disciplinate dal regolamento 2023/2533 della Commissione15

  2. b) la voce «altri apparecchi per la cottura e altre forme di lavorazione degli alimenti, per la preparazione di bevande, per la pulizia e per la manutenzione degli indumenti, ma escluse le lavastoviglie per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione e le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione» è sostituita dalla seguente: «altri apparecchi per la cottura e altre forme di lavorazione degli alimenti, per la preparazione di bevande, per la pulizia e per la manutenzione degli indumenti, ma escluse le lavastoviglie per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione16 e le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione17, nonché le asciugabiancheria per uso domestico disciplinate dal regolamento 2023/2533

2. Nell’allegato III, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2023/826:

il paragrafo «Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisce solo la visualizzazione delle informazioni o dello stato, o solo una combinazione di funzione di riattivazione e visualizzazione di informazioni o dello stato, o che fornisce solo una funzione di riattivazione e un’indicazione della funzione di riattivazione attivata e la visualizzazione delle informazioni o dello stato, non supera 0,8 W, ad eccezione delle asciugatrici per uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, per le quali il limite da non superare è 1 W» è sostituito dal seguente: «Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisce solo la visualizzazione delle informazioni o dello stato, o solo una combinazione di funzione di riattivazione e visualizzazione di informazioni o dello stato, o che fornisce solo una funzione di riattivazione e un’indicazione della funzione di riattivazione attivata e la visualizzazione delle informazioni o dello stato, non supera 0,8 W».