Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I 20 principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I 20 principi del pilastro dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus («FSE+»). Per contribuire all'attuazione del pilastro, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo») costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti unionali o nazionali. Esse dovrebbero inoltre aiutare a utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai programmi finanziati dall'Unione a titolo, ove pertinente, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, i cui obiettivi specifici e portata del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio4, del FSE+, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e del programma InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio6 (programma InvestEU).
Mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio7 sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Il testo di tali orientamenti è stato allineato ai principi del pilastro, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafi 2 e 4, TFUE nonché, ove appropriato, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa», del 30 settembre 2020, dal titolo «Spazio europeo dell'istruzione», e del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom», nonché le raccomandazioni del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze e, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani, e, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.
Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha adottato le conclusioni dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle sue politiche che affrontano le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe», come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari. Il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS, tra l'altro eliminando le forme estreme di povertà (OSS 1); promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità (OSS 4); promuovendo la parità di genere (OSS 5); promuovendo una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti (OSS 8); e riducendo le disuguaglianze (OSS 10).
Gli sviluppi recenti e in corso hanno aggravato le sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le disuguaglianze sociali, la gestione dei flussi migratori e l'incremento delle minacce per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il calo demografico, la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro, nonché le sfide derivanti dai crescenti squilibri tra domanda e offerta di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI). Le transizioni verde e digitale e la trasformazione degli ecosistemi industriali europei comporteranno probabilmente molte nuove opportunità, se accompagnate dal giusto insieme di competenze e di politiche e misure occupazionali e sociali. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, in istruzione, formazione e apprendimento permanente rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, considerando nel contempo la sostenibilità economica e industriale, la mobilità professionale e l'obiettivo di creare un mercato del lavoro equilibrato sotto il profilo del genere.
Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio8 stabilisce il quadro d'azione per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio9, il FEAMPA, Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e fissa, in particolare, gli obiettivi strategici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.
Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio10 («regolamento finanziario») stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»), comprese le regole su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. Il cofinanziamento per le sovvenzioni può provenire da risorse proprie del beneficiario, redditi generati dal progetto ovvero contributi finanziari o in natura da parte di terzi. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in regime di gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.
Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando opzioni semplificate in materia di costi, incluse le somme forfettarie.
Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio11, e dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale, istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12, dovrebbero essere integrate nel FSE+. Il FSE+ dovrebbe articolarsi in due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»), da attuare in regime di gestione concorrente, e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»), da attuare in regime di gestione diretta e indiretta. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri e i beneficiari, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
Alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno che gli obiettivi per quanto riguarda: aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso all'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e accrescerne la qualità, al fine di favorire il reinserimento nei sistemi di istruzione e formazione, promuovere l'inclusione sociale, facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone vulnerabili e contribuire a eliminare la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente , ma anche, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione, in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito della componente EaSI.
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del FSE+, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie13. Esso dovrebbe specificare la dotazione per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e la dotazione per le azioni da attuare nell'ambito della componente EaSI.
Al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi specifici e operativi della componente EaSI, il FSE+ dovrebbe sostenere le attività connesse all'assistenza tecnica e amministrativa, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, mentre le attività di comunicazione e diffusione dovrebbero fare parte delle azioni ammissibili nell'ambito della componente EaSI.
Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, specialmente attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, dei disoccupati di lungo periodo, dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro e delle persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione e di potenziare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo di genere attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, parità di condizioni di lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia, compresa l'educazione e cura della prima infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.
Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per il miglioramento della qualità, dell'inclusività, dell'efficacia e dell'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la promozione dell'apprendimento digitale, della convalida dell'apprendimento non formale e informale e dello sviluppo professionale del personale docente, al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, in particolare per quanto riguarda le competenze di base, compresa l'alfabetizzazione in materia sanitaria e nell'utilizzo dei media, le competenze imprenditoriali, le competenze linguistiche, le competenze digitali e le competenze utili allo sviluppo sostenibile di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità al fine di facilitare la piena partecipazione di tutti alla società, e contribuire alla competitività, anche mediante il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, e all'innovazione economica e sociale sostenendo in tali settori iniziative sostenibili in grado di essere applicabili su larga scala, e adattate ai diversi gruppi destinatari, come le persone con disabilità. Tale aiuto, sostegno e contributo potrebbe essere realizzato per esempio attraverso l'apprendimento online, la formazione basata sul lavoro, i tirocini, i sistemi duali di istruzione e formazione e gli apprendistati, come definito nella raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in stretta collaborazione con le imprese, l'aggiornamento dei materiali didattici e dei metodi di presentazione, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, la formazione dei formatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento, il riconoscimento delle qualifiche e delle certificazioni fornite dalle imprese.
Il sostegno erogato dal FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione di qualità, non segregate e inclusive, dall'educazione e cura della prima infanzia — dedicando nel contempo particolare attenzione ai minori provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati — attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, in particolare gli apprendistati, fino al livello terziario, e attraverso l'istruzione, la formazione e l'apprendimento degli adulti, anche attraverso attività culturali e sportive. Il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno mirato ai discenti in difficoltà e ridurre le disparità nel campo dell'istruzione, compreso il divario digitale, prevenire e ridurre l'abbandono scolastico, promuovere la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, rafforzare i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio14, in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità ai fini dell'apprendimento.
Il FSE+ dovrebbe promuovere opportunità flessibili di miglioramento delle competenze e di acquisizione di competenze nuove e diverse per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e digitali, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali e le competenze per l'economia verde e gli ecosistemi industriali, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa». In linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e con la raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze15, il FSE+ dovrebbe sostenere percorsi flessibili, tra cui formazioni brevi, accessibili, mirate e modulari che permettano di acquisire certificazioni, al fine di fornire alle persone delle competenze che siano adeguate per le esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, le transizioni verde e digitale, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, la facilitazione della riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze, l'occupabilità, il riorientamento professionale, la mobilità geografica e settoriale e sostenendo in particolare le persone con competenze limitate, le persone con disabilità e gli adulti con bassi livelli di competenze. Il FSE+ dovrebbe inoltre agevolare l'erogazione di un sostegno alle persone con riguardo alle competenze integrate, anche ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai disoccupati, mediante strumenti quali i conti individuali degli apprendimenti.
Le sinergie con Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione — istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio16 («Orizzonte Europa») dovrebbero garantire che il FSE+ sia in grado di integrare e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.
Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire all’eliminazione della povertà, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, riducendo gli ostacoli, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze in termini di salute. Per tale sostegno è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dal loro sesso, orientamento sessuale, età, religione o convinzioni personali, origine razziale o etnica, in particolare le comunità emarginate come i Rom, le persone con disabilità o malattie croniche, i senzatetto, i minori e gli anziani. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi economici, sostenibili e di alta qualità, che promuovano l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, con particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità anche per le persone con disabilità.
Il FSE+ dovrebbe contribuire all'eliminazione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e dovrebbe promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Alla luce dell'obiettivo complessivo di destinare al sostegno alle persone indigenti, a livello dell'UE, almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. La fornitura di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base alle persone indigenti non dovrebbe sostituire le prestazioni sociali esistenti loro erogate dai sistemi sociali nazionali o conformemente alla legislazione nazionale. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali, è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale delle persone indigenti.
Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, il che può includere iniziative a livello locale, a complemento delle azioni finanziate nell'ambito del FAMI, del FESR e di altri fondi dell'Unione che possono avere un effetto positivo sull'inclusione dei cittadini di paesi terzi.
Data l'importanza dell'accesso all'assistenza sanitaria, il FSE+ dovrebbe garantire sinergie e complementarità con il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio17, e l'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere l'accesso ai servizi sanitari per le persone in situazioni di vulnerabilità.
Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, accesso ai servizi sanitari da parte delle persone vulnerabili, assistenza di lunga durata, istruzione e formazione, che contribuiscano all'eliminazione della povertà. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+, tenendo conto del pilastro, del quadro di valutazione degli indicatori sociali, quale riveduto in seguito all'adozione dei nuovi obiettivi stabiliti nel piano d'azione del pilastro sociale, e delle specificità regionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione quali il JTF, il FESR, il programma EU4Health, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio18, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio19, il FEAMPA, Erasmus+, il FAMI, Orizzonte Europa, il FEASR, il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio20, il programma InvestEU, il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio21, il corpo europeo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio22, e lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio23. In particolare, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.
Sostenendo gli obiettivi specifici stabiliti dal presente regolamento, contribuendo fra l'altro all'obiettivo strategico «Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, il FSE+ continuerà a contribuire alle strategie di sviluppo territoriale e locale al fine di attuare il pilastro. Sosterrà gli strumenti di cui all'articolo 28 di detto regolamento e in tal modo contribuirà anche a realizzare l'obiettivo strategico «Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, anche attraverso misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere al fine di affrontare le disuguaglianze socioeconomiche nelle città e nelle regioni.
Al fine di garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.
Al fine di tenere conto del livello costantemente elevato di povertà infantile nell'Unione e conformemente al principio 11 del pilastro, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero programmare un importo adeguato delle rispettive risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per l'attuazione della garanzia per l'infanzia per attività volte a contrastare la povertà infantile, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+, che consentono di programmare risorse per le azioni che sostengono direttamente i minori per quanto riguarda la parità di accesso all'assistenza all'infanzia, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali attività. Le operazioni che contribuiscono a questo requisito di concentrazione tematica dovrebbero essere conteggiate ai fini del requisito di concentrazione tematica del 25 % per l'inclusione sociale se programmate nell'ambito dei pertinenti obiettivi specifici.
Al fine di favorire una ripresa economica inclusiva in seguito a una grave crisi e di sostenere l'occupazione giovanile in un mondo del lavoro in evoluzione, e in considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, è necessario che gli Stati membri continuino a investire un importo adeguato delle rispettive risorse del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile e delle competenze, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio24, destinate ai singoli, nonché degli insegnamenti tratti, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi di reinserimento basati su un'occupazione e un'istruzione e formazione di qualità e investire in misure di prevenzione precoce e sensibilizzazione efficace, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure in adeguata capacità dei servizi per l'impiego, per poter fornire ai giovani un sostegno olistico e su misura e offerte più mirate. Integrando pienamente l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel FSE+, la realizzazione di azioni mirate per l'occupazione giovanile sarà più efficace ed efficiente e l'ambito di applicazione sarà esteso a misure e riforme strutturali, garantendo così una migliore corrispondenza tra il sostegno finanziario dell'Unione e l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata. Il miglioramento delle competenze e l'acquisizione di competenze nuove e diverse dovrebbe aiutare i giovani a cogliere le opportunità offerte dai settori in crescita e a prepararli alla natura mutevole del lavoro, sfruttando nel contempo le opportunità derivanti dalle transizioni digitale e verde e dalla trasformazione degli ecosistemi industriali dell'Unione. Gli Stati membri che presentavano una percentuale superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero pertanto assegnare almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali azioni.
In conformità dell'articolo 349 TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 199425, le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'Unione. A causa di vincoli permanenti, come lo spopolamento, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.
L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile. È pertanto essenziale che gli Stati membri assegnino un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per garantire una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione dovrebbe comprendere gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione. Gli Stati membri oggetto di una raccomandazione specifica per paese riguardante lo sviluppo delle capacità delle parti sociali o delle organizzazioni della società civile dovrebbero assegnare a tal fine almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a causa delle esigenze specifiche che presentano in tale settore.
Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali, nonché incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e il sostegno specifico da parte del FSE+ è quindi giustificato. Le imprese dell'economia sociale potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel realizzare l'innovazione sociale e nel contribuire alla resilienza economica e sociale. La definizione di impresa dell'economia sociale dovrebbe essere allineata alle definizioni contenute nella normativa nazionale nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2015, sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa. Inoltre, al fine di migliorare l'apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze e pratiche, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a proseguire le loro azioni di cooperazione transnazionale in regime di gestione concorrente nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e la progressione di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità dell'articolo 10 TFUE, promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità al fine di migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, rafforzando in tal modo la loro inclusione in tutti gli ambiti della vita. La promozione di tale accessibilità dovrebbe rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 2021/1060 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
Tutte le operazioni dovrebbero essere selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per garantire che le denunce siano valutate tempestivamente, comprese le denunce relative a violazioni della Carta, e dovrebbe informare l'autore della denuncia dell'esito della valutazione, in linea con la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2017 dal titolo «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione».
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere quanto più semplici possibile. Ove tali dati siano disponibili in registri o in fonti assimilate, gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio26. La dignità e il rispetto della vita privata dei destinatari finali delle operazioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale» dovrebbero essere garantiti. Al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione, le persone che ricevono prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non dovrebbero essere tenute a identificarsi quando ricevono il sostegno e quando partecipano a indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del FSE+.
La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile testare a livello locale idee — e tale pratica dovrebbe essere incoraggiata — e applicare le idee fattibili su scala più ampia, se del caso, o trasferirle ad altri contesti in altre regioni o altri Stati membri con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.
Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri, la Commissione e le parti sociali. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in particolare tramite partenariati transfrontalieri, e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.
La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e l'economia sociale è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Nell'ambito della componente EaSI, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio nel quadro dell’ambito di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU. Le imprese dell'economia sociale, ove siano definite a norma del diritto nazionale, dovrebbero essere considerate imprese sociali nel contesto della componente EaSI, indipendentemente dal loro status giuridico, nella misura in cui tali imprese rientrano nella definizione di impresa sociale di cui al presente regolamento.
Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli OSS. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti nelle azioni del FSE+, come opportuno e a condizione che tali fondazioni e donatori non abbiano un programma politico o sociale in conflitto con gli ideali dell'Unione, in particolare quelle azioni volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.
Sono necessari orientamenti nell'ambito della componente EaSI per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture sociali e dei servizi correlati, in particolare per l'edilizia sociale, l'assistenza all'infanzia e l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'assistenza di lunga durata, comprese le strutture per assistere il passaggio dai servizi di assistenza in istituti a servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità e tenendo conto dei requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.
Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici27 e realizzare gli OSS, il presente regolamento contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione e riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.
A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio28 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità della componente EaSI e le disposizioni applicabili allo Stato membro cui i pertinenti paesi e territori d'oltremare sono connessi.
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo29, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
È opportuno stabilire gli indicatori ai fini della rendicontazione nell'ambito della componente EaSI. Tali indicatori dovrebbero essere basati sulle realizzazioni, obiettivi, facilmente reperibili e proporzionati alla quota della componente EaSI nell'ambito dell'intero FSE+. Dovrebbero riguardare gli obiettivi operativi e le attività di finanziamento nell'ambito della componente EaSI, senza richiedere la fissazione di target finali corrispondenti.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio30 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9531, (Euratom, CE) n. 2185/9632 e (UE) 2017/193933 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio34. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso a un'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, come pure gli obiettivi perseguiti nell'ambito della componente EaSI non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201635. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello di indagine strutturata presso i destinatari finali siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio36, tenuto conto della natura di questo modello.
Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FSE+ in risposta a tali circostanze, con un termine massimo di 18 mesi. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali e inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del FSE+, senza modificare i requisiti di concentrazione tematica. Inoltre, le competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l'uso del sostegno del FSE+ in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere conferite alla Commissione senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione di tali misure è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza delle misure temporanee. Qualora la Commissione ritenga necessario modificare il presente regolamento a causa di circostanze eccezionali o inconsuete, la modifica non dovrebbe riguardare i requisiti di concentrazione tematica relativi all'occupazione giovanile né il sostegno alle persone indigenti, poiché spesso i giovani e le persone indigenti sono i più colpiti dalle situazioni di crisi. È quindi necessario garantire che tali gruppi destinatari continuino a ricevere un sostegno adeguato.
Nell'amministrazione del FSE+ la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di cui all'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»). Per poter disporre di tutte le informazioni necessarie e ottenere un'ampia gamma di opinioni dei pertinenti portatori di interessi, il comitato FSE+ dovrebbe poter invitare rappresentanti senza diritto di voto, a condizione che l'ordine del giorno della riunione richieda la loro partecipazione, compresi i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e delle pertinenti organizzazioni della società civile.
Al fine di garantire che le specificità di ciascuna componente del FSE+ continuino a essere affrontate, il comitato FSE+ dovrebbe istituire gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+. Il comitato FSE+ dovrà definire la composizione e i compiti di tali gruppi di lavoro, i quali dovrebbero avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni rappresentanti della società civile e altri portatori di interessi. I compiti dei gruppi di lavoro possono includere il coordinamento e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione in merito all'attuazione del FSE+, compresi la consultazione sul programma di lavoro della componente EaSI, la sorveglianza dell'attuazione di ciascuna componente del FSE+, lo scambio di esperienze e buone prassi all'interno delle componenti del FSE+ e tra di esse e la promozione di potenziali sinergie con altri programmi dell'Unione.
Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe stabilire i necessari collegamenti con i comitati pertinenti attivi nel settore sociale e dell'occupazione, quali il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale o il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1296/2013.
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione a decorrere dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo per quanto concerne la componente EaSI, dal 1o gennaio 2021,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
INDICE Parte IDisposizioni generaliArticolo 1OggettoArticolo 2DefinizioniArticolo 3Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzioneArticolo 4Obiettivi specifici del FSE+Articolo 5BilancioArticolo 5 bisDisposizioni specifiche riguardanti il riesame intermedio e la relativa flessibilità della componente del FSE+ in regime di gestione concorrenteArticolo 6Parità di genere, pari opportunità e non discriminazioneParte IIAttuazione in regime di gestione concorrenteCapo IDisposizioni comuni sulla programmazioneArticolo 7Coerenza e concentrazione tematicaArticolo 8Rispetto della CartaArticolo 9PartenariatoArticolo 10Sostegno alle persone indigentiArticolo 11Sostegno all'occupazione giovanileArticolo 12Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paeseArticolo 12 bisSostegno agli obiettivi STEPArticolo 12 terSostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturaliArticolo 12 quaterSostegno allo sviluppo di competenze legate alla preparazione civile, all’industria della difesa, incluse le capacità a duplice uso, e alla cibersicurezzaArticolo 12 quinquiesSostegno all’adattamento legato alla decarbonizzazioneCapo IISostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrenteArticolo 13Ambito di applicazioneArticolo 14Azioni sociali innovativeArticolo 15Cooperazione transnazionaleArticolo 16AmmissibilitàArticolo 17Indicatori e rendicontazioneCapo IIISostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materialeArticolo 18Ambito di applicazioneArticolo 19PrincipiArticolo 20Contenuto della prioritàArticolo 21Ammissibilità delle operazioniArticolo 22Ammissibilità delle speseArticolo 23Indicatori e rendicontazioneArticolo 24AuditParte IIIAttuazione in regime di gestione diretta e indirettaCapo IObiettivi operativiArticolo 25Obiettivi operativiCapo IIAmmissibilitàArticolo 26Azioni ammissibiliArticolo 27Soggetti idoneiArticolo 28Principi orizzontaliArticolo 29Partecipazione di paesi terziCapo IIIDisposizioni generaliArticolo 30Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzioneArticolo 31Programma di lavoroArticolo 32Sorveglianza e rendicontazioneArticolo 33Tutela degli interessi finanziari dell'UnioneArticolo 34ValutazioneArticolo 35AuditArticolo 36Informazione, comunicazione e pubblicitàParte IVDisposizioni finaliArticolo 37Esercizio della delegaArticolo 38Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrenteArticolo 39Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUEArticolo 40Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrenteArticolo 41Disposizioni transitorie per la componente EaSIArticolo 42Entrata in vigoreALLEGATO IIndicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrenteALLEGATO IIIndicatori comuni per le azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, punto l), in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo commaALLEGATO IIIIndicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materialeALLEGATO IVIndicatori per la componente EaSI
Parte I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che comprende due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;
2) «cittadino di paese terzo»: una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
3) «assistenza materiale di base»: i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
4) «gruppo svantaggiato»: un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;
5) «competenze chiave»: le conoscenze, le capacità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi fase della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;
6) «persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
7) «destinatari finali»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m);
8) «innovazione sociale»: un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;
9) «misura di accompagnamento»: un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;
10) «sperimentazione sociale»: un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi;
11) «partenariato transfrontaliero»: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri;
12) «microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2000000 EUR;
13) «impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:
a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
c) è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività;
14) «valore di riferimento»: un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati;
15) «costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
16) «microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;
17) «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
18) «soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
19) «indicatore comune di risultato immediato»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione;
20) «indicatore comune di risultato a lungo termine»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione.
2. Le definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
Art. 3 Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione
1. Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.
2. Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.
3. Il FSE+ è attuato:
a) in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1 («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»); e
b) in regime di gestione diretta e indiretta, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 (componente EaSI).
Art. 4 Obiettivi specifici del FSE+
1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060
a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;
b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;
e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;
f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;
h) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;
i) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;
j) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;
k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;
m) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.
2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a:
a) un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di reti e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale, centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, e il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;
b) un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il miglioramento del livello delle competenze per tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia.
3. Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere:
a) il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;
b) l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.
4. Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+.
5. La Commissione monitora l'attuazione del paragrafo 3 del presente articolo e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+ sia sufficiente per facilitare l'impiego del sostegno a carico del FSE+ in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica stabiliti all'articolo 7, a eccezione del requisito di concentrazione tematica specificato all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.
Art. 5 Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE+ per il periodo 2021-2027 è fissata a 87995063417 EUR, a prezzi 2018.
2. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per contribuire all'obiettivo «investimenti a favore dell'occupazione e della crescita negli Stati membri e nelle regioni» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 è pari a 87319331844 EUR a prezzi 2018, di cui 175000000 EUR sono assegnati alla cooperazione transazionale per accelerare il trasferimento, e facilitare l'applicazione su larga scala, delle soluzioni innovative di cui all'articolo 25, lettera i), del presente regolamento, e 472980447 EUR a prezzi 2018 destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994 (protocollo n. 6).
3. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI per il periodo 2021-2027 è fissata a 675731573 EUR, a prezzi 2018.
4. L'importo di cui al paragrafo 3 può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione della componente EaSI, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informativi istituzionali.
Art. 5 bis Disposizioni specifiche riguardanti il riesame intermedio e la relativa flessibilità della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
1. Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum l’1,5 % del sostegno totale a carico del FSE+ a norma della decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento aggiuntivo una tantum nel 2026 è aumentata al 9,5 % per i programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l’intero territorio dello Stato membro interessato. Tuttavia, se in uno Stato membro, le regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, la percentuale aumentata si applica anche a tali programmi.
2.
Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum di cui al paragrafo 1del presente articolo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies, nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025 («soglia del 10 %»).
Ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell’ambito dello stesso programma:
a) riassegnazioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), del regolamento (UE) 2021/1058 nel contesto del riesame intermedio;
b) riassegnazioni dal Fondo per una transizione giusta (JTF) alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio1, o alla promozione dell’accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel contesto del riesame intermedio;
c) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione alle priorità dedicate per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del regolamento (UE) 2021/1058, o dal FSE+ a priorità dedicate stabilite a norma dell’articolo 12 bis del presente regolamento, o dal JTF alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio;
d) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità stabilite per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento (UE) 2021/1058, approvate nelle modifiche del programma dal 1o gennaio 2025.
3. Le risorse seguenti non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo corrispondente alla soglia del 10 %:
a) le risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;
b) i finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060;
c) le risorse riassegnate a una o più delle priorità dedicate stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali a norma dell’articolo 12 ter del presente regolamento o nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x), del regolamento (UE) 2021/1058.
4. Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum che è dovuto allo Stato membro e che deriva da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.
5. In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030 se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Se uno Stato membro dispone di un solo programma che riguarda il suo intero territorio e se tale programma è finanziato dal FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE+ e dal JTF, la deroga di cui al paragrafo 5 si applica quando almeno il 7 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2.
7. Per quanto riguarda i programmi di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisca la data del termine ultimo ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, informazione e valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell’anno successivo. Inoltre, in deroga all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, si considera che per tali programmi il periodo contabile finale corrisponda al periodo compreso tra il 1o luglio 2030 e il 30 giugno 2031.
8.
In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni di livello NUTS 2 non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato.
La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.
9. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma alla Commissione, tenendo conto della possibilità correlata alle priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies del presente regolamento. Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.
Art. 6 Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.
Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.
Parte II. Attuazione in regime di gestione concorrente
Capo I. Disposizioni comuni sulla programmazione
Art. 7 Coerenza e concentrazione tematica
1.
Gli Stati membri programmano le proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente dando priorità agli interventi volti a far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, comprese quelle contenute nei loro programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché delle strategie nazionali e regionali attinenti agli obiettivi del FSE+, contribuendo in tal modo agli obiettivi stabiliti all'articolo 174 TFUE.
Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.
2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
3.
Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e lettere da h) a l).
Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile di cui al primo comma.
4. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a l), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi.
5.
Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o, in casi debitamente giustificati, dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), o di entrambi tali obiettivi specifici.
Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4.
6.
Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani.
Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma.
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate e alle riforme strutturali di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al secondo comma, laddove applicabile.
Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.
7. I paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6.
8. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano all'assistenza tecnica.
Art. 8 Rispetto della Carta
1. Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
2. In conformità dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.
3. Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
Art. 9 Partenariato
1. Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
2.
Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
Art. 10 Sostegno alle persone indigenti
Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 5, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere l) ed m), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.