Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio del 23 aprile 2026 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/20142.
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio3.
Il 23 aprile 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/508 che modifica la decisione 2014/512/PESC.
La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge 60 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra le entità che la decisione (PESC) 2026/508 riporta in tale elenco si annoverano determinate entità di paesi terzi, diversi dalla Russia, che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l’elusione delle restrizioni all’esportazione, comprese quelle relative a macchine utensili a controllo numerico computerizzato (computer-numerical-controlled –(CNC)), microelettronica, componenti di velivoli senza equipaggio (UAV), prodotti di microelettronica, apparecchiature marittime e componenti di altri veicoli e macchinari.
La decisione (PESC) 2026/508 ritiene opportuno ampliare l’elenco dei beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza inserendovi beni di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e beni che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui vetreria da laboratorio, taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi, e materiale energetico.
La decisione (PESC) 2026/508 afferma l’opportunità di imporre ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia e che in tal modo le consentono di proseguire la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, fra cui restrizioni a talune materie prime critiche, metalli, determinati minerali, a rottami di acciaio e altri metalli, a prodotti chimici, ad articoli di gomma vulcanizzata e a pelli da pellicceria conciate.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2026/508 dichiara opportuno ampliare ulteriormente l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia.
La decisione (PESC) 2026/508 ritiene opportuno imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni che possano contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali.
Per bloccare i tentativi di elusione della misura restrittiva, la decisione (PESC) 2026/508 amplia il vigente divieto di radiodiffusione limitando anche la radiodiffusione e l’agevolazione della radiodiffusione nell’Unione dei contenuti di entità speculari ai contenuti di altre entità già soggette al divieto. Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, la presente misura non impedisce a tali organi di stampa soggetti al divieto di radiodiffusione e al loro personale di svolgere nell’Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, la misura non modifica l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
La decisione (PESC) 2026/508 introduce il divieto di prestare servizi dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL) a entità russe o entità di proprietà o sotto il controllo di cittadini o operatori russi. I contratti pertinenti per i servizi dei terminali GNL interessati devono cessare automaticamente il 1o gennaio 2027.
La decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio modifica il tetto sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi. La decisione prevede inoltre che il Consiglio debba essere informato quanto prima di qualsiasi accordo raggiunto dalla coalizione per il tetto sui prezzi e dalle discussioni del G7 e, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, debba disporre in merito all’applicazione del meccanismo del tetto sui prezzi e che entri quindi in vigore il divieto totale di servizi marittimi inerenti al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi russi.
La decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio modifica l’obbligo di fornire prove basate sulla tracciabilità imponendo agli importatori di diamanti lucidati, anche lucidati in paesi terzi, di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono stati estratti, trasformati o prodotti in Russia
Il governo della Federazione russa ha imposto una illegittima cosiddetta «gestione temporanea» per i beni situati nel territorio della Federazione russa che sono di proprietà di persone straniere associate a cosiddetti «Stati stranieri ostili», ossia Stati che hanno istituito misure restrittive nei confronti della Russia. Tale cosiddetta «gestione temporanea» equivale all’espropriazione. Mediante tale mezzo, il governo della Federazione russa estromette dai mercati russi gli operatori dell’Unione che sono in concorrenza con le imprese russe, conferendo a queste un vantaggio economico sui concorrenti dell’Unione e altri concorenti stranieri, rafforzando in tal modo la resilienza dell’economia russa dinanzi alle misure restrittive che la colpiscono. In taluni casi, la cosiddetta «gestione temporanea» è altresì concessa a concorrenti russi delle entità stesse dell’Unione, conferendo loro un vantaggio economico diretto rispetto a tali concorrenti dell’Unione. Al fine di irrobustire il regime delle misure restrittive dell’Unione, la decisione (PESC) 2026/508 prevede che il Consiglio compili un elenco delle imprese russe soggette a un divieto dell’Unione di effettuare operazioni, che beneficiano di tale illegittima cosiddetta «gestione temporanea», in particolare subentrando «in via temporanea» nella gestione in Russia di beni di entità possedute o controllate da entità stabilite nell’Unione ovvero operando nello stesso settore di mercato di quello delle entità possedute o controllate da entità dell’Unione. La decisione (PESC) 2026/508 prevede parimenti eccezioni.
L’Unione ha adottato misure risolute per individuare le entità che agevolano per la Russia la disponibilità di un’ancora di salvezza finanziaria continua, nella sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, collegandosi al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari («SPFS») della Banca centrale della Federazione russa o consentendo l’elusione delle misure restrittive dell’Unione, e per vietare qualsiasi operazione tra tali entità e gli operatori dell’Unione. Delle entità individuate, cinque hanno adottato misure per colmare le lacune e porre fine alle pertinenti attività illecite. La decisione (PESC) 2026/508 sopprime pertanto tali cinque entità dall’elenco del pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC. Inoltre, è provato che altre entità simili di paesi terzi continuano a mettere la Russia in condizione di svolgere attività illecite. La decisione (PESC) 2026/508 individua pertanto quattro entità finanziarie, con l’obiettivo di vietare le operazioni tra di esse e le persone situate nell’Unione inserendo nell’elenco le quattroentità finanziarie nei pertinenti allegati della decisione 2014/512/PESC. Tali modifiche degli elenchi dovrebbero inoltre riflettersi nei perinenti allegati del regolamento (UE) n. 833/2014.
La Banca centrale della Federazione russa sta lanciando il rublo digitale, che si prevede diventi nei prossimi anni un metodo comune di pagamento tra le imprese, i cittadini e gli enti creditizi e finanziari russi, e tra questi e gli operatori dei paesi terzi. Sebbene il progetto del rublo digitale sia ancora in fase preparatoria, uno dei suoi obiettivi è offrire alle persone russe un sistema di pagamento che le metta al riparo dagli effetti delle misure restrittive istituite dal regolamento (UE) n. 833/2014 e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio4. La decisione (PESC) 2026/508 pertanto vieta di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che implichino valute digitali della banca centrale quali il rublo digitale o di sostenere in qualsiasi modo dello sviluppo di tali progetti. La decisione prevede inoltre un limitato periodo di tempo per la risoluzione ordinata dei perinenti contratti in essere.
La decisione (PESC) 2026/508 amplia l’elenco delle cripto-attività di cui è vietato l’uso nelle operazioni, in quanto da tali cripto-attività scaturirebbe il rischio di eludere i divieti istituiti tra l’altro dal regolamento (UE) n. 833/2014 e dal regolamento (UE) n. 269/2014. La decisione prevede inoltre un limitato periodo di tempo per la risoluzione ordinata dei perinenti contratti in essere .
A febbraio 2025 l’exchange di criptovalute russo Garantex è stato inserito nell’elenco del regolamento (UE) n. 269/2014 perché dà ad altre entità inserite in elenco accesso al sistema finanziario globale. I dati raccolti in indagini della società civile indicano che, per aggirare le misure restrittive dell’Unione, tali attività di Garantex sono state trasferite ad altre entità stabilite in Russia. È pertanto probabile che qualsiasi nuovo inserimento in elenco di singoli prestatori di servizi di cripto-attività o di piattaforme decentrate tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività comporti la costituzione di nuovi prestatori o piattaforme per schivare le conseguenze di tale inserimento in elenco. Al fine di garantire che le misure restrittive dell’Unione producano gli effetti perseguiti, la decisione (PESC) 2026/508 vieta di effettuare operazioni con i prestatori di servizi di cripto-attività stabiliti in Russia e di usare le piattaforme stabilite in Russia che agevolino il trasferimento e lo scambio di cripto-attività.
Il fatto che le misure restrittive imposte dall’UE e dai paesi partner limitino considerevolmente sia la capacità della Russia di accedere ai mercati internazionali e di acquistare attrezzature militari sia la possibilità delle persone inserite in elenco di effettuare operazioni finanziarie ha determinato l’emergere di nuovi meccanismi di elusione. Tali meccanismi comprendono l’offerta da parte di operatori esterni al settore finanziario di accesso a pagamenti da paesi terzi tramite persone giuridiche sotto il loro controllo o attraverso intermediari complici, nonché le attività di operatori che offrono servizi per dare accesso a sistemi tramite i quali è possibile effettuare operazioni internazionali sostituendo al pagamento transfrontaliero sistemi alternativi quali netting, compensazione, riconciliazione o regolamento. Per togliere efficacia a siffatte pratiche di elusione, è opportuno vietare la condotta di operazioni con soggetti individuati come soggetti che offrono servizi che consentono operazioni internazionali che eludono le misure restrittive. È opportuno precisare che, per loro stessa natura, le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 833/2014 o dal regolamento (UE) n. 269/2014 non possono costituire un’elusione dei divieti imposti dai medesimi atti giuridici. Le operazioni effettuate in conformità di tali eccezioni e deroghe non costituiscono pertanto operazioni internazionali che eludono le misure restrittive.
La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge 20 enti creditizi o finanziari all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a taluni enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe, comprese quelle che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria, ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano i pagamenti transfrontalieri, rafforzando in tal modo l’economia della Russia e l’industria russa, o banche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina operando nei territori ucraini occupati o prestando servizi finanziari nei territori ucraini occupati o banche che offrono servizi finanziari a personale militare delle forze armate russe o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner. Inoltre, la decisione (PESC) 2026/508 modifica un’esenzione necessaria per la ricezione dei pagamenti dovuti e l’adempimento degli obblighi precedenti da persone giuridiche, entità o organismi di cui al pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC. La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge inoltre un’esenzione per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali, nonché un’esenzione relativa alle esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.
La decisione (PESC) 2026/508 impone ulteriori restrizioni alla prestazione, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Russia, in particolare la prestazione di servizi di sicurezza gestiti.
La decisione (PESC) 2026/508 introduce l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione al governo russo di servizi che non siano già soggetti alle misure restrittive istituite dal regolamento (UE) n. 833/2014 laddove tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza consolare o diplomatica russa situata in uno Stato membro.
La decisione (PESC) 2026/508 amplia il vigente divieto di accettare dalla Russia, direttamente o indirettamente, finanziamenti, donazioni o altro beneficio o sostegno economico, estendendolo a istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative e organismi e agenzie pubblici, a imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono azione di ricerca e innovazione, così come alle persone fisiche associate a tali persone giuridiche, entità od organismi. Poiché si accompagna a trasferimenti di conoscenze, accesso a infrastrutture e attività di formazione e di altro tipo svolte in un contesto di ricerca e innovazione, l’accettazione di finanziamenti pubblici russi può rivelarsi una forma di sostegno diretto o indiretto a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi. I programmi vigenti potrebbero inoltre prevedere soggiorni di ricerca in Russia. Tali attività possono essere usate per campagne d’influenza e per la promozione della disinformazione, allo scopo di compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e per la promozione della propaganda filorussa intesa a giustificare e sostenere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. È pertanto opportuno vietare i finanziamenti provenienti dalla Russia e dai suoi mandatari e diretti a soggetti dell’Unione che svolgono attività di ricerca e innovazione.
La decisione (PESC) 2026/508 precisa che gli obblighi di comunicazione di informazioni che facilitino l’attuazione della decisione) 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero comprendere l’obbligo di segnalare le persone implicate in atti di tentata elusione o le operazioni considerate sospette.
Gli articoli 248.1 e 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa consentono di proporre un’azione dinanzi a determinati organi giurisdizionali russi, che poi rivendicano la competenza a conoscere di controversie mosse nei confronti di imprese dell’Unione in relazione a contratti sui quali hanno inciso le misure restrittive dell’Unione, sebbene tale competenza debba invece attribuita a organi giurisdizionali o collegi arbitrali non russi. A norma di tali disposizioni, gli organi giurisdizionali russi possono infliggere ammende consistenti alle imprese dell’Unione che non accettano la loro rivendicazione di competenza. È pertanto opportuno abilitare i giudici dell’Unione, su richiesta di persone dell’Unione, ad ingiungere di astenersi all’avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato, e ad infliggere sanzioni. Tali sanzioni devono essere idonee a produrre un effetto dissuasivo. Le disposizioni sul forum necessitatis del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero essere modificate di conseguenza.
Le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi, o le persone, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati potrebbero tentare di fare eseguire, in paesi terzi diversi dalla Russia le decisioni giudiziarie e amministrative russe. Tali tentativi possono essere basati su rivendicazioni relative a contratti interessati da misure restrittive o da espropri illegali o dalla cosiddetta «gestione temporanea» imposti dal governo della Federazione russa. È pertanto opportuno estendere la possibilità per le persone fisiche o giuridiche dell’Unione di chiedere il risarcimento dei danni a persone, entità od organismi che tentano di ottenere, in paesi terzi diversi dalla Russia, l’esecuzione di tali decisioni russe, o che cooperano alla loro esecuzione, nonché a persone, entità od organismi che sono da essi posseduti o controllati È inoltre opportuno consentire al Consiglio di imporre un divieto di effettuare operazioni alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che tentano di ottenere l’esecuzione di decisioni russe basate su azioni proposte in relazione a contratti interessati da misure restrittive o da espropri illegali e dalla cosiddetta «gestione temporanea» imposti dal governo russo, o che cooperano alla loro esecuzione, nonché di un divieto di effettuare operazioni alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che possiedono o controllano tali persone, entità o organismi.
L’Unione ha imposto misure restrittive significative nel settore marittimo nei confronti della Russia, in particolare per quanto riguarda la flotta di navi cisterna, nota come «flotta ombra», impegnata in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.. Al fine di garantire che le navi vendute da operatori dell’Unione non partecipino o sostengano la flotta ombra, è opportuno inasprire le condizioni applicabili alle vendite di navi cisterna ad operatori di paesi terzi, prevedendo una specifica clausola di dovuta diligenza e una clausola vincolante nei contratti di vendita di navi cisterna conformemente a cui le navi non possono essere vendute o trasferite a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale dovere di diligenza dovrebbe essere proporzionato e comprendere un controllo di tutte le parti dell’operazione. Nel contesto specifico della vendita di navi cisterna, qualora abbia esercitato la dovuta diligenza e ottenuto gli impegni contrattuali richiesti, un venditore dell’Unione non dovrebbe essere ritenuto responsabile di una successiva violazione di tali impegni da parte dell’acquirente, a condizione che il venditore dell’Unione abbia agito in buona fede e non fosse in possesso di informazioni indicanti l’intenzione di eludere le misure. La responsabilità di tale violazione dovrebbe incombere al paese terzo parte che non rispetta il divieto contrattuale.
Osservando che molte navi inserite in elenco dal Consiglio in quanto appartenenti alla «flotta ombra» hanno raggiunto un’età in cui dovrebbero essere riciclate, e al fine di incentivarne il riciclaggio anziché la continuità di esercizio e per consentire agli operatori dell’Unione di partecipare alle attività relative al riciclaggio, una nuova deroga dalle misure restrittive dell’Unione dovrebbe agevolare il riciclaggio di tali navi.
La decisione (PESC) 2026/508 introduce nuove restrizioni per le navi rompighiaccio che operano in Russia, poiché tali navi sono fondamentali per sostenere le esportazioni di petrolio e gas dalle zone più settentrionali della Russia. Inoltre, dovrebbe essere limitata la prestazione di servizi alle navi per il trasporto di GNL battenti bandiera russa, di proprietà russa o a gestione russa.
Attualmente, le persone giuridiche, le entità o gli organismi diversi dalle persone giuridihe, entità od organismi russi, dalle persone elencate nel regolamento (UE) n. 833/2014, o dalle persone diverse da quelle che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione possono intentare azioni nei confronti delle imprese dell’Unione che agiscono in conformità delle misure restrittive, ad esempio se l’operatore dell’Unione ha smesso di fornire a persone fisiche e giuridiche di paesi terzi diverse dalla Russia prodotti di cui è vietata l’esportazione in Russia. La decisione (PESC) 2026/508 rafforza pertanto il quadro delle misure restrittive dell’Unione estendendo l’ambito di applicazione del divieto di soddisfare tali richieste in relazione a qualsiasi contratto od operazione la cui esecuzione sia stata pregiudicata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive dell’Unione.L’ambito di applicazione del divieto di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 di soddisfare tali richieste dovrebbe pertanto essere esteso anche alle richieste presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Russia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia vietata a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano o meno originari dell’Unione.
La Federazione russa è compresa nell’espressione «qualsiasi altra persona, entità od organismo russo» riportata all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 833/2014. Quando propone un’azione dinanzi a un giudice russo o di paese terzo in relazione a un contratto o a un’operazione sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte a norma dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, la Federazione russa agisce da soggetto commerciale o rinuncia, secondo il caso, all’immunità giurisdizionale e all’immunità dall’esecuzione, anche per eventuali domande riconvenzionali. In virtù dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 833/2014 le persone dell’Unione in siffatti casi dovrebbero poter ottenere il risarcimento dei danni tramite procedimento dinanzi a giudici degli Stati membri, a condizione che la persona interessata non abbia altrimenti accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.
La Russia ha adottato norme, in particolare il decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024 e il decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, che consentono al governo russo di decidere, su richiesta di un soggetto giuridico russo di cui lo Stato russo, un’entità giuridica russa o un cittadino russo detiene, direttamente o indirettamente, più del 75 % del capitale sociale, sull’uso di un’invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale senza il consenso del titolare del diritto è solo richiesto il versamento di un risarcimento simbolico in un conto speciale in rubli. Gli obiettivi della normativa sono , in particolare i titolari dei diritti posseduti o controllati da persone fisiche e giuridiche costituite a norma del diritto di paesi che impongono misure restrittive alla Russia per la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, comprese persone e società degli Stati membri.La normativa priva di fatto i titolari dei diritti dell’Unione della tutela legittima dei loro diritti di proprietà intellettuale e dei segreti aziendali in Russia, conferendo un vantaggio economico alle imprese di proprietà russa e rafforzando in ultima analisi l’industria russa. Contribuiscono direttamente ad aumentare la resilienza dell’economia russa e dello sforzo bellico russo, in particolare quando l’invenzione, il modello di utilità o il disegno industriale è usato nel settore della difesa o dei prodotti a duplice uso. È pertanto opportuno imporre il divieto di effettuare operazioni a entità costituite a norma del diritto russo che sfruttano senza il loro consenso i diritti di proprietà intellettuale di controllate di società dell’Unione costituite in Russia. Al fine di facilitare l’individuazione delle entità che sfruttano i diritti di proprietà intellettuale e i segreti aziendali di titolari dei diritti dell’Unione senza il loro consenso in tale modo, è necessario che gli i titolari dei diritti dell’Unione informino di tale sfruttamento il rispettivo Stato membro.
La decisione (PESC) 2026/508 modifica il meccanismo di notificazione preventiva applicabile ai diplomatici e agenti consolari russi, ai membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, e ai relativi familiari, quando si recano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono accreditati o risiedono..
La prevenzione e il contrasto dell’elusione derivanti dalle misure restrittive dell’Unione in paesi terzi e ad opera di paesi terzi restano prioritari. È stato profuso un considerevole impegno per impedire la riesportazione in Russia di beni e tecnologie a duplice uso originari dell’Unione, fra cui i prodotti comuni ad alta priorità elencati nei pertinenti allegati del regolamento (UE) n. 833/2014. La Commissione monitora i flussi commerciali di tali prodotti e l’inviato speciale internazionale per l’attuazione delle sanzioni dell’UE interagisce con i paesi terzi in cui sono stati rilevati flussi commerciali sospetti.
La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge due codici della nomenclatura combinata (NC) e la Repubblica del Kirghizistan all’elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui al pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC. Stando ai dati disponibili sul commercio nei primi dieci mesi del 2025, le importazioni di prodotti comuni ad alta priorità dall’Unione nella Repubblica del Kirghizistan superavano di quasi l’800 % quelle del periodo precedente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Nello stesso periodo le esportazioni di tali prodotti dalla Repubblica del Kirghizistan in Russia superavano del 1200 % quelle del periodo precedente la guerra di aggressione della Russia. Gli inserimenti nell’elenco interessano i centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli (codice NC 845710) e gli apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing (codice NC 851762). Tali codici NC sono elencati anche nei pertinenti allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, in quanto i beni possono essere utilizzati per contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. I centri di lavorazione sono di uso diffuso nella produzione nel settore della difesa, in quanto di fabbricare componenti metallici ad alta precisione essenziali per la produzione militare. Gli apparecchi per la trasmissione della voce e dei dati sono impiegati, tra l’altro, per le reti di comunicazione sul campo e per la telemetria con droni. L’alto livello di importazioni di tali prodotti dall’Unione nella Repubblica del Kirghizistan rispetto ai valori precedenti alla guerra dimostra un rischio costante e particolarmente elevato di elusione tramite operazioni successive di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dalla Repubblica del Kirghizistan in Russia.
L’inviato speciale internazionale per l’attuazione delle sanzioni dell’UE è attivamente impegnato con la Repubblica del Kirghizistan e anche l’Unione è impegnata in discussioni tecniche con le autorità kirghise. Nonostante le molteplici richieste e nonostante diversi scambi, la Repubblica del Kirghizistan non ha adottato né applicato misure sufficienti a garantire che i prodotti comuni ad alta priorità originari dell’Unione non siano riesportati in Russia, in tal modo aumentando in modo significativo il rischio che la sua giurisdizione sia usata per eludere le misure restrittive dell’Unione. La Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere pertantoidentificata come una giurisdizione in cui il rischio di elusione è sistematico e persistente, le cui autorità non impediscono la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XXXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, esportati dall’Unione.
La decisione (PESC) 2026/508 estende l’elenco dei paesi partner per l’importazione di prodotti petroliferi.
La decisione (PESC) 2026/508 inserisce in elenco due porti e un porto e una chiusa in un paese terzo diverso dalla Russia che sono utilizzati per l’elusione del tetto sul prezzo del petrolio da parte di navi che attive in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio. Ciò riguarda il terminale petrolifero di Karimun in Indonesia.
Tai misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed è pertanto necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) alla lettera z undecies), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;» ;
b) sono aggiunte le lettere seguenti: «z duodecies) “servizi dei terminali GNL”: servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l’invio, l’ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 27111100, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto; z terdecies) “servizio di sicurezza gestito”: servizio di sicurezza gestito definito all’articolo 2, punto 14 bis), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ;
b) al paragrafo 7, il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies, paragrafo 4 bis.»
3) l’articolo 2 bis è così modificato:
a) al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ;
b) al paragrafo 7, il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies, paragrafo 4 bis.»
4) all’articolo 2 septies è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Il divieto imposto dal paragrafo 1 si applica anche ai contenuti online di una persona giuridica, un’entità o un organismo che opera come entità speculare di una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatti almeno due dei criteri seguenti: a) sostanziale identità di contenuti e feed; b) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; c) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente; d) reindirizzamento o migrazione dell’utente da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; e) continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.» ;
5) l’articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è soppresso;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ;
c) la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente: «3. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di software, o all’assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:» ;
d) il paragrafo 3 bis è soppresso;
e) la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituita dal seguente: «6. In deroga ai paragrafi 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:» ;
6) all’articolo 3 sexies bis, il paragrafo 5 bis, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) l’accesso è necessario per le operazioni strettamente necessarie al completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione» ;
7) l’articolo 3 decies è così modificato:
a) sono inseriti il paragrafi seguenti: «3 ter sexies Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 280461, 280469, 2815, 2816, 282520, 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 711011, 711019, 711031, 711039, 711041, 711049, 7204, 7401, 7402, 7403 (eccetto 740319), 7404, 7406 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 ter septies. Per quanto riguarda i beni di cui al codice NC 740319, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2027 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ;
b) i paragrafi 3 quater quater e 3 quater quinquies sono soppressi;
c) il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente: «3 sexies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 84241000, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 85162991, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»
d) è inserito il paragrafo seguente: «3 nonies. A decorrere dal 24 aprile 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione, di 688000 tonnellate metriche di beni di cui al codice NC 2814 tra il 24 aprile di un dato anno e il 23 aprile dell’anno successivo.» ;
e) è inserito il paragrafo seguente: «3 decies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento fino al 25 aprile 2031 dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 , 9030, 9031, 9032 e 9405 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per la sicurezza dell’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia prodotte e consegnate fino al 2017.» ;
f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater octies, 3 quater nonies, 3 nonies, e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.» ;
g) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis ter, 3 quater, 3 quater sexies, 3 sexies, 3 octies o 3 decies entro due settimane dal rilascio.» ;
8) l’articolo 3 duodecies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni che rientrano nei codici NC 73041100, 73041910, 73041930, 73041990, 73042200, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73051100, 73051200, 73051900, 73052000, 730611, 730619, 73062100, 73062900, 82071300, 82071910, 841350, 841360, 84138200, 84139200, 84304900, 84313900, 84314300, 843149, 87052000, 89052000 o 89059010, elencati nell’allegato XXIII, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.» ;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ;
c) i paragrafi 3 bis nonies, 3 bis decies e 3 bis undecies sono soppressi;
d) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis terdecies Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC elencati nell’allegato XXIII nonies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ;
e) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ;
f) al paragrafo 5 bis la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) beni di cui al codice NC 391620 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.» ;
g) al paragrafo 5 bis è aggiunta la lettera seguente: «g) beni di cui ai codici NC 3920431099, 39259010, 3925908000, o 83024150 se strettamente necessari per la vendita di finestre.» ;
h) il paragrafo 5 bis bis è sostituito dal seguente: «5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 28352200, 292090, 391710 e 392062, o la fornitura dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati strettamente necessario per la produzione di prodotti alimentari per il consumo umano in Russia» ;
i) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente: «5 ter. In deroga ai paragrafi 1, 1 ter e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell’allegato XXIII, o l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.» ;
j) è inserito il paragrafo seguente: «5 undecies. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 34031980 elencati nell’allegato XXXVII esportati dall’Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all’Azerbaigian.» ;
k) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 bis bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 octies, 5 nonies, 5 decies o 5 undecies entro due settimane dal rilascio.» ;
9) l’articolo 3 quaterdecies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 27090010 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.» ;
b) i paragrafi 11 e 12 sono soppressi;
10) l’articolo 3 quindecies è così modificato:
a) il paragrafo 6 è così modificato:
i) le lettere b) e c) sono soppresse;
ii) alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d): «Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.» ;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6 ter. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; b) al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato. 6 quater. A decorrere dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 27090010 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.» ;
c) i paragrafi 12 e 13 sono soppressi;
11) l’articolo 3 septdecies è così modificato:
a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 71023100 e 71021000 importati nell’Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio6 in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione garantisce la loro presentazione all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all’arrivo di tali beni presso l’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. L’importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.
b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell’importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, che rientrano nei codici NC 71021000 e 71023100 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 71023900 elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, l’obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, tra cui una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 24 aprile 2026.» ;
12) l’articolo 3 octodecies è sostituito dal seguente: «Articolo 3 octodecies 1. Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, anche non originarie dell’Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2. Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo 1, i cittadini di uno Stato membro, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di navi cisterna, classificate con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, anche se tali prodotti non sono originari dell’Unione: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia e provvedono affinché tali valutazioni del rischio siano documentate e aggiornate; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia. 3. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 2 che acquistano le navi cisterna devono fornire tutte le informazioni necessarie per completare le fasi di cui al paragrafo 2, lettera a). 4. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito. La notifica all’autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti: l’identità del venditore e dell’acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente, comprese la partecipazione azionaria e la gestione; il numero di identificazione IMO della nave e l’indicativo di chiamata della nave. 5. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, da persone fisiche residenti in uno Stato membro o da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna, classificata con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 6. La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 5 comprende disposizioni contrattuali scritte mediante cui il paese terzo parte che acquista la nave: i) si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 5 in ogni eventuale rivendita o trasferimento ulteriore; e ii) in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l’acquirente della nave a comprendere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 5 e dal presente paragrafo. 7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 4 entro due settimane dalla notifica.» ;
13) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 novodecies ter A decorrere dal 1o gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione di proprietà per oltre il 50 % o controllati da un cittadino russo o da una persona giuridica, un’entità o un organismo in Russia. Dopo il 1o gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo.» ;
14) l’articolo 3 vicies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei confronti di una nave elencata nell’allegato XLII dopo aver accertato che: a) la nave è destinata ad essere riciclata; e b) l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.» ;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.» ;
15) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 vicies bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a navi rompighiaccio che rientrano nel codice NC ex890690 o a metaniere che rientrano nel codice NC ex890120, qualora tali navi siano immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo, possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi , operino in Russia o siano da utilizzare in Russia. 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 25 aprile 2026 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex890120 immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 3. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2027 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex890120 che operano in Russia o per un uso in Russia, diverse da quelle immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza essendo alla ricerca di un riparo, di uno scalo di emergenza per motivi di sicurezza marittima o per salvataggio di vite in mare o per a operazioni necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ;
16) l’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il punto seguente: «iii) l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure» ;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 bis bis dell’articolo 3 duodecies, o alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 3 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati all’articolo 3 duodecies, paragrafo 1 bis bis, o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi sono necessari per: a) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppure d) la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.» ;
d) il paragrafo 4 è soppresso;
e) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. I paragrafi 3 bis e 3 ter non pregiudicano le esenzioni e deroghe di cui all’articolo 3 duodecies, e in particolare i paragrafi 4 bis, 5 e 5 ter» ;
17) l’articolo 5 bis quinquies è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «d) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.» ;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche a: a) una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d); b) un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b); c) un’entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).» ;
c) è inserito il paragrafo seguente: «2 ter. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), un servizio abilitante equivalente è un servizio che soddisfa i seguenti criteri: a) è offerto da un’entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento; b) è rivolto a clienti russi con l’intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento; c) non esclude alcuna delle operazioni vietate a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.» ;
18) l’articolo 5 bis sexies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;» ;
b) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente: «h) alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XLVII per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codici NC 72021210 e 722490, salvo che sia altrimenti vietato dal presente regolamento.» ;
19) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis decies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato LIV, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che abbia tratto beneficio, anche in quanto operano nello stesso settore di mercato, da una decisione emanata ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, ai sensi della legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovvero in base alla normativa russa collegata o equivalente. 2. Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento; b) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi: i) degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o ii) dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014. Articolo 5 bis undecies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, elencati nell’allegato LV, parte A, che tenti di ottenere al di fuori dell’Unione l’esecuzione di sentenze che riconoscono un diritto di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 1, o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati. 2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, elencati nell’allegato LV, parte B, che tenti di ottenere al di fuori dell’Unione l’esecuzione di decisioni di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 1, o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati. 3. Salvo se proibite altrimenti, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni: a) necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, l’ acquisto, l’importazione, e il trasporto dei quali sono consentiti ai sensi del presente regolamento; b) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi: i) degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o ii) dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.» ;
20) l’articolo 5 ter bis è sostituito dal seguente: «Articolo 5 ter bis È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nell’allegato LIII ovvero sostenerne lo sviluppo di tali cripto-attività o le vlaute digitali della banca centrale.» ;
21) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 ter ter 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dal 24 maggio 2026.» ;
22) l’articolo 5 nonies è così modificato:
a) al paragrafo 1 bis, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»
b) al paragrafo 1 bis sono aggiunte le lettere seguenti: «i) strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; j) necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.» ;
23) l’articolo 5 quindecies è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «i) servizi di sicurezza gestiti.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. Il paragrafo 4 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2, qualora tali servizi siano strettamente necessari per il suo funzionamento.» ;
c) è inserito il paragrafo seguente: «8 quinquies. Il paragrafo 1, lettera i), si applica a decorrere dal 25 maggio 2026;» ;
24) all’articolo 5 unvicies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: «e) agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio7; f) alle persone fisiche associate a persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera e).
(25) all’articolo 5 octodecies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 septies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell’assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell’assistenza finanziaria, ai fini dell’esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 270900 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:» ;
(26) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 vicies bis 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato LVI che, a norma del decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024, del decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, ovvero a norma della normativa russa collegata o equivalente o a norma di un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione di un organo giurisdizionale russo, abbia sfruttato o sfrutti diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica in Russia posseduta o controllata da una persona fisica di uno Stato membro o da una persona giuridica costituita a norma del diritto di uno Stato membro senza il consenso del titolare del diritto. 2. Fatto salvo l’articolo 6 ter, le persone fisiche di uno Stato membro o le persone giuridiche costituite a norma del diritto di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo informa l’autorità competente di tale Stato membro dello sfruttamento a norma delle normative russe in tale paragrafo e senza il consenso del titolare di diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica di sua proprietà o sotto il suo controllo in Russia. 3. Gli Stati membri informati dai titolari di un diritto conformemente al paragrafo 2 informano a loro volta la Commissione dello sfruttamento senza consenso dei diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali.» ;
27) l’articolo 5 tervicies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati dal viaggio al più tardi l’ultimo giorno lavorativo in tale Stato membro o in tali Stati membri o, se anteriore, prima della data prevista d’ingresso nel loro territorio, e in ogni caso al più tardi 24 ore prima della prevista data di ingresso.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. I cittadini russi soggetti all’obbligo previsto dal paragrafo 1 recano con sé una copia della notifica informativa e la esibiscono, su richiesta, alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati dal viaggio.» ;
28) all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in un paese terzo diverso dalla Russia, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, che venda, fornisca, trasferisca o esporti beni, tecnologie e servizi anche non originari dell’Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati a norma del presente regolamento, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b) o c), o per un uso in Russia.» ;
29) l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 11 bis 1. Qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza dell’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità o organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che hanno proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità od organismi. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia ai fini dell’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e dei magistrati, e ad eccezione delle persone di cui all’articolo 13, lettere c) o d), o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che le persone di cui all’articolo 13, lettera d), possiedono o controllano nei cui confronti sia stata emessa una sentenza che accerti le pretese di cui al paragrafo 1.» ;
30) l’articolo 11 ter è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia che disponga l’esecuzione ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, la legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovverola normativa russa collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra lo Stato membro in questione e la pertinente giurisdizione e che la persona non abbia altrimenti accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati.» ;
(31) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 quater bis Fatti salvi gli articoli 11 bis e 11 ter, laddove una persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), abbia avviato dinanzi a un giudice russo, in violazione di una clausola di competenza esclusiva o di una clausola compromissoria o altrimenti in applicazione dell’articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o in base alla normativa russa equivalente, un procedimento contro una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), in relazione a un contratto o un’operazione sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, un decreto ingiuntivo che riconosca la validità della clausola di competenza esclusiva o della clausola compromissoria e ingiunga alla persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), di astenersi all’avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato. L’inosservanza di tale decreto ingiuntivo comporta sanzioni pecuniarie proporzionate alla perdita potenziale che potrebbe subire la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), come conseguenza di tale violazione. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte dall’organo giurisdizionale deve essere effettuato alle persone, entità o organismi di cui alla lettera c) o d) dell’articolo 13 del presente regolamento che hanno presentato la richiesta» ;
32) l’articolo 11 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quinquies Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis, 11 ter, 11 quater bis o 11 sexies, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.» ;
33) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
34) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
35) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
36) l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
37) l’allegato XVIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
38) l’allegato XXI è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;
39) l’allegato XXIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;
40) gli allegati XXIII sexies, XXIII septies e XXIII octies sono soppressi;
41) è aggiunto l’allegato XXIII nonies conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;
42) l’allegato XXV è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento;
43) l’allegato XXIX è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento;
44) l’allegato XXXIII è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento;
45) l’allegato XXXVII è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento;
46) l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento;
47) l’allegato XLIV è modificato conformemente all’allegato XIV del presente regolamento;
48) l’allegato XLV è modificato conformemente all’allegato XV del presente regolamento;
49) l’allegato XLVII è modificato conformemente all’allegato XVI del presente regolamento;
50) l’allegato LI è modificato conformemente all’allegato XVII del presente regolamento;
51) l’allegato LIII è modificato conformemente all’allegato XVIII del presente regolamento;
52) è aggiunto l’allegato LIV conformemente all’allegato XIX del presente regolamento;
53) è aggiunto l’allegato LV conformemente all’allegato XX del presente regolamento.
54) è aggiunto l’allegato LVI conformemente all’allegato XXI del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Raouna