Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1981, N. 643
Art. 2
1. Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti il capo della sezione autonoma del genio civile puo' disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessita', sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.
Art. 3
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' aggiunto il seguente:
"Nei limiti delle necessita' delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresi', a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonche' alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalita' dei ricoveri residui".
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, e' sostituito con il seguente:
"Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti".
Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere destinati per non meno dell'85 per cento agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.2
Art. 5
1. Dopo il primo comma dell'articolo 11-quater del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, e' aggiunto il seguente:
"Per le finalita' indicate nel comma precedente il presidente della regione puo' incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio".
Art. 6
1. In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata indette dall'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia e' pubblicato per estratto sui principali quotidiani e il termine di diramazione degli inviti decorre dalla data dell'ultima pubblicazione.
Art. 7
1. All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' aggiunto il seguente comma:
"Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere".
Art. 8
1. L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' sostituito con il seguente:
"L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facolta' di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonche' ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036".
Art. 9
1. E' in facolta' del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, senza che cio' comporti variazioni del trattamento economico, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.
Art. 10
1. I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1 ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.
2. Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, e' elevato a lire 14 milioni.
Art. 11
1. Alle cooperative edilizie costituite fra proprietari di immobili da ricostruire o riparare, autorizzate a sostituirsi ai proprietari stessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e dall'articolo 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, puo' essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, una anticipazione pari al 50 per cento del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.
2. Ove l'anticipazione sia stata disposta nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi di cui al precedente comma puo' essere accordata l'integrazione a favore della cooperativa dell'anticipazione stessa, previo conferimento da parte del socio della anticipazione gia' corrispostagli.