Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge, nonche' per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 2, e' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.
Art. 2
1. Nei limiti delle somme stanziate dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 3
1. Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.
2. Limitatamente ad una unita' immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, e' concesso un contributo per la riparazione nella misura pari allo intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unita' immobiliare.3
3. COMMA ABROGATO DAL D.L.24 GIUGNO 1978, N.299, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 4 AGOSTO 1978 COME MODIFICATO DALLA L. 7 MARZO 1981, N.64.
4. Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, numero 178.
Art. 4
1. Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.
2. Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. La spesa sara' quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
4. Il contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovra' dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.
5. I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla costruzione della nuova unita' immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unita' immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.
6. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme
stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.
Art. 5
1. Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati e' istituita una commissione composta:
1) dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;
2) da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;
3) dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;
4) da un rappresentante della sezione autonoma dello ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
5) da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
6) da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
7) dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unita' immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune.
3. La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
4. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonche' dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
5. La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:
1) all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;
2) all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;
3) alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.
6. La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonche' il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.
7. Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonche' all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo.
8. La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro quindici giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.
Art. 6
1. L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimita' della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 12.
2. A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.
3. L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del
precedente articolo 4, e' corrisposta in base a stati di avanzamento. COMMA ABROGATO DALLA L.7 MARZO 19841, N.64.3
4. Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della
riscossione delle somme loro spettanti.
5. Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine puo' essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti.
6. Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.
7. Il certificato di collaudo puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1278, n. 1.
8. La concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione.
9. Il termine potra' essere prorogato dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 su richiesta degli interessati da presentarsi prima della scadenza.
10. La revoca puo' essere disposta dall'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, su motivato parere della commissione di cui all'art. 5 della presente legge, in caso di grave inadempimento all'obbligo di iniziare i lavori nel termine originario o prorogato.
11. La revoca della concessione del contributo comporta la decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione.
12. Nel caso di lavori iniziati entro il termine prorogato, il contributo verra' nuovamente determinato in base al costo di costruzione vigente al tempo dell'inizio, e la anticipazione gia' corrisposta sara' conteggiata ai fini della nuova anticipazione.
13. I lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dalla data di inizio, pena la revoca della concessione del contributo o della parte di esso non utilizzata.3
Art. 7
1. Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 6 e' destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.
Art. 8
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorche' solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.
Art. 9
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 10
1. Piu' proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 5 di ricostruire le rispettive unita' immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1981, N.64.
Art. 11
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, e' riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.
2. Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.
3. Si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.