Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalita' di trasporto, il loro assetto complessivo e' riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986.
2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1987, N.26.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N.84.
5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo, e' integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.
6. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali nonche' di riassetto delle relative gestioni, e' prorogato al 31 dicembre 1987. La stessa commissione formulera' proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.
7. Per la finalita' di cui al comma 6, nonche' per gli studi in materia di programmazione portuali, e' autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Norme in materia di programmazione portuale".
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
1. Sono ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona negli importi valutati, rispettivamente, in lire 124.600 milioni, lire 29.900 milioni, lire 29.300 milioni e lire 4.500 milioni.
2. In relazione alle particolari situazioni finanziarie dei medesimi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'esercizio 1986 con contributi straordinari nella misura, rispettivamente, di lire 13.000 milioni, lire 6.500 milioni, lire 3.500 milioni e lire 1.000 milioni. Le predette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero della marina mercantile per l'anno 1986.
3. Per fronteggiare le ulteriori occorrenze degli enti di cui al comma 2 relativamente alle spese di gestione dell'esercizio 1986, lo Stato concorre nella misura, rispettivamente, di lire 61.400 milioni, di lire 36.100 milioni, di lire 19.500 milioni e di lire 6.700 milioni.
4. A titolo di acconto sugli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, a favore degli stessi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, anticipazioni da parte dei loro tesorieri o di altri istituti di credito negli importi, rispettivamente, di lire 87.000 milioni, lire 29.500 milioni, lire 22.500 milioni e lire 4.000 milioni.
5. Le ulteriori anticipazioni a saldo sono autorizzate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali indicati al comma 1 risultanti dai relativi conti consuntivi, deliberati dai competenti organi di amministrazione e certificati dai rispettivi collegi dei revisori.
Art. 3
1. Le anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato aventi valuta 1 febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.
2. Le anticipazioni a saldo di cui all'articolo 2, comma 5, sono assunte a carico dello Stato con le medesime modalita' indicate al comma 1, fermo restando che la valuta dei titoli da emettere decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di cui all'articolo 2, comma 5.
3. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alle entrate del bilancio dello Stato il ricavato netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Il relativo onere nel biennio 1987-1988 e' valutato in lire 312 miliardi nell'anno 1987 e in lire 34 miliardi nell'anno 1988.
Art. 4
1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui gia' contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona sono rimborsate dallo Stato agli stessi enti portuali sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati.
Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi dell'articolo 3, comma (6), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai rimborsi di cui al comma 1, nonche' ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 ed al comma 1 dell'articolo 4-bis,, si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
3. Le somme occorrenti, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 45 miliardi per l'anno 1988, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.
Art. 4-bis
1. E' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni al fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli, ed alle aziende portuali. Il relativo stanziamento e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.
2. La erogazione dei predetti contributi e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei porti. Gli importi assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di amministrazione a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale.
Art. 5
1. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi di ciascuno degli enti di cui all'articolo 4 non devono presentare, a decorrere dall'esercizio 1986, disavanzi finanziari di competenza. Gli eventuali disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 devono essere ripianati a carico del bilancio per il 1987. Detti enti devono a tal fine deliberare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il 1987.
2. Il presidente ed i componenti degli organi di amministrazione degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per i quali i bilanci di previsione od i conti consuntivi dell'esercizio 1987 presentino disavanzi finanziari di competenza, ove non ottengano l'approvazione da parte del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a carico della gestione relativa all'esercizio successivo, decadono a tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica in ogni caso qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli esercizi dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza. Il Ministro della marina mercantile nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei predetti documenti contabili all'amministrazione vigilante.
3. All'articolo 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, come modificato dall'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 168, le parole: "da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante degli industriali privati designato dal presidente dell'associazione degli industriali di Genova e da un rappresentante delle aziende a prevalente partecipazione statale designato dal direttore della delegazione Intersind per la Liguria , nonche' da un rappresentante delle imprese di spedizione , da un rappresentante dell'Associazione degli agenti marittimi raccomandatari di Genova e da un rappresentante del Collegio nazionale degli spedizionieri doganali, purche' non dipendenti dalle imprese di spedizione".
4. Il presidente e i componenti non di diritto degli organi di amministrazione decaduti non possono ricoprire cariche in seno agli enti portuali per il quinquennio successivo.
5. Nel caso in cui l'ente portuale abbia una partecipazione azionaria di maggioranza in societa' operanti nell'ambito portuale, e' tenuto a predisporre un bilancio consolidato. Qualora tale bilancio presenti un disavanzo di competenza, si applicano, al presidente ed ai componenti degli organi di amministrazione dell'ente, le disposizioni di cui al comma 2.
Art. 6
1. Le deliberazioni adottate dai competenti organi degli enti e delle aziende portuali in materia di bilancio di previsione, di variazioni di bilancio, con esclusione degli storni fra capitoli di spesa dello stesso titolo, di conti consuntivi, di mutui e di partecipazioni azionarie sono soggette ad approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni che disciplinano in modo diverso l'approvazione dei predetti atti.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere inviate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro, accompagnate da una relazione del collegio dei revisori dei conti, e diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non ne sia stata negata l'approvazione con atto motivato.
3. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro della marina mercantile puo' autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato per un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali devono essere deliberati rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile di ciascun anno.
Art. 7
1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonche' ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.
2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto Con il decreto di cui comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.
4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva.
5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonche' un piano di mobilita' temporanea da porto a porto.
6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988.
Art. 8
1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, e' corrisposta, con effetto dal 1 marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennita' pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984 n.
469 e' prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.
3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.
4. I periodi di sospensione per i quali e' corrisposta la indennita' di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la, vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'indennita' per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito e' calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.
5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennita' e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari.
8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988.
Art. 8-bis
1. In applicazione del principio stabilito all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nei casi di pensionamento anticipato previsti dal presente decreto il requisito di anzianita' di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' fissato per le donne in misura inferiore di cinque anni rispetto a quella stabilita per gli uomini.
Art. 9
1. Con effetto dal 1 marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini ..., con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;
b) eta' inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianita' contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.
2. La domanda di pensionamento e' irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988.
3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e da' luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.
4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
5. La pensione di cui al presente articolo e' incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianita' previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.
6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di societa' a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e delle societa' e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.
7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.
8. L'aumento dell'anzianita' contributiva di cui al presente articolo non e' cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre e' considerata anzianita' utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.
9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore eta', della maggiore anzianita' contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.
10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.
10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche' delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attivita' di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalita' di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte.