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Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Testo vigente

Art. 12 Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennita' analoghe

1. Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.

Capo IV. Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile

Titolo I. Personale civile e militare dello stato

Art. 13 Ritenute in conto entrate Tesoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento ...;

  1. 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';

  2. 2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

  3. 3) dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

  4. 4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  5. 5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';

  6. 6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

2. Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

Art. 14 Contributi di riscatto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.356

2. Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

Art. 15 Base pensionabile personale civile

1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".

Art. 16 Base pensionabile personale militare

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n.
804
;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado".

Art. 17 Indennita' mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario

1. A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennita' mensile per servizi d'istituto e dell'indennita' mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilita' previste dalle vigenti disposizioni.

2. Nulla e' innovato alla disciplina relativa al computo delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 19 Personale militare richiamato

1. Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonche' degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attivita' di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 20 Limite della pensione

1. In nessun caso la pensione puo' superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.

Titolo II. Personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato

Art. 21 Ritenute per il Fondo pensioni

1. L'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 1976 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero".

Art. 22 Base pensionabile per il personale ferroviario

1. L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge".

Art. 23 Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976

1. Le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 22, non trovano applicazione nei confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.

Art. 24 Limiti della pensione

1. In nessun caso la pensione puo' superare la base pensionabile di cui all'articolo 22.

Capo V. Pensioni degli istituti di previdenza

Art. 25 Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975

1. Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:

  1. 1) del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

  2. 2) del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;

  3. 3) del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;

  4. 4) del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

2. In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

3. Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.

4. Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.

Art. 26 Minimi di pensione e di contribuzione

1. Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita', a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto e' adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2.

2. Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso puo' essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.

Capo VI. Disposizioni finali

Art. 27 Diritto al trattamento normale di quiescenza

1. L'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo".
L'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo".
Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 Servizi ammessi a riscatto

1. I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, cosi' come modificato dallo articolo 14 della presente legge.

Art. 29 Soppressione dell'assegno di caroviveri

1. A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' soppresso.

2. Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.

Art. 30 Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

1. L'ultimo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori".

Art. 31 Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato

1. All'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:
"Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo".