Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonche' di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Universita', degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale gia' definito dai rispettivi accordi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita';
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1 marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale e' autorizzata altresi' la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1 luglio 1988-31 dicembre 1989 e' corrisposta per intero.
2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi.
3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
Art. 2
1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono cosi' integrati:
a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;
b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.
Art. 3
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti:
a) livello quinto, sesto, sesto-bis,
settimo, ottavo e ottavo-bis . . . . . . . . . . . . L. 39.600b) livello quarto e inferiori . . . . . . . . . . . . " 28.800
2. A decorrere dal 1 gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.2
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado piu' elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado piu' elevati.
7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.2
8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' prorogato di un anno.
Art. 4
1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.
Art. 5
1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonche' dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1 luglio 1990.
2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Si applica altresi' l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, e' stabilito in 36 ore settimanali. E' soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 6
1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennita' integrativa speciale e' prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il personale il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge.
Art. 7
1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' il personale che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.
Art. 8
1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' il personale che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.
2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalita', per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonche' per il personale che lo precede in ruolo.
3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:
a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed a L. 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. Il profilo di "assistente socio-sanitario" della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di "infermiere professionale" e' attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di "operatore socio-sanitario", che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo e' data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data piu' remota; a parita' di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.
2. Il personale rivestente i profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalita', e' inquadrato, secondo l'anzianita' di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.
3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di "assistente amministrativo", "assistente contabile", "assistente tecnico", "assistente di elaborazione dati", "assistente bibliotecario", "assistente poligrafico", "assistente di ufficio tecnico", in servizio alla data del 1 luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianita' di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole universita' o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle universita'.
Art. 10
1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Art. 11
1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unita' superiore. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonche' i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformita' a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.