Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1955-56 e' autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000, di cui:
1) lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224;
2) lire 150.000.000 per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti, ai sensi della legge 19 maggio 1954, n. 274;
3) lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936 e lire 13.350.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, numero 589.
f) alla concessione di contributi previsti all'ultimo comma dell'art. 56 delle legge 10 aprile 1947, numero 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.
Art. 3
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 18.000.000.000 - di cui lire 5 miliardi in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607;
a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' degli istituti di istruzione superiore;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e dal secondo comma dello art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Art. 4
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 4.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.
Art. 5
1. E' stabilito per l'esercizio finanziario 1955-56, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di L. 1.405.000.000 di cui:
1) lire 5.000.000 per la concessione:
a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261;
b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e di istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 1.250.000.000 in dipendenza, degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3) lire 150.000.000 per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati da eventi bellici autorizzati dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;
Art. 6
1. Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1955-1956 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonche' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 640.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589 e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953 n. 184, lire 80.000.000, destinate per lire 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 15.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 500.000.000, destinate per lire 250.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di uffici per sedi municipali ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 25.000.000;
3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 10.000.000.
Art. 7
1. Per l'esercizio finanziario 1955-56 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il completamento di opere eseguite in applicazione dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Art. 8
1. Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, al carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.
Art. 9
1. Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione di fiumi e torrenti, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti per l'esercizio finanziario 1955-50.
Art. 10
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1955-56, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
2. Gli eventuali prelevamenti, tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.
3. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Art. 11
1. Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (capitolo n. 62) per l'esercizio 1955-56 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale e insulare, sara' ripartito, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO