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Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito dal seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.
E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione.
L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:
"I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio".

Art. 3

1. L'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente: "Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui e' cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere.
L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, e' visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso.
Quando residui inabilita' permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneita' fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene".

Art. 4

1. L'art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:
"Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresi' restando, le disposizioni dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e', per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.
La liquidazione della rendita per inabilita' permanente e' fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000.
Quando pero' l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.
Il compenso per lavoro straordinario e' computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindi giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilita' temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilita' permanente".

Art. 5

1. L'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:
"La misura dell'indennita' temporanea e' quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed e' corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio".

Art. 6

1. L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:
"Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione e' compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta piu' opportuna".

Art. 7

1. L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito dal seguente:
"Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.
Tale pagamento viene pero' continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti".

Art. 8

1. L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito dal seguente:
"Quando le assenze del personale di ruolo, quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati che abbiano maturato titolo a congedo ordinario o licenza retribuita, e quelle infine del personale degli uffici locali sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto e', di competenza del direttore generale accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidita' temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle, assenze consentite per malattia comune.
Il congedo speciale predetto e' considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico".

Art. 10

1. L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, e' sostituito dal seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i salariati e gli operai giornalieri, gli agenti con obbligazione personale e gli allievi comunque denominati che effettuano l'istruzione pratica presso i suddetti servizi esecutivi.
E' compreso nell'assicurazione anche il personale suindicato in servizio quale conducente di automezzi in quanto disimpegni il servizio stesso per disposizione dell'Amministrazione.
L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".

Art. 11

1. L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, e' sostituito dal seguente:
"Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.
Tale pagamento viene pero' continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti".