Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verra' effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.
Art. 2
1. Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita' per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 176, sara' effettuato entro il 31 dicembre 1961.
2. L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sara' ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.
Art. 3
1. Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1960, n. 604, verranno chiuse il 31 dicembre 1962.
2. Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti, sara' effettuato entro il 30 giugno 1963.
Art. 4
1. Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita' per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1578, sara' effettuato entro il 31 dicembre 1962.
2. L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sara' ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.
Art. 5
1. Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - COLOMBO - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA