Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7.
Art. 2
1. Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonche' di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita' a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalita' di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile.
2. Le navi in possesso dei requisiti di cui al primo comma, la cui iscrizione sia posteriore al 10 gennaio 1962, possono fruire dei benefici della presente legge, purche' alla data di inizio della demolizione siano state complessivamente in esercizio per almeno cinque anni sotto bandiera italiana, a meno che il difetto di tale ultima condizione sia dovuto a sinistro.
3. Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni, i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.
4. Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunita' economica europea.2a23
Art. 3
1. Fino al 31 dicembre 1968 puo' essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.
2. Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sara' riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sara' attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sara' attribuito un valore inferiore alla meta' del tonnellaggio di stazza lorda da demolire.3
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1964, N. 467
Art. 5
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione, da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.
2. I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo articolo 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 6
1. Coloro che intendono demolire il naviglio di cui allo articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unita', domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori del naviglio di nuova costruzione.
2. Ai fini del calcolo del contributo devono altresi' indicare la stazza lorda ed il peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.
3. Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purche' documentate e redatte a norma dei commi precedenti.
4. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.
5. Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 6 della presente legge, nonche' dall'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, puo' autorizzare la sostituzione di una o piu' navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1964, N. 467 COME MODIFICATA DALLA L. 24 MAGGIO 1967, N. 389, A SUA VOLTA MODIFICATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1975, N. 720.
7. Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purche' alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.
Art. 7
1. Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido, nonche' da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonche' alle navi da pesca oceanica.
2. Sono comunque esclusi dai benefici:
1) le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
2) le navi destinate alla navigazione lagunaremarittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;
3) le navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;
4) i rimorchiatori ed i galleggianti.
Art. 8
1. Non e' soggetto all'onere di restituzione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e nell'articolo 63 del capo VIII della legge 25 luglio 1952, n. 949, il proprietario della nave che prima della alienazione della medesima a stranieri commetta la costruzione di altra nave, da iscriversi nelle matricole nazionali, di tonnellaggio lordo non inferiore ad una volta e mezzo a quello della nave alienanda.
Art. 9
1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale.
Art. 10
1. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributo di cui al precedente articolo 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2.5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966.
2. I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA