Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale
Testo vigente
Art. 6
1. Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dello articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Fondo per l'adeguamento delle pensioni - un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.
2. Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di lire 20.000 milioni nell'esercizio 1967 lire 43.000 milioni nell'esercizio 1968 lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1970 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1971 lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.9a
Art. 7
1. In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:
1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma, articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2;
2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;
3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11 legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;
5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
2. Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.
Art. 8
1. Il titolare di piu' pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.
2. La pensione sociale non spetta:
a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338;
b) ai titolari di piu' pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.
Art. 9
1. Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.
2. Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la
diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.
Capo II. Rivalutazione automatica delle pensioni
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488
Art. 11
1. Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.
2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
3. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
4. L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e' abrogato.
Capo III. Pensione privilegiata e pensione di anzianita'
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1984, N. 222
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488
Capo IV. Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base
Art. 14
1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.
Titolo II. Miglioramento dei trattamenti di pensione
Capo I
Art. 15
1. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte".
Art. 16
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500".22a
Art. 17
1. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, e' elevato a 86,4 volte.
2. Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Art. 18
1. Il trattamento minimo spettante al coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.
Art. 19
1. L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1.
2. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato.
Capo II. Maggiorazioni della pensione
Art. 20
1. La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nel casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.
Art. 21
1. Per ogni figlio di eta' non superiore ai 18 anni o, se di eta' superiore, purche' a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:
a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), e' di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di 18 anni di cui al comma precedente, e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.9a
L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.2384
L'ultimo comma, dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".
In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi. Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
Capo III. Prestazioni ai superstiti
Art. 22
1. L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".10
Art. 23
1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600".
Art. 24
1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente "Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".
Art. 25
1. Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:
a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Titolo III. Disposizioni varie
Art. 26
1. Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
2. La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrispondera' al Fondo sociale:
a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
3. Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del precedente articolo 3.
4. La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) e' determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.
5. Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1960, rispettivamente, dalle predette due gestioni.