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Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Per l'esercizio finanziario 1962-63 e' autorizzata la spesa di lire 16.515.000.000 di cui: lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 305; lire 100.000.000 per il completamento della sede della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma e lire 16.370.000.000 per provvedere:

  1. a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti nonche' al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

  2. b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;

  3. c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del 'decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

  4. d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

  5. e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsi i da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal 2° comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

  6. f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

  7. g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

  8. h) alle opere rimaste da eseguire nelle regioni colpite da alluvioni dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954, gia' previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636 ed alla concessione di contributi di cui alla legge stessa;

  9. i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

2. Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni.

Art. 3

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la spesa di lire 7.180.000.000 - di cui lire 2.290.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

  1. a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore;

  2. b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

  3. c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

  4. d) alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto, costruiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

  5. e) alla esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 4

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2622.

Art. 5

1. E' stabilito per l'esercizio finanziario 1962-63, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite d'impegno di lire 760.000.000 di cui:

  1. 1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

  2. 2) lire 550.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

    1. a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

    2. b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

  3. 3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6

1. Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1962-63 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  1. 1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;

  2. 2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'art. 1 e del 1° comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1950, n. 1005, lire 10.270.000.000, di cui:

    1. a) per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589, e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 21, luglio 1956, n. 1005, lire 1.240.000.000, destinate, per lire 685.000.000 alla Italia meridionale e insulare;

    2. b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dello art. 9 della citata legge n. 589, lire 200.000.000;

    3. c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dello art. 10 della citata legge n. 589. modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 160.000.000, destinate per lire 50.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

    4. d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 4.300.000.000 destinate, per lire 2.150.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

    5. e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'art. 6 della legge 29 luglio 1957 n. 634 e nell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677: lire 4.100.000.000 destinate per lire 3.600.000.000 alle localita' di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950. On. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

    6. f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione sistemazione e restauro degli archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 270.000.000.

Art. 8

1. Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera' per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

2. Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

3. Parimenti, in relazione alle leggi 18 marzo 1958, n. 240 e 24 dicembre 1959, n. 1149 che, rispettivamente, trasformano il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva ed istituiscono il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione delle dette leggi.

4. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici concernenti l'applicazione del decreto Presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, 1° comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.

Art. 10

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1962-63, annesso alla presente legge.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti gli oneri di carattere generale, il tondo inscritto al capitolo n. 63 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

3. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO