Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
Art. 5
1. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 - primo e secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
Art. 6
1. Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1963-64 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'imposta degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Art. 7
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore dei Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado, di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Art. 8
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 40 miliardi.
Art. 9
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' stabilita in lire 700 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte Costituzionale per l'esercizio 1963-64.
Art. 10
1. Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e' fissato, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 88.759.188.000.
Art. 11
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e' autorizzata in lire 4.100.000.000.
2. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Art. 12
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 una assegnazione da parte del Tesoro, di lire 8.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
Art. 13
1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esenzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 3.844.037.500.
Art. 14
1. E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1963-64, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 482 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Art. 15
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'esercizio 1963-64, in lire 10.000.000.
Art. 16
1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1963-1964, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
2. Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo articolo 33 ed e devoluto al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 aprile 1964 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
3. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17
1. Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'esercizio finanziario 1963-64, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
2. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
3. E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.
Art. 18
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli aggiunti con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazione dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
Art. 19
1. In relazione alle esigenze dei servizi della nuova Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, istituita presso il Ministero del tesoro con l'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1963-64.
Art. 20
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 413, 413-bis, 574, 574-bis, 625 e 625-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Art. 21
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nell'esercizio 1963-64, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio stesso.
Art. 22
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
2. Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 324 dello stato di revisione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge, 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3; del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.
Art. 23
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine, la somma di lire 80.000.000 iscritta al capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 per le spese da sostenersi dai predetti Enti, in dipendenza della legge 25 aprile 1961, n. 355, per la corrispondenza ufficiale.
Art. 24
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 414, 415, 416, 571, 572 e 573 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
2. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Art. 25
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, di unita' di personale statale compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.