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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare stabilita per l'esercizio 1963-64 in lire 10.000.000 con l'articolo 15 della legge 21 agosto 1963, n. 1197, e' elevata a lire 12.000.000.

Art. 4

1. L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1963-64, gia' stabilita con l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1422, in lire 15.000.000.00 e' elevata a lire 18.000.000.000.

Art. 5

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari a favore delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria.

Art. 6

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.000.000.000 al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 7

1. Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 1 miliardo per l'esercizio 1963-64; di lire 500 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

2. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1965, per la presentazione delle domande, di finanziamento, e al 31 dicembre 1965, per la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 8

1. Agli oneri derivanti, a carico l'esercizio 1963-64, dall'applicazione dei precedenti articoli, si fa fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 10.

2. All'onere di lire 500 milioni per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, di cui al precedente articolo 7, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 361 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. L'ammontare delle anticipazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1963, n. 1421, che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' aumentato di lire 2.528.379.000.

Art. 10

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1963-64, sono introdotte le variazioni di cui all'impresa tabella A.

Art. 11

1. Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e spettacolo per l'esercizio finanziario 1963-64, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.