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Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa di lire 24.761.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 175.000.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte-Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714; lire 7.500.000.000 per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, in applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 lire 17.014.500.090 per Provvedere:

  1. a) a cura e a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti nonche': per lire 50.000.000 al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960; per lire 60.000.000 a lavori di sistemazione del Palazzo di Giustizia di Rieti e per lire 50.000.000 al completamento della costruzione della Casa internazionale dello studente in Roma;

  2. b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;

  3. c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

  4. d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

  5. e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

  6. f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma, dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

  7. g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

  8. h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, n. 1101.

  9. i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni;

  10. l) alle opere rimaste da eseguire per riparazione di danni alluvionali dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954 gia' previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, alle opere di riparazione di danni alluvionali verificatisi nelle regioni e nei periodi indicati dalle leggi 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 ottobre 1960, n. 1319, nonche' alla concessione, di Contributi di cui alle tre leggi soprariportate;

  11. m) alla spesa per il completamento delle opere e per gli oneri dipendenti dalla legge 1 agosto 1957, n. 687;

  12. n) alla liquidazione di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di lavori in base alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

Art. 3

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 14.380.500.000 - di cui lire 2.360.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607;

  1. a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli Istituti di istruzione universitaria;

  2. b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

  3. c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

  4. d) alla esecuzione dei piani di ricostruzione;

  5. e) alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto costruiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonche' al saldo degli oneri per la riparazione ed il completamento di alloggi popolari a norma del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 637;

  6. f) alla spesa relativa al saldo, con pagamento non differito, degli oneri concernenti l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino, autorizzati con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

Art. 5

1. E' stabilito per l'esercizio finanziario 1963-64, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1963, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

  1. 1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

  2. 2) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

    1. a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

    2. b) dei contributi rateali al sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

  3. 3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6

1. Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1963-1964 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  1. 1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 249.350.000, di cui lire 99.350.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;

  2. 2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.470.000.000 di cui:

    1. a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000, all'Italia meridionale e insulare;

    2. b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;

    3. c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

    4. d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

    5. e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle localita' di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1960, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

    6. f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;

  3. 3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;

  4. 4) contributi a favore dell'U.N.R.R.A. - Casas per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 30.000.000.

Art. 8

1. Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta dei Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative concesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici concesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, prime comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.

3. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 142 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.

Art. 10

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ai ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inseriti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

3. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO